Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. 2535/23 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2535 dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), sia in proprio che quale legale rapp.te della “ Parte_1 C.F._1 [...]
” (C.F.: , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Ugo Parte_2 P.IVA_1
Cioffi ( , con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_1
Appellante
E
Avv. Mariarosaria Ascione ( , anche quale Difensore di se stessa, C.F._3 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 889/23, pubblicata il
28 Marzo 2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 889/23 Reg. Sent., pubblicata il 28 Marzo 2023, il Giudice Monocratico del
Tribunale di Torre Annunziata:
Ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva a d.i., proposta da (sia in Parte_1 proprio che quale legale rapp.te della nei confronti dell'avv. Mariarosaria Ascione;
Parte_2
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_3 dell'avv. Mariarosaria Ascione – spese liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza (sia in proprio che quale legale rapp.te della Parte_1
ha proposto appello davanti a questa Corte, con atto di citazione notificato il 17 Parte_2 Maggio 2023. In particolare, l'appellante (nella duplice qualità) ha lamentato l'erroneità Pt_1 ed ingiustizia dell'impugnata decisione.
Si è costituita l'appellata avv. Mariarosaria Ascione, chiedendo di rigettarsi il gravame.
Nel corso del presente grado, all'udienza di discussione del 14 Gennaio 2025 (svoltasi in presenza), dinanzi al Collegio, le parti costituite non sono comparse;
né sono comparse alla successiva ed odierna udienza del 25 Marzo 2025 (parimenti tenutasi in presenza fisica, sempre dinanzi al Collegio), pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, all'odierna udienza del 25 Marzo 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal
25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di
Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo 3
grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente grado, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 14 Gennaio 2025 dinanzi al
Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione in presenza (va peraltro osservato come il decreto del 18 Dicembre 2024 – che prevedeva lo svolgimento dell'udienza del 14.01.2025 nelle forme della trattazione in presenza – sia stato ritualmente comunicato).
Ebbene, le parti costituite hanno parimenti disertato anche la successiva udienza del 25 Marzo
2025, sempre dinanzi al Collegio, sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Difensori delle parti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 29 Dicembre 2020 (data di notifica dell'opposizione tardiva a d.i.), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (sia in proprio che quale legale rapp.te della Parte_1 Parte_2
) nei confronti dell'avv. Mariarosaria Ascione, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Torre Annunziata n. 889/23, pubblicata il 28 Marzo 2023, contrariis reiectis, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25 Marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)