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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5151/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA EMERICO AMARI 140, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO AGLAIA e LAURICELLA NICOLETTA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA DI BLASI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARDILLO MANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 15 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in AGRIGENTO, il
21/07/2014).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Status dei coniugi
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'ulteriore obbligo di comunicare l'uno all'altro eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
2. Assegnazione dell'abitazione familiare
L'abitazione familiare, sita a Palermo nella Via E. Notarbartolo n. 35 (di proprietà comune dei coniugi) viene assegnata alla GN , quale Pt_1 genitore con cui il figlio avrà residenza e domicilio prevalente. L'Avv. CP_1 ha già lasciato il domicilio coniugale su concorde determinazione delle parti ed avrà cura di consegnare alla moglie la copia in suo possesso delle chiavi di accesso all'abitazione familiare contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. In relazione all'abbigliamento invernale rimasto nell'abitazione familiare, l'Avv. ne curerà l'asporto non oltre il 31 CP_1 ottobre p.v. previa comunicazione alla moglie del relativo giorno e dell'ora, da effettuarsi con congruo anticipo.
3. Affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale
Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre. In coerenza al regime di affidamento prescelto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio. Per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori potranno invece esercitare separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettivo accudimento.
4. Tempi di permanenza del figlio con il padre
Gli incontri del padre con il figlio saranno Persona_1
2 regolamentati come segue. - Nel corso dell'anno, a settimane alterne: a) continuativamente dall'uscita di scuola del venerdì fino al rientro a scuola del lunedì mattina con pernottamento nelle notti intermedie;
oltre ad un pomeriggio durante la settimana (tra il lunedì e il giovedì) da concordarsi tra i genitori, dalle ore 16,00 quando uscirà da scuola fino alle ore 19,30 quando lo condurrà presso il domicilio materno;
b) nelle settimane non coincidenti con il weekend di spettanza, dall'uscita di scuola del giovedì fino al rientro a scuola del venerdì mattina, con pernottamento nella notte intermedia. E così in maniera alternata di settimana in settimana, salvo eventuali deroghe. Durante il periodo estivo o di sospensione dell'attività scolastica, l'orario di prelievo del figlio sarà dal padre effettuato alle ore 16,00 presso il domicilio materno con rientro alle ore 21,00; salvo diverso accordo. -Per le festività natalizie Verrà osservato tra i genitori il regime dell'alternanza - di anno in anno - per cui il minore trascorrerà il Natale (dal 24 al 27 dicembre) con un genitore e il
Capodanno (dal 31 dicembre al 2 gennaio) con l'altro, salva l'ipotesi di eventuali trasferte di uno dei genitori da comunicare con congruo anticipo e con obbligo di recupero del relativo periodo di accudimento. Le fasce orarie da osservare saranno quelle sopra previste e concordate per il periodo estivo o di sospensione dell'attività scolastica. -Per tutte le altre festività Per tutte le altre festività, verrà osservato il seguente calendario in maniera alternata tra i genitori, di anno in anno, con l'individuazione dei periodi infra descritti: a) in occasione delle festività pasquali: dal Venerdì Santo fino alle ore 10,00 del martedì mattina. b) dal 24 al 26 aprile. c) dal 30 aprile al 2 maggio. d) dall'1 al 3 giugno. Resta inteso che i coniugi potranno derogare al calendario sopra indicato per le festività, comunicando gli eventuali cambi di programma con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima). -Per il mese di agosto e di settembre A decorrere dall'agosto 2026 il figlio minore Persona_1 trascorrerà ad agosto un periodo continuativo di 10 giorni con il padre (dal giorno 1 al giorno 10) ed un analogo periodo continuativo di 10 giorni con la madre (dal giorno 11 al giorno 21). E così alternativamente di anno in anno, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e consentire almeno un contatto telefonico giornaliero di quest'ultimo (anche in videochiamata) con l'altro genitore. In aggiunta, la GN terrà Pt_1
3 continuativamente presso di sé il figlio gli ultimi 5 giorni del mese di agosto.
Analogamente, in deroga al regime ordinario, il padre terrà con sé il figlio continuativamente dall'1 al 5 settembre con pernottamento nelle notti intermedie. Per i giorni a seguire, e quindi dal giorno 6 del mese e fino all'inizio dell'attività didattica del minore, l'Avv. – compatibilmente con i CP_1 propri impegni lavorativi da comunicare preventivamente alla moglie con un preavviso di 48 ore - terrà con sé il figlio tutte le mattine fino all'ora di pranzo o compreso il pranzo (da concordarsi di volta in volta con la moglie). Il figlio verrà, quindi, prelevato dal padre alle ore 8:30 presso la portineria del domicilio materno ed ivi ricondotto all'ora di pranzo;
ovvero entro le 15:30, dopo il pranzo. -Compleanno dei genitori e altre ricorrenze familiari I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno avranno diritto e facoltà di trascorrere l'intera giornata con il figlio, a prescindere dall'ordinario schema di accudimento. Analogamente viene sin d'ora stabilito - sempre in deroga all'ordinario regime di accudimento - che il minore potrà prendere parte ad ulteriori ricorrenze familiari (es. compleanno dei nonni, degli zii etc.).
-Compleanno di I genitori concordano che il giorno del Persona_1 compleanno verrà preferibilmente trascorso dal piccolo Persona_1 con entrambi i genitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il figlio trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
5.Contributo per il mantenimento del figlio
L'Avv. , con decorrenza dal mese di ottobre del corrente anno, si CP_1 obbliga a contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla GN
la somma di 400,00 euro mensili. Il suddetto apporto contributivo sarà Pt_1 per il corrente mese versato non oltre la sottoscrizione del presente ricorso e, per i mesi a venire entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo sarà, come per legge, soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno e dal mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo.
6.Assegno unico ed universale
La GN , ad integrazione dell'importo di € 400,00 mensili sopra Pt_1 concordato, si avvarrà in via esclusiva del beneficio dell'assegno unico e universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero,
4 compresa la quota di spettanza del marito. La relativa domanda verrà, pertanto, inoltrata da quest'ultima con conseguente impegno dell'Avv.
a rinnovare di volta in volta, ove necessario, il rilascio in favore della CP_1 stessa della relativa autorizzazione alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento;
nonché ad effettuare tempestivamente il cambio di residenza, salvo obbligo di integrazione in favore della GN della provvidenza Pt_1 assistenziale fino alla concorrenza dell'importo alla stessa spettante quale unico genitore risultante dallo stato di famiglia. Al fine di velocizzare la pratica,
l'Avv. si impegna ed obbliga ad effettuare il cambio di residenza CP_1 entro e non oltre il 31 ottobre p.v. salvo corrispondere alla GN Pt_1
l'importo dell'assegno unico che alla stessa spetterebbe quale unica componente (insieme al figlio) dello stato di famiglia.
7.Spese di natura straordinaria
I coniugi sosteranno nella misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie al figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data
2 luglio 2019, che le Parti dichiarano di conoscere e che si allega al presente ricorso per formarne parte integrante (All.7) . Dichiarano i coniugi che il figlio
è iscritto e frequenta l'Istituto Gonzaga di Palermo (classe terza della scuola primaria). Convengono, all'uopo che la retta scolastica rimanga addebitata sul conto corrente dell'Avv. con obbligo per la GN di CP_1 Pt_1 rimborso a quest'ultimo della quota di spettanza (pari al 50%) ogni primo del mese, a mezzo bonifico istanteneo.
8.Saldo spese pregresse
I coniugi si obbligano a conguagliare entro il 15 ottobre del corrente anno le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il figlio nel corso del mese di settembre 2025, nonché quelle straordinarie sostenute dal giorno 1 ottobre fino alla sottoscrizione del ricorso. L'Avv. entro la medesima CP_1 scadenza si obbliga a rimettere alla GN l'importo di € 1.038,00 Pt_1 pari al 50% del debito contratto dai coniugi con l'amministrazione condominiale (per complessivi € 2.077,00) per oneri maturati e non pagati fino al mese di settembre 2025.
5 9.Rinuncia reciproca al mantenimento
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento.
10. Estinzione del conto cointestato
I coniugi, entro il 31 ottobre p.v., procederanno alla chiusura del rapporto di conto corrente cointestato n. 001 1738364-7 intrattenuto con Banca
Mediolanum, le cui giacenze rimarranno nella esclusiva disponibilità dell'Avv.
. Le spese di estinzione del conto e/o qualsivoglia ulteriore spesa a CP_1 ciò necessaria sarà a carico dell'Avv. . CP_1
11. Attribuzione e passaggio di proprietà della vettura
Convengono i coniugi che la vettura Hyundai Tuxon targata FM516MZ di proprietà comune, ma rimasta sempre in uso e nella disponibilità esclusiva dell'Avv. , viene a quest'ultimo attribuita in piena ed esclusiva CP_1 proprietà nello stato in cui si trova. Le Parti si obbligano a procedere al relativo passaggio di proprietà, e quindi all'aggiornamento della relativa carta di circolazione, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo di separazione e chiedono che, agli effetti fiscali, il superiore passaggio di proprietà venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ed in conformità alla circolare del Ministero dei Trasporti n. 16965/2018.
Eventuali oneri finanziari che dovessero rendersi necessari per il perfezionamento della pratica rimangono ad esclusivo carico dell'Avv.
, e così pure eventuali sanzioni per violazione del codice della strada CP_1
(anche se elevate in data pregressa al presente accordo) e/o per il mancato pagamento della tassa di circolazione del mezzo e/o ogni altro onere finanziario. Contestualmente al perfezionamento della pratica, sarà cura ed obbligo dell'Avv. procedere alla voltura dell'intestazione del CP_1 contratto di assicurazione attualmente a nome della moglie.
12. Efficacia dell'accordo
Si conviene tra le parti di dar seguito immediato ai patti ed alle condizioni oggi concordate, la cui efficacia rimane comunque pur sempre subordinata al loro integrale accoglimento da parte del Tribunale. Dichiarano, altresì, le Parti che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca
6 pendenza economica e che, dunque, ad eccezione di quanto ha formato oggetto del presente accordo, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per i fatti fin qui occorsi, così che con la firma del presente accordo si conclude definitivamente ogni rapporto pregresso.
13. Spese del giudizio
Le spese del giudizio rimangono compensate tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO (atto n. 123, P. II, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5151/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA EMERICO AMARI 140, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO AGLAIA e LAURICELLA NICOLETTA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA DI BLASI 1, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARDILLO MANUELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30 ottobre 2025 e sottoscritto il 15 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in AGRIGENTO, il
21/07/2014).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Status dei coniugi
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'ulteriore obbligo di comunicare l'uno all'altro eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
2. Assegnazione dell'abitazione familiare
L'abitazione familiare, sita a Palermo nella Via E. Notarbartolo n. 35 (di proprietà comune dei coniugi) viene assegnata alla GN , quale Pt_1 genitore con cui il figlio avrà residenza e domicilio prevalente. L'Avv. CP_1 ha già lasciato il domicilio coniugale su concorde determinazione delle parti ed avrà cura di consegnare alla moglie la copia in suo possesso delle chiavi di accesso all'abitazione familiare contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso. In relazione all'abbigliamento invernale rimasto nell'abitazione familiare, l'Avv. ne curerà l'asporto non oltre il 31 CP_1 ottobre p.v. previa comunicazione alla moglie del relativo giorno e dell'ora, da effettuarsi con congruo anticipo.
3. Affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale
Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi Persona_1
i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre. In coerenza al regime di affidamento prescelto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio. Per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori potranno invece esercitare separatamente la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettivo accudimento.
4. Tempi di permanenza del figlio con il padre
Gli incontri del padre con il figlio saranno Persona_1
2 regolamentati come segue. - Nel corso dell'anno, a settimane alterne: a) continuativamente dall'uscita di scuola del venerdì fino al rientro a scuola del lunedì mattina con pernottamento nelle notti intermedie;
oltre ad un pomeriggio durante la settimana (tra il lunedì e il giovedì) da concordarsi tra i genitori, dalle ore 16,00 quando uscirà da scuola fino alle ore 19,30 quando lo condurrà presso il domicilio materno;
b) nelle settimane non coincidenti con il weekend di spettanza, dall'uscita di scuola del giovedì fino al rientro a scuola del venerdì mattina, con pernottamento nella notte intermedia. E così in maniera alternata di settimana in settimana, salvo eventuali deroghe. Durante il periodo estivo o di sospensione dell'attività scolastica, l'orario di prelievo del figlio sarà dal padre effettuato alle ore 16,00 presso il domicilio materno con rientro alle ore 21,00; salvo diverso accordo. -Per le festività natalizie Verrà osservato tra i genitori il regime dell'alternanza - di anno in anno - per cui il minore trascorrerà il Natale (dal 24 al 27 dicembre) con un genitore e il
Capodanno (dal 31 dicembre al 2 gennaio) con l'altro, salva l'ipotesi di eventuali trasferte di uno dei genitori da comunicare con congruo anticipo e con obbligo di recupero del relativo periodo di accudimento. Le fasce orarie da osservare saranno quelle sopra previste e concordate per il periodo estivo o di sospensione dell'attività scolastica. -Per tutte le altre festività Per tutte le altre festività, verrà osservato il seguente calendario in maniera alternata tra i genitori, di anno in anno, con l'individuazione dei periodi infra descritti: a) in occasione delle festività pasquali: dal Venerdì Santo fino alle ore 10,00 del martedì mattina. b) dal 24 al 26 aprile. c) dal 30 aprile al 2 maggio. d) dall'1 al 3 giugno. Resta inteso che i coniugi potranno derogare al calendario sopra indicato per le festività, comunicando gli eventuali cambi di programma con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima). -Per il mese di agosto e di settembre A decorrere dall'agosto 2026 il figlio minore Persona_1 trascorrerà ad agosto un periodo continuativo di 10 giorni con il padre (dal giorno 1 al giorno 10) ed un analogo periodo continuativo di 10 giorni con la madre (dal giorno 11 al giorno 21). E così alternativamente di anno in anno, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e consentire almeno un contatto telefonico giornaliero di quest'ultimo (anche in videochiamata) con l'altro genitore. In aggiunta, la GN terrà Pt_1
3 continuativamente presso di sé il figlio gli ultimi 5 giorni del mese di agosto.
Analogamente, in deroga al regime ordinario, il padre terrà con sé il figlio continuativamente dall'1 al 5 settembre con pernottamento nelle notti intermedie. Per i giorni a seguire, e quindi dal giorno 6 del mese e fino all'inizio dell'attività didattica del minore, l'Avv. – compatibilmente con i CP_1 propri impegni lavorativi da comunicare preventivamente alla moglie con un preavviso di 48 ore - terrà con sé il figlio tutte le mattine fino all'ora di pranzo o compreso il pranzo (da concordarsi di volta in volta con la moglie). Il figlio verrà, quindi, prelevato dal padre alle ore 8:30 presso la portineria del domicilio materno ed ivi ricondotto all'ora di pranzo;
ovvero entro le 15:30, dopo il pranzo. -Compleanno dei genitori e altre ricorrenze familiari I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno avranno diritto e facoltà di trascorrere l'intera giornata con il figlio, a prescindere dall'ordinario schema di accudimento. Analogamente viene sin d'ora stabilito - sempre in deroga all'ordinario regime di accudimento - che il minore potrà prendere parte ad ulteriori ricorrenze familiari (es. compleanno dei nonni, degli zii etc.).
-Compleanno di I genitori concordano che il giorno del Persona_1 compleanno verrà preferibilmente trascorso dal piccolo Persona_1 con entrambi i genitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il figlio trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
5.Contributo per il mantenimento del figlio
L'Avv. , con decorrenza dal mese di ottobre del corrente anno, si CP_1 obbliga a contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla GN
la somma di 400,00 euro mensili. Il suddetto apporto contributivo sarà Pt_1 per il corrente mese versato non oltre la sottoscrizione del presente ricorso e, per i mesi a venire entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo sarà, come per legge, soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dall'anno e dal mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo.
6.Assegno unico ed universale
La GN , ad integrazione dell'importo di € 400,00 mensili sopra Pt_1 concordato, si avvarrà in via esclusiva del beneficio dell'assegno unico e universale (c.d. AUU) con conseguente diritto a riscuoterlo per l'intero,
4 compresa la quota di spettanza del marito. La relativa domanda verrà, pertanto, inoltrata da quest'ultima con conseguente impegno dell'Avv.
a rinnovare di volta in volta, ove necessario, il rilascio in favore della CP_1 stessa della relativa autorizzazione alla richiesta e/o alla riscossione per intero del trattamento;
nonché ad effettuare tempestivamente il cambio di residenza, salvo obbligo di integrazione in favore della GN della provvidenza Pt_1 assistenziale fino alla concorrenza dell'importo alla stessa spettante quale unico genitore risultante dallo stato di famiglia. Al fine di velocizzare la pratica,
l'Avv. si impegna ed obbliga ad effettuare il cambio di residenza CP_1 entro e non oltre il 31 ottobre p.v. salvo corrispondere alla GN Pt_1
l'importo dell'assegno unico che alla stessa spetterebbe quale unica componente (insieme al figlio) dello stato di famiglia.
7.Spese di natura straordinaria
I coniugi sosteranno nella misura del 50% ciascuno le spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie al figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data
2 luglio 2019, che le Parti dichiarano di conoscere e che si allega al presente ricorso per formarne parte integrante (All.7) . Dichiarano i coniugi che il figlio
è iscritto e frequenta l'Istituto Gonzaga di Palermo (classe terza della scuola primaria). Convengono, all'uopo che la retta scolastica rimanga addebitata sul conto corrente dell'Avv. con obbligo per la GN di CP_1 Pt_1 rimborso a quest'ultimo della quota di spettanza (pari al 50%) ogni primo del mese, a mezzo bonifico istanteneo.
8.Saldo spese pregresse
I coniugi si obbligano a conguagliare entro il 15 ottobre del corrente anno le spese ordinarie e straordinarie sostenute per il figlio nel corso del mese di settembre 2025, nonché quelle straordinarie sostenute dal giorno 1 ottobre fino alla sottoscrizione del ricorso. L'Avv. entro la medesima CP_1 scadenza si obbliga a rimettere alla GN l'importo di € 1.038,00 Pt_1 pari al 50% del debito contratto dai coniugi con l'amministrazione condominiale (per complessivi € 2.077,00) per oneri maturati e non pagati fino al mese di settembre 2025.
5 9.Rinuncia reciproca al mantenimento
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento.
10. Estinzione del conto cointestato
I coniugi, entro il 31 ottobre p.v., procederanno alla chiusura del rapporto di conto corrente cointestato n. 001 1738364-7 intrattenuto con Banca
Mediolanum, le cui giacenze rimarranno nella esclusiva disponibilità dell'Avv.
. Le spese di estinzione del conto e/o qualsivoglia ulteriore spesa a CP_1 ciò necessaria sarà a carico dell'Avv. . CP_1
11. Attribuzione e passaggio di proprietà della vettura
Convengono i coniugi che la vettura Hyundai Tuxon targata FM516MZ di proprietà comune, ma rimasta sempre in uso e nella disponibilità esclusiva dell'Avv. , viene a quest'ultimo attribuita in piena ed esclusiva CP_1 proprietà nello stato in cui si trova. Le Parti si obbligano a procedere al relativo passaggio di proprietà, e quindi all'aggiornamento della relativa carta di circolazione, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione del presente accordo di separazione e chiedono che, agli effetti fiscali, il superiore passaggio di proprietà venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ed in conformità alla circolare del Ministero dei Trasporti n. 16965/2018.
Eventuali oneri finanziari che dovessero rendersi necessari per il perfezionamento della pratica rimangono ad esclusivo carico dell'Avv.
, e così pure eventuali sanzioni per violazione del codice della strada CP_1
(anche se elevate in data pregressa al presente accordo) e/o per il mancato pagamento della tassa di circolazione del mezzo e/o ogni altro onere finanziario. Contestualmente al perfezionamento della pratica, sarà cura ed obbligo dell'Avv. procedere alla voltura dell'intestazione del CP_1 contratto di assicurazione attualmente a nome della moglie.
12. Efficacia dell'accordo
Si conviene tra le parti di dar seguito immediato ai patti ed alle condizioni oggi concordate, la cui efficacia rimane comunque pur sempre subordinata al loro integrale accoglimento da parte del Tribunale. Dichiarano, altresì, le Parti che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca
6 pendenza economica e che, dunque, ad eccezione di quanto ha formato oggetto del presente accordo, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per i fatti fin qui occorsi, così che con la firma del presente accordo si conclude definitivamente ogni rapporto pregresso.
13. Spese del giudizio
Le spese del giudizio rimangono compensate tra le parti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AGRIGENTO (atto n. 123, P. II, S. A, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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