Articolo 20 della Legge 8 aprile 1952, n. 212
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 aprile 1952
Art. 20.
L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall' art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.
Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , modificato dall' art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1952