TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2497
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (e, in particolare, dell’articolo 18.2), erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, con conseguente erroneità dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed illegittimità della graduatoria finale e del provvedimento di aggiudicazione; violazione del principio di predeterminazione, nel bando di gara, dei pesi e dei criteri di assegnazione dei punteggi

    La censura è stata rinunciata dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 93 del d.Lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara (e, in particolare, dell’articolo 18.2), nonché dei principi dell’autovincolo, di buon andamento e di imparzialità; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e sviamento

    Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata che ammette il confronto dialettico tra i commissari e ritiene che l'identità dei punteggi non dimostri di per sé una valutazione collegiale illegittima. La concentrazione temporale delle operazioni non è di per sé anomala. La presenza di estranei alla commissione è inammissibile per genericità e carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 57, comma 2, e 108, comma 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2003, nonché dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l'introduzione dei CAM invocati le avrebbe consentito di ottenere un punteggio tecnico superiore tale da incidere sulla graduatoria finale (mancanza di prova di resistenza). In ogni caso, il motivo è infondato in quanto l'appalto riguarda prevalentemente gestione e manutenzione, e le attività di progettazione sono accessorie ed eventuali. I CAM sulla progettazione di edifici non sono applicabili in questo contesto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 e dell’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che l'introduzione di ulteriori criteri IM le avrebbe consentito di ottenere un punteggio superiore. In ogni caso, il motivo è infondato in quanto l'appalto rientra nel "caso A" dei CAM energia, dove la stazione appaltante non dispone di un patrimonio informativo completo. La digitalizzazione informativa assume un ruolo strumentale e la predisposizione di un capitolato informativo non era necessaria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46, par. 2, della direttiva 2014/24/UE e degli articoli 1 e 58 del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e violazione dei principi del risultato e di oggettività e predeterminazione delle regole di aggiudicazione

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che una diversa disciplina del vincolo di aggiudicazione le avrebbe consentito di aggiudicarsi il lotto in questione. In ogni caso, il motivo è infondato in quanto la clausola contestata risponde a finalità legittime di distribuzione equilibrata degli affidamenti e favorisce la concorrenza, prevedendo un criterio oggettivo (ordine decrescente del valore economico dei lotti) per l'assegnazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 59 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE

    Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse. La distinzione tra convenzione quadro e accordo quadro non è rilevante in questo caso, poiché entrambe sono contratti normativi. Le attività di progettazione sono eventuali e accessorie, e non richiedono una riapertura del confronto competitivo. La mancata previsione di specifici requisiti di partecipazione in materia di progettazione è inammissibile per difetto di interesse.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti: Violazione degli articoli 3, 9 e 25 del disciplinare di gara, quali disposizioni attuative dell’articolo 107 del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del principio del divieto della modificazione dell’offerta tecnica ed economica

    Il motivo è inammissibile in quanto presuppone una verifica di anomalia mai attivata dall'amministrazione. Le giustificazioni richieste avevano carattere istruttorio preliminare. In ogni caso, il motivo è infondato in quanto il costo della manodopera dichiarato da EC è superiore ai minimi tabellari, anche considerando gli incrementi retributivi. Le asserite modifiche ai livelli di inquadramento non hanno inciso sull'equilibrio economico dell'offerta.

  • Rigettato
    Motivi aggiunti: Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed irragionevolezza manifesta e totale difetto di motivazione, per violazione del principio di certezza della previsione di equilibrio economico-finanziario dell’offerta

    Il motivo è inammissibile in quanto presuppone una verifica di anomalia mai attivata dall'amministrazione. In ogni caso, il motivo è infondato. I costi extra-canone sono stati considerati nell'offerta complessiva. L'equilibrio dell'offerta deve essere valutato nel suo complesso e non sulla base di scomposizioni unilaterali. Il costo dell'acqua è compreso nei costi complessivi del servizio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 57, comma 2, e 108, comma 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2003, nonché dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente non ha dimostrato che l'introduzione dei CAM invocati le avrebbe consentito di ottenere un punteggio tecnico superiore tale da incidere sulla graduatoria finale (mancanza di prova di resistenza). In ogni caso, il motivo è infondato in quanto l'appalto riguarda prevalentemente gestione e manutenzione, e le attività di progettazione sono accessorie ed eventuali. I CAM sulla progettazione di edifici non sono applicabili in questo contesto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 e dell’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che l'introduzione di ulteriori criteri IM le avrebbe consentito di ottenere un punteggio superiore. In ogni caso, il motivo è infondato in quanto l'appalto rientra nel "caso A" dei CAM energia, dove la stazione appaltante non dispone di un patrimonio informativo completo. La digitalizzazione informativa assume un ruolo strumentale e la predisposizione di un capitolato informativo non era necessaria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 46, par. 2, della direttiva 2014/24/UE e degli articoli 1 e 58 del d.lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e violazione dei principi del risultato e di oggettività e predeterminazione delle regole di aggiudicazione

    Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che una diversa disciplina del vincolo di aggiudicazione le avrebbe consentito di aggiudicarsi il lotto in questione. In ogni caso, il motivo è infondato in quanto la clausola contestata risponde a finalità legittime di distribuzione equilibrata degli affidamenti e favorisce la concorrenza, prevedendo un criterio oggettivo (ordine decrescente del valore economico dei lotti) per l'assegnazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 59 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE

    Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse. La distinzione tra convenzione quadro e accordo quadro non è rilevante in questo caso, poiché entrambe sono contratti normativi. Le attività di progettazione sono eventuali e accessorie, e non richiedono una riapertura del confronto competitivo. La mancata previsione di specifici requisiti di partecipazione in materia di progettazione è inammissibile per difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 18.1. del Disciplinare di gara e dell’articolo 7 del Capitolato tecnico. Esclusione dell’offerta GE per mancato superamento della soglia di sbarramento del punteggio tecnico

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'infondatezza del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, del principio di unicità dell’offerta e dell’articolo 23 del Disciplinare di gara. Incertezza e contraddittorietà dell’offerta. Inidoneità dell’offerta tecnica. Errata determinazione e inattendibilità del costo della manodopera. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, comma 5 e comma 6 del d.lgs. n. 36/2023

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'infondatezza del ricorso principale.

  • Improcedibile
    Violazione degli articoli 3, 14 e 23 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11, dell’articolo 17 comma 4 e dell’articolo 57 del d.lgs. 36/2023

    Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'infondatezza del ricorso principale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 2497
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 2497
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo