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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2923/2023 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Brindisi di Montagna (PZ) il 16/07/1947, rappresentati e difesi dall'avv. EMILIO SELLITTI
- attori contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIULIA Controparte_1
CERESA
- convenuto e contro nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ANNA BERRA Controparte_2
- convenuto e contro i.p.d.p.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CP_4
ON IA
- terza chiamata
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI
1 In via istruttoria . Disporsi CTU medico legale sulla persona di per le ragioni in Parte_1
fatto e diritto esposte in atto di citazione, nelle memorie integrative e secondo il quesito esposto.
Nel merito e quanto a : accertata e dichiarata la responsabilità da Parte_1
inadempimento contrattuale di entrambi i convenuti, dichiararsi tenuti e condannarsi i medesimi per
l'intero ed in via solidale ovvero anche in via concorrente o secondo qualsivoglia altro criterio di imputazione reputerà equo e di giustizia il Tribunale adito, al risarcimento dei danni tutti patiti da
, corrispondenti alla somma che avrebbe conseguito in sede di riforma della Parte_1
sentenza 610/2022 Trib. Asti – in atti cit. - cosi' determinata : euro 227.919,52 a titolo di integrazione ristoro del danno permanente da lesione alla integrità psico-fisica; euro 250.489,20 per danno morale personalizzato al 20%; euro 204.312,62 in via di integrazione risarcitoria del danno futuro da incapacità lavorativa specifica;
euro 20.000,00 oltre forfettario ex lege al 15% oltre pesi di legge per rifusione spese di lite nel proc. civ. distinto a RG 1933/2013 Trib. Asti.
Piaccia in ogni caso al Tribunale adito ill.mo dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti in via gradata ed alternativa, al pagamento degli importi risarcitori che l'attore avrebbe potuto conseguire in termini di chance di risultato -ovvero di riforma della sentenza 610/2022 cit.- tenuto conto delle poste risarcitorie in concreto azionabili, fermo restando in ogni caso ogni altro ammontare risarcitorio da liquidarsi in via equitativa e benevisa al Giudice adito ill.mo.
Per : dichiararsi tenuti e condannarsi entrambi i convenuti, per l'intero, in via Parte_2
solidale fra di loro ovvero anche in via concorrente o secondo qualsivoglia altro criterio di imputazione reputato equo e di giustizia dal Tribunale adito, al risarcimento dei danni patiti dalla sig.a in via di corrispondenza agli importi che con elevato grado probabilistico o Parte_2
perlomeno secondo concrete chance di successo avrebbe potuto conseguire in sede di riforma della sentenza 610/2022 cit. in ragione di complessivi euro 93.303,00 (di cui euro 79.200,00 per ristoro di danno c.d riflesso per le causali in atti illustrate, ed euro 14.103,00 per spese di lite di primo grado oltre rimborso forfettario, iva e cpa) ovvero anche in quel diverso importo che il Tribunale adito ill.mo equitativamente vorrà liquidare.
Per entrambi gli attori: oltre rivalutazione monetaria dall'anno 2022 in poi ed interessi al tasso legale dalla data dell'evento fino al soddisfo.
Condannarsi i convenuti in via solidale al pagamento delle spese processuali e compensi di rito come da normativa vigente in materia ”.
2 CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Per Controparte_1
Respingere le domande attrici e le domande ed eccezioni formulate da parte della terza chiamata
[...] nei confronti dell'esponente e, in ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_3
proposte nei suoi confronti dagli attori, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni pretesa fatta valere nei Controparte_5
suoi confronti, con pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Per Controparte_2
In via principale
1. Respingersi le avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata
2. In denegata ipotesi di non accoglimento della domanda precedente, limitarsi la condanna dell'Avv.
alla minor somma ritenuta di giustizia ed effettivamente riferibile al suo operato e per l'effetto; CP_2
3. In caso di condanna solidale dei convenuti individuarsi la percentuale di responsabilità interna del concludente;
In via istruttoria
4. Ammettersi interrogatorio formale dei Signori e sulle Parte_1 Parte_2
seguenti circostanze:
1.vero che il prof. inviava il Signor presso lo studio dell'avv. ? Persona_1 Parte_1 CP_2
2.Vero che al primo incontro tenutosi venerdì 7.10.2022 alla presenza dell'Avv. e dell'avv. CP_1
quest'ultimo precisava che la Sua pratica sarebbe stata seguita dal collega di studio Avv. CP_2
BE I?
3. Vero che l'Avv Le inviava via e mail che mi si rammostra (doc17 attoreo) la procura CP_1 necessaria per l'accesso agli atti?
In ogni caso
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA in via principale: respingere tutte le domande formulate contro l'avv. siccome infondate per i CP_1
motivi esposti in narrativa;
3 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande rivolte Co contro l'avv. rigettare la domanda di manleva da questi promossa contro per le ragioni CP_1
esposte in narrativa;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande rivolte contro l'avv. e di accertamento dell'operatività della Polizza, contenere la CP_1
Co condanna di entro la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'assicurato nonché entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, primi fra tutte massimale e franchigia;
in ogni caso: con rifusione di competenze e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e la madre hanno convenuto in giudizio gli avvocati Parte_1 Parte_2
e , già loro difensori nel procedimento civile iscritto ad RG Controparte_1 Controparte_2
1933/2013 avanti al tribunale di Asti, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni patiti a causa della mancata impugnazione ed auspicata riforma della sentenza 610/2022, resa nella causa risarcitoria promossa dagli odierni attori nei confronti di , conducente di un veicolo Controparte_6 che aveva colliso 19.11.2008 con quello condotto dall'attore , della compagnia assicuratrice Parte_1 per la r.c. auto (ex ), dell'ASL di Asti e dell' di Controparte_7 CP_8 Controparte_9
OR, convenuti ritenuti a vario titolo responsabili dei danni patiti dall'attore in Parte_1 seguito all'incidente del novembre 2008.
Gli attori hanno esposto, in sintesi, che:
- , la madre e il fratello avevano proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
azioni risarcitorie nei confronti dei convenuti , Controparte_6 Controparte_10 CP_8 [...]
OR; Controparte_11
- aveva richiesto il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti Parte_1 direttamente all'incidente e di natura iatrogena dovuto a complicanze infettive;
- e avevano chiesto il ristoro di danni non patrimoniali derivanti Parte_2 Parte_3
dalla lesione del rapporto parentale;
- in data 12.1.2018 il tribunale aveva pronunciato sentenza parziale con la quale aveva rigettato le domande negli attori dell'ASL di Asti con compensazione per un terzo delle spese e per il resto l'addebito agli attori, dichiarato responsabile dell'incidente occorso all'attore Controparte_6
, dichiarato l' di OR responsabile dei danni Parte_1 Controparte_9
subiti da in conseguenza del comportamento negligente del personale sanitario Parte_1
con riferimento alla complicanza infettiva con condanna al pagamento di provvisionale per €
4 200.000,00;
- conclusa l'istruttoria, il tribunale, con sentenza del 8.8.2022, aveva infine condannato CP_6
in solido con già a corrispondere a
[...] Controparte_12 Controparte_13 [...]
a titolo di risarcimento la somma complessiva di € 339.690,73 oltre rivalutazione e Parte_1
interessi, condannato a Controparte_14
corrispondere a quale risarcimento la somma complessiva di € 411.975,01 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi;
posto le spese di CTU a carico delle parti convenute;
rigettato nel resto le domande, tra cui quelle di e , compensato per un terzo le spese di Parte_2 Parte_3
lite tra i residui convenuti e gli attori con condanna dei primi al ristoro in favore dagli attori dei due terzi residui;
- gli odierni attori e avevano incaricato gli avvocati BE Parte_1 Parte_2
SCALISI e di proporre appello avverso la sentenza dell'agosto 2022 conferendo Controparte_2
loro procura ed anticipando le spese necessarie, ma i procuratori non avevano tempestivamente notificato il gravame;
- la mancata proposizione dell'appello era dovuta ad una negligenza professionale dei convenuti consistita nell'aver omesso di redigere e notificare entro il termine di legge l'atto di gravame;
- gli stessi convenuti avevano ammesso l'errore e restituito l'acconto versato.
A sostegno della domanda risarcitoria gli attori hanno quindi rilevato che l'omissione dei difensori aveva fatto loro perdere la possibilità di veder riformata in loro favore la sentenza di prime cure, con conseguente perdita delle verosimili poste patrimoniali che avrebbero potuto conseguire laddove la sentenza fosse stata appunto riformata.
In particolare gli attori hanno sostenuto che la sentenza sarebbe stata verosimilmente riformata se fossero stati in concreto presentati quali motivi di appello:
- un primo motivo teso a ottenere la riforma della sentenza di primo grado laddove aveva negato all'attore di provare la sopravvenienza di danno per aggravamento al nervo Parte_1
pudendo e la disfunzione all'arto inferiore destro e regione dorso-lombare indotta dalla zoppia cagionata dagli eventi per cui era processo, con conseguente riconoscimento di un'invalidità permanente nella misura del 66% anziché del 47% come ritenuto dalla sentenza in adesione alla CTU svolta in corso di causa e liquidazione dell'ulteriore posta risarcitoria di € 237.201,53;
- un secondo motivo teso a contestare il mancato riconoscimento del danno morale da sofferenza interiore che, considerato anche l'auspicato riconoscimento dell'aumento del grado d'invalidità al 66% complessivo con personalizzazione al 20%, avrebbe comportato la liquidazione dell'ulteriore somma di € 250.489,20;
5 - un terzo motivo teso a far valere l'erroneità della somma liquidata a titolo di danno patrimoniale futuro perché effettuata secondo i criteri di cui al R.D. 1403/1922 anziché mediante la moltiplicazione del reddito annuo individuato dal CTU per il coefficiente corretto individuato nelle tabelle dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che avrebbe condotto al riconoscimento dell'ulteriore posta risarcitoria di € 204.312,62;
- un quarto motivo teso contestare la reiezione della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice in ordine al danno riflesso che avrebbe condotto al riconoscimento della somma di € Pt_2
79.200,00 in suo favore;
- un quinto motivo in tema di regolazione delle spese di lite che avrebbe condotto, quanto all'attrice al riconoscimento delle spese sostenute e, quanto all'attore , al riconoscimento Pt_2 Parte_1 del terzo ingiustamente oggetto di compensazione in primo grado con correlativi importi di €
14.103,00 e 20.000,00.
2. L'avv. si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree ed in via Controparte_1 preliminare chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua compagnia assicuratrice.
Anche l'avv. si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree e in Controparte_2
subordine, in caso di condanna solidale, la determinazione delle rispettive percentuali di responsabilità.
3. In seguito all'autorizzazione e alla chiamata di terzo, si è costituita anche la società assicuratrice dell'avvocato che in via principale ha chiesto il rigetto delle domande degli attori, in CP_1
subordine, in caso di accoglimento delle domande degli attori, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo dell'avvocato e quindi respingere la domanda di manleva da CP_1
Con questi svolta e, in via di ulteriore subordine, di contenere la condanna di entro la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'assicurato nonché contenere l'eventuale condanna della compagnia entro i termini di massimale e franchigia di cui alla Polizza.
In proposito si rileva che non si possono considerare le difformi conclusioni rassegnate all'udienza figurata di rimessione in decisione, stante la tardività delle stesse.
4. Il convenuto nell'ambito delle difese presentate ha, in sintesi, ammesso di aver dimenticato CP_1 di proporre il gravame nei termini, ma riferito di aver sin dall'inizio fornito pareri dubitativi circa l'accoglibilità di un'impugnazione e contestato che sussistessero ragionevoli probabilità di conseguire in appello una riforma in senso positivo della sentenza di prime cure e riferito, quanto ai rapporti con il collega avvocato , di essere stato il vero dominus della causa. CP_2
A fronte delle eccezioni della compagnia, fondate sull'art. 1915 c.c. e sulle condizioni di polizza, ha sostenuto come la tardività dell'avviso fosse stata assolutamente non dolosa, di ridotta entità
6 temporale, priva di qualsiasi effetto lesivo per gli interessi della compagnia e che la comunicazione al cliente della sopravvenuta impossibilità di proporre appello per decorso del termine fosse un atto deontologicamente dovuto impossibile da qualificare in termini di ammissione di responsabilità.
Il convenuto ha confermato la prospettazione del convenuto in ordine alle modalità CP_2 CP_1
esecutive della prestazione ed ha anch'egli contestato che vi fossero ragionevoli probabilità di conseguire l'accoglimento dei motivi d'appello prospettati dagli attori.
5. E' stata tentata la conciliazione della controversia. Il g.i. ha formulato proposta di conciliazione ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c. esponendo rilievi preliminari circa le questioni oggetto di giudizio e proponendo: "Abbandono della controversia con rinuncia da parte degli attori ad ogni ulteriore pretesa a fronte del pagamento da parte delle parti convenute e terza chiamata, con ripartizione secondo disposizioni contrattuali e accordi tra loro, in favore dell'attore della somma omnicomprensiva di € 250.000,00; Parte_1 in favore dell'attrice della somma omnicomprensiva di € 25.000,00; Pt_2 oltre contributo spese di lite in favore di parte attrice per la presente causa di € 20.000,00."
Le parti convenute e la terza chiamata hanno accettato la proposta, mentre la parte attrice ha dichiarato la disponibilità dell'attore ad accogliere la proposta, ma ha chiesto l'aumento della somma Parte_1 in favore di ad € 40.000,00 oltre ad un ulteriore ristoro in punto spese da Parte_2 corrispondere alla medesima di €10.000.
La posizione espressa, stante l'unitarietà della proposta e tenuto conto delle successive conclusioni rassegnate dalla parte ha costituito un rifiuto della proposta di conciliazione.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita a mezzo deposito documenti ad opera delle parti ed è stata avviata a decisione nelle forme della trattazione scritta.
6. In ordine alle domande svolte dagli attori, si rileva in via preliminare che, al pari di ogni altra azione risarcitoria esplicata in ambito contrattuale, quella diretta a conseguire il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avvocato richiede, per il suo buon esito, la sussistenza di un inadempimento imputabile al debitore e la prova dell'esistenza di un danno causalmente derivante dall'inadempimento (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/03/2014, n. 6347: “Il giudizio sulla responsabilità professionale dell'avvocato si compone di due diversi accertamenti: il primo (la colpa dell'avvocato) costituisce oggetto diretto ed immediato della cognizione del giudice e la prova di esso si ripartisce in base alle regole di cui all'art. 1218 c.c.; il secondo accertamento (la colpa del terzo) costituisce oggetto di cognizione incidentale;
va compiuto al fine di accertare il nesso di causa tra la negligenza dell'avvocato e la perdita del diritto di credito vantato dal cliente nei confronti del terzo;
la prova di esso grava interamente sul cliente che lamenta l'inadempimento del mandato professionale da parte
7 dell'avvocato”).
In relazione agli inadempimenti afferenti le controversie giudiziali, si ritiene che la prova dell'esistenza del danno risarcibile debba essere data dimostrando che il processo, in assenza dell'inadempimento contestato, avrebbe avuto esito favorevole alla parte che si assume lesa dall'inadempimento del suo difensore e, più specificamente in tema di omessi giudizi impugnatori, si osserva che la relativa valutazione dev'essere condotta tenendo conto degli elementi ritraibili da quanto avvenuto nel corso dei gradi già affrontati (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/09/2024, n.
24007 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa determini l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” nonché Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
24/05/2025, n. 13857 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2023, n. 26460; Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/01/2024, n. 2109: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)” ed ancora Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/09/2024, n. 24670: “Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”).
Oggetto della prova richiesta all'attore è dunque la dimostrazione della circostanza per cui, secondo un metro di giudizio probabilistico, il processo si sarebbe concluso con un esito per lui più favorevole in
8 assenza dell'inadempimento del professionista.
7. Nel caso oggetto del presente giudizio non è contestata la sussistenza dell'inadempimento che ha impedito la celebrazione del secondo grado, consistito nella mancata redazione e notifica dell'appello entro il termine utile ad impugnare.
La verifica circa la fondatezza della domanda è quindi limitata all'accertamento circa la ragionevole probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa, da compiere applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
In ordine al carattere dell'iniziativa omessa, nel caso non è contestato che vi fosse l'intenzione di appellare e, del resto la circostanza è comprovata dal rilascio delle procure alle liti da parte degli odierni attori.
Quanto all'esame degli specifici motivi d'appello ed alle auspicate conseguenze favorevoli per il patrimonio degli attori, si deve anzitutto rilevare che non risulta sia mai stato redatto un vero e proprio atto di appello o una bozza dell'atto e neppure risulta documentata e per vero neppure specificamente allegata l'esistenza di un elenco di motivi o anche più genericamente di questioni che i difensori avevano proposto di porre a fondamento del gravame.
L'individuazione dei verosimili motivi di appello va quindi anzitutto limitata alle specifiche questioni prospettate dagli attori ed alle relative conseguenze e deve anche tener conto degli elementi ritraibili dal giudizio di primo grado.
8. La prima voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in suo Parte_1 favore un grado d'invalidità permanente pari al 66% anziché 47%, con conseguente aumento dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare parte attrice, dopo aver approfonditamente criticato la mancata valutazione da parte del
CTU di ulteriori patologie derivate in capo all'attore dagli eventi per cui era causa, ha rilevato che
“Secondo le note tabelle milanesi edite nel 2021 il danno biologico o dinamico relazionale del 66% per persone di anni 34 prevede una posta risarcitoria di euro 417.482,00 che personalizzata al 25%
(104.370,50) determina un totale di euro 521.852,50” e che pertanto “Poiché nella sentenza Ghiberti il risarcimento del danno dinamico relazionale personalizzato è stato computato nella somma di
(237.815 + 17.536,23+ 29.299,75) euro 284.650,97 ne deriva un differenziale di euro 237.201,53”.
Il motivo d'appello che parte attrice ritiene che si sarebbe dovuto porre a fondamento del gravame è la
“Acritica condivisione da parte del tribunale della CTU ed immotivata reiezione delle Per_2 incongruenze rilevate dall'attore; motivazione inesistente e/o illogica e vizio di legge anche in relazione all'art. 153 c.p.c. per aver negato all'attore il diritto di provare la sopravvenienza di danno
9 per aggravamento al nervo pudendo, e la disfunzione all'arto inferiore destro e regione dorso- lombare indotta dalla zoppia cagionata dagli eventi per cui era processo.”
La sentenza del tribunale di Asti, tuttavia, liquidò il danno non patrimoniale risarcibile dovuto ad invalidità permanente non mediante una complessiva determinazione del danno e con addebito in solido ai convenuti, ma mediante determinazioni separate del danno non patrimoniale da una parte per i danni poi addebitati agli allora convenuti e in solido tra loro e, da un'altra, per i CP_6 CP_7
danni poi addebitati all'azienda , riconoscendo, inoltre, Controparte_14
una personalizzazione del danno non patrimoniale differente in rapporto ai danni liquidati a carico di e (13,5%) ed a carico dell'azienda ospedaliera (25%) ed inoltre, in dichiarata CP_6 CP_7 adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidando il danno relativo alla voce ortopedica non in riferimento alla fascia “base” tabellare, ma “nella fascia liquidativa superiore al 15%” (p. 9 sentenza – doc. 13 ricorrente).
La sentenza, infatti, contiene nel dispositivo (p. 17) due statuizioni distinte:
“- condanna in solido con già Controparte_6 Controparte_12 CP_13
a corrispondere a a titolo di risarcimento la somma
[...] Parte_1 complessiva di € 339.690,73 da cui detrarre l'acconto già corrisposto di € 160.000,00 per un residuo di € 179.690,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate sino al saldo;
- condanna l' Controparte_14
a corrispondere a a titolo di risarcimento la somma complessiva di € Parte_1
411.975,01 da cui detrarre l'acconto già corrisposto di € 200.000,00 per un residuo di € 211.975,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate sino al saldo;
”
Nella motivazione, come appena osservato, la sentenza contiene due capi evidentemente distinti relativi alla valutazione dei danni rispettivamente addebitabili ai danneggianti in sede d'incidente stradale e alla danneggiante in sede di errata prestazione delle cure (cfr. ancora doc. 13 pp.
9-11 e poi
12-13).
Tenuto conto della strutturazione della pronuncia da gravare nei termini appena descritti, si osserva che il motivo d'appello prospettato si sarebbe prestato ad una seria censura in termini di ammissibilità in relazione alla possibilità di condurre ad una riforma dei due capi della sentenza di condanna separata riferiti ai due gruppi di convenuti.
E' vero infatti che il motivo proposto critica un punto in qualche modo presupposto di entrambi i capi della sentenza e cioè l'individuazione della soglia d'invalidità permanente complessivamente raggiunta dall'attore in ragione del complesso di eventi patiti nel tempo, ma non Parte_1
10 pare che, in assenza di una richiesta di riforma separata dei due capi che affronti le specificità di ciascuno di essi e richieda una modifica (anche in tal caso separata posto che si trattava di pronunce di condanna distinte, non in solido, nonché fondate su presupposti e argomentazioni solo parzialmente sovrapponibili) il motivo di appello proposto sia idoneo a provocare la riforma delle due separate statuizioni di condanna. I difetti del motivo d'appello appena rilevati, infatti, si riferiscono tanto alla parte volitiva (laddove appunto non si chiede la modifica di capi non integralmente dipendenti dall'oggetto della critica e comunque tra loro distinti) che alla parte argomentativa posto che non si affronta lo sviluppo motivazionale della sentenza di primo grado nella trattazione motiva delle due distinte statuizioni ma si limita a contestarne un unico presupposto. Il difetto si stima dunque più grave di una mancata redazione di un progetto alternativo di decisione rispetto a quello fatto proprio dal provvedimento gravato, con conseguente rischio d'inammissibilità alla luce della giurisprudenza formatasi sul testo dell'art. 342 in vigore all'epoca dei fatti (cfr. ampiamente sul tema Cass. civ., Sez.
Unite, Sent., 16/11/2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”).
Le considerazioni appena esposte costituiscono, ai fini della valutazione circa la verosimiglianza della sussistenza del danno lamentato, un elemento negativo.
Con riferimento al merito del motivo, centrato sulla richiesta di procedere ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio in esito alla quale si sarebbero potuti accertare postumi invalidati sopravvenuti e non considerati dalle consulenze svolte in corso di causa e quindi si sarebbe potuto riconoscere al danneggiato un grado d'invalidità superiore pari al 66%, si rileva anzitutto che, ai fini di effettuare una seria valutazione ex ante anzitutto della verosimiglianza circa la decisione di proporre impugnazione sul punto e poi della sua fondatezza, assumono rilievo estremamente marginale le relazioni mediche e medico-legali redatte su richiesta dell'attore successivamente allo scadere del termine per l'impugnazione (docc. 31 e 32 attorei). La prima è una relazione priva di data e la seconda è relazione datata 13.10.2023. Si tratta infatti di documenti o meglio di atti di parte di cui si deve addirittura dubitare che potessero essere astrattamente valutati nella decisione d'interporre appello per ragioni
11 non solo giuridiche ma anche temporali.
Sempre in via preliminare, si deve anche osservare che alla tesi secondo la quale i profili d'invalidità che l'attore intendeva far prendere in esame costituivano postumi sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal consulente, si contrappone la tesi per la quale tali profili d'invalidità erano in realtà postumi già considerati dal CTU e derivanti da una pregressa condizione d'invalidità, tesi sostenuta dal consulente d'ufficio nelle relazioni integrative del gennaio 2020 e del settembre 2020 (docc. 10,11
e verbale di causa del 17/09/2020 - doc. 4 attoreo). La verifica circa l'individuazione della tesi più corretta o almeno maggiormente verosimile richiedeva la produzione integrale di tutti gli elaborati di consulenza d'ufficio svolti nel corso della causa, perché il CTU nei supplementi di relazione e a verbale ha sempre fatto riferimento alle precedenti relazioni pur riportandone anche per esteso numerosi passi, eppure non risulta prodotta integralmente la relazione del dicembre 2016
(erroneamente datata 13/12/2015 come si apprende da una relazione successiva), atteso che il documento n. 8 attoreo è in realtà identico al documento n. 10 attoreo e cioè il secondo supplemento di consulenza tecnica del gennaio 2020, il quale, per vero, pare contenere passi della relazione del 2016, ma non l'intera relazione.
Tanto premesso si rileva che, stando alle relazioni dei suoi consulenti del 2020 (docc. 29 e 30 attorei) i postumi invalidanti che l'attore avrebbe voluto far considerare paiono sostanzialmente Parte_1 consistenti in problematiche afferenti l'arto inferiore destro dovuti alla redistribuzione del carico statico-deambulatorio conseguente a quanto occorso all'arto inferiore sinistro per via dell'incidente del
19/11/2008 e per tutto il travagliato iter terapeutico che ne seguì ed in altre problematiche afferenti invece la condizione genito-sessuale e nervosa per un verosimile danno al nervo pudendo.
In merito a tali questioni si osserva, in ordine alla prima problematica, che pare inverosimile che gli effetti a lungo termine di una lesione ad uno degli arti e derivanti dagli effetti nefasti dello sbilanciamento che ne consegue non siano considerati nell'ambito della valutazione in termini medico legali delle conseguenze del postumo invalidante e che dunque la posizione espressa dal CTU circa l'irrilevanza di ulteriori accertamenti pare più convincente di quella propugnata dall'attore. La seconda problematica risulta presa in considerazione dal CTU della causa svoltasi avanti al tribunale di Asti in sede di anamnesi remota e discussione medico legale nella relazione del 2014 e poi rievocata nelle relazioni del gennaio e settembre 2020, nonché nell'intervento in udienza messo a verbale il
17/09/2020. S'ignora se la questione sia stata oggetto di trattazione nella relazione integrativa del 2016 stante la carenza documentale sopra indicata. Il CTU, nelle relazioni e a verbale ricondusse i postumi in questione al sinistro precedente a quello oggetto di causa (anno 2000: secondo incidente stradale con frattura mielica D7-D8 e lesione midollare incompleta, trattata chirurgica-mente il 15 maggio
12 2000 tramite intervento di stabilizzazione vertebrale con Spine System – cfr. p. 9 prima relazione doc. doc. 7 attoreo). Nel corso del giudizio avvenne dunque un esame specifico di tali questioni, anche in contraddittorio con i consulenti d'ufficio e delle parti.
A fronte del quadro appena descritto e dunque della pluralità di accertamenti medico legali svolti in corso di causa con aggiornamento degli stessi nel tempo, della carenza documentale richiamata, delle spiegazioni rese dal CTU in ordine alle specifiche questioni oggetto dell'ipotetico appello, non si stima dimostrato che in caso di appello sarebbe stato più verosimile che non l'espletamento di un ulteriore accertamento peritale, che lo stesso avrebbe dato effettivamente risultati favorevoli alla tesi attorea e di conseguenza un accoglimento della domanda risarcitoria in misura superiore a quanto già riconosciuto.
Tanto integra un ulteriore elemento negativo nell'ambito della valutazione
In caso di superamento del vaglio di ammissibilità del motivo, si deve ancora osservare che, laddove all'appello della parte attrice fosse conseguito un appello incidentale di almeno una delle parti convenute (entrambe soccombenti in primo grado alla luce delle conclusioni rassegnate in primo grado
– docc. 2 e 3 attorei) si sarebbe posta nuovamente in discussione la quantificazione del grado d'invalidità con possibilità di pervenire anche ad una riduzione della stessa, soprattutto laddove fosse stata espletata una nuova consulenza d'ufficio. Tale possibilità, alla luce dello svolgimento del contraddittorio tra i consulenti tecnici, sarebbe stata più concreta in particolare con riferimento al danno psichico, ove il CTU, prima di ridurre marginalmente la sua valutazione, si ritrovò a dover ampiamente motivare la mancata applicazione di un coefficiente di riduzione fortemente penalizzante per il danneggiato in termini percentuali (x0,6) motivatamente sostenuto come applicabile dai CTP delle parti convenute (cfr. secondo supplemento CTU – doc. 10 attoreo, pp. 36 ss.).
Il rilievo appena esposto costituisce ulteriore elemento di segno negativo in ordine al verosimile conseguimento da parte dell'attore della somma che avrebbe potuto ottenere mediante la Parte_1
proposizione del motivo prospettato.
Alla luce di quanto sino ad ora osservato in punto ammissibilità e fondatezza del primo motivo di appello proposto e considerata la necessità di valutare complessivamente le possibilità di pervenire ad un vaglio positivo del motivo di gravame, non si può ritenere raggiunta la prova del relativo danno lamentato dalla parte attrice.
9. La seconda voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in Parte_1
suo favore un'ulteriore somma a titolo di danno morale con conseguente aumento dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
Il motivo è proposto in termini di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.;
13 motivazione illogica e contraddittoria ove ha negato al danneggiato il risarcimento del danno morale da sofferenza interiore” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale
quindi, protestando un danno del 66%, rivendica la corrispondente posta risarcitoria Parte_1
prevista dalle tabelle di Milano in ragione di euro 208.741,00 (a titolo di ristoro del danno morale) personalizzata perlomeno al 20% e così per complessivi euro 250.489,20.”
Il motivo d'appello proposto anche in tal caso trova ostacolo nella dubbia ammissibilità del motivo proposto poiché, come il primo, non si confronta con la liquidazione del danno in due capi differenti e con gli specifici ragionamenti svolti in ognuno di essi, ma l'ammissione pare più verosimile perché nella sentenza del 2022 il giudice trattò della questione in quello che pare un capo a parte, successivo rispetto alla determinazione dei ristori posti a carico dei convenuti, scrivendo: “Nulla è riconosciuto a titolo di danno extrapatrimoniale, trattandosi di una duplicazione di voce, poiché la stessa rientra nel danno biologico quale sofferenza morale cagionata dalle lesioni alla salute che si ripercuote anche sugli aspetti relazionali dell'individuo e, quindi, già compreso nelle tabelle di calcolo elaborate tenendo conto della natura composita del danno biologico.” (p. 14 sentenza – doc. 13 attoreo).
Una riforma limitata al capo in questione si stima quindi che avrebbe potuto semplicemente condurre al riconoscimento di una ulteriore posta di danno liquidata in via equitativa e verosimilmente distribuita tra i convenuti in rapporto al danno già riconosciuto o sulla scorta di altre considerazioni.
Nel merito il motivo sarebbe parso verosimilmente del tutto fondato. Al di là di quella che pare un'impropria sovrapposizione contenuta nel passo della sentenza citato del danno extrapatrimoniale al danno morale, si rileva che, in realtà, il giudice risulta aver applicato per il calcolo del danno le tabelle elaborate dall'osservatorio presso il tribunale di Milano del 2021, nelle quali, per un soggetto di anni
34 ed al 47% d'invalidità permanente, la somma di 237.815,00 è pari all'importo liquidabile per il solo danno biologico, in quelle tabelle ancora maggiorabile sino al 50% del danno da sofferenza interiore, il danno morale appunto.
E' estremamente verosimile allora che in appello sarebbe stato riconosciuto e liquidato anche il danno derivante da sofferenza interiore stante l'usuale riconoscimento di tale danno in presenza di gravi lesioni e, nel caso specifico, la manifesta sussistenza di sofferenze morali in capo all'attore emergenti dall'istruttoria orale e dalle consulenze tecniche in atti (cfr. in particolare verbali di causa maggio, settembre e novembre 2018 - doc. 4 attoreo e consulenza inerente il danno psichico doc. 9 attoreo e in ordine alla giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/07/2023, n. 19922 “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche
14 una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”).
Pare verosimile che, all'esito del riconoscimento della sussistenza di danno da sofferenza interiore, la liquidazione, alla luce del lungo e travagliato percorso di cure, delle vicissitudini e sofferenze interiori riferite dai testi, si sarebbe attesta in un importo vicino al massimo (€ 118.908,00). Considerato quindi che pare verosimile che la Corte potesse anche decidere di concedere una personalizzazione si stima equo determinare il danno complessivamente ristorabile nella somma di € 125.000,00.
In ordine a tale voce di danno, tenuto conto di quanto considerato in punto ammissibilità del motivo di gravame e fondatezza dello stesso e del metro di giudizio del più probabile che non, si deve ritenere dimostrato che, in caso di appello, si sarebbe conseguita la somma ulteriore di € 125.000,00.
10. La terza voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in suo Parte_1 favore un'ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale derivante dal grado d'invalidità lavorativa specifica ritenuto riconducibile agli illeciti compiuti dalle parti convenute , e CP_6 CP_7
di OR. Controparte_14
Il motivo è proposto in termini di “Inattendibilità del calcolo eseguito dal tribunale, del danno patrimoniale futuro effettuato secondo criteri di cui al R.D. 1403/1922 in disuso, universalmente riconosciuti iniqui e che Cass. 20615/2015, (sentenza Rossetti) ritiene essere stati implicitamente abrogati.” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale l'attore avrebbe potuto conseguire l'ulteriore somma di € 204.312,62 se, fermo il grado di riduzione della capacità lavorativa attribuito a ciascuna delle parti convenute (25% e e 25% , la Corte CP_6 CP_7 CP_9
d'appello avesse adottato un coefficiente di attualizzazione della rendita più coerente con lo sviluppo della giurisprudenza e proposto dall'odierna parte attrice in quello elaborato dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano (37,78 anziché 17,438 come da R.D. adoperato dalla sentenza da gravare).
Il motivo d'appello proposto anche in tal caso trova ostacolo in termini di dubbia ammissibilità poiché, come il primo, non si confronta con la liquidazione del danno in due capi differenti e con parte dei presupposti di ognuno di essi ove, tra l'altro, si ripartisce il danno da perdita di redditi per incapacità lavorativa specifica in modo differente tra i due gruppi di convenuti in relazione ai primi anni d'invalidità, ma, anche per questo motivo come per il secondo, l'ammissione pare più verosimile perché il punto della sentenza di cui si chiede la riforma, una volta sovvertito, avrebbe consentito di
15 rideterminare il ristoro per la voce in questione senza necessità di ripercorrere le liquidazioni,
l'influsso delle stesse su altre voci, ma semplicemente aumentando la somma complessiva riconosciuta, mantenendo anche ferma la ripartizione del danno da incapacità lavorativa specifica per i primi sei mesi in capo ad e per i successivi 24 mesi all' . CP_7 Parte_4
Si rileva inoltre che, in ordine a tale profilo di danno, le odierne parti convenute hanno osservato che era stato lo stesso attore a formulare la richiesta di liquidazione del danno da riduzione Parte_1
della capacità lavorativa specifica futura applicando il coefficiente del R.D. 1403/1922 e la circostanza
è, in effetti, riscontrabile in atti (cfr. comparsa conclusionale doc. 1 attoreo). Sul punto si deve però rilevare che la modalità di calcolo non era certamente vincolante per il giudice e che il principio della domanda impone al giudicante di decidere entro i limiti di essa, ma non lo vincola a seguire eventuali modalità di calcolo o presupposti giuridici indicati dall'attore.
Nel caso l'attore, a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, aveva chiesto nel formulare le conclusioni il riconoscimento di una somma ben più elevata di quella infine accordata (€ 465.013,38 - doc. 13 conclusioni delle parti) ed è quindi a tale soglia che occorre fare riferimento in termini di rispetto del principio della domanda.
Nel merito si rileva che la giurisprudenza è effettivamente da tempo ormai costante nel ritenere inadeguati i criteri impiegati dal tribunale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/06/2019,
n. 16913 “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata
a dati non più attuali)”).
E dunque verosimile che vi sarebbe stato un accoglimento del motivo proposto ed è anche verosimile
16 che la Corte d'appello avrebbe avuto a disposizione le tabelle proposte dalla parte attrice e redatte nel
2023, considerato che la sentenza da gravare fu pubblicata nell'agosto del 2022.
Circa la misura del ristoro, si rileva che il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato tenuto conto della già avvenuta liquidazione a parte del ristoro da incapacità lavorativa temporanea per il periodo successivo ai due anni e mezzo successivi all'incidente e quindi non da 34 ma da 36 anni con un coefficiente pari a 35,12 (cfr. doc. 36 attoreo).
Fermi gli altri presupposti indicati dalla parte attrice, ma considerato che dalla somma in questione non si sarebbe dovuto detrarre quanto già riconosciuto in relazione al danno da riduzione da capacità lavorativa temporanea, si perviene ad una somma anche superiore a quella rivendicata (rendita attualizzata 869.922,00 / 2 = 434.961 – (107.980x2 = 215.960) = 219.001) che quindi si stima verosimile che sarebbe stata almeno accordata.
In ordine a tale voce di danno, tenuto conto di quanto considerato in punto ammissibilità del motivo di gravame e fondatezza dello stesso e del metro di giudizio del più probabile che non, si deve ritenere dimostrato che, in caso di appello, si sarebbe conseguita la somma ulteriore di € 204.312,62.
11. La quarta voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in suo Parte_2 favore una somma a titolo di danno non patrimoniale riflesso patito dalla madre dell'attore e derivante dal danno subito dal danneggiato principale.
Il motivo è proposto in termini di “violazione di legge (2043, 2059, 2056 e 1226 c.c.); motivazione illogica, perplessa, in punto negazione del diritto della madre del danneggiato al risarcimento del danno riflesso” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale l'attrice Pt_2 avrebbe conseguito l'accoglimento della domanda risarcitoria, verosimilmente nell'importo di €
79.200,00 applicando le tabelle redatte presso il tribunale di Roma.
La domanda dell'attrice era stata rigettata dal tribunale di Asti sul rilievo per il quale la giurisprudenza non riconosceva il ristoro del danno riflesso che in caso di morte o invalidità superiore al 60% e solo in alcuni casi al 30% e che comunque non era provato il peggioramento delle condizioni di vita della madre (e del fratello che invece non intese appellare) del danneggiato principale . Parte_1
Il motivo proposto non presenta profili d'inammissibilità.
Nel merito si rileva che il criterio di riparto dell'onere probatorio applicato nella sentenza da gravare nella seconda parte dell'argomentazione a rigetto della domanda pare difforme da quello fatto proprio dalla giurisprudenza prevalente che, invece, tende a presumere l'esistenza del danno nei prossimi congiunti anche in caso di lesioni non lievi (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023,
n. 26641: “In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno non patrimoniale iure proprio
17 subito dai congiunti della vittima, ovvero di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria della salute. Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria”).
D'altro canto, in ordine alla questione della sussistenza del danno e comunque della gravità del grado d'invalidità necessario ad innescare la presunzione dello stesso, da un esame della giurisprudenza di legittimità emerge in effetti come il meccanismo presuntivo sia affermato per gradi d'invalidità generalmente superiori al 50% (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/04/2019, n. 11212: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente)”;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 457 ove il grado d'invalidità permanente è del 55% e la già citata Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26641 in cui il grado è indicato in motivazione all'80%).
Nel caso il grado d'invalidità permanente riconosciuto è prossimo al 50% e si è svolta in primo grado istruttoria orale nel corso della quale i testi interrogati circa gli specifici riflessi dei postumi dell'incidente sulla madre (capi 135 e 136 – verbali maggio, settembre e novembre 2018 - doc. 4 attoreo) hanno confermato l'impegno dell'attrice nell'aiutare il figlio a vestirsi e lavarsi, ma Pt_2
non in punto accompagnamento in macchina, posto che, invece, almeno due testimoni hanno riferito che egli conduce regolarmente una vettura dotata di cambio automatico.
L'esito dell'istruttoria, confermativo in punto sussistenza di un significativo turbamento delle condizioni di vita, lo stato di pacifica convivenza della madre con il figlio, l'esame della giurisprudenza e, ancora una volta, il lungo e penoso percorso di cure sopportato dall'attore
, complessivamente considerati, inducono a ritenere, facendo applicazione del metro di Parte_1
18 giudizio del più probabile che non, che il motivo sarebbe stato accolto in appello.
In ordine alla quantificazione del danno la giurisprudenza di legittimità indica di far riferimento sin dal
2023 (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/05/2023, n. 13540; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
30/12/2023, n. 36560) a tabelle che prevedano una valutazione a punti, come quelle elaborate presso il tribunale di Roma. Il calcolo proposto dalla parte attrice risulta del tutto coerente con le menzionate tabelle e condurrebbe ad un ristoro pari ad € 56.400,00. Si stima tuttavia verosimile che, alla luce del tasso d'invalidità permanente riconducibile all'evento dannoso inferiore al 50% e dissonante rispetto agli esempi presi in considerazione dalla tabella, dell'esistenza di un'invalidità preesistente al sinistro quantificata in circa 15 punti percentuali, di una riduzione della capacità lavorativa specifica solo del
50% riconducibile all'evento, dell'esistenza di una residua capacità lavorativa sia in termini generici che specifici, dell'esistenza di un'autonomia residua piuttosto significativa desumibile da quanto riferito dai testimoni, il valore del punto base preso in considerazione per il calcolo o il totale complessivo sarebbe stato significativamente ridotto, con un contenimento che si stima equo determinare nella somma totale di € 40.000,00.
Si deve quindi ritenere dimostrato che, in caso di appello, l'attrice avrebbe conseguito la Pt_2 somma di € 40.000,00.
11. La quinta voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che gli attori avrebbero potuto conseguire laddove il giudice di appello non avesse compensato per un terzo le spese di lite.
Il motivo è proposto in termini di “Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di regolazione delle spese di lite.” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale l'attrice Pt_2 avrebbe conseguito la somma di € 14.103,00 (oltre rimborso spese generali, cpa e IVA) a titolo di rimborso spese di lite e l'attore avrebbe invece conseguito il terzo compensato (€ Parte_1
20.000,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA).
In proposito si osserva in via preliminare che sebbene gli attori fossero tre, pur costituiti con un unico difensore, nella sentenza impugnata la condanna alle spese delle parti convenute fu pronunciata in favore della “parte attrice” e non dell'unico attore effettivamente vittorioso . Parte_1
In merito alla domanda di si osserva che, anche in caso di accoglimento integrale Parte_1
di ognuno dei motivi di appello prospettati, non si sarebbe verificata una riforma integrale della sentenza gravata con la quale il tribunale rigettò rilevantissime ulteriori pretese risarcitorie tra le quali il riconoscimento dell'incapacità lavorativa permanente integrale (richiesta complessiva 704.000,94), un danno patrimoniale futuro da perdita di chance (richiesta complessiva e integralmente rigettata di
563.140,00), spese future (per € 100.000,00 accolte per 60.000,00) e che, come osservato ai punti che
19 precedono, anche l'appello che si sarebbe voluto proporre sarebbe stato solo parzialmente accolto.
La considerazione è altrettanto vera anche per l'attrice che nell'atto introduttivo del giudizio Pt_2 svoltosi avanti al tribunale di Asti aveva chiesto quale ristoro la somma di € 122.307,00.
Si deve quindi ritenere inverosimile che la Corte avrebbe riformato la sentenza da gravare in ordine alla regolazione delle spese di lite laddove il giudice aveva operato la compensazione per un solo terzo delle spese alla luce del tenore dell'art. 92 c.p.c. vigente in esito all'intervento della Corte
Costituzionale (Corte Cost. 77/2018) e della giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “La compensazione delle spese processuali è giustificabile in presenza di reciproca soccombenza, che può esser configurata anche nel caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi. La decisione in ordine alla totalità o parzialità della compensazione delle spese spetta al potere discrezionale del giudice del merito” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/06/2025, n. 16754) “In tema di compensazione delle spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda integrata in un unico capo può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ma non dà luogo a reciproca soccombenza.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/07/2025, n. 20005); La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione delle spese processuali, si verifica solo nelle ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, o nel caso di accoglimento parziale della domanda proposta. La mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è di per sé ragione sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, a fronte della ben più radicale soccombenza sostanziale del ricorrente.
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/08/2025, n. 23080). La giurisprudenza appena citata costituisce infatti espressione di orientamenti tradizionali e fornisce in ogni caso gli strumenti giuridici necessari a disporre in un caso come il presente la compensazione delle spese di lite alla luce della misura di accoglimento delle domande.
Inoltre, quanto all'attrice al di là della correttezza della decisione assunta dal giudice del Pt_2
grado concluso con la sentenza del 2022, non pare, in ragione della condanna pronunciata in favore della “parte attrice”, che l'attrice avrebbe potuto rivendicare in appello una liquidazione Pt_2 ulteriore ed autonoma di spese per l'intero giudizio di primo grado, né risulta provato che ella abbia effettivamente corrisposto al difensore in quel giudizio compensi autonomi rispetto a quelli versati dal figlio o direttamente dalle controparti in esito alla sentenza. Anzi non risulta neppure che vi sia stata una richiesta da parte del difensore di quel giudizio di spese specifiche all'attrice (il doc. 38 Pt_2
attoreo prodotto non è infatti una parcella del difensore in quel processo, ma un prospetto teoricamente liquidabile).
20 La stessa pronuncia, per come resa, lascia inoltre dubitare che sussistesse un vero e proprio stato di soccombenza in capo all'attrice e, se invece si volesse interpretare la decisione nel senso di Pt_2 ritenere implicitamente compensate le spese di lite tra le parti convenute e l'attrice in Pt_2 appello si sarebbe al più dovuto sostenere e dimostrare l'insufficienza della condanna alle spese a rimborsare anche la parte sostenuta dalla specifica attrice il che non è minimamente Pt_2
argomentato.
Le considerazioni appena esposte e il difetto di prova in ordine alla sopportazione di spese lasciano ritenere, sempre in applicazione del metro di giudizio del più verosimile che non, che l'appello, comunque, non avrebbe portato alcun vantaggio economico all'attrice in punto regolamento Pt_2
delle spese di lite.
12. I danni che meritano quindi di essere riconosciuti, sono quelli di cui: al secondo motivo di appello proposto, per la somma di € 125.000,00 in favore di;
Parte_1
al terzo motivo di appello proposto, per la somma di € 204.312,62 in favore di;
Parte_1
al quarto motivo di appello proposto, per la somma di € 40.000,00 in favore di Parte_2
Le somme relative al secondo motivo di appello ed al quarto vanno devalutate all'epoca del fatto illecito e poi rivalutate annualmente, calcolando su tale base gli interessi al saggio legale (cfr. tra le ultime: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/01/2025, n. 1242).
Il totale di cui al secondo motivo è quindi oggi pari ad € 151.686,54.
Il totale di cui al quarto motivo è quindi oggi pari ad € 48.539,73.
Anche la somma di cui al terzo motivo costituisce un debito di valore, ma devalutazione e maggiorazione d'interessi vanno effettuate non dalla data dell'illecito ma da quella della cessazione del ristoro da invalidità temporanea e cioè 2 anni e 6 mesi dopo l'incidente secondo quanto già rilevato
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/12/2011, n. 27584: “Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno;
ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato;
tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti”).
Il totale di cui al terzo motivo è quindi oggi pari ad € 240.250,34.
21 Stante il pacifico conferimento di mandato con poteri anche in via disgiunta ai due difensori, i convenuti e vanno condannati in solido al pagamento dei risarcimenti in favore di CP_1 CP_2
ciascuno degli attori per gli importi di rispettiva spettanza.
13. Con riferimento alla chiamata in garanzia operata dal convenuto e alle eccezioni CP_1
d'inoperatività della garanzia sollevate dall'assicurazione, si osserva quanto segue.
In merito all'eccezione d'inoperatività della garanzia in ragione dell'allegata dolosa omissione all'obbligo di avviso, si deve preliminarmente osservare che il contratto stipulato rientra nel novero delle polizze cd. claims made, in relazione alle quali la giurisprudenza suole osservare che: “..la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile” (tra le altre: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/04/2025, n. 9861; Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 12/12/2024, n. 32048; Cass. civ., Sez. III, 15/11/2024, n. 29491).
La circostanza, al di là di altri effetti privi d'importanza nella presente controversia, pare rilevante nella valutazione circa la natura dolosa o colposa della, nel caso pacifica, inosservanza del termine per l'avviso alla compagnia ed in particolare induce a ritenere scarsamente significativo (con riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico) il periodo trascorso tra la comunicazione al cliente dell'avvenuta decorrenza del termine utile all'impugnazione e la formulazione della richiesta risarcitoria da parte di quest'ultimo (10-11 marzo 2023 – 28 giugno 2023).
Quanto al ritardo successivo e quindi dagli ultimi giorni di giugno al 3 agosto 2023 quando in concreto fu reso l'avviso (o comunque poco prima stante la trasmissione in tale data dal broker alla compagnia della segnalazione dell'assicurato), si osserva che il tempo trascorso non è particolarmente esteso e non consente di presumere la sussistenza di dolo in capo all'assicurato. Si tratta infatti di un ritardo compatibile con qualsiasi atteggiamento psicologico e ragionare in senso opposto desumendo la volontarietà del ritardo dal mero dovere di conoscenza delle clausole contrattuali significherebbe in definitiva far conseguire a qualsiasi violazione del termine per l'avviso la natura dolosa dell'inosservanza, con sostanziale disapplicazione del primo comma dell'articolo 1915 c.c.
Anche la mail del 6 luglio inviata dall'assicurato al cliente, evidentemente in risposta alla richiesta di risarcimento, è elemento ambiguo e inidoneo a dimostrare il dolo, atteso che con tale mail il convenuto non riferì di aver già aperto il sinistro ma solo che avrebbe comunicato gli estremi del CP_1
medesimo una volta comunicati dalla compagnia. Se ne può quindi desumere che avesse intenzione di aprire il sinistro, ciò che fece effettivamente, seppur con ritardo.
In definitiva non si può, sulla scorta degli elementi in atti, ritenere dimostrato un atteggiamento psicologico doloso in capo all'assicurato, essendo il quadro compatibile anche con un ritardo
22 meramente colposo, considerato inoltre che pur sempre nell'ambito della colpa si situa la condizione gravemente colposa tradizionalmente identificata con scostamenti evidenti, grossolani o macroscopici dalla corretta linea di condotta.
Non è invece contestata la causazione di danni alla compagnia derivanti dal ritardo.
In ordine all'eccezione d'inoperatività della polizza fondata sull'allegata ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato nei confronti del danneggiato in ragione della comunicazione dell'ormai intervenuto decorso del termine utile ad impugnare e della restituzione dell'acconto ricevuto, si ritiene che tali comportamenti non possano in alcun modo implicare un'ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato. La comunicazione della perduta impossibilità di proporre appello costituiva certamente un obbligo deontologico dell'avvocato nonché un contegno idoneo ad evitare aggravamenti del danno e la restituzione dell'acconto era anch'essa evidentemente dovuta a prescindere dall'esistenza di qualsiasi danno, atteso che l'appello, non solo non era stato depositato, ma neppure risulta che fosse stato redatto.
La domanda spiegata con la chiamata in garanzia va quindi accolta, con condanna, stante la richiesta del danneggiato, della terza chiamata al pagamento diretto in favore della parte attrice di quanto dovuto dal convenuto CP_1
14. Parte convenuta ha chiesto l'accertamento della gravità delle rispettive colpe in capo ai CP_2
convenuti e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate per procedere successivamente al riparto tra corresponsabili delle conseguenze risarcitorie del sinistro.
La domanda merita di essere presa in considerazione alla luce della giurisprudenza secondo la quale:
“In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri
o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello.”
(così Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7332 e Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/12/2018,
n. 32930).
Tenuto conto dei criteri dettati dall'articolo 2055 c.c., si rileva che l'inadempimento, e nell'ottica risarcitoria quindi il fatto generatore del danno, consistito nel mancato appello avverso la sentenza del tribunale di Asti, è unico e la sua verificazione avrebbe potuto essere impedita da ciascuno dei convenuti, con la conseguenza che non si rinvengono differenze tra loro in ordine all'entità delle conseguenze.
Con riferimento alla gravità delle rispettive colpe, si osserva che, assunto l'incarico, spettava ad
23 entrambi i procuratori annotare la data di scadenza del termine e che, stando a quanto riscontrabile in atti, l'inadempimento consistette non in un difetto dell'appello o nel mancato deposito di un atto già redatto, ma proprio nella mancata predisposizione del gravame ciò che fa presumere una disattenzione di entrambi i convenuti per un periodo prolungato e anteriore alla scadenza. In questo quadro, anche in presenza di un accordo tra i convenuti circa il fatto che l'appello sarebbe stato seguito dall'avvocato
(accordo di cui in effetti le comunicazioni in atti scambiate sempre con il solo avvocato CP_1 CP_1
costituiscono riscontro - cfr. doc. 14 e 17-21 attorei), sul convenuto va fatto gravare un CP_2
importante grado di responsabilità atteso che non risulta in atti alcuno scambio di comunicazioni interne che attesti una qualche forma di sorveglianza, sollecito o richiesta d'informazioni indirizzata dall'avvocato al codifensore, né l'invio da parte di questi di rassicurazioni circa il compimento CP_2 dell'opera. Il riparto di responsabilità, ferma la responsabilità solidale nei confronti degli attori, va quindi determinato nel 60% a carico dell'avvocato e nel 40% a carico dell'avvocato . CP_1 CP_2
15. L'accoglimento parziale per entrambi i convenuti di domande risarcitorie articolate su più capi
(cfr. ancora una volta Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061) consiglia, in ordine alle spese degli attori, di compensare le spese per un terzo e per il resto di porle a carico dei convenuti, con condanna della terza chiamata a tenere indenne il convenuto da tali spese. CP_1
Con riferimento alle spese sostenute dal convenuto per resistere alla domanda del danneggiato, CP_1 se ne dispone la compensazione alla luce della giurisprudenza secondo la quale: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, vanno distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., derivante dal contratto di assicurazione e prescindente da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c., ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/12/2024, n. 33013). Solo le spese di cui alla lettera c) della massima citata paiono infatti ricomprese nell'alveo delle conclusioni rassegnate dal convenuto CP_1
Con riferimento alla regolazione delle spese tra i convenuti e non sussiste uno stato di CP_1 CP_2
soccombenza stante la rimessione alla valutazione del giudice chiesta dal convenuto , con CP_2
conseguente compensazione anche di tali spese.
24 Le spese degli attori, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo già ridotte a due terzi, in misura prossima ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente allo scaglione superiore a 260.000,00 €, tenuto conto del criterio del decisum, della maggiorazione di cui all'art. 4.2
DM 55/2014, dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria caratterizzata da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA e in solido a pagare a le somme Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di € 151.686,54 e di € 240.250,34;
CONDANNA e in solido a pagare a la somma Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 di € 48.539,73;
CONDANNA la terza chiamata a tenere indenne di quanto da questi dovuto agli Controparte_1
attori per spese di lite ed in ragione delle condanne di cui sopra, con pagamento diretto a favore degli attori;
DICHIARA che nell'ambito dei rapporti interni tra i danneggianti e Controparte_1 Controparte_2
le rispettive quote di responsabilità sono pari al 60% ed al 40% in ordine ai danni causati agli attori;
RIGETTA nel resto le domande degli attori.
Condanna i convenuti e la terza chiamata in solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida, già ridotte di un terzo, in € 363,33 per esborsi ed € 15.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2923/2023 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
Brindisi di Montagna (PZ) il 16/07/1947, rappresentati e difesi dall'avv. EMILIO SELLITTI
- attori contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GIULIA Controparte_1
CERESA
- convenuto e contro nato l'[...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ANNA BERRA Controparte_2
- convenuto e contro i.p.d.p.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CP_4
ON IA
- terza chiamata
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI
1 In via istruttoria . Disporsi CTU medico legale sulla persona di per le ragioni in Parte_1
fatto e diritto esposte in atto di citazione, nelle memorie integrative e secondo il quesito esposto.
Nel merito e quanto a : accertata e dichiarata la responsabilità da Parte_1
inadempimento contrattuale di entrambi i convenuti, dichiararsi tenuti e condannarsi i medesimi per
l'intero ed in via solidale ovvero anche in via concorrente o secondo qualsivoglia altro criterio di imputazione reputerà equo e di giustizia il Tribunale adito, al risarcimento dei danni tutti patiti da
, corrispondenti alla somma che avrebbe conseguito in sede di riforma della Parte_1
sentenza 610/2022 Trib. Asti – in atti cit. - cosi' determinata : euro 227.919,52 a titolo di integrazione ristoro del danno permanente da lesione alla integrità psico-fisica; euro 250.489,20 per danno morale personalizzato al 20%; euro 204.312,62 in via di integrazione risarcitoria del danno futuro da incapacità lavorativa specifica;
euro 20.000,00 oltre forfettario ex lege al 15% oltre pesi di legge per rifusione spese di lite nel proc. civ. distinto a RG 1933/2013 Trib. Asti.
Piaccia in ogni caso al Tribunale adito ill.mo dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti in via gradata ed alternativa, al pagamento degli importi risarcitori che l'attore avrebbe potuto conseguire in termini di chance di risultato -ovvero di riforma della sentenza 610/2022 cit.- tenuto conto delle poste risarcitorie in concreto azionabili, fermo restando in ogni caso ogni altro ammontare risarcitorio da liquidarsi in via equitativa e benevisa al Giudice adito ill.mo.
Per : dichiararsi tenuti e condannarsi entrambi i convenuti, per l'intero, in via Parte_2
solidale fra di loro ovvero anche in via concorrente o secondo qualsivoglia altro criterio di imputazione reputato equo e di giustizia dal Tribunale adito, al risarcimento dei danni patiti dalla sig.a in via di corrispondenza agli importi che con elevato grado probabilistico o Parte_2
perlomeno secondo concrete chance di successo avrebbe potuto conseguire in sede di riforma della sentenza 610/2022 cit. in ragione di complessivi euro 93.303,00 (di cui euro 79.200,00 per ristoro di danno c.d riflesso per le causali in atti illustrate, ed euro 14.103,00 per spese di lite di primo grado oltre rimborso forfettario, iva e cpa) ovvero anche in quel diverso importo che il Tribunale adito ill.mo equitativamente vorrà liquidare.
Per entrambi gli attori: oltre rivalutazione monetaria dall'anno 2022 in poi ed interessi al tasso legale dalla data dell'evento fino al soddisfo.
Condannarsi i convenuti in via solidale al pagamento delle spese processuali e compensi di rito come da normativa vigente in materia ”.
2 CONCLUSIONI PER I CONVENUTI
Per Controparte_1
Respingere le domande attrici e le domande ed eccezioni formulate da parte della terza chiamata
[...] nei confronti dell'esponente e, in ipotesi di accoglimento delle domande Controparte_3
proposte nei suoi confronti dagli attori, dichiarare tenuta e condannare
[...]
a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni pretesa fatta valere nei Controparte_5
suoi confronti, con pagamento diretto ex art. 1917 comma 2 c.c.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Per Controparte_2
In via principale
1. Respingersi le avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata
2. In denegata ipotesi di non accoglimento della domanda precedente, limitarsi la condanna dell'Avv.
alla minor somma ritenuta di giustizia ed effettivamente riferibile al suo operato e per l'effetto; CP_2
3. In caso di condanna solidale dei convenuti individuarsi la percentuale di responsabilità interna del concludente;
In via istruttoria
4. Ammettersi interrogatorio formale dei Signori e sulle Parte_1 Parte_2
seguenti circostanze:
1.vero che il prof. inviava il Signor presso lo studio dell'avv. ? Persona_1 Parte_1 CP_2
2.Vero che al primo incontro tenutosi venerdì 7.10.2022 alla presenza dell'Avv. e dell'avv. CP_1
quest'ultimo precisava che la Sua pratica sarebbe stata seguita dal collega di studio Avv. CP_2
BE I?
3. Vero che l'Avv Le inviava via e mail che mi si rammostra (doc17 attoreo) la procura CP_1 necessaria per l'accesso agli atti?
In ogni caso
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA in via principale: respingere tutte le domande formulate contro l'avv. siccome infondate per i CP_1
motivi esposti in narrativa;
3 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande rivolte Co contro l'avv. rigettare la domanda di manleva da questi promossa contro per le ragioni CP_1
esposte in narrativa;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande rivolte contro l'avv. e di accertamento dell'operatività della Polizza, contenere la CP_1
Co condanna di entro la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'assicurato nonché entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, primi fra tutte massimale e franchigia;
in ogni caso: con rifusione di competenze e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e la madre hanno convenuto in giudizio gli avvocati Parte_1 Parte_2
e , già loro difensori nel procedimento civile iscritto ad RG Controparte_1 Controparte_2
1933/2013 avanti al tribunale di Asti, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni patiti a causa della mancata impugnazione ed auspicata riforma della sentenza 610/2022, resa nella causa risarcitoria promossa dagli odierni attori nei confronti di , conducente di un veicolo Controparte_6 che aveva colliso 19.11.2008 con quello condotto dall'attore , della compagnia assicuratrice Parte_1 per la r.c. auto (ex ), dell'ASL di Asti e dell' di Controparte_7 CP_8 Controparte_9
OR, convenuti ritenuti a vario titolo responsabili dei danni patiti dall'attore in Parte_1 seguito all'incidente del novembre 2008.
Gli attori hanno esposto, in sintesi, che:
- , la madre e il fratello avevano proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
azioni risarcitorie nei confronti dei convenuti , Controparte_6 Controparte_10 CP_8 [...]
OR; Controparte_11
- aveva richiesto il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti Parte_1 direttamente all'incidente e di natura iatrogena dovuto a complicanze infettive;
- e avevano chiesto il ristoro di danni non patrimoniali derivanti Parte_2 Parte_3
dalla lesione del rapporto parentale;
- in data 12.1.2018 il tribunale aveva pronunciato sentenza parziale con la quale aveva rigettato le domande negli attori dell'ASL di Asti con compensazione per un terzo delle spese e per il resto l'addebito agli attori, dichiarato responsabile dell'incidente occorso all'attore Controparte_6
, dichiarato l' di OR responsabile dei danni Parte_1 Controparte_9
subiti da in conseguenza del comportamento negligente del personale sanitario Parte_1
con riferimento alla complicanza infettiva con condanna al pagamento di provvisionale per €
4 200.000,00;
- conclusa l'istruttoria, il tribunale, con sentenza del 8.8.2022, aveva infine condannato CP_6
in solido con già a corrispondere a
[...] Controparte_12 Controparte_13 [...]
a titolo di risarcimento la somma complessiva di € 339.690,73 oltre rivalutazione e Parte_1
interessi, condannato a Controparte_14
corrispondere a quale risarcimento la somma complessiva di € 411.975,01 oltre Parte_1
rivalutazione e interessi;
posto le spese di CTU a carico delle parti convenute;
rigettato nel resto le domande, tra cui quelle di e , compensato per un terzo le spese di Parte_2 Parte_3
lite tra i residui convenuti e gli attori con condanna dei primi al ristoro in favore dagli attori dei due terzi residui;
- gli odierni attori e avevano incaricato gli avvocati BE Parte_1 Parte_2
SCALISI e di proporre appello avverso la sentenza dell'agosto 2022 conferendo Controparte_2
loro procura ed anticipando le spese necessarie, ma i procuratori non avevano tempestivamente notificato il gravame;
- la mancata proposizione dell'appello era dovuta ad una negligenza professionale dei convenuti consistita nell'aver omesso di redigere e notificare entro il termine di legge l'atto di gravame;
- gli stessi convenuti avevano ammesso l'errore e restituito l'acconto versato.
A sostegno della domanda risarcitoria gli attori hanno quindi rilevato che l'omissione dei difensori aveva fatto loro perdere la possibilità di veder riformata in loro favore la sentenza di prime cure, con conseguente perdita delle verosimili poste patrimoniali che avrebbero potuto conseguire laddove la sentenza fosse stata appunto riformata.
In particolare gli attori hanno sostenuto che la sentenza sarebbe stata verosimilmente riformata se fossero stati in concreto presentati quali motivi di appello:
- un primo motivo teso a ottenere la riforma della sentenza di primo grado laddove aveva negato all'attore di provare la sopravvenienza di danno per aggravamento al nervo Parte_1
pudendo e la disfunzione all'arto inferiore destro e regione dorso-lombare indotta dalla zoppia cagionata dagli eventi per cui era processo, con conseguente riconoscimento di un'invalidità permanente nella misura del 66% anziché del 47% come ritenuto dalla sentenza in adesione alla CTU svolta in corso di causa e liquidazione dell'ulteriore posta risarcitoria di € 237.201,53;
- un secondo motivo teso a contestare il mancato riconoscimento del danno morale da sofferenza interiore che, considerato anche l'auspicato riconoscimento dell'aumento del grado d'invalidità al 66% complessivo con personalizzazione al 20%, avrebbe comportato la liquidazione dell'ulteriore somma di € 250.489,20;
5 - un terzo motivo teso a far valere l'erroneità della somma liquidata a titolo di danno patrimoniale futuro perché effettuata secondo i criteri di cui al R.D. 1403/1922 anziché mediante la moltiplicazione del reddito annuo individuato dal CTU per il coefficiente corretto individuato nelle tabelle dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che avrebbe condotto al riconoscimento dell'ulteriore posta risarcitoria di € 204.312,62;
- un quarto motivo teso contestare la reiezione della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice in ordine al danno riflesso che avrebbe condotto al riconoscimento della somma di € Pt_2
79.200,00 in suo favore;
- un quinto motivo in tema di regolazione delle spese di lite che avrebbe condotto, quanto all'attrice al riconoscimento delle spese sostenute e, quanto all'attore , al riconoscimento Pt_2 Parte_1 del terzo ingiustamente oggetto di compensazione in primo grado con correlativi importi di €
14.103,00 e 20.000,00.
2. L'avv. si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree ed in via Controparte_1 preliminare chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della sua compagnia assicuratrice.
Anche l'avv. si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree e in Controparte_2
subordine, in caso di condanna solidale, la determinazione delle rispettive percentuali di responsabilità.
3. In seguito all'autorizzazione e alla chiamata di terzo, si è costituita anche la società assicuratrice dell'avvocato che in via principale ha chiesto il rigetto delle domande degli attori, in CP_1
subordine, in caso di accoglimento delle domande degli attori, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta perdita del diritto all'indennizzo dell'avvocato e quindi respingere la domanda di manleva da CP_1
Con questi svolta e, in via di ulteriore subordine, di contenere la condanna di entro la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'assicurato nonché contenere l'eventuale condanna della compagnia entro i termini di massimale e franchigia di cui alla Polizza.
In proposito si rileva che non si possono considerare le difformi conclusioni rassegnate all'udienza figurata di rimessione in decisione, stante la tardività delle stesse.
4. Il convenuto nell'ambito delle difese presentate ha, in sintesi, ammesso di aver dimenticato CP_1 di proporre il gravame nei termini, ma riferito di aver sin dall'inizio fornito pareri dubitativi circa l'accoglibilità di un'impugnazione e contestato che sussistessero ragionevoli probabilità di conseguire in appello una riforma in senso positivo della sentenza di prime cure e riferito, quanto ai rapporti con il collega avvocato , di essere stato il vero dominus della causa. CP_2
A fronte delle eccezioni della compagnia, fondate sull'art. 1915 c.c. e sulle condizioni di polizza, ha sostenuto come la tardività dell'avviso fosse stata assolutamente non dolosa, di ridotta entità
6 temporale, priva di qualsiasi effetto lesivo per gli interessi della compagnia e che la comunicazione al cliente della sopravvenuta impossibilità di proporre appello per decorso del termine fosse un atto deontologicamente dovuto impossibile da qualificare in termini di ammissione di responsabilità.
Il convenuto ha confermato la prospettazione del convenuto in ordine alle modalità CP_2 CP_1
esecutive della prestazione ed ha anch'egli contestato che vi fossero ragionevoli probabilità di conseguire l'accoglimento dei motivi d'appello prospettati dagli attori.
5. E' stata tentata la conciliazione della controversia. Il g.i. ha formulato proposta di conciliazione ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c. esponendo rilievi preliminari circa le questioni oggetto di giudizio e proponendo: "Abbandono della controversia con rinuncia da parte degli attori ad ogni ulteriore pretesa a fronte del pagamento da parte delle parti convenute e terza chiamata, con ripartizione secondo disposizioni contrattuali e accordi tra loro, in favore dell'attore della somma omnicomprensiva di € 250.000,00; Parte_1 in favore dell'attrice della somma omnicomprensiva di € 25.000,00; Pt_2 oltre contributo spese di lite in favore di parte attrice per la presente causa di € 20.000,00."
Le parti convenute e la terza chiamata hanno accettato la proposta, mentre la parte attrice ha dichiarato la disponibilità dell'attore ad accogliere la proposta, ma ha chiesto l'aumento della somma Parte_1 in favore di ad € 40.000,00 oltre ad un ulteriore ristoro in punto spese da Parte_2 corrispondere alla medesima di €10.000.
La posizione espressa, stante l'unitarietà della proposta e tenuto conto delle successive conclusioni rassegnate dalla parte ha costituito un rifiuto della proposta di conciliazione.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita a mezzo deposito documenti ad opera delle parti ed è stata avviata a decisione nelle forme della trattazione scritta.
6. In ordine alle domande svolte dagli attori, si rileva in via preliminare che, al pari di ogni altra azione risarcitoria esplicata in ambito contrattuale, quella diretta a conseguire il ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avvocato richiede, per il suo buon esito, la sussistenza di un inadempimento imputabile al debitore e la prova dell'esistenza di un danno causalmente derivante dall'inadempimento (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/03/2014, n. 6347: “Il giudizio sulla responsabilità professionale dell'avvocato si compone di due diversi accertamenti: il primo (la colpa dell'avvocato) costituisce oggetto diretto ed immediato della cognizione del giudice e la prova di esso si ripartisce in base alle regole di cui all'art. 1218 c.c.; il secondo accertamento (la colpa del terzo) costituisce oggetto di cognizione incidentale;
va compiuto al fine di accertare il nesso di causa tra la negligenza dell'avvocato e la perdita del diritto di credito vantato dal cliente nei confronti del terzo;
la prova di esso grava interamente sul cliente che lamenta l'inadempimento del mandato professionale da parte
7 dell'avvocato”).
In relazione agli inadempimenti afferenti le controversie giudiziali, si ritiene che la prova dell'esistenza del danno risarcibile debba essere data dimostrando che il processo, in assenza dell'inadempimento contestato, avrebbe avuto esito favorevole alla parte che si assume lesa dall'inadempimento del suo difensore e, più specificamente in tema di omessi giudizi impugnatori, si osserva che la relativa valutazione dev'essere condotta tenendo conto degli elementi ritraibili da quanto avvenuto nel corso dei gradi già affrontati (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/09/2024, n.
24007 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa determini l'impossibilità per il cliente di intraprendere un'azione giudiziaria concordata, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno è necessario che l'attore provi non solo il comportamento negligente del professionista e il nesso causale con la preclusione dell'azione giudiziaria, ma anche che, se intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, applicando la regola probatoria del "più probabile che non". La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole” nonché Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
24/05/2025, n. 13857 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/09/2023, n. 26460; Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 19/01/2024, n. 2109: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)” ed ancora Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
13/09/2024, n. 24670: “Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”).
Oggetto della prova richiesta all'attore è dunque la dimostrazione della circostanza per cui, secondo un metro di giudizio probabilistico, il processo si sarebbe concluso con un esito per lui più favorevole in
8 assenza dell'inadempimento del professionista.
7. Nel caso oggetto del presente giudizio non è contestata la sussistenza dell'inadempimento che ha impedito la celebrazione del secondo grado, consistito nella mancata redazione e notifica dell'appello entro il termine utile ad impugnare.
La verifica circa la fondatezza della domanda è quindi limitata all'accertamento circa la ragionevole probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria non intrapresa, da compiere applicando la regola probatoria del "più probabile che non".
In ordine al carattere dell'iniziativa omessa, nel caso non è contestato che vi fosse l'intenzione di appellare e, del resto la circostanza è comprovata dal rilascio delle procure alle liti da parte degli odierni attori.
Quanto all'esame degli specifici motivi d'appello ed alle auspicate conseguenze favorevoli per il patrimonio degli attori, si deve anzitutto rilevare che non risulta sia mai stato redatto un vero e proprio atto di appello o una bozza dell'atto e neppure risulta documentata e per vero neppure specificamente allegata l'esistenza di un elenco di motivi o anche più genericamente di questioni che i difensori avevano proposto di porre a fondamento del gravame.
L'individuazione dei verosimili motivi di appello va quindi anzitutto limitata alle specifiche questioni prospettate dagli attori ed alle relative conseguenze e deve anche tener conto degli elementi ritraibili dal giudizio di primo grado.
8. La prima voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in suo Parte_1 favore un grado d'invalidità permanente pari al 66% anziché 47%, con conseguente aumento dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare parte attrice, dopo aver approfonditamente criticato la mancata valutazione da parte del
CTU di ulteriori patologie derivate in capo all'attore dagli eventi per cui era causa, ha rilevato che
“Secondo le note tabelle milanesi edite nel 2021 il danno biologico o dinamico relazionale del 66% per persone di anni 34 prevede una posta risarcitoria di euro 417.482,00 che personalizzata al 25%
(104.370,50) determina un totale di euro 521.852,50” e che pertanto “Poiché nella sentenza Ghiberti il risarcimento del danno dinamico relazionale personalizzato è stato computato nella somma di
(237.815 + 17.536,23+ 29.299,75) euro 284.650,97 ne deriva un differenziale di euro 237.201,53”.
Il motivo d'appello che parte attrice ritiene che si sarebbe dovuto porre a fondamento del gravame è la
“Acritica condivisione da parte del tribunale della CTU ed immotivata reiezione delle Per_2 incongruenze rilevate dall'attore; motivazione inesistente e/o illogica e vizio di legge anche in relazione all'art. 153 c.p.c. per aver negato all'attore il diritto di provare la sopravvenienza di danno
9 per aggravamento al nervo pudendo, e la disfunzione all'arto inferiore destro e regione dorso- lombare indotta dalla zoppia cagionata dagli eventi per cui era processo.”
La sentenza del tribunale di Asti, tuttavia, liquidò il danno non patrimoniale risarcibile dovuto ad invalidità permanente non mediante una complessiva determinazione del danno e con addebito in solido ai convenuti, ma mediante determinazioni separate del danno non patrimoniale da una parte per i danni poi addebitati agli allora convenuti e in solido tra loro e, da un'altra, per i CP_6 CP_7
danni poi addebitati all'azienda , riconoscendo, inoltre, Controparte_14
una personalizzazione del danno non patrimoniale differente in rapporto ai danni liquidati a carico di e (13,5%) ed a carico dell'azienda ospedaliera (25%) ed inoltre, in dichiarata CP_6 CP_7 adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidando il danno relativo alla voce ortopedica non in riferimento alla fascia “base” tabellare, ma “nella fascia liquidativa superiore al 15%” (p. 9 sentenza – doc. 13 ricorrente).
La sentenza, infatti, contiene nel dispositivo (p. 17) due statuizioni distinte:
“- condanna in solido con già Controparte_6 Controparte_12 CP_13
a corrispondere a a titolo di risarcimento la somma
[...] Parte_1 complessiva di € 339.690,73 da cui detrarre l'acconto già corrisposto di € 160.000,00 per un residuo di € 179.690,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate sino al saldo;
- condanna l' Controparte_14
a corrispondere a a titolo di risarcimento la somma complessiva di € Parte_1
411.975,01 da cui detrarre l'acconto già corrisposto di € 200.000,00 per un residuo di € 211.975,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulle somme rivalutate sino al saldo;
”
Nella motivazione, come appena osservato, la sentenza contiene due capi evidentemente distinti relativi alla valutazione dei danni rispettivamente addebitabili ai danneggianti in sede d'incidente stradale e alla danneggiante in sede di errata prestazione delle cure (cfr. ancora doc. 13 pp.
9-11 e poi
12-13).
Tenuto conto della strutturazione della pronuncia da gravare nei termini appena descritti, si osserva che il motivo d'appello prospettato si sarebbe prestato ad una seria censura in termini di ammissibilità in relazione alla possibilità di condurre ad una riforma dei due capi della sentenza di condanna separata riferiti ai due gruppi di convenuti.
E' vero infatti che il motivo proposto critica un punto in qualche modo presupposto di entrambi i capi della sentenza e cioè l'individuazione della soglia d'invalidità permanente complessivamente raggiunta dall'attore in ragione del complesso di eventi patiti nel tempo, ma non Parte_1
10 pare che, in assenza di una richiesta di riforma separata dei due capi che affronti le specificità di ciascuno di essi e richieda una modifica (anche in tal caso separata posto che si trattava di pronunce di condanna distinte, non in solido, nonché fondate su presupposti e argomentazioni solo parzialmente sovrapponibili) il motivo di appello proposto sia idoneo a provocare la riforma delle due separate statuizioni di condanna. I difetti del motivo d'appello appena rilevati, infatti, si riferiscono tanto alla parte volitiva (laddove appunto non si chiede la modifica di capi non integralmente dipendenti dall'oggetto della critica e comunque tra loro distinti) che alla parte argomentativa posto che non si affronta lo sviluppo motivazionale della sentenza di primo grado nella trattazione motiva delle due distinte statuizioni ma si limita a contestarne un unico presupposto. Il difetto si stima dunque più grave di una mancata redazione di un progetto alternativo di decisione rispetto a quello fatto proprio dal provvedimento gravato, con conseguente rischio d'inammissibilità alla luce della giurisprudenza formatasi sul testo dell'art. 342 in vigore all'epoca dei fatti (cfr. ampiamente sul tema Cass. civ., Sez.
Unite, Sent., 16/11/2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”).
Le considerazioni appena esposte costituiscono, ai fini della valutazione circa la verosimiglianza della sussistenza del danno lamentato, un elemento negativo.
Con riferimento al merito del motivo, centrato sulla richiesta di procedere ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio in esito alla quale si sarebbero potuti accertare postumi invalidati sopravvenuti e non considerati dalle consulenze svolte in corso di causa e quindi si sarebbe potuto riconoscere al danneggiato un grado d'invalidità superiore pari al 66%, si rileva anzitutto che, ai fini di effettuare una seria valutazione ex ante anzitutto della verosimiglianza circa la decisione di proporre impugnazione sul punto e poi della sua fondatezza, assumono rilievo estremamente marginale le relazioni mediche e medico-legali redatte su richiesta dell'attore successivamente allo scadere del termine per l'impugnazione (docc. 31 e 32 attorei). La prima è una relazione priva di data e la seconda è relazione datata 13.10.2023. Si tratta infatti di documenti o meglio di atti di parte di cui si deve addirittura dubitare che potessero essere astrattamente valutati nella decisione d'interporre appello per ragioni
11 non solo giuridiche ma anche temporali.
Sempre in via preliminare, si deve anche osservare che alla tesi secondo la quale i profili d'invalidità che l'attore intendeva far prendere in esame costituivano postumi sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal consulente, si contrappone la tesi per la quale tali profili d'invalidità erano in realtà postumi già considerati dal CTU e derivanti da una pregressa condizione d'invalidità, tesi sostenuta dal consulente d'ufficio nelle relazioni integrative del gennaio 2020 e del settembre 2020 (docc. 10,11
e verbale di causa del 17/09/2020 - doc. 4 attoreo). La verifica circa l'individuazione della tesi più corretta o almeno maggiormente verosimile richiedeva la produzione integrale di tutti gli elaborati di consulenza d'ufficio svolti nel corso della causa, perché il CTU nei supplementi di relazione e a verbale ha sempre fatto riferimento alle precedenti relazioni pur riportandone anche per esteso numerosi passi, eppure non risulta prodotta integralmente la relazione del dicembre 2016
(erroneamente datata 13/12/2015 come si apprende da una relazione successiva), atteso che il documento n. 8 attoreo è in realtà identico al documento n. 10 attoreo e cioè il secondo supplemento di consulenza tecnica del gennaio 2020, il quale, per vero, pare contenere passi della relazione del 2016, ma non l'intera relazione.
Tanto premesso si rileva che, stando alle relazioni dei suoi consulenti del 2020 (docc. 29 e 30 attorei) i postumi invalidanti che l'attore avrebbe voluto far considerare paiono sostanzialmente Parte_1 consistenti in problematiche afferenti l'arto inferiore destro dovuti alla redistribuzione del carico statico-deambulatorio conseguente a quanto occorso all'arto inferiore sinistro per via dell'incidente del
19/11/2008 e per tutto il travagliato iter terapeutico che ne seguì ed in altre problematiche afferenti invece la condizione genito-sessuale e nervosa per un verosimile danno al nervo pudendo.
In merito a tali questioni si osserva, in ordine alla prima problematica, che pare inverosimile che gli effetti a lungo termine di una lesione ad uno degli arti e derivanti dagli effetti nefasti dello sbilanciamento che ne consegue non siano considerati nell'ambito della valutazione in termini medico legali delle conseguenze del postumo invalidante e che dunque la posizione espressa dal CTU circa l'irrilevanza di ulteriori accertamenti pare più convincente di quella propugnata dall'attore. La seconda problematica risulta presa in considerazione dal CTU della causa svoltasi avanti al tribunale di Asti in sede di anamnesi remota e discussione medico legale nella relazione del 2014 e poi rievocata nelle relazioni del gennaio e settembre 2020, nonché nell'intervento in udienza messo a verbale il
17/09/2020. S'ignora se la questione sia stata oggetto di trattazione nella relazione integrativa del 2016 stante la carenza documentale sopra indicata. Il CTU, nelle relazioni e a verbale ricondusse i postumi in questione al sinistro precedente a quello oggetto di causa (anno 2000: secondo incidente stradale con frattura mielica D7-D8 e lesione midollare incompleta, trattata chirurgica-mente il 15 maggio
12 2000 tramite intervento di stabilizzazione vertebrale con Spine System – cfr. p. 9 prima relazione doc. doc. 7 attoreo). Nel corso del giudizio avvenne dunque un esame specifico di tali questioni, anche in contraddittorio con i consulenti d'ufficio e delle parti.
A fronte del quadro appena descritto e dunque della pluralità di accertamenti medico legali svolti in corso di causa con aggiornamento degli stessi nel tempo, della carenza documentale richiamata, delle spiegazioni rese dal CTU in ordine alle specifiche questioni oggetto dell'ipotetico appello, non si stima dimostrato che in caso di appello sarebbe stato più verosimile che non l'espletamento di un ulteriore accertamento peritale, che lo stesso avrebbe dato effettivamente risultati favorevoli alla tesi attorea e di conseguenza un accoglimento della domanda risarcitoria in misura superiore a quanto già riconosciuto.
Tanto integra un ulteriore elemento negativo nell'ambito della valutazione
In caso di superamento del vaglio di ammissibilità del motivo, si deve ancora osservare che, laddove all'appello della parte attrice fosse conseguito un appello incidentale di almeno una delle parti convenute (entrambe soccombenti in primo grado alla luce delle conclusioni rassegnate in primo grado
– docc. 2 e 3 attorei) si sarebbe posta nuovamente in discussione la quantificazione del grado d'invalidità con possibilità di pervenire anche ad una riduzione della stessa, soprattutto laddove fosse stata espletata una nuova consulenza d'ufficio. Tale possibilità, alla luce dello svolgimento del contraddittorio tra i consulenti tecnici, sarebbe stata più concreta in particolare con riferimento al danno psichico, ove il CTU, prima di ridurre marginalmente la sua valutazione, si ritrovò a dover ampiamente motivare la mancata applicazione di un coefficiente di riduzione fortemente penalizzante per il danneggiato in termini percentuali (x0,6) motivatamente sostenuto come applicabile dai CTP delle parti convenute (cfr. secondo supplemento CTU – doc. 10 attoreo, pp. 36 ss.).
Il rilievo appena esposto costituisce ulteriore elemento di segno negativo in ordine al verosimile conseguimento da parte dell'attore della somma che avrebbe potuto ottenere mediante la Parte_1
proposizione del motivo prospettato.
Alla luce di quanto sino ad ora osservato in punto ammissibilità e fondatezza del primo motivo di appello proposto e considerata la necessità di valutare complessivamente le possibilità di pervenire ad un vaglio positivo del motivo di gravame, non si può ritenere raggiunta la prova del relativo danno lamentato dalla parte attrice.
9. La seconda voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in Parte_1
suo favore un'ulteriore somma a titolo di danno morale con conseguente aumento dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.
Il motivo è proposto in termini di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.;
13 motivazione illogica e contraddittoria ove ha negato al danneggiato il risarcimento del danno morale da sofferenza interiore” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale
quindi, protestando un danno del 66%, rivendica la corrispondente posta risarcitoria Parte_1
prevista dalle tabelle di Milano in ragione di euro 208.741,00 (a titolo di ristoro del danno morale) personalizzata perlomeno al 20% e così per complessivi euro 250.489,20.”
Il motivo d'appello proposto anche in tal caso trova ostacolo nella dubbia ammissibilità del motivo proposto poiché, come il primo, non si confronta con la liquidazione del danno in due capi differenti e con gli specifici ragionamenti svolti in ognuno di essi, ma l'ammissione pare più verosimile perché nella sentenza del 2022 il giudice trattò della questione in quello che pare un capo a parte, successivo rispetto alla determinazione dei ristori posti a carico dei convenuti, scrivendo: “Nulla è riconosciuto a titolo di danno extrapatrimoniale, trattandosi di una duplicazione di voce, poiché la stessa rientra nel danno biologico quale sofferenza morale cagionata dalle lesioni alla salute che si ripercuote anche sugli aspetti relazionali dell'individuo e, quindi, già compreso nelle tabelle di calcolo elaborate tenendo conto della natura composita del danno biologico.” (p. 14 sentenza – doc. 13 attoreo).
Una riforma limitata al capo in questione si stima quindi che avrebbe potuto semplicemente condurre al riconoscimento di una ulteriore posta di danno liquidata in via equitativa e verosimilmente distribuita tra i convenuti in rapporto al danno già riconosciuto o sulla scorta di altre considerazioni.
Nel merito il motivo sarebbe parso verosimilmente del tutto fondato. Al di là di quella che pare un'impropria sovrapposizione contenuta nel passo della sentenza citato del danno extrapatrimoniale al danno morale, si rileva che, in realtà, il giudice risulta aver applicato per il calcolo del danno le tabelle elaborate dall'osservatorio presso il tribunale di Milano del 2021, nelle quali, per un soggetto di anni
34 ed al 47% d'invalidità permanente, la somma di 237.815,00 è pari all'importo liquidabile per il solo danno biologico, in quelle tabelle ancora maggiorabile sino al 50% del danno da sofferenza interiore, il danno morale appunto.
E' estremamente verosimile allora che in appello sarebbe stato riconosciuto e liquidato anche il danno derivante da sofferenza interiore stante l'usuale riconoscimento di tale danno in presenza di gravi lesioni e, nel caso specifico, la manifesta sussistenza di sofferenze morali in capo all'attore emergenti dall'istruttoria orale e dalle consulenze tecniche in atti (cfr. in particolare verbali di causa maggio, settembre e novembre 2018 - doc. 4 attoreo e consulenza inerente il danno psichico doc. 9 attoreo e in ordine alla giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/07/2023, n. 19922 “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche
14 una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”).
Pare verosimile che, all'esito del riconoscimento della sussistenza di danno da sofferenza interiore, la liquidazione, alla luce del lungo e travagliato percorso di cure, delle vicissitudini e sofferenze interiori riferite dai testi, si sarebbe attesta in un importo vicino al massimo (€ 118.908,00). Considerato quindi che pare verosimile che la Corte potesse anche decidere di concedere una personalizzazione si stima equo determinare il danno complessivamente ristorabile nella somma di € 125.000,00.
In ordine a tale voce di danno, tenuto conto di quanto considerato in punto ammissibilità del motivo di gravame e fondatezza dello stesso e del metro di giudizio del più probabile che non, si deve ritenere dimostrato che, in caso di appello, si sarebbe conseguita la somma ulteriore di € 125.000,00.
10. La terza voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in suo Parte_1 favore un'ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale derivante dal grado d'invalidità lavorativa specifica ritenuto riconducibile agli illeciti compiuti dalle parti convenute , e CP_6 CP_7
di OR. Controparte_14
Il motivo è proposto in termini di “Inattendibilità del calcolo eseguito dal tribunale, del danno patrimoniale futuro effettuato secondo criteri di cui al R.D. 1403/1922 in disuso, universalmente riconosciuti iniqui e che Cass. 20615/2015, (sentenza Rossetti) ritiene essere stati implicitamente abrogati.” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale l'attore avrebbe potuto conseguire l'ulteriore somma di € 204.312,62 se, fermo il grado di riduzione della capacità lavorativa attribuito a ciascuna delle parti convenute (25% e e 25% , la Corte CP_6 CP_7 CP_9
d'appello avesse adottato un coefficiente di attualizzazione della rendita più coerente con lo sviluppo della giurisprudenza e proposto dall'odierna parte attrice in quello elaborato dall'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano (37,78 anziché 17,438 come da R.D. adoperato dalla sentenza da gravare).
Il motivo d'appello proposto anche in tal caso trova ostacolo in termini di dubbia ammissibilità poiché, come il primo, non si confronta con la liquidazione del danno in due capi differenti e con parte dei presupposti di ognuno di essi ove, tra l'altro, si ripartisce il danno da perdita di redditi per incapacità lavorativa specifica in modo differente tra i due gruppi di convenuti in relazione ai primi anni d'invalidità, ma, anche per questo motivo come per il secondo, l'ammissione pare più verosimile perché il punto della sentenza di cui si chiede la riforma, una volta sovvertito, avrebbe consentito di
15 rideterminare il ristoro per la voce in questione senza necessità di ripercorrere le liquidazioni,
l'influsso delle stesse su altre voci, ma semplicemente aumentando la somma complessiva riconosciuta, mantenendo anche ferma la ripartizione del danno da incapacità lavorativa specifica per i primi sei mesi in capo ad e per i successivi 24 mesi all' . CP_7 Parte_4
Si rileva inoltre che, in ordine a tale profilo di danno, le odierne parti convenute hanno osservato che era stato lo stesso attore a formulare la richiesta di liquidazione del danno da riduzione Parte_1
della capacità lavorativa specifica futura applicando il coefficiente del R.D. 1403/1922 e la circostanza
è, in effetti, riscontrabile in atti (cfr. comparsa conclusionale doc. 1 attoreo). Sul punto si deve però rilevare che la modalità di calcolo non era certamente vincolante per il giudice e che il principio della domanda impone al giudicante di decidere entro i limiti di essa, ma non lo vincola a seguire eventuali modalità di calcolo o presupposti giuridici indicati dall'attore.
Nel caso l'attore, a titolo di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, aveva chiesto nel formulare le conclusioni il riconoscimento di una somma ben più elevata di quella infine accordata (€ 465.013,38 - doc. 13 conclusioni delle parti) ed è quindi a tale soglia che occorre fare riferimento in termini di rispetto del principio della domanda.
Nel merito si rileva che la giurisprudenza è effettivamente da tempo ormai costante nel ritenere inadeguati i criteri impiegati dal tribunale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/06/2019,
n. 16913 “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata
a dati non più attuali)”).
E dunque verosimile che vi sarebbe stato un accoglimento del motivo proposto ed è anche verosimile
16 che la Corte d'appello avrebbe avuto a disposizione le tabelle proposte dalla parte attrice e redatte nel
2023, considerato che la sentenza da gravare fu pubblicata nell'agosto del 2022.
Circa la misura del ristoro, si rileva che il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato tenuto conto della già avvenuta liquidazione a parte del ristoro da incapacità lavorativa temporanea per il periodo successivo ai due anni e mezzo successivi all'incidente e quindi non da 34 ma da 36 anni con un coefficiente pari a 35,12 (cfr. doc. 36 attoreo).
Fermi gli altri presupposti indicati dalla parte attrice, ma considerato che dalla somma in questione non si sarebbe dovuto detrarre quanto già riconosciuto in relazione al danno da riduzione da capacità lavorativa temporanea, si perviene ad una somma anche superiore a quella rivendicata (rendita attualizzata 869.922,00 / 2 = 434.961 – (107.980x2 = 215.960) = 219.001) che quindi si stima verosimile che sarebbe stata almeno accordata.
In ordine a tale voce di danno, tenuto conto di quanto considerato in punto ammissibilità del motivo di gravame e fondatezza dello stesso e del metro di giudizio del più probabile che non, si deve ritenere dimostrato che, in caso di appello, si sarebbe conseguita la somma ulteriore di € 204.312,62.
11. La quarta voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che avrebbe potuto conseguire laddove il giudice di appello avesse riconosciuto in suo Parte_2 favore una somma a titolo di danno non patrimoniale riflesso patito dalla madre dell'attore e derivante dal danno subito dal danneggiato principale.
Il motivo è proposto in termini di “violazione di legge (2043, 2059, 2056 e 1226 c.c.); motivazione illogica, perplessa, in punto negazione del diritto della madre del danneggiato al risarcimento del danno riflesso” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale l'attrice Pt_2 avrebbe conseguito l'accoglimento della domanda risarcitoria, verosimilmente nell'importo di €
79.200,00 applicando le tabelle redatte presso il tribunale di Roma.
La domanda dell'attrice era stata rigettata dal tribunale di Asti sul rilievo per il quale la giurisprudenza non riconosceva il ristoro del danno riflesso che in caso di morte o invalidità superiore al 60% e solo in alcuni casi al 30% e che comunque non era provato il peggioramento delle condizioni di vita della madre (e del fratello che invece non intese appellare) del danneggiato principale . Parte_1
Il motivo proposto non presenta profili d'inammissibilità.
Nel merito si rileva che il criterio di riparto dell'onere probatorio applicato nella sentenza da gravare nella seconda parte dell'argomentazione a rigetto della domanda pare difforme da quello fatto proprio dalla giurisprudenza prevalente che, invece, tende a presumere l'esistenza del danno nei prossimi congiunti anche in caso di lesioni non lievi (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023,
n. 26641: “In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno non patrimoniale iure proprio
17 subito dai congiunti della vittima, ovvero di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria della salute. Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria”).
D'altro canto, in ordine alla questione della sussistenza del danno e comunque della gravità del grado d'invalidità necessario ad innescare la presunzione dello stesso, da un esame della giurisprudenza di legittimità emerge in effetti come il meccanismo presuntivo sia affermato per gradi d'invalidità generalmente superiori al 50% (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/04/2019, n. 11212: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto insussistente o, comunque, pienamente ristorato con il riconoscimento del danno biologico proprio, il danno cosiddetto parentale patito dalla ricorrente per le lesioni subite dal convivente a seguito di un sinistro, omettendo di considerare l'entità non lieve delle lesioni personali riportate dal danneggiato, quantificate al 79%, e la relativa incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della stessa ricorrente)”;
Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 457 ove il grado d'invalidità permanente è del 55% e la già citata Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26641 in cui il grado è indicato in motivazione all'80%).
Nel caso il grado d'invalidità permanente riconosciuto è prossimo al 50% e si è svolta in primo grado istruttoria orale nel corso della quale i testi interrogati circa gli specifici riflessi dei postumi dell'incidente sulla madre (capi 135 e 136 – verbali maggio, settembre e novembre 2018 - doc. 4 attoreo) hanno confermato l'impegno dell'attrice nell'aiutare il figlio a vestirsi e lavarsi, ma Pt_2
non in punto accompagnamento in macchina, posto che, invece, almeno due testimoni hanno riferito che egli conduce regolarmente una vettura dotata di cambio automatico.
L'esito dell'istruttoria, confermativo in punto sussistenza di un significativo turbamento delle condizioni di vita, lo stato di pacifica convivenza della madre con il figlio, l'esame della giurisprudenza e, ancora una volta, il lungo e penoso percorso di cure sopportato dall'attore
, complessivamente considerati, inducono a ritenere, facendo applicazione del metro di Parte_1
18 giudizio del più probabile che non, che il motivo sarebbe stato accolto in appello.
In ordine alla quantificazione del danno la giurisprudenza di legittimità indica di far riferimento sin dal
2023 (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/05/2023, n. 13540; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
30/12/2023, n. 36560) a tabelle che prevedano una valutazione a punti, come quelle elaborate presso il tribunale di Roma. Il calcolo proposto dalla parte attrice risulta del tutto coerente con le menzionate tabelle e condurrebbe ad un ristoro pari ad € 56.400,00. Si stima tuttavia verosimile che, alla luce del tasso d'invalidità permanente riconducibile all'evento dannoso inferiore al 50% e dissonante rispetto agli esempi presi in considerazione dalla tabella, dell'esistenza di un'invalidità preesistente al sinistro quantificata in circa 15 punti percentuali, di una riduzione della capacità lavorativa specifica solo del
50% riconducibile all'evento, dell'esistenza di una residua capacità lavorativa sia in termini generici che specifici, dell'esistenza di un'autonomia residua piuttosto significativa desumibile da quanto riferito dai testimoni, il valore del punto base preso in considerazione per il calcolo o il totale complessivo sarebbe stato significativamente ridotto, con un contenimento che si stima equo determinare nella somma totale di € 40.000,00.
Si deve quindi ritenere dimostrato che, in caso di appello, l'attrice avrebbe conseguito la Pt_2 somma di € 40.000,00.
11. La quinta voce di danno fatta valere dalla parte attrice è costituita dall'incremento patrimoniale che gli attori avrebbero potuto conseguire laddove il giudice di appello non avesse compensato per un terzo le spese di lite.
Il motivo è proposto in termini di “Violazione di legge e vizio di motivazione in tema di regolazione delle spese di lite.” e la riforma che si sarebbe auspicata è quella secondo la quale l'attrice Pt_2 avrebbe conseguito la somma di € 14.103,00 (oltre rimborso spese generali, cpa e IVA) a titolo di rimborso spese di lite e l'attore avrebbe invece conseguito il terzo compensato (€ Parte_1
20.000,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA).
In proposito si osserva in via preliminare che sebbene gli attori fossero tre, pur costituiti con un unico difensore, nella sentenza impugnata la condanna alle spese delle parti convenute fu pronunciata in favore della “parte attrice” e non dell'unico attore effettivamente vittorioso . Parte_1
In merito alla domanda di si osserva che, anche in caso di accoglimento integrale Parte_1
di ognuno dei motivi di appello prospettati, non si sarebbe verificata una riforma integrale della sentenza gravata con la quale il tribunale rigettò rilevantissime ulteriori pretese risarcitorie tra le quali il riconoscimento dell'incapacità lavorativa permanente integrale (richiesta complessiva 704.000,94), un danno patrimoniale futuro da perdita di chance (richiesta complessiva e integralmente rigettata di
563.140,00), spese future (per € 100.000,00 accolte per 60.000,00) e che, come osservato ai punti che
19 precedono, anche l'appello che si sarebbe voluto proporre sarebbe stato solo parzialmente accolto.
La considerazione è altrettanto vera anche per l'attrice che nell'atto introduttivo del giudizio Pt_2 svoltosi avanti al tribunale di Asti aveva chiesto quale ristoro la somma di € 122.307,00.
Si deve quindi ritenere inverosimile che la Corte avrebbe riformato la sentenza da gravare in ordine alla regolazione delle spese di lite laddove il giudice aveva operato la compensazione per un solo terzo delle spese alla luce del tenore dell'art. 92 c.p.c. vigente in esito all'intervento della Corte
Costituzionale (Corte Cost. 77/2018) e della giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “La compensazione delle spese processuali è giustificabile in presenza di reciproca soccombenza, che può esser configurata anche nel caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi. La decisione in ordine alla totalità o parzialità della compensazione delle spese spetta al potere discrezionale del giudice del merito” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 23/06/2025, n. 16754) “In tema di compensazione delle spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda integrata in un unico capo può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ma non dà luogo a reciproca soccombenza.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/07/2025, n. 20005); La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione delle spese processuali, si verifica solo nelle ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, o nel caso di accoglimento parziale della domanda proposta. La mera soccombenza su una questione preliminare in rito non è di per sé ragione sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, a fronte della ben più radicale soccombenza sostanziale del ricorrente.
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/08/2025, n. 23080). La giurisprudenza appena citata costituisce infatti espressione di orientamenti tradizionali e fornisce in ogni caso gli strumenti giuridici necessari a disporre in un caso come il presente la compensazione delle spese di lite alla luce della misura di accoglimento delle domande.
Inoltre, quanto all'attrice al di là della correttezza della decisione assunta dal giudice del Pt_2
grado concluso con la sentenza del 2022, non pare, in ragione della condanna pronunciata in favore della “parte attrice”, che l'attrice avrebbe potuto rivendicare in appello una liquidazione Pt_2 ulteriore ed autonoma di spese per l'intero giudizio di primo grado, né risulta provato che ella abbia effettivamente corrisposto al difensore in quel giudizio compensi autonomi rispetto a quelli versati dal figlio o direttamente dalle controparti in esito alla sentenza. Anzi non risulta neppure che vi sia stata una richiesta da parte del difensore di quel giudizio di spese specifiche all'attrice (il doc. 38 Pt_2
attoreo prodotto non è infatti una parcella del difensore in quel processo, ma un prospetto teoricamente liquidabile).
20 La stessa pronuncia, per come resa, lascia inoltre dubitare che sussistesse un vero e proprio stato di soccombenza in capo all'attrice e, se invece si volesse interpretare la decisione nel senso di Pt_2 ritenere implicitamente compensate le spese di lite tra le parti convenute e l'attrice in Pt_2 appello si sarebbe al più dovuto sostenere e dimostrare l'insufficienza della condanna alle spese a rimborsare anche la parte sostenuta dalla specifica attrice il che non è minimamente Pt_2
argomentato.
Le considerazioni appena esposte e il difetto di prova in ordine alla sopportazione di spese lasciano ritenere, sempre in applicazione del metro di giudizio del più verosimile che non, che l'appello, comunque, non avrebbe portato alcun vantaggio economico all'attrice in punto regolamento Pt_2
delle spese di lite.
12. I danni che meritano quindi di essere riconosciuti, sono quelli di cui: al secondo motivo di appello proposto, per la somma di € 125.000,00 in favore di;
Parte_1
al terzo motivo di appello proposto, per la somma di € 204.312,62 in favore di;
Parte_1
al quarto motivo di appello proposto, per la somma di € 40.000,00 in favore di Parte_2
Le somme relative al secondo motivo di appello ed al quarto vanno devalutate all'epoca del fatto illecito e poi rivalutate annualmente, calcolando su tale base gli interessi al saggio legale (cfr. tra le ultime: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/01/2025, n. 1242).
Il totale di cui al secondo motivo è quindi oggi pari ad € 151.686,54.
Il totale di cui al quarto motivo è quindi oggi pari ad € 48.539,73.
Anche la somma di cui al terzo motivo costituisce un debito di valore, ma devalutazione e maggiorazione d'interessi vanno effettuate non dalla data dell'illecito ma da quella della cessazione del ristoro da invalidità temporanea e cioè 2 anni e 6 mesi dopo l'incidente secondo quanto già rilevato
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/12/2011, n. 27584: “Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno;
ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato;
tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti”).
Il totale di cui al terzo motivo è quindi oggi pari ad € 240.250,34.
21 Stante il pacifico conferimento di mandato con poteri anche in via disgiunta ai due difensori, i convenuti e vanno condannati in solido al pagamento dei risarcimenti in favore di CP_1 CP_2
ciascuno degli attori per gli importi di rispettiva spettanza.
13. Con riferimento alla chiamata in garanzia operata dal convenuto e alle eccezioni CP_1
d'inoperatività della garanzia sollevate dall'assicurazione, si osserva quanto segue.
In merito all'eccezione d'inoperatività della garanzia in ragione dell'allegata dolosa omissione all'obbligo di avviso, si deve preliminarmente osservare che il contratto stipulato rientra nel novero delle polizze cd. claims made, in relazione alle quali la giurisprudenza suole osservare che: “..la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile” (tra le altre: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/04/2025, n. 9861; Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 12/12/2024, n. 32048; Cass. civ., Sez. III, 15/11/2024, n. 29491).
La circostanza, al di là di altri effetti privi d'importanza nella presente controversia, pare rilevante nella valutazione circa la natura dolosa o colposa della, nel caso pacifica, inosservanza del termine per l'avviso alla compagnia ed in particolare induce a ritenere scarsamente significativo (con riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico) il periodo trascorso tra la comunicazione al cliente dell'avvenuta decorrenza del termine utile all'impugnazione e la formulazione della richiesta risarcitoria da parte di quest'ultimo (10-11 marzo 2023 – 28 giugno 2023).
Quanto al ritardo successivo e quindi dagli ultimi giorni di giugno al 3 agosto 2023 quando in concreto fu reso l'avviso (o comunque poco prima stante la trasmissione in tale data dal broker alla compagnia della segnalazione dell'assicurato), si osserva che il tempo trascorso non è particolarmente esteso e non consente di presumere la sussistenza di dolo in capo all'assicurato. Si tratta infatti di un ritardo compatibile con qualsiasi atteggiamento psicologico e ragionare in senso opposto desumendo la volontarietà del ritardo dal mero dovere di conoscenza delle clausole contrattuali significherebbe in definitiva far conseguire a qualsiasi violazione del termine per l'avviso la natura dolosa dell'inosservanza, con sostanziale disapplicazione del primo comma dell'articolo 1915 c.c.
Anche la mail del 6 luglio inviata dall'assicurato al cliente, evidentemente in risposta alla richiesta di risarcimento, è elemento ambiguo e inidoneo a dimostrare il dolo, atteso che con tale mail il convenuto non riferì di aver già aperto il sinistro ma solo che avrebbe comunicato gli estremi del CP_1
medesimo una volta comunicati dalla compagnia. Se ne può quindi desumere che avesse intenzione di aprire il sinistro, ciò che fece effettivamente, seppur con ritardo.
In definitiva non si può, sulla scorta degli elementi in atti, ritenere dimostrato un atteggiamento psicologico doloso in capo all'assicurato, essendo il quadro compatibile anche con un ritardo
22 meramente colposo, considerato inoltre che pur sempre nell'ambito della colpa si situa la condizione gravemente colposa tradizionalmente identificata con scostamenti evidenti, grossolani o macroscopici dalla corretta linea di condotta.
Non è invece contestata la causazione di danni alla compagnia derivanti dal ritardo.
In ordine all'eccezione d'inoperatività della polizza fondata sull'allegata ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato nei confronti del danneggiato in ragione della comunicazione dell'ormai intervenuto decorso del termine utile ad impugnare e della restituzione dell'acconto ricevuto, si ritiene che tali comportamenti non possano in alcun modo implicare un'ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato. La comunicazione della perduta impossibilità di proporre appello costituiva certamente un obbligo deontologico dell'avvocato nonché un contegno idoneo ad evitare aggravamenti del danno e la restituzione dell'acconto era anch'essa evidentemente dovuta a prescindere dall'esistenza di qualsiasi danno, atteso che l'appello, non solo non era stato depositato, ma neppure risulta che fosse stato redatto.
La domanda spiegata con la chiamata in garanzia va quindi accolta, con condanna, stante la richiesta del danneggiato, della terza chiamata al pagamento diretto in favore della parte attrice di quanto dovuto dal convenuto CP_1
14. Parte convenuta ha chiesto l'accertamento della gravità delle rispettive colpe in capo ai CP_2
convenuti e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate per procedere successivamente al riparto tra corresponsabili delle conseguenze risarcitorie del sinistro.
La domanda merita di essere presa in considerazione alla luce della giurisprudenza secondo la quale:
“In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri
o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello.”
(così Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7332 e Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 20/12/2018,
n. 32930).
Tenuto conto dei criteri dettati dall'articolo 2055 c.c., si rileva che l'inadempimento, e nell'ottica risarcitoria quindi il fatto generatore del danno, consistito nel mancato appello avverso la sentenza del tribunale di Asti, è unico e la sua verificazione avrebbe potuto essere impedita da ciascuno dei convenuti, con la conseguenza che non si rinvengono differenze tra loro in ordine all'entità delle conseguenze.
Con riferimento alla gravità delle rispettive colpe, si osserva che, assunto l'incarico, spettava ad
23 entrambi i procuratori annotare la data di scadenza del termine e che, stando a quanto riscontrabile in atti, l'inadempimento consistette non in un difetto dell'appello o nel mancato deposito di un atto già redatto, ma proprio nella mancata predisposizione del gravame ciò che fa presumere una disattenzione di entrambi i convenuti per un periodo prolungato e anteriore alla scadenza. In questo quadro, anche in presenza di un accordo tra i convenuti circa il fatto che l'appello sarebbe stato seguito dall'avvocato
(accordo di cui in effetti le comunicazioni in atti scambiate sempre con il solo avvocato CP_1 CP_1
costituiscono riscontro - cfr. doc. 14 e 17-21 attorei), sul convenuto va fatto gravare un CP_2
importante grado di responsabilità atteso che non risulta in atti alcuno scambio di comunicazioni interne che attesti una qualche forma di sorveglianza, sollecito o richiesta d'informazioni indirizzata dall'avvocato al codifensore, né l'invio da parte di questi di rassicurazioni circa il compimento CP_2 dell'opera. Il riparto di responsabilità, ferma la responsabilità solidale nei confronti degli attori, va quindi determinato nel 60% a carico dell'avvocato e nel 40% a carico dell'avvocato . CP_1 CP_2
15. L'accoglimento parziale per entrambi i convenuti di domande risarcitorie articolate su più capi
(cfr. ancora una volta Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061) consiglia, in ordine alle spese degli attori, di compensare le spese per un terzo e per il resto di porle a carico dei convenuti, con condanna della terza chiamata a tenere indenne il convenuto da tali spese. CP_1
Con riferimento alle spese sostenute dal convenuto per resistere alla domanda del danneggiato, CP_1 se ne dispone la compensazione alla luce della giurisprudenza secondo la quale: “In materia di assicurazione della responsabilità civile, vanno distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande, con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., derivante dal contratto di assicurazione e prescindente da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c., ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/12/2024, n. 33013). Solo le spese di cui alla lettera c) della massima citata paiono infatti ricomprese nell'alveo delle conclusioni rassegnate dal convenuto CP_1
Con riferimento alla regolazione delle spese tra i convenuti e non sussiste uno stato di CP_1 CP_2
soccombenza stante la rimessione alla valutazione del giudice chiesta dal convenuto , con CP_2
conseguente compensazione anche di tali spese.
24 Le spese degli attori, vista la nota spese, sono liquidate in dispositivo già ridotte a due terzi, in misura prossima ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente allo scaglione superiore a 260.000,00 €, tenuto conto del criterio del decisum, della maggiorazione di cui all'art. 4.2
DM 55/2014, dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria caratterizzata da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA e in solido a pagare a le somme Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di € 151.686,54 e di € 240.250,34;
CONDANNA e in solido a pagare a la somma Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 di € 48.539,73;
CONDANNA la terza chiamata a tenere indenne di quanto da questi dovuto agli Controparte_1
attori per spese di lite ed in ragione delle condanne di cui sopra, con pagamento diretto a favore degli attori;
DICHIARA che nell'ambito dei rapporti interni tra i danneggianti e Controparte_1 Controparte_2
le rispettive quote di responsabilità sono pari al 60% ed al 40% in ordine ai danni causati agli attori;
RIGETTA nel resto le domande degli attori.
Condanna i convenuti e la terza chiamata in solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida, già ridotte di un terzo, in € 363,33 per esborsi ed € 15.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
25