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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5084 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21027 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 27/01/2025, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VINCENZO LIGUORI e dall'avv. MICHELE LIGUORI, come da procura in atti;
ATTORE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO Controparte_1 P.IVA_1
CARLIZZI, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
; Controparte_2
Controparte_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., allegava: a) che, in data Parte_1
22/7/2016, alle ore 16,30 circa, percorreva, in Santa Maria La Carità (NA), la Via
Bardascini, con direzione Gragnano, a bordo del motoveicolo Yamaha T Max tg.
BD09611, di cui era conducente;
b) che il motoveicolo procedeva a velocità moderata, mantenendo la propria mano destra, con i fari accesi ed il conducente indossava il casco;
c) che, giunto in prossimità dell'accesso privato della ditta
[...]
(sito alla Via Bardascini n. 217), posto a destra rispetto alla sua direttrice CP_4
di marcia, in un tratto rettilineo, entrava in collisione con l'autocarro Iveco tg.
CW945VX5, preveniente dall'opposto senso di marcia;
d) che la collisione si verificava allorché l'autocarro, giunto in prossimità dei civici privati nn. 48 e 50, operava una improvvisa manovra di conversione a sinistra per immettersi nell'accesso privato della ditta , manovra non preventivamente Controparte_4
segnalata; e) che nell'esecuzione della predetta manovra, l'autocarro invadeva completamente la semicarreggiata opposta in posizione obliqua (quasi perpendicolare) rispetto all'asse stradale e alla corrente di traffico, non lasciando spazio a sufficienza al motoveicolo per il libero transito;
f) che il ricorrente, a fronte di ciò, tentava invano una manovra di emergenza, senza riuscire ad evitare l'impatto; g) che, dopo l'urto, l'autocarro proseguiva la sua marcia e si fermava all'interno dell'accesso privato della ditta , mentre il motoveicolo CP_4 CP_4
cadeva al suolo con il ricorrente nel punto della collisione, fermandosi al centro della carreggiata;
h) che interveniva la Polizia Urbana di Santa Maria La Carità, che identificava le parti, eseguiva rilievi planimetrici e fotografici, redigendo un
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 rapporto;
i) l'autocarro era di proprietà della , condotto dal Sig. Controparte_3
ed assicurato per la R.C. con la . In Controparte_2 Controparte_1
conseguenza del sinistro, il ricorrente subiva lesioni personali, con postumi permanenti in misura superiore al 9%, idonee ad incidere sulla capacità lavorativa di manovale edile ed operaio generico, sulla capacità concorrenziale nel mondo del lavoro e sulla capacità produttiva di reddito attuale e futuro (con la precisazione che il ricorrente era inoccupato al momento dell'incidente). Evidenziava, in particolare, che l'evento aveva determinato, quindi, anche un danno patrimoniale da lucro cessante e un danno da perdita di chance. L'ulteriore danno subito dall'istante, inoltre, era patrimoniale e consisteva nelle spese mediche sostenute per un importo pari a 782,02 euro, oltre alle spese necessarie in futuro, anche per prevenire il peggioramento dello stato di salute.
Il ricorrente, inoltre, evidenziava di avere subito, in conseguenza del sinistro, un danno non patrimoniale, morale e alla vita di relazione, poiché, durante tutto il periodo d'inabilità temporanea, non era completamente autonomo, non poteva avere rapporti sessuali, guidare ed aveva bisogno di assistenza per eseguire le attività della vita quotidiana. Precisava, inoltre, che ancora oggi, a causa delle lesioni e menomazioni, il ricorrente è sempre arrabbiato, esaurito, triste e depresso per il suo stato fisico, ha momenti di sconforto, non sorride mai, ha interrotto qualsiasi forma di rapporto, personale e sessuale con la partner, e non è più riuscito ad intraprendere altre relazioni sentimentali, rimanendo single per necessità. Inoltre, attualmente l'istante ancora deambula lentamente, con dolore e zoppia, non è più in grado di correre ed accovacciarsi e ha difficoltà a stare a lungo seduto o in piedi ed accusa dolori acuti alla colonna vertebrale, che si esacerbano di notte e con i cambiamenti climatici. Le abitudini di vita del ricorrente sono, inoltre, mutate, poiché egli non va più a mare, non pratica sport e non va più a ballare. Concludeva,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 pertanto, chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità di e Controparte_2
quella solidale della e di condannare le parti convenute, o chi di Controparte_3
ragione tra loro, al risarcimento, in favore del ricorrente, mediante capitalizzazione dei danni tutti subiti (danni patrimoniali: danno emergente da spese sostenute, lucro cessante, perdita di chance; danni non patrimoniali: danno biologico da invalidità permanente e temporanea, alla vita di relazione, alla veste estetica, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, lesione di valori/interessi protetti e diritti umani fondamentali), chiedendo la liquidazione nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite (ivi compreso il costo della ctp), con distrazione in favore degli avv.
Michele Liguori e avv.p. Vincenzo Liguori.
Solo in via gradata, in caso di contumacia o contestazione specifica e nell' ipotesi di istruzione non sommaria, chiedeva di disporre il pagamento, in suo favore, di una provvisoriamente esecutiva, o, in via gradata, di emettere ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c.
Si costituiva la società resistente, insistendo per il rigetto della domanda, infondata in fatto e diritto, essendosi l'evento verificato per esclusiva responsabilità del danneggiato e chiedeva, solo in via subordinata, di ritenere sussistente un concorso di colpa.
Disposta la conversione del rito ed esaurita la successiva fase istruttoria, in data
27.1.25 il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia e della società Controparte_2 [...]
non costituitisi, benché ritualmente citati in giudizio. Controparte_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Sempre in via preliminare, ritiene il Tribunale che la sentenza n. 572/20, emessa dal
Giudice di Pace di Casoria, non abbia effetto di giudicato, neppure riflesso, nel presente giudizio, essendo la stessa stata resa tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio.
Tanto premesso, la domanda è infondata e non trova accoglimento.
Ritiene, invero, il Tribunale che, alla luce dei punti di impatto tra i veicoli, chiaramente risultanti dal verbale della Polizia Municipale e dalle foto in atti (e confermati da tutti i testi escussi), non possa ritenersi plausibile la ricostruzione del sinistro effettuata dalla parte istante. La collisione, in particolare, avveniva tra la parte anteriore del motoveicolo e la parte posteriore destra dell'autocarro.
Orbene, ritiene il Tribunale che tali punti d'impatto siano compatibili solo con la ricostruzione dell'evento effettuata dalla Polizia Municipale, per cui l'impatto avveniva allorquando l'autocarro aveva già svoltato alla propria sinistra ed il motoveicolo, provenendo dall'opposto senso di marcia e dopo avere svoltato alla propria destra, lo impattava da tergo.
La ricostruzione dell'evento effettuata dalla parte istante, inoltre, non risulta compatibile con la manovra d'emergenza che l'attore asserisce avere compiuto.
Infatti, se lo scontro si fosse verificato nella corsia di pertinenza della moto ed in conseguenza della svolta a sinistra del solo autocarro, la suddetta manovra, costituita in una repentina “sterzata”, avrebbe potuto evitare la collisione.
La predetta ricostruzione, d'altra parte, risulta confermata dalla sentenza n.
572/2020, emessa dal Giudice di Pace di Casoria, con cui veniva accertato che l'incidente oggetto del presente giudizio si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Tale sentenza, come si è detto, non ha valore di giudicato nel presente giudizio, ma costituisce, in ogni caso, una prova documentale, che può contribuire a formare il convincimento del Giudice.
Non sono, inoltre, idonee a scalfire il predetto convincimento le dichiarazioni rese dai testi, che risultano inattendibili perché:
1) i testi e AR GA rendevano dichiarazioni Controparte_5
contrastanti, in quanto il primo dichiarava: “Io mi trovavo nei pressi del negozio di animali e lo aspettavo fermo per la strada” ed il secondo dichiarava: “E' stata chiamata l'ambulanza dal cognato del ragazzo (
[...]
), che si trovava nel parcheggio di ”. CP_5 CP_4
La predetta contraddizione risulta rilevante, perché riguarda proprio un particolare, non contenuto nel capitolo di prova, chiesto dal Giudice per valutare l'attendibilità dei testi, che erano particolarmente precisi nel rispondere alle domande oggetto dei capitoli di prova articolati dall'attore;
2) risulta circostanza poco convincente quella che nessuno dei testi, nemmeno il cognato dell'attore , abbia atteso l'intervento delle Forze Controparte_5
dell'Ordine;
3) parimenti è poco convincente la circostanza che il teste , il Testimone_1
quale riferiva anche particolari dell'evento, non ricordasse il colore dell'autocarro, anch'esso fatto che non costituiva capitolo di prova e chiesto dal Giudice per valutare l'attendibilità del teste.
Ritiene, quindi, il Tribunale che il verificarsi dell'evento sia imputabile esclusivamente alla responsabilità dell'attore e non a quella del conducente dell'autocarro, con la conseguenza che ogni domanda attorea non può trovare accoglimento.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 Le spese di lite, relative al rapporto tra l'attore e la società costituita, seguono la soccombenza dell'istante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (valore indeterminabile complessità bassa), ridotti del 30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla per le spese di e della società attesa la Controparte_2 Controparte_3
mancata costituzione degli stessi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e della società Controparte_2 Controparte_3
[...]
2) rigetta ogni domanda attorea;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla società , che liquida in euro 5.331,20 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
4) nulla per le spese di e della società Controparte_2 Controparte_3
Così deciso in Napoli in data 22/05/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7