Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5139
TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Carenza di legittimazione attiva della società opposta

    Il Tribunale ha ritenuto che la società opposta non abbia fornito la prova documentale della propria titolarità del credito, non avendo dimostrato che il credito specifico fosse incluso nell'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. La mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o l'allegazione di contratti di cessione e liste crediti non sono sufficienti senza la prova specifica dell'inclusione del credito in oggetto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5139
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5139
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo