Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2025, proposto da
BE TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Pettini in Firenze, via Luca Landucci 17;
contro
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Pistoia e Prato, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 834/2024 resa inter partes dal TAR OS, Sez. III, in data 05.06.2024, pubblicata l’08.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui il Tribunale ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite;
Considerato che il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio il mandato di pagamento del 24 aprile 2025, con cui il Ministero della Cultura ha ottemperato al dispositivo sulle spese di cui alla prefata sentenza;
Rilevato che il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell’amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessata materia del contendere;
Ritenuto, infine, di dovere porre a carico del Ministero della Cultura le spese del presente giudizio, atteso che l’amministrazione ha ottemperato alla sentenza n. 834/2024 solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Terza), dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00, oltre il rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato, e gli oneri di legge, se dovuti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO