Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA1 6 3 64 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCA SEZIONE PRIMA CIVILE INTERAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7852/99 - Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere 14221 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 2290 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 09/02/2001 Dott. Stefano BENINI Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. sul ricorso proposto da: per diritti L.300 8 MAG 2001 TT LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIAİl IL CANCELLIERE GAVORRANO 12, presso l'avvocato GIANNARINI M., rappresentata e difesa dall'avvocato RICCA LUCIO, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
TT OR nella qualità di tutore del genitore TT EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso l'avvocato STADERINI CLAUDIO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. RiceA EL SALVATORE, giusta procura a margine del 2001 per diritti L. 3000 365 10 LUG 2001 controricorso;
CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale controricorrente - al Sig. STADERini per diritti L.1209072 contro 28. MAG 2001. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI IL CANCELLIERE CALTANISSETTA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
DIRITTI DI intimati - avverso la sentenza n. 3/99 della Corte d'Appello di ADMIN 3 CALTANISSETTA, depositata il 20/01/99; DIRITTI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito ilper ricorrente, l'Avvocato Ricca, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Staderini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 2 aprile 1996 il sig. Lo- NZ AR chiese al Tribunale di Enna la revoca, ai CANCELLERIA sensi dell'art. 720 c.p.c., dell'interdizione giudiziale del padre PP AR di cui era tutore;
interdi- zione dichiarata con sentenza del 26 febbraio 1960. A sostegno della domanda espose che l'interdetto aveva 1 0 - BE130567 2 recuperato le proprie facoltà mentali ed era ormai in grado di provvedere ai propri interessi a norma dell'art. 429 c.c. Comunicato il ricorso al P.M. ed esauritasi la fase istruttoria, il Tribunale stabilì che l'interdetto ave- va recuperato la capacità di intendere e di volere ed era capace di provvedere ai propri interessi. Su impugnazione della signora LI AR, fi- glia e protutrice di PP AR, la Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 20 gennaio 1999, confermò la decisione di primo grado, osservando, in relazione all'esame diretto di PP AR e sulla base della c.t.u. disposta anche in quella sede: -che il AR aveva recuperato la capacità di in- tendere e di volere, tanto da essersi dimostrato ben orientato nel tempo e nello spazio;
-che nessuna inverosimiglianza si era riscontrata nelle dichiarazioni rese dal AR in sede di inter- rogatorio;
-che tali conclusioni trovavano conferma negli ac- certamenti svolti dal c.t.u., in primo grado;
-che, anche secondo la nuova c.t.u. disposta su ri- chiesta dell'appellante, il AR non manifestava in- fermità mentali da renderlo incapace di provvedere ai Corte di cassazione (est. Proto) 3 07852991.IBA propri interessi;
-che ambedue i consulenti avevano preso in esame e valutato la documentazione medica acquisita agli atti, concludendo che in occasione dei vari ricoveri e delle visite specialistiche non erano state descritte manife- stazioni riferibili alla linea psicotica della diagnosi schizofrenica fatta nel 1955 dal collegio medico-legale di Roma del Ministero del tesoro;
che, in definitiva, nell'attuale condizione mentale del AR era da escludersi una patologica alterazio- ne ed una deficienza nella sua capacità di provvedere ai propri interessi. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra LI AR in base a due mo- tivi, cui ha resistito con controricorso il sig. Loren- ZO AR nella sua qualità di tutore del genitore PP AR. La ricorrente ha depositato memorie. Il ricorso, a seguito di ordinanza di questa Corte, è stato notificato anche al Pubblico Ministero presso la Corte nissena. Motivi della decisione Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.414, 429, 2908 C.C., e motiva- insufficiente e contraddittoria. La ricorrente zione sostanzialmente che la sentenza impugnata non lamenta Corte di cassazione (est.Proto) 07852991.IBA abbia valutato criticamente le conclusioni delle consu- lenze tecniche in merito al miglioramento delle condi- zioni di salute di PP AR, in relazione alla diagnosi di schizofrenia ("sindrome schizofrenica") re- cepita a suo tempo (6 agosto 1958) dalla Corte dei con- ti ed accolta anche dalla sentenza che aveva pronuncia- to l'interdizione; né abbia considerato che il giudice della revoca non può decidere nel senso che le condi- zioni dell'incapace anteriormente alla pronuncia di interdizione non fossero tali da giustificare l'incapacità già dichiarata. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.414 e 429 C.C. e motivazione insufficiente e contraddittoria. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si sia basata sull'accettazione integrale delle conclusioni della gravemente carente ed anche erro- c.t.u.: consulenza nea, essendo del tutto mancato l'accertamento della cessazione della schizofrenia nel AR. Lamenta, in- fine, carenze istruttorie e difetti nella valutazione delle prove. I due motivi, che possono essere esaminati congiun- tamente perché intimamente connessi, sono infondati, tendendo, sostanzialmente, tutte le censure ad una nuo- va valutazione delle risultanze probatorie già compiu- Corte di cassazione (est. Proto) 5 07852991.IBA tamente esaminate dai giudice del merito con apprezza- mento insindacabile in sede di legittimità, perché con- gruamente motivato. La Corte d'appello ha, infatti, basato il proprio accertamento sia sull'esame diretto del AR, sia sulla consulenza tecnica disposta in quella sede su ri- chiesta dell'appellante, sia sulla valutazione critica delle altre risultanze processuali (consulenza espleta- ta in primo grado, documentazione medica, interrogato- rio del AR). E, motivando il proprio convincimento con argomentazioni ampie e articolate, correlate alle varie risultanze processuali, ha stabilito che le con- non denotavano una patolo- dizioni attuali del AR gica alterazione delle sue facoltà mentali, e che lo stesso risultava capace di provvedere ai propri inte- ressi. Né sussistono le violazioni di legge denunciate, in quanto la Corte del merito non ha statuito sulle condi- zioni che avevano giustificato a suo tempo la pronuncia di interdizione, ma tali condizioni ha considerato sol- tanto al fine di rimuoverne gli effetti, in relazione rapportato all'attuale condizione all'accertamento che era ormai cessata la causa del AR a far tempo dalla sentenza di revoca dell'interdizione, (art. 431 c.c.). Corte di cassazione (est. Proto) 6 07852991.IBA In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensa- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 9 febbraio 2001 nella camera di con- siglio della prima Sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Proto Pasquale Reale Vinur DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 MAG 2001 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Oggi, Di Nuzzoppeleshome дв Maria Di Nuzzo oz D6 o D hooos 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da MAG...2001Serie..... al n. 22478 versate £. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servici (D.ssa Maria Grazia DI FILIP (lire bert 11 Responsabile Servizio Alli (DR M. RACCICHINI 14 Corte di cassazione (est. Proto) 7 07852991.IBA