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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.234/2024
@-Rig.AL - DR(prova rapporto) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 12 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 02.07.2024, e vertente tra
(appellante) contro e (appellati), avente ad Parte_1 CP_1 CP_2
oggetto: appello avverso la sentenza n°247/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato parzialmente accolto il ricorso con cui e CP_1 CP_2
premesso di essere dipendenti di con qualifica di Capo Treno/ Capo Servizi
[...] Parte_1
Treno, sulla base di quanto previsto dai C.C.N.L. Attività Ferroviarie 2003, 2012 e 2016 e dai Contratti
Aziendali Gruppo FS Italiane via via succedutisi nel tempo, hanno lamentato l'illegittimità delle modalità di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, in quanto avvenuta senza tenere conto di una serie di indennità facenti parte della retribuzione ordinariamente corrisposta per le giornate lavorative (IUP variabile, indennità per assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti e
1 provvigioni per titoli di viaggio venduti a bordo treno), ed hanno invocato il diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui durante le sue ferie annuali, il lavoratore ha diritto al mantenimento non solo dello stipendio base, ma anche di tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni svolte in forza del proprio contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva. Più in dettaglio, il Tribunale ha dichiarato “la nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 10
d.lgs. 66/2003 – limitatamente alle parti in cui escludono dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie le seguenti indennità: IUP variabile;
compenso per assenza dalla residenza;
indennità scorta vetture eccedenti;
provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno – dell'art. 34. 8 Contratto Aziendale FS
2003, dell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area
Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e
2016, dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016”, condannando al pagamento delle differenze retributive a tale titolo dovute in favore Parte_1
degli appellati, oltre accessori.
La predetta decisione è stata impugnata da che ha censurato la sentenza impugnata, Parte_1 denunciandone l'erroneità: 1) nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. 300/1970 come modificato dalla legge n.92/2012 e dei più recenti arresti giurisprudenziali, che avevano di fatto reintrodotto la prevalente operatività della tutela reintegratoria e, pertanto, eliminato ogni condizione di metus in capo al lavoratore, con conseguente decorrenza della prescrizione anche in corso di rapporto;
2) per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109, co. 2, cod.civ., degli artt. 10
D. Lgs. 66/2003, dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, nonché per erronea applicazione dei principi espressi dalla CGUE e dalla Suprema Corte); 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE
88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, e dell'artt. 2019 c.c., nonché per erronea applicazione dei principi sanciti dalla CGUE in tema di dissuasività della retribuzione corrisposta durante ferie;
4) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. CE 88/2003 e degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 31,
CA 2012 e art. 31, CA 2016, nonché per erronea applicazione dei principi dettati dalla CGUE;
5) per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, dir. ce 88/2003, dell'art. 10, d. lgs. 66/2003, nonché dell'artt.
2019 c.c., con riferimento all'art. 77 punto 2.4 dei CCNL mobilità – attività ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016 , all'art. 35 CCA FS del 2003 e 32 CCA FS del 2012 – 2016, all'art. 36 punto 5 del CCA
FS del 2012- 2016.
Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, ovvero, in via subordinata, la riduzione delle somme
2 richieste mediante esclusione delle voci indennitarie e tenendo conto dell'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche avanzate, con conseguente condanna degli appellati alla restituzione di tutte le somme, anche per spese legali, percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate da interessi e rivalutazione sino al saldo. Da ultimo, in caso di conferma della impugnata sentenza, ha chiesto la riduzione delle somme liquidate a titolo di spese legali.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame, tenendo anche conto delle plurime decisioni di merito e di legittimità in senso favorevole ai lavoratori.
Con note depositate in data 06.06.2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli Parte_1 atti ed all'azione proposta con l'appello, quindi ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite.
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis, tenuto conto della correttezza del contegno processuale della parte appellante e della conseguente economia processuale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°247/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
- preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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