Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/04/2025, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05438/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5438 del 2021, proposto da SI Di Fiore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lombardo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla Circonvallazione Trionfale n. 27 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallicano nel Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) della determinazione dell'Area C – Urbanistica e Territorio numero 15 del 09/02/2021, Ufficio Edilizia Privata, a firma del Responsabile Enrico Bonuccelli, notificata a mezzo posta il 25/2/2021, recante il parere paesaggistico negativo sull'immobile oggetto di condono edilizio L. 326/03 prot. n. 15892 del 10/12/04 Loc. Colle Selva foglio n. 12, part. 764-279-280-281, proprietà Di Fiore SI, det. n. 459 del 04/02/2021, con cui l'Amministrazione comunale ha determinato “ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/04 n. 42, di esprimere il parere negativo per l'avvenuta realizzazione delle opere di cui al progetto e per le motivazioni in premessa descritte e riportate nel parere del Ministero”;
2) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ancorché non partecipato e di estremi incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole del provvedimento in epigrafe indicato chiedendone l’annullamento a cagione della illegittimità dedotta sulla base dei seguenti vizi:
“ 1) Violazione e falsa applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo – difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990”.
Con il presente motivo di ricorso la parte ricorrente contesta che la parte motiva del provvedimento impugnato recherebbe solo un richiamo “scarno e generico a vincoli non meglio precisati – e segnatamente a norme vincolistiche introdotte in epoca successiva alla realizzazione delle opere”. La motivazione del provvedimento gravato sarebbe, pertanto, solo apparente, non essendo dalla stessa comprensibile l’iter logico giuridico che avrebbe condotto l’Amministrazione alla conclusione “dell’incompatibilità paesaggistica di un intervento consistente in una mera modificazione della destinazione d’uso del preesistente magazzino, da agricolo a residenziale, e nell’ampliamento del medesimo, a fortiori in area in cui i vincoli sono sorti successivamente alle opere stesse e secondo la disciplina urbanistica vigente sono consentiti interventi anche di ben maggiore rilievo”;
“2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146-167 d.lgs. 22/1/2004 n. 42 – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti ”.
Con il provvedimento gravato, secondo la prospettazione ricorsuale, l’Amministrazione avrebbe poi fatto “ mal governo delle norme poste a presidio delle ragioni di tutela paesaggistica, denegando il parere favorevole sulla base di una distorta applicazione in malam partem del combinato disposto degli artt. 146-167 D.Lgs. 42/2004 ”. Il parere sarebbe stato richiesto in relazione ad un cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale di un magazzino preesistente, in tesi, “ perfettamente integrato nella realtà rurale oggetto di tutela vincolistica ”. Inoltre, l’area ove insiste l’intervento oggetto di domanda di autorizzazione paesaggistica sarebbe, sempre in tesi, “ perfettamente compatibile con opere edilizie di ben maggiore portata e consistenza rispetto a quella assai esigua in rassegna e, pertanto, anche per tale via si appaleserebbe l’illegittimità del parere negativo ”.
II. L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
III. Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
IV. Il ricorso è infondato e va rigettato.
IV.1. Preliminarmente va rilevato che la stessa parte ricorrente ha richiesto il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 147 del d.lgs n. 42/2004, dichiarando, nella propria istanza, che l’immobile oggetto di parere risultava sottoposto a vincolo paesaggistico ex articolo 136 del d.lgs n. 42/2004 e che, pertanto, rientrava nella ipotesi prevista dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs n. 42/2004, lett. a), b) e c).
Non solo, ma la perizia allegata alla istanza di parere paesaggistico, nell’elencare la normativa paesaggistica applicabile, individua i vincoli e la disciplina di tutela interessanti l’area oggetto dell’intervento abusivo, riconoscendo la classificazione di questa come area rientrante, in base al PTPR adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1025 del 21.12.2007:
- nella Tavola A - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio nella componente " Sistema del Paesaggio Naturale — Paesaggio naturale di continuità — Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi di acqua ";
- nella Tavola B: Beni Paesaggistici: " Aree di interesse Archeologico già individuate- beni lineari con fascia di rispetto — corsi delle acque pubbliche ";
- nella Tavola C: Beni del Patrimonio Culturale: " Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale- Sistema agrario a carattere permanente - Parchi archeologici e culturali"
-nella Tavola D: " Osservazioni preliminari proposte dai comuni - Inviluppo dei beni paesaggistici (art. 134 lett. A e b Divo 42/2004 - art. 22 L.R. 24/1998) ".
Se ne inferisce che la sussistenza di vincoli di carattere paesaggistico sull’area oggetto di abuso non è oggetto di contestazione.
Né è oggetto di contestazione la classificazione dell’abuso al quale si riferisce il parere impugnato quale abuso maggiore. D’altronde, trattandosi di cambio di destinazione d’uso fra categorie non omogenee (uso agricolo e residenziale) e di ampliamento evidentemente idoneo a creare nuova volumetria, tale presupposto non risulta revocabile in dubbio.
Orbene la legge regionale n. 12 del 2004 (art. 3) ha ampliato le categorie delle opere non sanabili estendendola anche a quelle realizzate, “ prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”, rendendo, quindi, più restrittiva la disciplina del condono nella Regione Lazio.
Tale scelta restrittiva del legislatore regionale è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale in relazione alla eccezionalità delle norme statali sul condono e alla rilevanza della maggiore tutela dei beni ambientali e paesaggistici perseguita dalla Regione (sentenza n. 181 del 2021).
La insanabilità ex lege degli interventi qualificabili come abusi maggiori in area vincolata, anche in caso di vincoli sopravvenuti, identifica una delle motivazioni del parere impugnato che, pertanto, sotto tale aspetto, per quanto innanzi, non può che resistere al vaglio di questo giudice.
IV.2. In ogni caso, e ferma l’autosufficienza della sopra scrutinata motivazione, quanto ai contenuti del parere, si premette che con riguardo, in generale, alla impugnazione dei pareri di compatibilità resi dall’Autorità (o soggetto delegato) preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ed archeologico insistente sull’area attinta dall’abuso, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa è nel senso che il potere dell’Autorità competente alla tutela di quest’ultimo sia connotato da un’ampia discrezionalità tecnico- valutativa, implicando l’applicazione di cognizioni tecnico – scientifiche specialistiche proprie di settori disciplinari caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Di conseguenza, l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica – da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell’art. 9 Cost. – è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, altrimenti opinabile (fra tutte Cons. St, sez. VI, 24 novembre 2015 n. 5327).
In simili ipotesi l’Autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (Adunanza Plenaria, 22 luglio 1999, n. 20) ed esprimere non una valutazione di “conformità” delle opere alle predette previsioni, trattandosi di un vincolo non esistente al momento della loro realizzazione, bensì un parere di “compatibilità” paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4564). Dunque, quando, come nel caso di specie, le previsioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell’intervento edilizio, la valutazione paesaggistica non potrebbe compiersi come se l’intervento fosse ancora da realizzare, e ciò è tanto più vero nei casi (quale quello di specie) in cui le previsioni di tutela successivamente sopraggiunte ad integrare la disciplina dell’area risultano del tutto incompatibili con la tipologia dell’intervento già realizzato.
Nel caso di specie, invero, il parere impugnato non mette in luce profili di incoerenza e di illogicità di tale evidenza da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico- discrezionale compiuta dall’Amministrazione, che non risulta incongrua rispetto ai parametri di discrezionalità tecnica cui deve presiedere la valutazione paesaggistica, tenuto conto della prescrizione di PTPR e delle specifiche esigenze di tutela imposte dallo stesso per l’area attinta dall’abuso.
L’Amministrazione comunale, infatti:
- ha richiamato ampiamente la disciplina vincolistica applicabile;
- ha motivato specificamente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il parere gravato, dunque, anche nella parte in cui indaga la compatibilità in concreto delle opere con il regime di tutela proprio dell’area di interesse, non presenta profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza, con la conseguenza che le doglianze di parte ricorrente, anche sotto tale aspetto, vanno rigettate.
V.In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
VI. Stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia, nulla deve disporsi in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO