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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15333 /2022 RG
Alla udienza del 18.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
CI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 15333 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...], cod. fisc Parte_1
1 (avv.ti Loredana Anzaldi e Marco Giacalone) C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva Gruppo RU LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), (avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati) P.IVA_2
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Accoglie la opposizione spiegata dal parte del sig. Parte_1
, poiché ritenuta fondata in fatto ed in diritto e,
[...]
conseguentemente, revoca il d.i. portante il n. 3738/2022 emesso dal
Tribunale Civile di Palermo.
Considerati i profili della vicenda si ravvisano i presupposti per compensare le spese di giudizio, fra le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da parte opponente avverso il Decreto
ingiuntivo n. 3738/2022, concernente il mancato pagamento della
2 somma , pari a € 12.868,63 euro oltre interessi e spese legali, è
fondata e va accolta.
Ed invero, parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la Controparte_1
prescrizione del diritto di credito, la nullità parziale della fideiussione e decadenza del diritto nei confronti del garante.
Parte opposta, ha insistito nella conferma del monitorio, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere esaminata la questione relativa alla legittimazione sostanziale, posto che il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, quale cessionaria del credito preteso, per mancanza di idoneo titolo è condizione essenziale dell'azione diretta all'ottenimento di una qualsiasi decisione di merito.
L'esistenza di siffatta titolarità – contestata dall'opponente – è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza. D'altra parte, il Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione, sulla questione della titolarità sostanziale del diritto di
3 credito oggetto di cessione, ha dichiarato che la stessa debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale,
nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 2951/2016). Fermo quanto precede, deve osservarsi che,
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un cessionario dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione;
la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca. Né vale a superare l'eccezione la circostanza dell'intervenuta pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, in quanto la cessionaria del credito è legittimata attivamente ove produca copia del contratto di cessione di crediti pecuniari intercorso, con relativo allegato concernente il contratto riguardante lo specifico credito per cui è
aperto il giudizio. Nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. Infatti, è indubbio che la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. In buona sostanza, spetta a colui che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 4 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. La carenza di legittimazione attiva non può essere superata con la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve essere dimostrata documentalmente ed in maniera circostanziata. Il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è
sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
A tal uopo, da una attenta disamina del fascicolo di parte opposta, è
emerso che la stessa non ha effettivamente dato prova della propria titolarità. Ed invero, la pur avendo allegato il contratto CP_1
di cessione ed anche un Atto notarile, oltre ad una lista crediti ceduti
Italcapital Banca IS (doc.8) ove risulta elencato un numero pratica ,
in realtà non ha dimostrato che vi sia incluso proprio il contratto di finanziamento del Parte_1
Infatti a ben guardare il codice pratica ivi indicato (n. 0322005487)
essendo un codice interno creato dalla società opponente e/o dalle parti della cessione, è solo labialmente riferito alla posizione del sig.
[...]
ma di fatto non sussiste alcun altro dato che, Pt_1
inequivocabilmente, riconduce quel codice alla posizione debitoria de quo.
5 Ed invero, in tutta la documentazione allegata dalla opposta non vi è
mai menzione esplicita del nominativo dell'odierno opponente, né tanto meno del contratto di finanziamento n. 5921439 del 12/08/2009
oggetto del presente giudizio di opposizione.
Ciò posto, è di tutta evidenza che il contratto di cessione non esplicita alcuna inclusione del credito nella “cessione in blocco” e Parte_1
dunque il contratto di cessione non può palesarsi quale documento idoneo a comprovare la validità del credito. Stando così le cose, non v'è dubbio, quindi, che la opposta non ha offerto la prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria, non avendo adempiuto agli specifici obblighi pubblicitari e informativi sulla stessa gravanti: in sostanza, parte ricorrente non ha fornito la necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei (plurimi) contratti di cessione in blocco conclusi. Sulla
scorta di tali argomentazioni, l'opposizione appare del tutto fondata in fatto ed in diritto e va accolta, con conseguente revoca del D.I.
opposto. Si ravvisano i presupposti, per compensare le spese di causa fra le parti.
Così deciso
Dott.ssa
Valentina CI
6
7
Alla udienza del 18.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
CI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 15333 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...], cod. fisc Parte_1
1 (avv.ti Loredana Anzaldi e Marco Giacalone) C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
(P. Iva Gruppo RU LI , C.f. Controparte_1 P.IVA_1
), (avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati) P.IVA_2
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Accoglie la opposizione spiegata dal parte del sig. Parte_1
, poiché ritenuta fondata in fatto ed in diritto e,
[...]
conseguentemente, revoca il d.i. portante il n. 3738/2022 emesso dal
Tribunale Civile di Palermo.
Considerati i profili della vicenda si ravvisano i presupposti per compensare le spese di giudizio, fra le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata da parte opponente avverso il Decreto
ingiuntivo n. 3738/2022, concernente il mancato pagamento della
2 somma , pari a € 12.868,63 euro oltre interessi e spese legali, è
fondata e va accolta.
Ed invero, parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la Controparte_1
prescrizione del diritto di credito, la nullità parziale della fideiussione e decadenza del diritto nei confronti del garante.
Parte opposta, ha insistito nella conferma del monitorio, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere esaminata la questione relativa alla legittimazione sostanziale, posto che il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, quale cessionaria del credito preteso, per mancanza di idoneo titolo è condizione essenziale dell'azione diretta all'ottenimento di una qualsiasi decisione di merito.
L'esistenza di siffatta titolarità – contestata dall'opponente – è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza. D'altra parte, il Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione, sulla questione della titolarità sostanziale del diritto di
3 credito oggetto di cessione, ha dichiarato che la stessa debba essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale,
nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 2951/2016). Fermo quanto precede, deve osservarsi che,
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un cessionario dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione;
la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca. Né vale a superare l'eccezione la circostanza dell'intervenuta pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB, in quanto la cessionaria del credito è legittimata attivamente ove produca copia del contratto di cessione di crediti pecuniari intercorso, con relativo allegato concernente il contratto riguardante lo specifico credito per cui è
aperto il giudizio. Nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. Infatti, è indubbio che la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. In buona sostanza, spetta a colui che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 4 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. La carenza di legittimazione attiva non può essere superata con la sola produzione della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve essere dimostrata documentalmente ed in maniera circostanziata. Il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è
sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
A tal uopo, da una attenta disamina del fascicolo di parte opposta, è
emerso che la stessa non ha effettivamente dato prova della propria titolarità. Ed invero, la pur avendo allegato il contratto CP_1
di cessione ed anche un Atto notarile, oltre ad una lista crediti ceduti
Italcapital Banca IS (doc.8) ove risulta elencato un numero pratica ,
in realtà non ha dimostrato che vi sia incluso proprio il contratto di finanziamento del Parte_1
Infatti a ben guardare il codice pratica ivi indicato (n. 0322005487)
essendo un codice interno creato dalla società opponente e/o dalle parti della cessione, è solo labialmente riferito alla posizione del sig.
[...]
ma di fatto non sussiste alcun altro dato che, Pt_1
inequivocabilmente, riconduce quel codice alla posizione debitoria de quo.
5 Ed invero, in tutta la documentazione allegata dalla opposta non vi è
mai menzione esplicita del nominativo dell'odierno opponente, né tanto meno del contratto di finanziamento n. 5921439 del 12/08/2009
oggetto del presente giudizio di opposizione.
Ciò posto, è di tutta evidenza che il contratto di cessione non esplicita alcuna inclusione del credito nella “cessione in blocco” e Parte_1
dunque il contratto di cessione non può palesarsi quale documento idoneo a comprovare la validità del credito. Stando così le cose, non v'è dubbio, quindi, che la opposta non ha offerto la prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria, non avendo adempiuto agli specifici obblighi pubblicitari e informativi sulla stessa gravanti: in sostanza, parte ricorrente non ha fornito la necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei (plurimi) contratti di cessione in blocco conclusi. Sulla
scorta di tali argomentazioni, l'opposizione appare del tutto fondata in fatto ed in diritto e va accolta, con conseguente revoca del D.I.
opposto. Si ravvisano i presupposti, per compensare le spese di causa fra le parti.
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