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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 232/2023 R.G., introdotta da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pt_4 C.F._4
Vitale
appellanti nei confronti di
(C.F. ) di Cellino San Controparte_1 P.IVA_1
Marco (BR), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lomartire appellata
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.310/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.02.2023. Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 21.11.2014 gli odierni appellanti premettevano che erano tutti eredi legittimi di nata a [...] il _1
17.9.2015 e deceduta in Cellino San Marco il 7.2.2003, la quale con testamento pubblico per Notar del 19.05.1999 aveva lasciato alla Per_2 Controparte_1
di Cellino San Marco la sua casa di abitazione sita in quel
[...] centro alla via Vittorio Emanuele n. 3, con l'obbligo di realizzare nell'immobile entro cinque anni dalla sua morte un PER ANZIANI“ con CP_2 l'intestazione perpetua e , nominando in Persona_3 Persona_4 sostituzione, qualora la Parrocchia non potesse o volesse accettare, il Comune di Cellino San Marco, gravandolo del medesimo obbligo. Assumevano che la
Parrocchia, pur accettando il legato, non aveva adempiuto all'onere imposto nel termine previsto dalla testatrice. Chiedevano quindi al Tribunale di accertare e dichiarare tale inadempimento e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 648 cc.c. di dichiarare risolto il legato per inadempimento all'onere, unico e solo motivo determinante della disposizione;
in subordine, di dichiarare la nullità della disposizione testamentaria per impossibilità dell'onere; quindi di ordinare alla l'immediato rilascio del bene immobile. P_
Nel contraddittorio con la parte convenuta, il Tribunale adito, istruita la causa, con sentenza 310/2023 ha rigettato la domanda e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.103, oltre accessori.
Il primo giudice - ritenuta provata la parentela con la de cuius, e dunque la legittimazione attiva degli attori, mediante la dichiarazione di successione e l'accettazione dell'eredità – ha rigettato la domanda di risoluzione del legato per inadempimento dell'onere perché infondata, così come la domanda subordinata di nullità per impossibilità originaria. A sostegno della decisione il giudicante ha osservato che, a partire dal 2007, risulta provato che l'immobile è stato adibito a centro diurno per anziani (noto come "Casa Roppi"), in conformità alla volontà della de cuius, applicando il principio di conservazione del testamento e considerando che nello stesso la volontà della testatrice non depone incontrovertibilmente a favore di una casa di riposo di natura residenziale, ma genericamente verso un "istituto per anziani".
Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari attori, i quali, articolando i motivi di appello che saranno più avanti esaminati, hanno chiesto l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, nei termini sopra richiamati, e la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado.
Con comparsa si è costituita in giudizio la Controparte_3
San Marco, contestando i motivi di gravame, di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pag. 2/10 *****
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 112, 115,132 secondo comma n. 4 c.p.c. e
111 comma 6 Cost., nella parte in cui l'impugnata sentenza, premesso che è necessario “per il principio di conservazione delle volontà del testatore, che
l'interpretazione del testamento sia caratterizzata da una più penetrante ricerca della volontà della de cuius, anche alla stregua di elementi estrinseci al testamento stesso come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore”, ha affermato che, nella specie, sembra “rispondere alla volontà della testatrice di creare un centro per anziani gestito dalla Chiesa, nella sua accezione più ampia, quale punto di riferimento e di socializzazione per gli anziani di un piccolo centro abitato quale è Cellino san Marco.…".
Assume la difesa che si tratta di motivazione apparente, in quanto non vi sarebbero elementi per interpretare la volontà della testatrice, atteso che in atti non vi è un solo elemento che parli della cultura, della mentalità e dell'ambiente di vita della defunta . _1
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1362, 1453, 648 c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza afferma che “la disposizione testamentaria non può essere interpretata nel senso che motivo unico dell'attribuzione dell'immobile in favore della era quello della realizzazione di una struttura P_ residenziale munita di tutte le autorizzazioni necessarie quale casa di riposo. Ed infatti la creazione del centro diurno per anziani, così come realizzato dalla
convenuta, appare rispondente alla oggettiva volontà della de cuius P_
, la quale con il termine “istituto per anziani” aveva inteso _1 obbligare l'onerata alla realizzazione di una struttura intitolata a proprio nome, avente fini di utilità sociale ed in particolare preposta al servizio degli anziani della comunità”.
Secondo gli appellanti, sarebbe compito del giudice di merito accertare in base ai criteri dettati dall'art. 1362 c.c. quale sia stata l'effettiva volontà del testatore con una valutazione che tenga conto tanto dell'elemento letterale che di quello logico. Nel ragionamento fatto dal primo giudice si riscontra una obiettiva deficienza del criterio logico che l'ha condotto alla formazione del proprio convincimento con violazione delle norme richiamate.
Con il terzo motivo di gravame viene dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 61, 112, 115, 116, 132 secondo comma n. 4,191 c.p.c.,
pag. 3/10 111 comma 6 Cost. e 647 ult.co. c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza afferma che la struttura “Casa Roppi” realizzata dalla sembra P_ rispondere alla volontà della testatrice di creare un centro per anziani gestito dalla Chiesa, nella sua accezione più ampia, quale punto di riferimento e di socializzazione per gli anziani di un piccolo centro abitato quale è Cellino san
Marco.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale ha omesso di indicare le prove sulla base delle quali è pervenuto alla sua decisione, emettendo una sentenza che ha una motivazione apparente e che non consente di verificare quale sia stato il ragionamento logico/giuridico seguito. Il primo giudice ha ricostruito la volontà della testatrice secondo una sua personalissima interpretazione, attribuendo alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo mai espresso e comunque in antitesi con la volontà della de cuius.
Con specifico riferimento alla domanda subordinata di nullità della disposizione testamentaria per impossibilità dell'onere ex art. 647 ultimo comma c.c., il giudicante non ha speso una sola parola sulla richiesta di nomina di CTU e a torto ha rigettato detta domanda. A sostegno la difesa ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui ”l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'articolo 647 codice civile, rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell'apertura della successione e non quella sopravvenuta.”
L'impossibilità dell'onere, dunque, si qualifica come nullità sostanziale, poiché non rende realizzabile l'interesse del testatore e provoca, in questo modo, la nullità della stessa disposizione testamentaria".
I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Questa Corte condivide integralmente la motivazione svolta dal primo giudice e la decisione dallo stesso adottato, in quanto conforme a diritto.
Rinviando a detta motivazione in ordine alla valutazione e interpretazione della disposizione testamentaria ed ai richiami della giurisprudenza sul tema, in questa sede – in ossequio al dettato degli artt. 132 n.4 cpc e 118 disp. att. cpc
- saranno trattati soltanto gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla difformità della struttura realizzata dalla Parrocchia
pag. 4/10 convenuta rispetto alla volontà della testatrice, difformità posta a base della domanda di risoluzione del modus.
Nel testamento pubblico di si legge: "Lascio alla Parrocchia _1
TA , Chiesa Madre di Cellino San Marco, la mia casa in Cellino San P_
Marco, alla via Vittorio Emanuele n. 23. Impongo l'obbligo di destinare la sopra detta proprietà ad istituto per anziani, con l'intestazione e _1
. Tale destinazione, che dovrà essere perpetua, dovrà realizzarsi Persona_4 entro cinque anni dalla mia morte".
Null'altro è detto in ordine alla destinazione dell'immobile. Bisogna, pertanto, procedere all'interpretazione della volontà testamentaria della de cuius applicando le norme del diritto delle successioni e i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n. 5487 in data 1/3/2024, la S.C. afferma che nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative.
Nel caso in esame, non sono stati allegati elementi che consentano di delineare concretamente lo specifico livello culturale, le condizioni di vita e la qualità delle reti sociali della sig.ra , pertanto le sue ultime _1 volontà devono essere interpretate come se fossero state redatte da individuo dotato di media cultura, istruzione e condizione socio-relazionale.
Dal tenore della disposizione testamentaria sopra richiamata e in assenza di elementi desumibili dalle concrete condizioni culturali e di vita della de cuius, non è dato distinguere, con certezza e secondo precise definizioni tecnico- giuridiche, una casa di riposo a regime residenziale da un generico centro per anziani, anche di carattere diurno. Entrambe queste tipologie di strutture sono destinate alla cura delle necessità degli anziani, pur avendo conformazioni diverse sul piano sociale ed economico.
Nella specie, in assenza di elementi che depongano in maniera certa e incontrovertibile per una di esse, con esclusione dell'altra, alla luce del principio di conservazione della volontà testamentaria, la concreta realizzazione del modus può ritenersi delineata nel senso di comprendere nella categoria “istituto per anziani” sia un centro diurno, per come effettivamente realizzato dalla pag. 5/10 alla stregua della documentazione prodotta, sia una casa di riposo a P_ regime residenziale.
Dal dato letterale e logico della disposizione testamentaria della signora emerge chiaramente una carica personalistica del lascito: si sottolinea la Per_1 necessità dell'intitolazione della realizzanda struttura e che la sua destinazione d'uso sia in perpetuo, mettendo quasi in secondo piano il concreto utilizzo dell'immobile, sul quale la disponente non si sofferma, né pone specifiche condizioni. I destinatari del beneficio del modus sono soltanto genericamente determinabili: si parla semplicemente di “anziani”, da individuarsi verosimilmente nelle persone anziane del Comune di Cellino S.Marco, in cui la benefattrice aveva sempre vissuto.
In sostanza, l'interesse avuto di mira dalla testatrice – il quale costituisce criterio per determinare l'oggetto del modus e guida per l'applicazione delle norme a presidio del relativo adempimento – è quello di lasciare la sua abitazione, in perpetuo e con espressa intitolazione a sé stessa, a beneficio degli anziani del luogo.
La risoluzione del lascito implica necessariamente un giudizio circa la realizzazione dell'interesse del testatore da parte dell'onerato. L'esito negativo di tale giudizio presuppone un contegno da parte dell'onerato, tale da esprimere una sostanziale inerzia o in maniera univoca l'intenzione di non adempiere. In altre parole, il giudice può ritenere sussistente l'inadempimento del modus soltanto se la condotta dell'onerato riveli la volontà di non adempiere o manifesti indirettamente, ma in modo inequivoco e certo, una destinazione del lascito contraria e diversa a quella avuta di mira dal testatore.
Avuto riguardo al profilo contenutistico del modus, se il testatore ha espresso l'apposizione dell'onere solo attraverso la previsione della destinazione del lascito, senza determinare, con indicazioni di elementi di fatto certi e specifici, le modalità di concreta attuazione di tale destinazione, occorre che l'interessato alla eventuale risoluzione del lascito deduca le ragioni in base alle quali la concreta destinazione impressa al bene da parte del legatario integri un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che – secondo la giurisprudenza - prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto e definitivo (Cass. n. 5124/1997, Rv. 505028 - 01).
Nel caso in esame, per un verso, l'espressione adoperata dalla testatrice per indicare l'onere (“impongo l'obbligo di destinare la sopra detta proprietà ad istituto per anziani con l'intestazione < e ) _1 Persona_5
pag. 6/10 indica la semplice destinazione dell'immobile costituito da una casa di abitazione ad “istituto per anziani”, vale a dire a vantaggio degli anziani della comunità di Cellino S.Marco, in cui è ubicato l'immobile.
Per altro verso, la considerazione dell'attività posta in essere dal legatario, sia nella trasformazione dell'immobile oggetto del lascito, nel rispetto delle norme di legge, e sia nella concreta utilizzazione dello stesso, esclude un giudizio in termini di mancata esecuzione del modus, dal momento che quanto realizzato dalla non è privo di aderenza alle espressioni usate P_ dall'ereditanda, né in contrasto con la sua volontà.
Infatti, il teste geometra ha riferito di aver ricevuto fin dal Testimone_1
2005 incarico dal parroco don di provvedere a quanto necessario Persona_6 per la realizzazione e presentazione delle pratiche amministrative presso i competenti uffici pubblici al fine di destinare l'immobile ad istituto per anziani;
ha precisato che gli interventi di effettiva realizzazione sono stati realizzati a partire dal 2007, anno in cui il Comune ha rilasciato provvedimento autorizzativo (v. provvedimento autorizzatorio n. 23/2007 emesso dal Comune di Cellino il 30/5/2007, in atti, da cui emerge che la prima Istanza della
Parrocchia fu presentata proprio il 29/8/2005). Il teste ha inoltre dichiarato di aver curato fin dall'inizio la pratica e diretto i lavori, apponendo personalmente la targa sulla facciata dell'immobile recante la intestazione indicata dalla de cuius, il tutto fino al rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.
I testi escussi in primo grado hanno confermato che l'immobile già dal
2007 è stato concretamente utilizzato per lo svolgimento di attività destinate agli anziani, in particolare, attraverso corsi di informatica, decoupage, ginnastica dolce, ecc., divenendo di fatto un centro di aggregazione e socializzazione. In sostanza risulta acquisita la prova che l'immobile viene utilizzato per organizzare attività a vantaggio dei soggetti indicati, in maniera indeterminata e generica, dalla testatrice. Detta struttura, nota nel Comune di
Cellino come “Casa Roppi”, è divenuta punto di incontro e di riferimento sociale e culturale per gli anziani del paese (come affermato in sentenza e non contestato dagli appellanti).
Poiché risultano accertate sia l'avvenuta destinazione dell'immobile a vantaggio degli anziani della comunità sia l'osservanza del termine quinquennale apposto dalla testatrice, anche laddove si volesse interpretare il modus in termini tali da prefigurare una vera e propria casa di riposo, in ogni caso nella struttura realizzata in concreto dalla Parrocchia non si è in presenza pag. 7/10 di una fattispecie antitetica e in contrasto con la volontà della de cuius, in quanto, tenuto conto della dimensione e conformazione dell'immobile legato (una comune casa di abitazione), nonché del suo valore intrinseco, la realizzazione di un centro diurno di aggregazione, assistenza e ricreativo per gli anziani del comune si pone certamente in linea con le finalità benefiche e altruistiche perseguite dalla testatrice.
La domanda subordinata di nullità del lascito per impossibilità originaria del modus, nei termini proposti in primo grado e riproposti in appello, risulta inammissibile, in quanto non viene in alcun modo specificato perché l'onere di destinazione apposto dalla testatrice sarebbe ab origine impossibile.
Secondo la giurisprudenza, i concetti di impossibilita dell'oggetto del contratto (art 1418 c.c.) e di impossibilita dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria (art 647 c.c.) sono uniformi: la impossibilita è causa invalidante quando sia, al tempo stesso, assoluta, materiale, obiettiva ed attuale (esistente all'epoca della apertura della successione, qualora riguardi l'onere suddetto). La S.C. ha precisato che non integra l'ipotesi dell'impossibilita dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria la circostanza che le rendite del patrimonio ereditario non siano sufficienti per sostenere il peso economico dell'onere stesso (Cass. n. 4145 del 10/11/1976).
Nel caso che ci occupa non vengono allegati, né tanto meno comprovati, elementi fattuali sulla conformazione e sulle dimensioni dell'immobile legato, dai quali desumere l'impossibilità originaria del modus. Né, all'uopo, parte attrice può limitarsi a invocare una CTU al fine di dimostrare tale impossibilità, in quanto la consulenza avrebbe una funzione meramente esplorativa. Infatti, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 30218/2017,
Rv. 647288 – 01).
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza. La difesa lamenta che il Tribunale ha violato le norme richiamate in quanto non ha tenuto in alcuna considerazione che nel pag. 8/10 caso in questione vi è stata reciproca soccombenza atteso che è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli attori sollevata dalla convenuta.
L'art. 92 c.p.c. statuisce: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Nella specie, non sussiste alcuno dei presupposti per compensare le spese, in quanto gli appellanti sono risultati soccombenti su tutti i motivi di merito inerenti alla domanda proposta. Il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, la quale invece è stata rigettata integralmente. Il rigetto dell'eccezione non assume una valenza tale da integrare un giusto motivo atto a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali, in quanto non risulta che la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive pretestuose, né la decisione sull'eccezione ha comportato un particolare impegno sul piano deduttivo e istruttorio. Per queste ragioni, nella specie non si profila una soccombenza reciproca.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.310/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.02.2023, proposto da , Parte_1
, e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
di Cellino San Marco, così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna gli appellanti in solido a pagare alla Controparte_3
le spese del grado, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
pag. 9/10 3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 18 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 232/2023 R.G., introdotta da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pt_4 C.F._4
Vitale
appellanti nei confronti di
(C.F. ) di Cellino San Controparte_1 P.IVA_1
Marco (BR), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Lomartire appellata
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.310/2023 del Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.02.2023. Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato il 21.11.2014 gli odierni appellanti premettevano che erano tutti eredi legittimi di nata a [...] il _1
17.9.2015 e deceduta in Cellino San Marco il 7.2.2003, la quale con testamento pubblico per Notar del 19.05.1999 aveva lasciato alla Per_2 Controparte_1
di Cellino San Marco la sua casa di abitazione sita in quel
[...] centro alla via Vittorio Emanuele n. 3, con l'obbligo di realizzare nell'immobile entro cinque anni dalla sua morte un PER ANZIANI“ con CP_2 l'intestazione perpetua e , nominando in Persona_3 Persona_4 sostituzione, qualora la Parrocchia non potesse o volesse accettare, il Comune di Cellino San Marco, gravandolo del medesimo obbligo. Assumevano che la
Parrocchia, pur accettando il legato, non aveva adempiuto all'onere imposto nel termine previsto dalla testatrice. Chiedevano quindi al Tribunale di accertare e dichiarare tale inadempimento e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 648 cc.c. di dichiarare risolto il legato per inadempimento all'onere, unico e solo motivo determinante della disposizione;
in subordine, di dichiarare la nullità della disposizione testamentaria per impossibilità dell'onere; quindi di ordinare alla l'immediato rilascio del bene immobile. P_
Nel contraddittorio con la parte convenuta, il Tribunale adito, istruita la causa, con sentenza 310/2023 ha rigettato la domanda e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 14.103, oltre accessori.
Il primo giudice - ritenuta provata la parentela con la de cuius, e dunque la legittimazione attiva degli attori, mediante la dichiarazione di successione e l'accettazione dell'eredità – ha rigettato la domanda di risoluzione del legato per inadempimento dell'onere perché infondata, così come la domanda subordinata di nullità per impossibilità originaria. A sostegno della decisione il giudicante ha osservato che, a partire dal 2007, risulta provato che l'immobile è stato adibito a centro diurno per anziani (noto come "Casa Roppi"), in conformità alla volontà della de cuius, applicando il principio di conservazione del testamento e considerando che nello stesso la volontà della testatrice non depone incontrovertibilmente a favore di una casa di riposo di natura residenziale, ma genericamente verso un "istituto per anziani".
Avverso la sentenza hanno proposto appello gli originari attori, i quali, articolando i motivi di appello che saranno più avanti esaminati, hanno chiesto l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, nei termini sopra richiamati, e la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado.
Con comparsa si è costituita in giudizio la Controparte_3
San Marco, contestando i motivi di gravame, di cui ha chiesto il
[...] rigetto.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pag. 2/10 *****
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 112, 115,132 secondo comma n. 4 c.p.c. e
111 comma 6 Cost., nella parte in cui l'impugnata sentenza, premesso che è necessario “per il principio di conservazione delle volontà del testatore, che
l'interpretazione del testamento sia caratterizzata da una più penetrante ricerca della volontà della de cuius, anche alla stregua di elementi estrinseci al testamento stesso come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore”, ha affermato che, nella specie, sembra “rispondere alla volontà della testatrice di creare un centro per anziani gestito dalla Chiesa, nella sua accezione più ampia, quale punto di riferimento e di socializzazione per gli anziani di un piccolo centro abitato quale è Cellino san Marco.…".
Assume la difesa che si tratta di motivazione apparente, in quanto non vi sarebbero elementi per interpretare la volontà della testatrice, atteso che in atti non vi è un solo elemento che parli della cultura, della mentalità e dell'ambiente di vita della defunta . _1
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1362, 1453, 648 c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza afferma che “la disposizione testamentaria non può essere interpretata nel senso che motivo unico dell'attribuzione dell'immobile in favore della era quello della realizzazione di una struttura P_ residenziale munita di tutte le autorizzazioni necessarie quale casa di riposo. Ed infatti la creazione del centro diurno per anziani, così come realizzato dalla
convenuta, appare rispondente alla oggettiva volontà della de cuius P_
, la quale con il termine “istituto per anziani” aveva inteso _1 obbligare l'onerata alla realizzazione di una struttura intitolata a proprio nome, avente fini di utilità sociale ed in particolare preposta al servizio degli anziani della comunità”.
Secondo gli appellanti, sarebbe compito del giudice di merito accertare in base ai criteri dettati dall'art. 1362 c.c. quale sia stata l'effettiva volontà del testatore con una valutazione che tenga conto tanto dell'elemento letterale che di quello logico. Nel ragionamento fatto dal primo giudice si riscontra una obiettiva deficienza del criterio logico che l'ha condotto alla formazione del proprio convincimento con violazione delle norme richiamate.
Con il terzo motivo di gravame viene dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 61, 112, 115, 116, 132 secondo comma n. 4,191 c.p.c.,
pag. 3/10 111 comma 6 Cost. e 647 ult.co. c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza afferma che la struttura “Casa Roppi” realizzata dalla sembra P_ rispondere alla volontà della testatrice di creare un centro per anziani gestito dalla Chiesa, nella sua accezione più ampia, quale punto di riferimento e di socializzazione per gli anziani di un piccolo centro abitato quale è Cellino san
Marco.
Gli appellanti lamentano che il Tribunale ha omesso di indicare le prove sulla base delle quali è pervenuto alla sua decisione, emettendo una sentenza che ha una motivazione apparente e che non consente di verificare quale sia stato il ragionamento logico/giuridico seguito. Il primo giudice ha ricostruito la volontà della testatrice secondo una sua personalissima interpretazione, attribuendo alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo mai espresso e comunque in antitesi con la volontà della de cuius.
Con specifico riferimento alla domanda subordinata di nullità della disposizione testamentaria per impossibilità dell'onere ex art. 647 ultimo comma c.c., il giudicante non ha speso una sola parola sulla richiesta di nomina di CTU e a torto ha rigettato detta domanda. A sostegno la difesa ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui ”l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'articolo 647 codice civile, rende nullo il legato al quale sia apposto un onere, ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell'apertura della successione e non quella sopravvenuta.”
L'impossibilità dell'onere, dunque, si qualifica come nullità sostanziale, poiché non rende realizzabile l'interesse del testatore e provoca, in questo modo, la nullità della stessa disposizione testamentaria".
I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Questa Corte condivide integralmente la motivazione svolta dal primo giudice e la decisione dallo stesso adottato, in quanto conforme a diritto.
Rinviando a detta motivazione in ordine alla valutazione e interpretazione della disposizione testamentaria ed ai richiami della giurisprudenza sul tema, in questa sede – in ossequio al dettato degli artt. 132 n.4 cpc e 118 disp. att. cpc
- saranno trattati soltanto gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla difformità della struttura realizzata dalla Parrocchia
pag. 4/10 convenuta rispetto alla volontà della testatrice, difformità posta a base della domanda di risoluzione del modus.
Nel testamento pubblico di si legge: "Lascio alla Parrocchia _1
TA , Chiesa Madre di Cellino San Marco, la mia casa in Cellino San P_
Marco, alla via Vittorio Emanuele n. 23. Impongo l'obbligo di destinare la sopra detta proprietà ad istituto per anziani, con l'intestazione e _1
. Tale destinazione, che dovrà essere perpetua, dovrà realizzarsi Persona_4 entro cinque anni dalla mia morte".
Null'altro è detto in ordine alla destinazione dell'immobile. Bisogna, pertanto, procedere all'interpretazione della volontà testamentaria della de cuius applicando le norme del diritto delle successioni e i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza n. 5487 in data 1/3/2024, la S.C. afferma che nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative.
Nel caso in esame, non sono stati allegati elementi che consentano di delineare concretamente lo specifico livello culturale, le condizioni di vita e la qualità delle reti sociali della sig.ra , pertanto le sue ultime _1 volontà devono essere interpretate come se fossero state redatte da individuo dotato di media cultura, istruzione e condizione socio-relazionale.
Dal tenore della disposizione testamentaria sopra richiamata e in assenza di elementi desumibili dalle concrete condizioni culturali e di vita della de cuius, non è dato distinguere, con certezza e secondo precise definizioni tecnico- giuridiche, una casa di riposo a regime residenziale da un generico centro per anziani, anche di carattere diurno. Entrambe queste tipologie di strutture sono destinate alla cura delle necessità degli anziani, pur avendo conformazioni diverse sul piano sociale ed economico.
Nella specie, in assenza di elementi che depongano in maniera certa e incontrovertibile per una di esse, con esclusione dell'altra, alla luce del principio di conservazione della volontà testamentaria, la concreta realizzazione del modus può ritenersi delineata nel senso di comprendere nella categoria “istituto per anziani” sia un centro diurno, per come effettivamente realizzato dalla pag. 5/10 alla stregua della documentazione prodotta, sia una casa di riposo a P_ regime residenziale.
Dal dato letterale e logico della disposizione testamentaria della signora emerge chiaramente una carica personalistica del lascito: si sottolinea la Per_1 necessità dell'intitolazione della realizzanda struttura e che la sua destinazione d'uso sia in perpetuo, mettendo quasi in secondo piano il concreto utilizzo dell'immobile, sul quale la disponente non si sofferma, né pone specifiche condizioni. I destinatari del beneficio del modus sono soltanto genericamente determinabili: si parla semplicemente di “anziani”, da individuarsi verosimilmente nelle persone anziane del Comune di Cellino S.Marco, in cui la benefattrice aveva sempre vissuto.
In sostanza, l'interesse avuto di mira dalla testatrice – il quale costituisce criterio per determinare l'oggetto del modus e guida per l'applicazione delle norme a presidio del relativo adempimento – è quello di lasciare la sua abitazione, in perpetuo e con espressa intitolazione a sé stessa, a beneficio degli anziani del luogo.
La risoluzione del lascito implica necessariamente un giudizio circa la realizzazione dell'interesse del testatore da parte dell'onerato. L'esito negativo di tale giudizio presuppone un contegno da parte dell'onerato, tale da esprimere una sostanziale inerzia o in maniera univoca l'intenzione di non adempiere. In altre parole, il giudice può ritenere sussistente l'inadempimento del modus soltanto se la condotta dell'onerato riveli la volontà di non adempiere o manifesti indirettamente, ma in modo inequivoco e certo, una destinazione del lascito contraria e diversa a quella avuta di mira dal testatore.
Avuto riguardo al profilo contenutistico del modus, se il testatore ha espresso l'apposizione dell'onere solo attraverso la previsione della destinazione del lascito, senza determinare, con indicazioni di elementi di fatto certi e specifici, le modalità di concreta attuazione di tale destinazione, occorre che l'interessato alla eventuale risoluzione del lascito deduca le ragioni in base alle quali la concreta destinazione impressa al bene da parte del legatario integri un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che – secondo la giurisprudenza - prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto e definitivo (Cass. n. 5124/1997, Rv. 505028 - 01).
Nel caso in esame, per un verso, l'espressione adoperata dalla testatrice per indicare l'onere (“impongo l'obbligo di destinare la sopra detta proprietà ad istituto per anziani con l'intestazione < e ) _1 Persona_5
pag. 6/10 indica la semplice destinazione dell'immobile costituito da una casa di abitazione ad “istituto per anziani”, vale a dire a vantaggio degli anziani della comunità di Cellino S.Marco, in cui è ubicato l'immobile.
Per altro verso, la considerazione dell'attività posta in essere dal legatario, sia nella trasformazione dell'immobile oggetto del lascito, nel rispetto delle norme di legge, e sia nella concreta utilizzazione dello stesso, esclude un giudizio in termini di mancata esecuzione del modus, dal momento che quanto realizzato dalla non è privo di aderenza alle espressioni usate P_ dall'ereditanda, né in contrasto con la sua volontà.
Infatti, il teste geometra ha riferito di aver ricevuto fin dal Testimone_1
2005 incarico dal parroco don di provvedere a quanto necessario Persona_6 per la realizzazione e presentazione delle pratiche amministrative presso i competenti uffici pubblici al fine di destinare l'immobile ad istituto per anziani;
ha precisato che gli interventi di effettiva realizzazione sono stati realizzati a partire dal 2007, anno in cui il Comune ha rilasciato provvedimento autorizzativo (v. provvedimento autorizzatorio n. 23/2007 emesso dal Comune di Cellino il 30/5/2007, in atti, da cui emerge che la prima Istanza della
Parrocchia fu presentata proprio il 29/8/2005). Il teste ha inoltre dichiarato di aver curato fin dall'inizio la pratica e diretto i lavori, apponendo personalmente la targa sulla facciata dell'immobile recante la intestazione indicata dalla de cuius, il tutto fino al rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.
I testi escussi in primo grado hanno confermato che l'immobile già dal
2007 è stato concretamente utilizzato per lo svolgimento di attività destinate agli anziani, in particolare, attraverso corsi di informatica, decoupage, ginnastica dolce, ecc., divenendo di fatto un centro di aggregazione e socializzazione. In sostanza risulta acquisita la prova che l'immobile viene utilizzato per organizzare attività a vantaggio dei soggetti indicati, in maniera indeterminata e generica, dalla testatrice. Detta struttura, nota nel Comune di
Cellino come “Casa Roppi”, è divenuta punto di incontro e di riferimento sociale e culturale per gli anziani del paese (come affermato in sentenza e non contestato dagli appellanti).
Poiché risultano accertate sia l'avvenuta destinazione dell'immobile a vantaggio degli anziani della comunità sia l'osservanza del termine quinquennale apposto dalla testatrice, anche laddove si volesse interpretare il modus in termini tali da prefigurare una vera e propria casa di riposo, in ogni caso nella struttura realizzata in concreto dalla Parrocchia non si è in presenza pag. 7/10 di una fattispecie antitetica e in contrasto con la volontà della de cuius, in quanto, tenuto conto della dimensione e conformazione dell'immobile legato (una comune casa di abitazione), nonché del suo valore intrinseco, la realizzazione di un centro diurno di aggregazione, assistenza e ricreativo per gli anziani del comune si pone certamente in linea con le finalità benefiche e altruistiche perseguite dalla testatrice.
La domanda subordinata di nullità del lascito per impossibilità originaria del modus, nei termini proposti in primo grado e riproposti in appello, risulta inammissibile, in quanto non viene in alcun modo specificato perché l'onere di destinazione apposto dalla testatrice sarebbe ab origine impossibile.
Secondo la giurisprudenza, i concetti di impossibilita dell'oggetto del contratto (art 1418 c.c.) e di impossibilita dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria (art 647 c.c.) sono uniformi: la impossibilita è causa invalidante quando sia, al tempo stesso, assoluta, materiale, obiettiva ed attuale (esistente all'epoca della apertura della successione, qualora riguardi l'onere suddetto). La S.C. ha precisato che non integra l'ipotesi dell'impossibilita dell'onere apposto ad una disposizione testamentaria la circostanza che le rendite del patrimonio ereditario non siano sufficienti per sostenere il peso economico dell'onere stesso (Cass. n. 4145 del 10/11/1976).
Nel caso che ci occupa non vengono allegati, né tanto meno comprovati, elementi fattuali sulla conformazione e sulle dimensioni dell'immobile legato, dai quali desumere l'impossibilità originaria del modus. Né, all'uopo, parte attrice può limitarsi a invocare una CTU al fine di dimostrare tale impossibilità, in quanto la consulenza avrebbe una funzione meramente esplorativa. Infatti, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 30218/2017,
Rv. 647288 – 01).
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza. La difesa lamenta che il Tribunale ha violato le norme richiamate in quanto non ha tenuto in alcuna considerazione che nel pag. 8/10 caso in questione vi è stata reciproca soccombenza atteso che è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire degli attori sollevata dalla convenuta.
L'art. 92 c.p.c. statuisce: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Nella specie, non sussiste alcuno dei presupposti per compensare le spese, in quanto gli appellanti sono risultati soccombenti su tutti i motivi di merito inerenti alla domanda proposta. Il rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, la quale invece è stata rigettata integralmente. Il rigetto dell'eccezione non assume una valenza tale da integrare un giusto motivo atto a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali, in quanto non risulta che la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive pretestuose, né la decisione sull'eccezione ha comportato un particolare impegno sul piano deduttivo e istruttorio. Per queste ragioni, nella specie non si profila una soccombenza reciproca.
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.310/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 24.02.2023, proposto da , Parte_1
, e nei confronti della Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
di Cellino San Marco, così provvede: Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna gli appellanti in solido a pagare alla Controparte_3
le spese del grado, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre
[...] rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
pag. 9/10 3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico degli appellanti di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo. Lecce, 18 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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