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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 21/2025 P.U. promossa per l'apertura della Liquidazione giudiziale in proprio da:
C.F. – con l'Avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
TRESOLDI
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2025 il ricorrente ha avanzato istanza in proprio di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, deducendo la sussistenza di uno stato d'insolvenza della propria ditta individuale di trasporti e il superamento delle “soglie” di cui all'art. 2 CCI.
All'udienza del 29.04.2025 il ricorrente si è presentato, insistendo per l'apertura della procedura.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
[...]
Pt_1
Affermata la competenza territoriale di questo Tribunale (in quanto la sede legale si trova in Spinadesco), la debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti.
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della stessa (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si considerino le pesanti esposizioni debitorie sia verso l'Amministrazione
Finanziaria che verso i fornitori privati, nonché la soggezione a diverse procedure esecutive e l'ammissione circa la perdita di redditività a seguito del venir meno del rapporto contrattuale con il proprio principale cliente.
1 Accertato il superamento delle “soglie” di cui all'art. 2 lett. d) CCI (in quanto l'attivo patrimoniale è stato abbondantemente superiore a 300.000 euro ed i ricavi a 200.000 euro negli ultimi 3 anni, va infine detto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
C.F. ; Parte_1 C.F._1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio Persona_1 in Crema;
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 21.10.2025 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale, udienza da celebrarsi da remoto, mediante applicativo Microsoft
Teams mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale: stanza virtuale dell'udienza Microsoft Teams;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_2 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
2 dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 06/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 21/2025 P.U. promossa per l'apertura della Liquidazione giudiziale in proprio da:
C.F. – con l'Avv. FEDERICO Parte_1 C.F._1
TRESOLDI
RICORRENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2025 il ricorrente ha avanzato istanza in proprio di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, deducendo la sussistenza di uno stato d'insolvenza della propria ditta individuale di trasporti e il superamento delle “soglie” di cui all'art. 2 CCI.
All'udienza del 29.04.2025 il ricorrente si è presentato, insistendo per l'apertura della procedura.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
[...]
Pt_1
Affermata la competenza territoriale di questo Tribunale (in quanto la sede legale si trova in Spinadesco), la debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti.
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della stessa (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si considerino le pesanti esposizioni debitorie sia verso l'Amministrazione
Finanziaria che verso i fornitori privati, nonché la soggezione a diverse procedure esecutive e l'ammissione circa la perdita di redditività a seguito del venir meno del rapporto contrattuale con il proprio principale cliente.
1 Accertato il superamento delle “soglie” di cui all'art. 2 lett. d) CCI (in quanto l'attivo patrimoniale è stato abbondantemente superiore a 300.000 euro ed i ricavi a 200.000 euro negli ultimi 3 anni, va infine detto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'impresa individuale
C.F. ; Parte_1 C.F._1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio Persona_1 in Crema;
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 21.10.2025 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale, udienza da celebrarsi da remoto, mediante applicativo Microsoft
Teams mediante collegamento alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale: stanza virtuale dell'udienza Microsoft Teams;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_2 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
2 dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 06/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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