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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.243/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 16.1.2023 da:
nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], C.F. , C.F._1
nata a [...] il [...], residente Parte_2 in Padova, Via San Pietro 131, C.F. , e C.F._2 nato a [...] il [...], Parte_3 residente in [...], C.F.
, C.F._3 tutti rappresentati e difesi, dagli Avv. ROBERTO CECCON del Foro di Padova (C.F. ; PEC fax C.F._4 Email_1
049/8750299) e ALESSIA CECCON del Foro di Padova (c.f.: C.F._5
- PEC: , con domicilio eletto presso i Email_2 nominati difensori con Studio in Padova, Galleria dei Borromeo, n. 4, parte attrice
CONTRO
(CF: ), residente in [...]CP_1 C.F._6
n. 21 di RO (VI) (P.Iva Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
con sede in Villaggio Giovanni Paolo II n. 71 di RO CP_1
(VI) entrambe con l'avv. LIVIO PASSUELLO ( C.F._7 con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Piazzale Firenze n. 21 di Bassano del Grappa (VI)
parte convenuta
1 conclusioni delle parti: CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che è debitrice della somma complessiva di CP_1 Euro 100.000,00, oltre interessi legali dalla data della Convenzione dell'8.08.2013 al saldo effettivo, nei confronti di e in qualità di eredi di e che Pt_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
è debitrice della somma complessiva di Euro 175.000,00, oltre interessi legali dalla data del CP_1 el 6.08.2015 al saldo effettivo, nei confronti di e in Pt_1 Pt_2 Parte_3 qualità di eredi di e per l'effetto, condannare rispettivamente in proprio e Persona_1 CP_1 in qualità di legale rappresentate pro-tempore di Controparte_2
a restituire e versare le rispettive somme di Euro 100.000,00, oltre interessi legali dalla data della
[...] Convenzione dell'8.08.2013 al saldo effettivo, ed Euro 175.000,00, oltre interessi legali dalla data del finanziamento del 6.08.2015 al saldo effettivo, a favore di e in qualità di Pt_1 Pt_2 Parte_3 eredi di da suddividere in parti uguali e corrispondere a ciascuno degli Attori, o quella Persona_1 diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA A. Si chiede volersi ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che negli anni dal 2013 al 2020 il IG. viveva presso la propria abitazione in Persona_1 CH AG, come emerge anche dal doc. 4 che si rammostra al teste, con la propria governante IG.ra Persona_2
2) Vero che Lei incontrava usualmente il IG. presso la sua abitazione in CH Persona_1
AG negli anni dal 2013 al 2019? 3) Vero che il IG. riferiva di aver erogato prestiti tra il 2012 e il 2015 di entità pari almeno Persona_1 ad € 275.000,00, a e del salone di bellezza di titolarità della società CP_1
? Controparte_2 4) Vero che tra il 2018 e 2019 Lei è stato incaricato dal IG. di recuperare il credito vantato Persona_1 dal medesimo nei confronti della IG.ra e alla società alla stessa riferibile, CP_1 [...]
Controparte_2
capitolo, Lei inviava diffide alla IG.ra CP_1
come emerge anche dai docc. 7 e 8 che si rammostrano al teste?
[...] 6) Vero che, in relazione all'incarico di cui al precedente capitolo, Lei visionava anche una bozza stilata dai IGg.ri e contenente un potenziale accordo transattivo tra i due soggetti, di Persona_1 CP_1 cui al doc. 9 che si rammostra al teste, avente ad oggetto anche la restituzione delle somme date a credito dal Per_ IG. ? Si i o a teste:
- sui capitoli 1-2 il IG. residente in [...] e il IG. residente in [...]Testimone_1 Testimone_2 Vicentina (VI);
- sui capitoli 1-2-3 il IG. domiciliato presso e residente in [...] e Tes_3 Controparte_3 l'Avv. Antonio AU domiciliato in Bassano del Grappa (VI);
- sui capitoli 4-5-6 l'Avv. Nereo Merlo domiciliato in Bassano del Grappa (VI). B. Si chiede inoltre volersi ammettere la prova contraria per testi sulla seguente ulteriore circostanza: 7) Vero che Lei riceveva istruzioni dal IG. di eseguire per conto di quest'ultimo il bonifico Persona_1 di € 175.000,00 di cui al doc. 5 che si rammostra al teste, a favore della società Controparte_2
in qualità di garante delle rate del mutuo?
[...] ta circostanza a prova contraria il IG. domiciliato presso Tes_3 [...]
e residente in [...]. CP_3
Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Nel merito: rigettare le domande di accertamento dei debiti di € 100.000,00 ed € 175.000,00 avanzate dagli attori rispettivamente contro la sig.ra e CP_1 Controparte_4
[...
[...] per le ragioni dedotte in atti, e comunque perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
Voglia conseguentemente respingere le relative domande di condanna delle convenute al pagamento delle suddette somme.
- In via subordinata: nell'ipotesi sia accertata la debenza di somme a carico di e/o CP_1
si chiede sia detratto l'importo di € Controparte_2
20.000,00 versato il 23.05.2018 e comunque che non siano applicati gli interessi legali richiesti, o comunque siano applicati dal giorno della domanda;
- con rifusione di spese e competenze di causa;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi con l'ordinanza istruttoria, ovvero:
1) vero che tra il 2013 ed il 2020, da sabato a mercoledì, il sig. oggiornava a RO R_ nell'appartamento di Corso Mazzini 21?
3) vero che, tra il 2013 ed il 2020, il sig. e la sig.ra si recavano insieme, più Persona_1 CP_1 volte alla settimana, nei locali "Bar Pasticceria Pianezzola” (di RO), “Ristorante Cà Nardello” (di Bassano), “Caffé Dante" (di RO), Farmacia Riello (in Piazza a RO), la “Pizzeria NG e
Diavolo” (di RO), la “Pizzeria Dalla Giuliana” di Nove? CP_
4) vero che, nei tempi sopra indicati, il sig. la sig.ra erano soliti passeggiare a braccetto R_ per RO? CP_
5) vero che, nei tempi sopra indicati, il sig. la sig.ra erano considerati una coppia in città? R_
6) Vero che, tra il 2013 ed il 2020, dal mercoledì al sabato, il sig. si recava, da CH Persona_1
AG all'abitazione di Corso Mazzini 21 di RO, prima con la sua auto BMW Serie X e poi con una Mercedes Serie B?
7) vero che, dopo l'incidente occorsogli nel 2019, il sig. si recava da CH Persona_1 all'appartamento di Corso Mazzini 21 di RO in auto, accompagnato dalla sig.ra che Persona_2 conduceva il veicolo?
8) vero che, dopo l'incidente del 2019, la sig.ra lo accompagnava il sabato a RO, e la Persona_2 CP_ sig.ra lo riaccompagnava a CH il mercoledì?
9) vero che il sig. utilizzava i permessi di accesso alla ZTL di RO per accedere al suo Persona_1 garage sito in Corso Mazzini 21 e per raggiungere l'appartamento sovrastante?
10) vero che, a novembre 2013, il teste ha partecipato alla “Cena della convivenza”, organizzata dal sig. presso l'agriturismo Cà Tres di Marsan? Persona_1
11) vero che a detta cena si festeggiava l'inizio della convivenza tra il sig. e la sig.ra Persona_1
CP_1
12) vero che il sig. e la sig.ra festeggiavano altresì la fine dei lavori di Persona_1 CP_1 ristrutturazione dell'appartamento di Corso Mazzini 21 ove riferivano di convivere?
13) vero che, nel periodo estate 2013 l'Impresa Edile Tommasi di RO ha eseguito le opere edili di ristrutturazione dell'appartamento sito in Corso Mazzini 21 di RO?
14) vero che tali opere sono state commissionate e pagate all'impresa Tommasi sia dal sig. Persona_1 che dalla sig.ra CP_1
15) vero che, nell'estate 2015, il sig. si è sia recatopresso lo Studio Scettro di RO, sia Persona_1 CP_ ha avuto varie telefonate con il commecialista della sig.ra ed è stato informato della situazione economico-finanziara di Controparte_2 CP_1 CP_2
16) vero che, dopo aver preso atto del bilancio sociale e del debito in sofferenza con la banca, ha riferito al CP_ commecialista della sig.ra di voler entrare in società e ripianare l'esposizione?
17) vero che nell'estate 2015 il sig. i è recato presso Banca Popolare di RO, sede R_ centrale di Corso Mazzini?
18) vero che dopo esser stato informato dal Direttore (sig. Roberto) dell'urgenza per
[...]
di rientrare dell'esposizione con la banca, il sig. a eseguito il Controparte_2 R_ bonifico del 07.08.2015 alla società? 19) vero che, tra il 2013 ed il 2020, la dott.ssa portava, una volta alla settimana, i farmaci Persona_3 ordinati dal sig. resso l'appartamento di Corso Mazzini 21 di RO, ove questi si trovava R_
e li riceveva?
3 Si indicano a testi i sig.ri (ex governante di CH), , Persona_2 Testimone_4 Testimone_5
, maestranze di RO), Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
(di Lupiano), (c/o ), (titolare della Pasticceria Pianezzola), sig. Tes_3 Controparte_3 Parte_4
(titolare del Caffè Dante), (titolare Cà Nardello), dott.ssa e Tes_9 Testimone_10 Persona_4 dott.ssa (c/o Farmacia Riello), (c/o Pizzeria da Giuliana), Persona_3 Controparte_5 CP_6
(titolare Pizzeria L'angelo e il Diavolo), (di RO), (residente nel CP_7 CP_8 condominio di Corso Mazzini 21), (di RO), (di Schiavon), Controparte_9 CP_10 [...] di ZA), (di RO), avv. Antonio AU (di Bassano), CP_11 CP_12 Tes_11
(residente in [...]), dott. (di San Marino), dott. Testimone_12 Persona_5
(c/o Studio Scettro di RO).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori, premesso di essere gli eredi del padre deceduto in data 20.03.2022 (nato nel 1936, rimasto Persona_1 vedovo nel 2005, agivano contro , con la quale il padre aveva avuto CP_1 una relazione durata dal 2012 al 2018, e contro la società ad essa riferibile,
“ , per ottenere la Controparte_2 restituzione di erogazioni finanziarie effettuate dal de cuius . In particolare, quest'ultimo aveva erogato a euro 100.000,00 per spese CP_1 di ristrutturazione di un immobile sito in RO con l'espresso accordo che, in caso di mancata convivenza presso l'immobile donato in usufrutto, la stessa avrebbe restituito detto importo. Infatti in data 8 agosto 2013 veniva stipulato un atto di costituzione del diritto di usufrutto a titolo donativo, a rogito Notaio , Persona_6
Rep. n. 205.332, a mezzo del quale e , figli della IG.ra CP_13 CP_14
costituivano diritto di usufrutto sull'immobile sito in RO , CP_1
Corso Giuseppe Mazzini 21, piano 2-4, nonché Via San Marco, piano terra, , a favore del IG. per la quota indivisa di 1/10, e a favore della IG.ra per la quota R_ CP_1 indivisa di 9/10. Contestualmente, e stipulavano una Persona_1 CP_1 formale convenzione “in relazione all'atto di donazione” concluso in pari data , con la quale espressamente si obbligava “nel caso in cui si renda impossibile o CP_1 comunque non praticata la convivenza nell'immobile oggetto dell'atto stesso [di donazione di usufrutto], a restituire al signor […] a sua Persona_1 semplice richiesta la somma di € 100.000,00 […] senza corresponsione di interessi, nemmeno compensativi, per rimborso delle spese dallo stesso effettuate per la ristrutturazione della casa”. Considerato che la convivenza tra il IG. e la R_
IG.ra nell'immobile oggetto di donazione, sito in RO, non era mai CP_1 avvenuta, la predetta somma di € 100.000,00 ricevuta dalla IG.ra doveva CP_1 secondo gli attori essere loro restituita . Inoltre in data 6.08.2015 otteneva a favore della propria società Controparte_1
“ , dal Controparte_4 Persona_1
, euro 175.000,00, a mezzo bonifico bancario, e, quindi, nel periodo 2012 –
[...]
2015, il IG. erogava a favore della IG.ra e della Società ad essa riferibile, R_ CP_1
4 complessivi € 275.000,00, maturando un credito di pari importo nei confronti delle convenute, che avrebbe dovuto essere restituito dalle medesime, tant'è vero che la IG.ra emetteva, evidentemente a garanzia della restituzione di alcune delle CP_1 somme suindicate, ben tre assegni bancari non trasferibili a favore del IG. , per R_ il complessivo importo di € 230.000,00, che tuttavia il IG. non aveva R_ provveduto ad incassare . Nei successivi anni si era verificata una graduale incrinatura dei rapporti , che portava alla definitiva rottura della relazione e il de cuius aveva più volte richiesto la restituzione delle somme, anche tramite diffide inviate a dall'Avv. Nereo Merlo, in data 4.06.2019 e 13.02.2020, ma nemmeno CP_1 dette intimazioni di pagamento sortivano concreto effetto, se non una bozza di accordo, non rispettato dalla . CP_1
Tutto ciò premesso gli attori chiedevano “accertare e dichiarare che è CP_1 debitrice della somma complessiva di Euro 100.000,00 nei confronti di CP_15
e in qualità di eredi di e che
[...] Parte_3 Persona_1 [...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, è debitrice della somma complessiva di CP_1
Euro 175.000,00, oltre interessi legali dalla data del finanziamento del 6.08.2015 al saldo effettivo, nei confronti di e in qualità di Pt_1 Pt_2 Parte_3 eredi di e per l'effetto, condannare in proprio e in Persona_1 CP_1 qualità di legale rappresentate pro-tempore di Controparte_2
a restituire e versare le rispettive somme di Euro
[...]
100.000,00, oltre interessi legali dalla data del finanziamento del 6.08.2015 al saldo effettivo, ed Euro 175.000,00, a favore di e in Pt_1 Pt_2 Parte_3 qualità di eredi di da suddividere in parti uguali e corrispondere a Persona_1 ciascuno, o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
Parte convenuta, costituitasi, confermava di aver ricevuto da la Persona_1 somma di euro 100.000,00, ma affermava che non si trattava di un prestito , ma della partecipazione del sig. ai costi di ristrutturazione dell'immobile di R_
RO , ove la coppia aveva convissuto nel periodo 2013-2019 fino a quando il sig. era stato vittima di un incidente stradale che lo aveva fortemente R_ limitato nella guida dell'auto . I due avevano convissuto dal 2013 al 2019 nei giorni dal sabato al mercoledì, quando il sig. abitava stabilmente nell'appartamento di R_
RO. Egli, seppur avesse mantenuto la residenza a CH AG, trascorreva infatti la maggior parte della settimana nella casa di RO con la sig.ra con cui aveva appunto una stabile relazione amorosa (come desumibile CP_1 dalla lettera spedita all'amico doc. 13, dalla richiesta di permesso di Tes_8 transito in zona ZTL di RO, dalla disponibilità di un garage in RO). Secondo la convenuta, pertanto, non si era tratto di un prestito, bensì dell'adempimento di un'obbligazione naturale, ed atteso che la prestazione risulta adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni
5 sociali del solvens, nulla doveva essere restituito dalla convenuta agli eredi
R_
Anche la dazione di € 175.000,00 ad Controparte_2 non costituiva un prestito alla società in accomandita
[...] semplice di cui la sig.ra era legale rappresenteante e socia di maggioranza, bensì CP_1 una effettiva partecipazione del socio alle vicende sociali della Persona_1
Controparte_2
Infatti in data 09.09.2015 il era diventato socio di Persona_1 [...]
giusto atto di cessione di Controparte_2 quote , e, poiché la società aveva sempre presentato un bilancio in passivo, come evidente alla lettura dei bilanci dal 2014 al 2021 (doc. 10) lo scopo del versamento di
€ 175.000,00 eseguito il 07.08.2015 dal sig. alla Persona_1 [...] era quello di dare energie Controparte_2 finanziarie all'azienda in costante passivo, ed in particolare il versamento di denaro era finalizzato a sanare la pesante esposizione dell'azienda verso la banca per un finanziamento di cui aveva saltato rate dal 2013. Il dato è confermato sia dalla causale del bonifico del sig. Per rate (errore di battitura: TANTE) R_ versate in qualità di garante= (cfr. doc. 05 parte attrice), sia dall'utilizzo fatto della somma lo stesso 07.08.2015 dalla sig.ra quale amministratore della CP_1 CP_2 ovvero l'immediato pagamento delle numerose rate arretrate verso la banca, come da estratto conto del conto corrente di Controparte_2 del 2015, da cui risulta il pagamento in data 07.08.2015
[...] delle rate arretrate del finanziamento bancario con la liquidità ricevuta dal sig.
. Si trattava quindi non di un prestito ma di un conferimento del socio. R_
In via subordinata, per l' ipotesi che il versamento in questione sia ritenuto un crediti del soci prevista dall'art. 2467 c.c. (dettato per le S.r.l.) è ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche alle società di persone, ed in particolare alle S.a.s. per i prestiti erogati dal socio accomandante, e quindi la restituzione del preteso finanziamento non potrà comunque avvenire se non una volta ripianati tutti gli altri debiti sociali attualmente aperti per oltre € 20.000,00 come risulta dagli ultimi bilanci. La convenuta affermava che lo stesso sig. con sua scrittura Persona_1 di pugno e sottoscritta del 08.08.2015, ha espressamente qualificato il versamento eseguito come un conferimento nel capitale sociale, ed ha altresì rinunciato alla sua restituzione: <…questi 120.000 entrano in società di capitale con CP_1 immagine che condividendo con più possibile e in sintonia, lascerò a lei CP_1 per la convivenza felice che ha saputo creare. Persona_1
(doc. 12 – scrittura privata del 08.08.2015).
[...]
La convenuta affermava che gli assegni a propria firma allegati da parte degli eredi erano nulli, in quanto privi di data, e come tali non potevano certo valere R_ quale garanzia a favore del sig. che infatti non li ha R_ mai incassati, e non provavano alcunché del preteso obbligo di restituzione delle somme da parte delle odierne convenute.
6 In via di estremo subordine, la Controparte_2
senza nulla riconoscere, da atto di aver versato
[...] in data 23.05.2018 l'importo di € 20.000,00 a favore del sig. Persona_1 chiedendo che nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una qualche debenza a suo carico, che ne venisse detratto l'importo di € 20.000,00. All'esito della prima udienza il g.i. visto l'art. 185 bis cpc formulava la seguente ipotesi conciliativa: pagamento da parte delle convenute agli attori di euro 210.000,00, abbandono della lite a spese compensate. La proposta veniva accettata dagli attori ma non dalla convenuta. Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'assunzione di prove testimoniali, e la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.2.2025. Vanno preliminarmente rigettate le ulteriori istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione prodotta dalle parti. Il doc. 5 attoreo è costituito dalla contabile del bonifico effettuato dal Persona_1
in favore della società della convenuta, trasmesso da , ove si
[...] Controparte_3 legge:
“Data operazione: 06/08/2015 Data valuta beneficiario: 07/08/2015 Beneficiario: A Controparte_2
Importo: 175.000,00 euro
Descrizione operazione: PER TANTE VERSATE IN QUALITÀ DI GARANTE CRO: 0000028054453700483421034210IT” La causale del bonifico, pur recando la parola “tante” che forse è trascrizione inesatta di “rate”, sicuramente attesta che la dazione era stata effettuata dal in R_ qualità di “garante”, quindi non di socio. Infatti all'epoca egli non era ancora socio Contr della di e figlia, nella quale avrebbe fatto ingresso il 9.9.2015 CP_1 con partecipazione del 30% , e la convenuta ha ammesso di avere fatto immediato uso della somma bonificatale per pagare rate del finanziamento inevase dal 2013 (doc.11 estratto conto del conto corrente di
[...] del 2015, da cui risulta il pagamento in data Controparte_2
07.08.2015 delle rate arretrate del finanziamento bancario con la liquidità ricevuta dal sig. . La natura di prestito (e non di conferimento soci) è confermata dal R_ documento prodotto dalla stessa quale doc. 12, manoscritto del CP_1 R_
(firmato dallo stesso e dalla ove in corrispondenza dell'annotazione di CP_1
90.000+90.000=180.000 si legge: “prestito a A.T. per chiudere Banca Popolare di RO mi vengono restituiti quando ” -segue parte illeggibile . La convenuta sosteneva che al bonifico di euro 175.000 si riferiva la successiva dicitura “ entrano in società di capitali con a lei per la convivenza Controparte_16 felice che ha saputo creare”, ma tale dicitura si riferisce alla immediatamente precedente annotazione di 60.000+60.000=120.000, e infatti la frase è : “questi 120.000 entrano in società di capitali con ” . CP_17
7 Tale manoscritto prodotto dalla convenuta è in parte corrispondente a quello prodotto dagli attori quale doc. 10, il quale reca annotazioni di ulteriori dazioni alla
CP_1 tuttavia entrambi appaiono uguali nella annotazione che attribuisce la natura di conferimento da parte del socio solo ai 120.000, mentre per 180.000 vi è annotazione di “prestito” all'odierna convenuta. Altro elemento in tal senso è dato dal possesso, in capo agli attori, di assegni bancari firmati dalla e intestati al ,
CP_1 Persona_1 per euro 90.000+euro 90.000+euro 50.000,00. La somma di euro 175.000,00 deve quindi essere restituita dalla convenuta mutuatuaria agli eredi del mutuante. Il doc.3 è costituito dalla convenzione sottoscritta da e l'8.8.2013,
CP_1 R_ in forza della quale la “ si obbliga, nel caso in cui si renda impossibile o
CP_1 comunque non praticata la convivenza nell'immobile oggetto dell'atto stesso, a restituire al signor , nato a [...] il 13 agosto Persona_1
1936, residente a [...], Codice Fiscale;
CodiceFiscale_8 su sua semplice richiesta la somma di € 100.000,00 (Euro centomila e centesimi zero) senza corresponsione di interessi, nemmeno compensativi per rimborso delle spese dallo stesso effettuate per la ristrutturazione della casa;
con la restituzione della somma lo stesso si impegna a rinunciare al diritto di usufrutto.”In pari data i figli della avevano costituito diritto di CP_1 usufrutto sull'immobile di RO in favore della madre per 9/10 e del R_ per 1/10 (doc.2). Quindi era previsto sin dall'inizio un obbligo di restituzione, condizionato al fatto che la convivenza “si renda impossibile o comunque non praticata”, e alla richiesta del Specularmente, si configurava una R_ irripetibilità condizionata al permanere della convivenza. Avendo gli attori affermato che la convivenza non vi sarebbe mai stata, atteso che il padre aveva sempre mantenuto la residenza in CH AG, sono state ammesse prove orali sulla circostanza. Il teste consulente bancario dei da oltre vent'anni, ha Tes_3 R_ affermato che “ frequentavo le case del sig. a CH circa due o tre volte R_ al mese, onde rendicontargli gli investimenti da lui affidatimi e concordare con lui il prosieguo degli stessi. “ ; interrogato a prova contraria sui capitoli della parte convenuta, (“ Adr cap. 2) vero che il sig. e la sig.ra Persona_1 CP_1 hanno abitato insieme nell'appartamento sito in Corso Mazzini n. 21 di RO dal sabato al mercoledì, dal 2013 al 2020?”) ha risposto:
“Mi risulta che il sig. trascorreva tutti week-end presso la residenza della R_ sig.ra ivi stazionando dal venerdì sera al martedì in giornata, e ciò sino al CP_1
2015, tanto che, personalmente, per i rapporti di consulenza che intrattenevo con lui, lo incontravo proprio presso l'appartamento di RO o presso locali pubblici della cittadina;
dal 2016 al 2019 tale frequentazione del sig. in RO si R_ limitava a due week-end al mese;
nel 2020, il sig. trascorreva a RO due R_ singoli giorni al mese, dalla mattina alla sera;
ciò mi risulta in quanto, quando il sig.
stazionava a RO mi chiamava per incontrarci;
diciamo che se il sig. R_
8 veniva a RO mi avvisava e certe volte mi diceva anche quanto si R_ fermava.” Il teste ANTONIO MAURO ha dichiarato “ Conosco i sig.ri che R_ frequento da diversi anni, essendo loro famigliari del sig. mio Persona_1 amico da sempre e più precisamente dal 1987. Ho frequentato la sig.ra a partire CP_1 dal 2013-2014, la quale, dal 2013 circa sino al 2016 circa aveva una frequentazione con il sig. ” Interrogato a prova diretta sui capitoli introdotti da parte Persona_1 attrice, il teste ha affermato che : “il sig. nel 2014 viveva, insieme alla sua colf R_
in una grande casa in CH AG, che poi ha venduto;
nel 2014, Per_2 insieme alla colf, si è trasferito poi una casa molto piccola, sempre in CH AG, ove stabilmente viveva;
tra il 2019 ed il 2020 si è di nuovo trasferito, sempre insieme alla colf, in una villetta più grande, ubicata di fianco alla grande casa singola originariamente di sua proprietà e poi venduta nel 2014. Adr cap. 2) Si è vero;
ero solito visitare il sig. presso casa sua, in CH AG, R_ ossia, nel tempo, presso le tre abitazioni di cui ho già riferito, almeno una volta ogni dieci giorni circa.”Il teste sentito a prova contraria sui capitoli introdotti da parte convenuta , ha risposto che “passava dei fine-settimana a RO, R_ presso la casa di lei;
ne sono a conoscenza perché in occasione dei nostri frequenti contatti telefonici mi diceva che durante il fine settimana si trovava a RO R_
e ivi mi chiedeva di andarlo a trovare;
tale abitudine si è protratta dall'inizio della frequentazione di con , a partire dal 2013-2014, e per circa un paio R_ CP_1
d'anni, quindi non oltre il 2016; la sua frequentazione dell'abitazione di RO è perdurata anche successivamente ma con visite sempre più brevi e diradate nel tempo. La teste titolare di una pasticceria a RO fino al 2018, ha Parte_4 affermato che nei fine settimana la pasticceria era frequentata da CP_1 accompagnata dal sig. . R_
che ha dichiarato di essere stata per diciassette anni Persona_2 governante prima e badante poi del sig. sino al 2021, ha affermato Persona_1 che il dal 2013 al 2020 viveva per la maggior parte del tempo a R_
RO con la CP_1
Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste collaboratrice Tes_13 domestica presso la casa della sig.ra in Via Mazzini a RO. CP_1
Pertanto tutti i testimoni hanno affermato che il aveva per alcuni anni R_ convissuto con sia pure non tutti i giorni. Le testimonianze attestano una CP_1 convivenza, dal minimo del fine settimana ( testi Antonio AU e ) al Parte_4 massimo della maggior parte della settimana ( teste “ dal venerdì sera al Tes_3 martedì in giornata”, testi ). Persona_2 Tes_13
Lo stesso nel manoscritto sopra citato, prodotto da entrambe le parti Persona_1
(doc. 10 attori doc. 12 convenuta) dava atto della “convivenza felice che ha saputo creare” E' quindi provato che vi era stato per un certo periodo convivenza tra e quantomeno dal 2013 al 2019 quando ha tramite il R_ CP_1 R_ proprio legale invitato a restituire le somme erogatele ( doc. 8 e 9 attorei - racc. CP_1
9 4.6.2919 e 13.2.2020). Pertanto la somma di euro 100.000,00 di cui alla convenzione dell'agosto 2013 non può essere oggetto di restituzione per l'intero, avendo costituito, per il periodo della relazione amorosa e della convivenza, il contributo del al menage di coppia, come tale oggetto di obbligazione naturale, non R_ sproporzionata alle evidentemente cospicue sostanze del de cuius (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 28 del 02/01/2025 . Si ritiene quindi congruo determinare nel 60% pari ad euro 60.000, 00 l'obbligo restitutorio della convenuta a tale titolo, che si aggiunge alla somma di euro 175.000,00 sopra vista, per il totale di euro 235.000,00. Tuttavia va dato atto che la convenuta ha chiesto di tener conto del bonifico di euro 20.000,00 già a suo tempo effettuato in favore del , e di tale parziale Persona_1 già avvenuta restituzione con bonifico (doc. 13 della convenuta) vi è conferma anche nella lettera del legale del de cuius, prodotta dagli attori sub doc.
9. In conclusione, pertanto, la convenuta deve restituire agli attori euro 215.000,00 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna parte convenuta a pagare agli attori, per i titoli di cui in motivazione, euro 215.000,00 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna parte convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro
1330,70 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in ZA il 22.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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