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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4083 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1987, rappresentata e difesa dall'avvocato LUNARDON TIZIANA
e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
il 04/11/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. dichiararsi la separazione dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria del Tribunale di Vicenza, di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2. i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con residenza prevalente presso la madre. Il padre avrà facoltà di tenerli con sé un fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) ogni quindici giorni, ed inoltre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00,
oppure un pomeriggio diverso, in base ai turni di lavoro dello stesso;
due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
I minori trascorreranno, ad anni alterni, nel periodo natalizio, una settimana comprendente il giorno di Natale con uno dei genitori ed un'altra comprendente quello di capodanno con l'altro. Ugualmente, nel periodo pasquale, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il lunedì in albis con l'altro.
3. Nel periodo in cui i figli saranno con un genitore, saranno sempre garantite loro le comunicazioni con l'altro.
4. Il SI corrisponderà alla SIa , quale concorso nel CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, un assegno pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio, con scadenza il 5 di ogni mese, che verrà aggiornato annualmente
2 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento, da versarsi nel conto corrente intestato alla SIa . Pt_1
5. Le spese straordinarie relative al mantenimento dei tre figli, individuate sulla base del Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Vicenza, saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
6. L'assegno unico universale, le detrazioni per i figli a carico e gli ulteriori benefici previsti dalla legge, compresi eventuali bonus, spetteranno alla
SIa ; Pt_1
7. La SI.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente e, Pt_1
comunque, di rinunciare ad un eventuale assegno per il proprio mantenimento.
8. Con l'eccezione di quanto sopra disciplinato, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
9. I coniugi prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli;
Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cassola (VI) in data
19/05/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 27/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 -si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Cassola (VI) in data 19/05/2012 con atto trascritto al n.
5, Parte I, Anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cassola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4083 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/01/1987, rappresentata e difesa dall'avvocato LUNARDON TIZIANA
e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
il 04/11/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. dichiararsi la separazione dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria del Tribunale di Vicenza, di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2. i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con residenza prevalente presso la madre. Il padre avrà facoltà di tenerli con sé un fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) ogni quindici giorni, ed inoltre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 21.00,
oppure un pomeriggio diverso, in base ai turni di lavoro dello stesso;
due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
I minori trascorreranno, ad anni alterni, nel periodo natalizio, una settimana comprendente il giorno di Natale con uno dei genitori ed un'altra comprendente quello di capodanno con l'altro. Ugualmente, nel periodo pasquale, ad anni alterni, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con uno dei genitori ed il lunedì in albis con l'altro.
3. Nel periodo in cui i figli saranno con un genitore, saranno sempre garantite loro le comunicazioni con l'altro.
4. Il SI corrisponderà alla SIa , quale concorso nel CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, un assegno pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio, con scadenza il 5 di ogni mese, che verrà aggiornato annualmente
2 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento, da versarsi nel conto corrente intestato alla SIa . Pt_1
5. Le spese straordinarie relative al mantenimento dei tre figli, individuate sulla base del Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Vicenza, saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
6. L'assegno unico universale, le detrazioni per i figli a carico e gli ulteriori benefici previsti dalla legge, compresi eventuali bonus, spetteranno alla
SIa ; Pt_1
7. La SI.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente e, Pt_1
comunque, di rinunciare ad un eventuale assegno per il proprio mantenimento.
8. Con l'eccezione di quanto sopra disciplinato, i coniugi dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
9. I coniugi prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli;
Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cassola (VI) in data
19/05/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 27/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 -si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Cassola (VI) in data 19/05/2012 con atto trascritto al n.
5, Parte I, Anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cassola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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