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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ferrara
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 7/2025
All'udienza del 16/04/2025, alle ore 9:41 , innanzi al Giudice Monica Bighetti, sono comparsi:
difeso dall'avv. Marcello Borsetti e NN RI difesa dall'avv. Elisa Cavedagna. Parte_1
Il giudice tenta la conciliazione della lite con esito negativo.
L'avv. Borsetti conclude come in ricorso di cui chiede l'accoglimento.
L'avv. Cavedagna conclude come in comparsa.
Il giudice si ritira in camera adi camera di consiglio.
Successivamente, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo, con deposito, in uno con il presente verbale, della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Monica Bighetti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Marcello Borsetti del Foro di Ferrara
ATTORE
Contro
PE NY, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa
Cavedagna del Foro di Ferrara
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di avere contratto matrimonio con NN RI il 19 giugno 2021 e Parte_1
che il nucleo familiare, composto anche da figli minori di NN RI, aveva fissato la propria abitazione in Portomaggiore, via Liberia n.2 in immobile di proprietà esclusiva del marito;
che a causa del comportamento aggressivo della consorte egli aveva dovuto allontanarsi da casa per ritornare a vivere dalla madre e aveva presentato nel marzo 2024 ricorso per separazione giudiziale;
che il 9 ottobre 2024 era pubblicata sentenza di separazione giudiziale dei coniugi nell'ambito della quale il Tribunale di Ferrara non assegnava la casa familiare alla
2 moglie in quanto il matrimonio non era stato caratterizzato dalla nascita di figli;
che la RI non aveva rilasciato la casa pur essendo consapevole di doverlo fare;
ciò premesso conveniva in giudizio NN RI per ottenere l'immediato rilascio dell'immobile di proprietà sito in
Portomaggiore via Liberia n.2 nonché il risarcimento dei danni anche in via equitativa oltre al ristoro di quanto anticipato in termini di gas elettricità Tari e spese condominiali a partire dal provvedimento del Presidente del Tribunale del 14 maggio 2024 di autorizzazione a vivere separati.
Si è costituita in giudizio RI NN la quale ha dedotto una propria impossibilità a rilasciare l'immobile a causa della difficoltà a reperire altra abitazione a cagione del proprio basso reddito e della presenza di due minori. Ha dedotto di avere reperito un'abitazione per luglio 2025 e, non opponendosi al rilascio, ha chiesto venisse fissato un termine compatibile con la soluzione abitativa reperita.
Ha chiesto il rigetto dell'indennità di occupazione per difetto di prova.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione la causa è oggi decisa secondo le seguenti brevi argomentazioni.
E' pacifico che sia proprietario dell'abitazione in questione e che NN RI Parte_1
non abbia alcun titolo per rimanere nell'immobile.
La casa familiare non le è stata assegnata.
L'art.832 c.c. dispone che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
Il diritto di godimento del bene è ovviamente compromesso dall'uso che ne fa soggetto non legittimato.
Il diritto di proprietà leso deve essere immediatamente ripristinato.
Non sono applicabili termini per il rilascio, essendo questi previsti solo nell'ambito delle locazioni (art.56 l. 392/78).
Quanto al risarcimento del danno, esso non è dovuto non essendo stato provato. Ed invero “Nel
3 caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. Sez. 3, 25/05/2021, n.
14268, Rv. 661551 - 02)Cass. Sez. 3, 25/05/2021, n. 14268)”.
Deve pertanto essere respinta la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Non è dovuta, infine, alcuna altra somma al ricorrente a titolo di spese sostenute per l'immobile, essendo presentati nel fascicolo documenti sparsi (rapporti bancari ecc), senza alcuna quantificazione né conteggio esplicativo che possa far comprendere quanto eventualmente dovuto dagli occupanti.
Compensa per la metà (1/2)le spese di lite in ragione della parziale soccombenza dell'attore.
Pone a carico di NN RI metà delle spese di lite che liquida per l'intero (2/2) in € 2906 per onorari, oltre contributo unificato, tributi e contributi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da ei confronti di NY PE, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1
assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara che RI NN ed il suo nucleo familiare occupano l'immobile di
Portomaggiore, via Liberia n.2, senza titolo alcuno e quindi condanna RI NN a rilasciare immediatamente l'immobile predetto nella disponibilità di libero Parte_1
4 da persone e cose.
- Compensa per un mezzo le spese di lite. Dichiara tenuta e condanna NN RI alla rifusione in favore di della metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in Parte_1
complessivi euro 545 per esborsi ed euro 2906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge.
Ferrara, 16 aprile 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
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