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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
13/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FABRIZIO TRIFILO', il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la vittoria di spese e compensi con distrazione ex art. 93 c.p.c.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. SEBASTIANO GHIRLANDA, il quale insiste nel richiamo della teste per i motivi indicati nelle note di trattazione del Testimone_1
19/03/2025 e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2021 R.G.
TRA
Parte_1
n persona del suo
[...]
legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario, con sede in Patti via del
Sole n. 17 (p.i. e c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Fabrizio Trifilò, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
Geom. , nato a [...] il 15 dicembre Controparte_1
1966 (c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Sebastiano Ghirlanda, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 31 dicembre 2020 la Parte_2 Parte_1
(nel prosieguo, semplicemente, ) proponeva
[...] Parte_1
2 opposizione avverso il decreto n. 461/2020 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 14.476,81 – oltre spese e interessi – in forza di parcella per la redazione di una perizia estimativa, contestando l'autenticità della sottoscrizione apposta alla DELEGA PER L'ACCESSO ALLE PLANIMETRIE versata al fascicolo monitorio nonché, in generale, l'esistenza dell'incarico e di idonea prova scritta.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 4 settembre 2021, il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 2 dicembre 2022 ove, rigettate l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione e la richiesta di provvisoria esecuzione, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Istruita a mezzo di C.T.U. grafologica e di prova per testi, la causa – ritenuta matura per la decisione – viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
3 È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
La Suprema Corte ha altresì precisato che “[n]ei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture
e i lavori eseguiti)” (Cass., n. 21522/2019).
L'opposizione è fondata giacché pur essendovi onerato a fronte Controparte_1 delle contestazioni di controparte, non ha dimostrato il titolo della sua pretesa.
Da un lato, le indagini peritali disposte d'ufficio hanno accertato – secondo un percorso argomentativo logico, coerente e non superato dalla parte (che, invero, non ha neppure formulato censure) – che la sottoscrizione apposta alla DELEGA PER
L'ACCESSO ALLE PLANIMETRIE, prodromica alla redazione della perizia di stima e
4 oggetto di istanza di verificazione, non è riferibile a il quale, al tempo Parte_3 dei fatti, era amministratore del;
dall'altro, la prova orale raccolta Parte_1 non consente di ritenere dimostrato il conferimento orale dell'incarico da parte di quest'ultimo.
Il teste – amico e collaboratore dell'opposto – ha dichiarato di non Testimone_2 conoscere e di non sapere se quest'ultimo abbia mai conferito Parte_3 incarichi a specificando di essere a conoscenza della redazione di Controparte_1 una perizia per il per averlo appreso dalla parte stessa (“ADR So Parte_1 che il sig. stava lavorando a una perizia per il . Non ricordo quando CP_1 Parte_1
è stato, saranno stati circa 4 o 5 anni fa. ADR Me l'ha detto lui stesso che ci stava lavorando”).
Nondimeno tale affermazione non ha alcun valore probatorio giacché “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (v., per tutte, Cass., n. 4530/2025).
Peraltro, a specifica domanda, il teste ha dichiarato di non aver mai parlato con l'opposto in merito a chi gli avesse conferito l'incarico, aggiungendo: “ho risposto al telefono e l'interlocutore diceva di voler parlare con il geom. per una pratica di immobili su CP_1
ADR Non so se si riferisse alla località o al . ADR In Parte_1 Parte_1 Parte_1 quell'occasione non ho chiesto nel dettaglio di cosa si trattasse. Ho risposto che il geom. non CP_1
c'era e abbiamo chiuso la telefonata. ADR L'interlocutore era un uomo”.
L'apocrifia della sottoscrizione e la mancanza di prova in ordine al conferimento dell'incarico da parte di un soggetto effettivamente riconducibile all'organizzazione della impongono di accogliere l'opposizione a prescindere Parte_2 dalla deposizione della teste , escussa nell'interesse di parte Testimone_1 opponente, di cui non è pertanto necessario il richiamo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di liquidate, come Controparte_1 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi
5 dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000, ridotti del 25 % tenuto conto della non particolare complessità – in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Trifilò dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del geom. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 13/2021 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2020 emesso da questo Tribunale il 25 novembre 2020;
2) condanna il geom. a rifondere a controparte le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.960,05 (di cui € 152,30 per esborsi documentati e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Trifilò dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico del geom. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
6
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
13/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FABRIZIO TRIFILO', il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la vittoria di spese e compensi con distrazione ex art. 93 c.p.c.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FRANCESCO BALLETTA in sostituzione dell'avv. SEBASTIANO GHIRLANDA, il quale insiste nel richiamo della teste per i motivi indicati nelle note di trattazione del Testimone_1
19/03/2025 e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2021 R.G.
TRA
Parte_1
n persona del suo
[...]
legale rappresentante pro-tempore e socio accomandatario, con sede in Patti via del
Sole n. 17 (p.i. e c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Fabrizio Trifilò, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
Geom. , nato a [...] il 15 dicembre Controparte_1
1966 (c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CodiceFiscale_1 dall'avv. Sebastiano Ghirlanda, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 31 dicembre 2020 la Parte_2 Parte_1
(nel prosieguo, semplicemente, ) proponeva
[...] Parte_1
2 opposizione avverso il decreto n. 461/2020 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 14.476,81 – oltre spese e interessi – in forza di parcella per la redazione di una perizia estimativa, contestando l'autenticità della sottoscrizione apposta alla DELEGA PER L'ACCESSO ALLE PLANIMETRIE versata al fascicolo monitorio nonché, in generale, l'esistenza dell'incarico e di idonea prova scritta.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 4 settembre 2021, il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 2 dicembre 2022 ove, rigettate l'eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione e la richiesta di provvisoria esecuzione, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Istruita a mezzo di C.T.U. grafologica e di prova per testi, la causa – ritenuta matura per la decisione – viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
3 È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
La Suprema Corte ha altresì precisato che “[n]ei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture
e i lavori eseguiti)” (Cass., n. 21522/2019).
L'opposizione è fondata giacché pur essendovi onerato a fronte Controparte_1 delle contestazioni di controparte, non ha dimostrato il titolo della sua pretesa.
Da un lato, le indagini peritali disposte d'ufficio hanno accertato – secondo un percorso argomentativo logico, coerente e non superato dalla parte (che, invero, non ha neppure formulato censure) – che la sottoscrizione apposta alla DELEGA PER
L'ACCESSO ALLE PLANIMETRIE, prodromica alla redazione della perizia di stima e
4 oggetto di istanza di verificazione, non è riferibile a il quale, al tempo Parte_3 dei fatti, era amministratore del;
dall'altro, la prova orale raccolta Parte_1 non consente di ritenere dimostrato il conferimento orale dell'incarico da parte di quest'ultimo.
Il teste – amico e collaboratore dell'opposto – ha dichiarato di non Testimone_2 conoscere e di non sapere se quest'ultimo abbia mai conferito Parte_3 incarichi a specificando di essere a conoscenza della redazione di Controparte_1 una perizia per il per averlo appreso dalla parte stessa (“ADR So Parte_1 che il sig. stava lavorando a una perizia per il . Non ricordo quando CP_1 Parte_1
è stato, saranno stati circa 4 o 5 anni fa. ADR Me l'ha detto lui stesso che ci stava lavorando”).
Nondimeno tale affermazione non ha alcun valore probatorio giacché “i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (v., per tutte, Cass., n. 4530/2025).
Peraltro, a specifica domanda, il teste ha dichiarato di non aver mai parlato con l'opposto in merito a chi gli avesse conferito l'incarico, aggiungendo: “ho risposto al telefono e l'interlocutore diceva di voler parlare con il geom. per una pratica di immobili su CP_1
ADR Non so se si riferisse alla località o al . ADR In Parte_1 Parte_1 Parte_1 quell'occasione non ho chiesto nel dettaglio di cosa si trattasse. Ho risposto che il geom. non CP_1
c'era e abbiamo chiuso la telefonata. ADR L'interlocutore era un uomo”.
L'apocrifia della sottoscrizione e la mancanza di prova in ordine al conferimento dell'incarico da parte di un soggetto effettivamente riconducibile all'organizzazione della impongono di accogliere l'opposizione a prescindere Parte_2 dalla deposizione della teste , escussa nell'interesse di parte Testimone_1 opponente, di cui non è pertanto necessario il richiamo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di liquidate, come Controparte_1 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi
5 dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000, ridotti del 25 % tenuto conto della non particolare complessità – in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Trifilò dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del geom. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 13/2021 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2020 emesso da questo Tribunale il 25 novembre 2020;
2) condanna il geom. a rifondere a controparte le spese Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.960,05 (di cui € 152,30 per esborsi documentati e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Trifilò dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico del geom. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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