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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3303 dell'anno 2024, promossa da e entrambi con l'Avv. Parte_1 Parte_2
EN EL
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2 affinché pronunciasse la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio concordatario in data 17 ottobre 1998 in Grottaferrata, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Grottaferrata dell'anno
1998, Parte 2, n. 78, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati tre figli: il 1° marzo 2001, il 20 giugno Per_1 Per_2
2003 e il 13 dicembre 2009; Per_3
- il matrimonio, nato sotto i migliori auspici, si è con il tempo rivelato una pura convivenza, e ciò a causa dell'incompatibilità di carattere che ha reso intollerabile la prosecuzione del matrimonio, tanto che i ricorrenti vivono oramai separati in abitazioni diverse;
il marito, con il consenso della moglie, da tempo si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha già portato con sé i propri effetti personali;
- in data 4 ottobre 2024 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo in pari data per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 6 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Grottaferrata Rm, in data 17.10.1998, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Grottaferrata, dell'anno 1998, atto nr. 78, parte II, serie A, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
2. assegnare la casa familiare, alla Sig.ra proprietaria della stessa, con tutto Pt_1 quanto l'arredo, dalla quale il marito, con il consenso della moglie, si è già da tempo allontanato portando con sé i propri effetti personali;
3. Disporre, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, che il genitore non collocatario del figlio minore (nonché del figlio maggiorenne Per_3 ma non economicamente autosufficiente ) possa vedere e tenere con sé il figlio Per_2 secondo le seguenti modalità:
a. il figlio minore , che rimarrà collocato presso la madre, sarà affidato ad Per_3 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore;
b. entrambi provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane del medesimo nonché ad educarlo ed istruirlo. Le parti potranno dare interpretazione più estensiva agli accordi del presente punto, convenendo insieme diverse e migliori soluzioni nell'interesse del minore stesso;
c. I genitori, alternandosi settimanalmente, potranno tenere il figlio con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche del minore, con le seguenti modalità:
- L'uno, nei giorni dal lunedì pomeriggio e martedì, accompagnandolo a scuola il mercoledì mattina e nei giorni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, allorquando il minore verrà accompagnato a scuola;
- L'altro genitore potrà tenere il figlio nei giorni mercoledì pomeriggio e giovedì, accompagnandolo a scuola il venerdì mattina;
d. Ogni genitore avrà altresì il figlio presso di sé, seguendolo nei giorni indicati al punto
3 - c), sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno nelle suddette giornate;
e. Nel periodo estivo (da intendersi quello relativo ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) il padre avrà con sé il figlio per 45 giorni da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
f. quanto sopra concordato potrà essere modificato compatibilmente con gli impegni del padre o della madre;
4. i figli (minore) e (maggiorenne ma non economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente) saranno collocati presso la madre mentre sarà collocato presso Per_1 il padre;
5. il Sig. provvederà invia esclusiva al mantenimento del figlio , Pt_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento, per Pt_2 Pt_1 ciascuno dei figli e , la somma mensile di € 300,00 (Trecento/00), per Per_3 Per_2 un totale di e 600,00 (Seicento/00) mensili, oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. Le relative coordinate bancarie verranno comunicate dalla sig.ra al sig. in Pt_1 Pt_2 separata sede;
7. Il Sig. corrisponderà per i figli e il 50% delle spese Pt_2 Per_3 Per_2 straordinarie (come da Protocollo di intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia del Tribunale di Tivoli), che saranno corrisposte con bonifico bancario, entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
8. Nulla sul mantenimento in quanto ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento;
per quanto riguarda i risparmi familiari e gli aspetti patrimoniali in genere le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivamente regolato i rapporti tra di loro in essere e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
9. Con compensazione di spese di giudizio tra le parti.
La causa è stata, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della sentenza di separazione personale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse del figlio minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse del minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3303 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , e trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Grottaferrata, alle medesime condizioni stabilite nella separazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente dott. Michele Cappai