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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/04/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore dott.ssa Chiara Salamone Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3989 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del Curatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO PRIVITERA per procura in atti
- Attore -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANLUCA MINEO e dall'Avv. ANTONINO CARAMAGNA per procura in atti
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
MARIA CRISTINA FERLITO per procura in atti
-convenuti-
pagina 1 di 4 OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli amministratori delle società.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.3.2021 il conveniva in giudizio Parte_1
, e innanzi all'intestato Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Tribunale per ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto amministratore
, ai sensi degli artt. 146 l.f., 2394, 2394 bis, 2476, 2486 c.c., per avere Controparte_1 aggravato il dissesto della società dal 31.12.2012 sino alla dichiarazione di fallimento, nonché per gli atti di mala gestio espressamente individuati in citazione, con la conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 710.891,95 o della minor somma di € 429.657,11, oltre rivalutazione e interessi;
chiedeva, inoltre, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori, dell'atto pubblico del 19.5.2017, rogato dal Notaio
, rep. 42360, racc. 25383, con il quale aveva donato Persona_1 Controparte_1 ai figli e riservando a sé i diritti di Controparte_3 Controparte_2 abitazione e di uso vitalizio, una quota pari a 1/4 indivisi del diritto di piena proprietà (gravato dal detto diritto di abitazione), dell'appartamento sito in Sant'Agata Li Battiati, via Umberto, n.
63 e n. 65, piano terra, composto da sei vani catastali, con annesso cortile di pertinenza esclusiva ed area libera sovrastante, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 2, particelle 31 e
71, piano T, categoria A/4, classe 6, vani 6, rendita Euro 356,36; la piena proprietà (gravata dal detto diritto d'uso) del garage sito a Sant'Agata Li Battiati, in via San Michele Arcangelo n. 6, superficie di metri quadrati 58 circa, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 3, particella 1318, subalterno 8, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq 58, rendita Euro 308,53.
Si costituiva in giudizio contestando le domande. Controparte_1
Si costituiva altresì in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_2 della domanda revocatoria proposta unitamente all'azione di responsabilità dinanzi alla
Sezione Specializzata in materia di Impresa. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore di promuovere l'azione di responsabilità al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda revocatoria, di cui, comunque, contestava la fondatezza.
pagina 2 di 4 Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 13.9.2021 – sostituita dal deposito di note – venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 21.2.2022 veniva disposta CTU.
Si costituiva, infine, in giudizio con comparsa del 9.9.2022 svolgendo Controparte_3 difese analoghe a quelle spiegate da Controparte_2
All'udienza del 6.11.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.2.2024, alla quale le parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di definire transattivamente la controversia. Si susseguivano ulteriori rinvii a tal fine. All'udienza del 10.3.2025 la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 14.4.2025.
A tale ultima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo e chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con emissione di apposito ordine, nei confronti del Conservatore dei Registri
Immobiliari, volto ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901
c.c..
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, autorizzando la rinuncia ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (C. Cass. n. 2567/2007).
Nel caso di specie, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire si ricava dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 14.4.2025.
pagina 3 di 4 Dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle le spese di lite, come richiesto dalle parti.
Visto l'art. 2668 c.c., va ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria, domanda trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania in data 02/04/2021 al n. 14516 registro generale e al n. 10853 del registro particolare (cfr. nota di trascrizione in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3989/2021, promosso da in persona del Curatore pro tempore (attore), , Parte_1 Controparte_1
e (convenuti), disattesa ogni diversa istanza, Controparte_2 Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione del 02/04/2021, n. 14516 registro generale e n. 10853 registro particolare.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. Mariano Sciacca
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore dott.ssa Chiara Salamone Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3989 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del Curatore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO PRIVITERA per procura in atti
- Attore -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANLUCA MINEO e dall'Avv. ANTONINO CARAMAGNA per procura in atti
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
MARIA CRISTINA FERLITO per procura in atti
-convenuti-
pagina 1 di 4 OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli amministratori delle società.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.3.2021 il conveniva in giudizio Parte_1
, e innanzi all'intestato Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
Tribunale per ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto amministratore
, ai sensi degli artt. 146 l.f., 2394, 2394 bis, 2476, 2486 c.c., per avere Controparte_1 aggravato il dissesto della società dal 31.12.2012 sino alla dichiarazione di fallimento, nonché per gli atti di mala gestio espressamente individuati in citazione, con la conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 710.891,95 o della minor somma di € 429.657,11, oltre rivalutazione e interessi;
chiedeva, inoltre, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori, dell'atto pubblico del 19.5.2017, rogato dal Notaio
, rep. 42360, racc. 25383, con il quale aveva donato Persona_1 Controparte_1 ai figli e riservando a sé i diritti di Controparte_3 Controparte_2 abitazione e di uso vitalizio, una quota pari a 1/4 indivisi del diritto di piena proprietà (gravato dal detto diritto di abitazione), dell'appartamento sito in Sant'Agata Li Battiati, via Umberto, n.
63 e n. 65, piano terra, composto da sei vani catastali, con annesso cortile di pertinenza esclusiva ed area libera sovrastante, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 2, particelle 31 e
71, piano T, categoria A/4, classe 6, vani 6, rendita Euro 356,36; la piena proprietà (gravata dal detto diritto d'uso) del garage sito a Sant'Agata Li Battiati, in via San Michele Arcangelo n. 6, superficie di metri quadrati 58 circa, riportato nel Catasto fabbricati al foglio 3, particella 1318, subalterno 8, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq 58, rendita Euro 308,53.
Si costituiva in giudizio contestando le domande. Controparte_1
Si costituiva altresì in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_2 della domanda revocatoria proposta unitamente all'azione di responsabilità dinanzi alla
Sezione Specializzata in materia di Impresa. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore di promuovere l'azione di responsabilità al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità della domanda revocatoria, di cui, comunque, contestava la fondatezza.
pagina 2 di 4 Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 13.9.2021 – sostituita dal deposito di note – venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 21.2.2022 veniva disposta CTU.
Si costituiva, infine, in giudizio con comparsa del 9.9.2022 svolgendo Controparte_3 difese analoghe a quelle spiegate da Controparte_2
All'udienza del 6.11.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.2.2024, alla quale le parti chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di definire transattivamente la controversia. Si susseguivano ulteriori rinvii a tal fine. All'udienza del 10.3.2025 la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 14.4.2025.
A tale ultima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo e chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e con emissione di apposito ordine, nei confronti del Conservatore dei Registri
Immobiliari, volto ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901
c.c..
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, autorizzando la rinuncia ai termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (C. Cass. n. 2567/2007).
Nel caso di specie, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire si ricava dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 14.4.2025.
pagina 3 di 4 Dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle le spese di lite, come richiesto dalle parti.
Visto l'art. 2668 c.c., va ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria, domanda trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania in data 02/04/2021 al n. 14516 registro generale e al n. 10853 del registro particolare (cfr. nota di trascrizione in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 3989/2021, promosso da in persona del Curatore pro tempore (attore), , Parte_1 Controparte_1
e (convenuti), disattesa ogni diversa istanza, Controparte_2 Controparte_3 eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania la cancellazione della trascrizione del 02/04/2021, n. 14516 registro generale e n. 10853 registro particolare.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. Mariano Sciacca
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