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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 9 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3575, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti VALORI ANTONIO e FORMISANO ANTONIO,
- ricorrente -
E
, CP_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2023 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1 CP_2
[...] e, premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le
[...] conclusioni di cui alle pagg. 9/12 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
- CONDANNARE il Sig. in qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale denominata F.S. EDILIZIA DI FR GI al pagamento in favore del Sig. delle differenze retributive per i titoli e le ragioni di Parte_1 cui in premessa, per una somma complessiva di €. 3.805,58 di cui €. 3.483,00 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, indennità sostitutiva di mensa, indennità trasporto, maggiorazione cassa edile, anticipo permessi, indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed
€. 322,58 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, così come risulta dall'allegato conteggio sindacale analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 e 2103 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti.
SUL LICENZIAMENTO
- ACCERTARE E DICHIARARE che il licenziamento comminato al Sig.
è stato intimato in palese violazione degli artt. 2118 e Parte_1
2119 c.c., nonché degli artt. 1 e 3 della l. n. 604/1966, così come modificata dalla l.
108/1990, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 23/2015 e del CCNL di categoria e per l'effetto
- DICHIARARE LO STESSO LICENZIAMENTO NULLO E/O
INESISTENTE E/O INEFFIACE E/O ILLEGITTIMO per i motivi di cui in premessa, in quanto intimato, adottato e comunicato in assenza di forma scritta nonché in assenza di qualsivoglia motivazione nonché privo di motivazione scritta nonché privo di ogni
e qualsiasi giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, e pertanto nullo e/o inefficace e/o annullato, e conseguentemente
2 - CONDANNARE il Sig. in qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale denominata F.S. EDILIZIA DI FR GI, alla reintegrazione del
Sig. nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché al Parte_1 pagamento in favore del medesimo Sig. di un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto e con decorrenza dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed in ogni caso nella misura massima prevista per legge - ovvero dodici mensilità dell'ultima retribuzione mensile pari ad
€. 1.721,55 – oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA
- ACCERTARE E DICHIARARE che il licenziamento comminato al Sig.
è stato intimato in palese violazione degli artt. 2118 e Parte_1
2119 c.c., nonché degli artt. 1 e 3 della l. n. 604/1966, così come modificata dalla l.
108/1990, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 23/2015 e del CCNL di categoria e per l'effetto
- DICHIARARE LO STESSO LICENZIAMENTO NULLO E/O
INESISTENTE E/O INEFFIACE E/O ILLEGITTIMO per i motivi di cui in premessa, in quanto intimato, adottato e comunicato in assenza di forma scritta nonché in assenza di qualsivoglia motivazione nonché privo di motivazione scritta nonché privo di ogni
e qualsiasi giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, e pertanto nullo e/o inefficace e/o annullato, e conseguentemente
- CONDANNARE il Sig. in qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale denominata F.S. EDILIZIA DI FR GI, al pagamento in favore del Sig. di un'indennità commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione mensile – pari ad euro 1.721,55– per il numero massimo di mensilità previste per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
La parte convenuta è rimasta contumace.
3 La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta (che tuttavia non si è presentata a rendere l'interpello, senza fornire alcun giustificato motivo).
La causa, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia va altresì rimarcato che, secondo la giurisprudenza, “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e
4 rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): pertanto – laddove la parte convenuta non si presenti a rendere l'interrogatorio formale – è possibile desumere da ciò (ulteriori) elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese della parte ricorrente.
Inoltre occorre precisare che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per il valido esercizio di un diritto potestativo nell'ambito di rapporti interprivati (attivati su iniziativa del soggetto che subisce gli effetti sfavorevoli derivanti dall'avvenuto esercizio del diritto da parte del titolare di esso), l'onere della prova della effettiva sussistenza di tali presupposti grava sul soggetto che ha già esercitato tale diritto in sede stragiudiziale (e dunque sulla parte convenuta in giudizio): simmetricamente, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza di tali presupposti – attivati dallo stesso soggetto che ha già esercitato il diritto potestativo – l'onere della prova continua a gravare su quest'ultimo (e dunque sulla parte attrice o ricorrente).
Le regole in questione costituiscono un corollario del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (secondo cui “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), ribadito anche da talune normative di settore (cfr. art. 5 della L. n. 604/1966, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, secondo cui “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”).
Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova una evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in
5 discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
(originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (il principio in commento non opera tuttavia, come già osservato, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
Il principio generale dell'onere della prova gravante, in giudizio, sul soggetto che ha già esercitato stragiudizialmente il diritto potestativo è stato ribadito e costantemente applicato dalla giurisprudenza in relazione a varie fattispecie distinte: a titolo esemplificativo, in materia di sanzioni disciplinari espulsive e conservative (cfr. Tribunale , MI , sez. lav. , 11/09/2019 , n.
2004; Tribunale , MI , sez. lav. , 06/09/2018 , n. 2079; Tribunale , Modena
, sez. lav. , 23/04/2019 , n. 72; Cassazione civile , sez. VI , 22/06/2018 , n.
16597; Cassazione civile , sez. lav. , 29/03/2018 , n. 7830; Tribunale , GO , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/2017 , n.
28975; Cassazione civile , sez. lav. , 01/03/2017 , n. 5284; Cassazione civile , sez. lav. , 24/08/2016 , n. 17304; Tribunale , AL , 04/04/2018 , n.
140; Tribunale , GO , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54) e in materia di sanzioni amministrative (Cassazione civile , sez. VI , 24/01/2019 , n. 1921; Corte appello , Trento , 13/10/2018 , n. 126; Cassazione civile , sez. II , 08/10/2018
, n. 24691, T.A.R. , MI , sez. III , 04/07/2018 , n. 1653; Cassazione civile , sez. II , 22/01/2018 , n. 1529; Cassazione civile , sez. VI , 11/03/2015 , n.
4898).
Chiarissima sul punto la recente pronuncia del Tribunale MI , sez. lav. , 11/09/2019 , n. 2004, ove è stato precisato che “A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.
6 Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati”.
In punto di fatto occorre osservare che, nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a partire dal 12.01.2023 e fino all'11.03.2023 – in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno – risulta integralmente provata in via documentale a mezzo della comunicazione obbligatoria Unilav e delle buste paga (vd. all.ti 5 e
6 al fascicolo di parte ricorrente).
Risultano altresì provate in via documentale, tramite la medesima documentazione sopra indicata, la qualifica di operaio muratore e il livello di inquadramento riconosciuti dalla parte convenuta alla parte ricorrente (vale a dire il 2° livello previsto dal CCNL Edilizia Artigianato applicato dalla parte convenuta: vd. all.ti 5 e 6 al fascicolo di parte ricorrente).
Tanto posto, la domanda attorea di accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia del licenziamento impugnato è fondata.
La parte ricorrente ha dedotto che la parte convenuta le avrebbe intimato, in data 11.03.2023, un licenziamento in forma orale e in assenza di alcun valido motivo.
Dalla documentazione in atti – e, segnatamente, dalla comunicazione obbligatoria Unilav (all. 6 al fascicolo di parte ricorrente) – risulta che in data
14.03.2023 la parte convenuta ha comunicato alle pp.aa. competenti in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria, la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la parte ricorrente, verificatasi in data
11.03.2023 in ragione di una causa non meglio specificata (e indicata genericamente come “altro” motivo di cessazione del rapporto di lavoro).
In assenza di prove circa la natura del fatto estintivo del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato e pieno) intercorso tra le parti, da un lato, e in considerazione della mancata presentazione della parte convenuta a rendere
7 l'interrogatorio formale in assenza di qualsivoglia giustificazione, dall'altro, è possibile desumere, in via presuntiva, che il fatto estintivo del rapporto di lavoro sia effettivamente stato, come sostenuto dalla parte ricorrente, un licenziamento disposto (unilateralmente) nei confronti di quest'ultima dalla parte convenuta.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha tuttavia fornito la prova di avere comminato il suddetto licenziamento in forma scritta, né ha dimostrato l'effettiva esistenza, in concreto, di un valido motivo di recesso.
In assenza di prova dell'adozione del predetto licenziamento in forma scritta, il medesimo licenziamento deve essere quindi dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2015 e s.m.i.: pertanto la parte convenuta va condannata (1) alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro, (2) al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata moltiplicando il numero di mesi o le frazioni di essi corrispondenti al periodo di illegittima estromissione della parte ricorrente dal lavoro (ovverosia il periodo dalla data del licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione nel posto di lavoro), da un lato, e una retribuzione mensile calcolata in termini di ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dall'altro, detratto in ogni caso l'aliunde perceptum, e (3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di illegittima estromissione della parte ricorrente dal lavoro.
Nel caso di specie, l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR può essere calcolata a sua volta – anche in ragione della mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interpello (situazione sostanzialmente equiparabile all'ammissione, per fatti concludenti, della correttezza dei conteggi inclusi nel ricorso e/o allegati allo stesso) – a partire dall'ultima retribuzione mensile stimata dalla parte ricorrente, vale a dire euro
1.721,55.
8 A tal proposito appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza recente, “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perchè così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. n. 22427/04; Cass. n.
9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11)” (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02/09/2014, n. 18519).
Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza di merito maggioritaria, la quale ha chiarito, in linea generale, che “Costituisce principio immanente al nostro sistema processualistico il divieto del "ne bis in idem", in base al quale non è consentito che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Tale principio, affermato dagli artt. 39 e 395 c.p.c e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, è volto ad evitare il pericolo di decisioni contrastanti su una medesima controversia, nonchè a garantire la stabilità delle decisioni( nella specie è stato deciso che è parimenti precluso un nuovo esame della controversia anche quando il successivo giudizio abbia finalità diverse riguardo al "petitum" da quelle poste con il giudizio preventivamente instaurato, poichè il giudicato copre il dedotto e il deducibile)” (Tribunale
Bari sez. III 27 febbraio 2014 n. 1064) e inoltre che “In tema di procedimento civile, in applicazione del principio del ne bis in idem, sempre eccepibile anche per la prima volta in grado di appello e comunque rilevabile anche di ufficio, deve ritenersi
l'inammissibilità della domanda risarcitoria, avente petitum e causa petendi identici rispetto
9 alla domanda risarcitoria già proposta nell'ambito di altra causa la cui decisione sia coperta da giudicato” (Tribunale Grosseto 08 maggio 2018 n. 495).
In altri termini, una sentenza di condanna (apparentemente generica) costituisce già ex se titolo esecutivo – senza la necessità di alcuna integrazione da apportare tramite una (ulteriore) fase di cognizione, ivi compresa quella in sede monitoria ex art. 633 e ss. c.p.c. – laddove siano sussistenti, in concreto, i seguenti presupposti (indicati dal già ricordato insegnamento giurisprudenziale): [a] elementi certi e positivi, contenuti nel titolo (cioè nel dispositivo e/o nella motivazione della sentenza), che consentono di determinare l'esatta quantificazione del credito tramite meri calcoli aritmetici, oppure, in alternativa, [b] elementi che, pur se non menzionati espressamente nel titolo, risultano essere stati acquisiti al giudizio di cognizione (con esclusione, quindi, di qualsivoglia elemento esterno a tale giudizio) e che sono stati implicitamente ritenuti dal giudice della fase di cognizione come certi e oggettivamente determinati, finanche nel loro assetto quantitativo.
Ne deriva che – qualora la sentenza di accertamento del diritto e di condanna (apparentemente) generica al pagamento, emessa all'esito della fase del giudizio di cognizione, indichi, nel dispositivo e/o nella motivazione, elementi sufficienti a consentire alla parte vittoriosa nel predetto giudizio, tramite meri calcoli aritmetici e senza la necessità di accertare l'esistenza di ulteriori fatti, una determinazione del quantum della prestazione obbligatoria correlata al predetto diritto già accertato – tale sentenza (apparentemente) generica ben può essere già utilizzata come titolo esecutivo, senza necessità di attivare una seconda fase di cognizione (tramite giudizio ordinario o monitorio), giacché la quantificazione della somma può essere effettuata direttamente nell'atto di precetto: le eventuali censure rivolte alla quantificazione effettuata dall'avente diritto possono invece essere risolte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., su iniziativa del debitore a cui è notificato il precetto.
10 Tale soluzione ermeneutica consente infatti di evitare l'inutile duplicazione dei giudizi (di cognizione) – con conseguente aggravio di spese processuali per il debitore – salvaguardando il diritto di difesa del debitore e al contempo “responsabilizzando” il creditore a operare una quantificazione corretta del diritto vantato e già accertato (in modo apparentemente generico) nella sentenza emessa all'esito del primo giudizio di cognizione concluso: difatti il creditore – prevedendo che l'erroneità dei conteggi effettuati in sede di precetto determinerebbe la fondatezza (almeno parziale) dell'opposizione all'esecuzione e, conseguentemente, la sua condanna alle spese di lite nell'eventuale procedimento di opposizione all'esecuzione – è, già solo per questo, indotto a comportarsi correttamente nell'effettuare la suddetta quantificazione del diritto nel precetto;
viceversa il debitore – potendo verificare (stragiudizialmente) la fondatezza della quantificazione effettuata dal creditore – sarà indotto, per le medesime ragioni, a non esperire una opposizione all'esecuzione, relativa al solo quantum del diritto vantato ex adverso
(e che sia infondata e meramente dilatoria), laddove abbia riscontrato la correttezza della quantificazione in parola.
Rimane salvo, in ogni caso, che una vera e propria sentenza di condanna generica – cioè mancante di tutti gli elementi necessari per essere posta direttamente in esecuzione – può comunque essere utilizzata quale
“documento”, ai sensi e ai fini di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per ottenere, in sede monitoria, l'esatta quantificazione della somma spettante e la correlata ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore.
La domanda in esame deve quindi essere accolta, nei termini suindicati.
* * *
La domanda di condanna della parte convenuta al pagamento di differenze retributive è parzialmente fondata.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere – tra i vari titoli
11 indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già
12 adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa
13 supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie, accertata l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro (tramite la documentazione indicata in precedenza) – e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti – la parte ricorrente ha diritto al pagamento delle rivendicate differenze retributive relative alla paga ordinaria e delle correlate maggiorazioni previste dal CCNL cit., non avendo la parte convenuta provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo.
Dalla mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in assenza di giustificato motivo è inoltre possibile desumere la fondatezza delle affermazioni attoree (a) in punto di mancato
14 godimento di ferie e di permessi retribuiti, e (b) circa la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l'insorgenza del diritto al pagamento dell'indennità di mensa e dell'indennità di trasporto.
La suddetta mancata presentazione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale è altresì equiparabile, come già evidenziato, all'ammissione, per fatti concludenti, della correttezza nei conteggi presentati da parte ricorrente, e rende quindi superflua la effettuazione di C.T.U. contabile per quantificare esattamente le spettanze di tale parte.
In conclusione, le somme spettanti alla parte ricorrente per i vari titoli
(causali) indicati in precedenza possono essere quantificate – (1) tenendo conto della documentazione in atti, della durata del rapporto di lavoro e dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente, e (2) in ogni caso anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. – in euro 2.684,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.
La parte ricorrente non ha invece diritto al pagamento del TFR e della indennità sostitutiva del preavviso, poiché – per effetto della declaratoria dell'inefficacia del licenziamento intimato dalla parte convenuta in forma orale
– il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non risulta ancora cessato.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, nei termini e nei limiti indicati in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese si liquidano nella misura di euro 4.650,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara l'inefficacia del licenziamento comminato dalla parte convenuta
15 alla parte ricorrente, in forma assenza di forma scritta, in data
11.03.2023;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta (1) alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro, (2) al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria quantificata moltiplicando il numero di mesi o le frazioni di essi corrispondenti al periodo di illegittima estromissione della parte ricorrente dal lavoro e l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (calcolata a sua volta sulla base di una retribuzione mensile di euro 1.721,55), detratto l'aliunde perceptum, e (3) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di illegittima estromissione della parte ricorrente dal lavoro;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, di euro 2.684,00 per i titoli indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 2.684,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 4.650,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 9 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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