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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 10/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2164 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via G. Galilei snc 98026 C.F._1
Nizza di Sicilia ITALIA presso lo studio dell'Avv. CINTORRINO
ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha adito questo Tribunale con ricorso depositato Parte_1 lamentando l'illegittimità del provvedimento dell' con cui è stata disposta la CP_1
sua cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativi agli anni
2013, 2014 e 2015. La ricorrente ha richiesto l'annullamento del suddetto provvedimento e la contestuale ricostituzione della propria posizione assicurativa e contributiva, sostenendo di aver effettivamente svolto attività lavorativa in agricoltura alle dipendenze della ditta AN LI per 101 giornate in ciascuno degli anni indicati.
L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza CP_1 dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83. L' ha rappresentato che il CP_2
provvedimento di cancellazione è stato notificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ossia tramite pubblicazione telematica degli elenchi sul sito istituzionale dell' , ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7 della L. 6 luglio CP_1
2011, n. 111. La pubblicazione dell'elenco trimestrale contenente le variazioni è avvenuta nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno 2017.
Tale modalità di comunicazione è da ritenersi conforme ai principi costituzionali, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 45 del 2021, che ha ritenuto legittima la pubblicazione telematica quale strumento di notifica idoneo a garantire conoscibilità, trasparenza e adeguata informazione per i lavoratori interessati, in un settore, come quello agricolo, caratterizzato da peculiarità operative e territoriali.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 prevede che l'interessato, per impugnare provvedimenti definitivi adottati in materia di iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli, debba proporre ricorso giudiziario nel termine perentorio di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
Nel caso di specie, non vi è prova che la ricorrente abbia esperito tempestivamente il procedimento amministrativo previsto dall'art. 11 del D.Lgs.
n. 375/1993, né risulta documentata alcuna sospensione o interruzione dei termini.
Il ricorso giudiziario è stato proposto in data 06.06.2018, quindi oltre il termine di
120 giorni dalla chiusura del periodo di pubblicazione dell'elenco, fissato al 30 giugno 2017. Anche qualora si volesse ritenere che la ricorrente abbia avuto conoscenza successiva dell'atto, non è stato allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un dies a quo posticipato rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha ribadito che il termine di decadenza previsto dall'art. 22 ha natura sostanziale, non è soggetto a interruzione o sospensione, e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In tal senso, il termine decorre inesorabilmente dalla data in cui il provvedimento è reso noto tramite la pubblicazione telematica, modalità validamente sostitutiva della comunicazione individuale. Pertanto, risulta accertata l'intervenuta decadenza della sig.ra dal Parte_1
diritto di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento delle giornate lavorative in contestazione. Trattandosi di questione assorbente, non si procede all'esame del merito, né si rendono necessarie ulteriori attività istruttorie.
Va rilevato, comunque, che la vicenda presenta aspetti di complessità non trascurabili, anche alla luce della continua evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e di validità della notifica telematica. Ciò può avere indotto in errore la parte ricorrente circa la decorrenza dei termini di impugnazione e la necessità di esperire ricorsi amministrativi.
Per tali ragioni, si ritiene equo, in applicazione dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c., disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' ogni diversa Parte_1 CP_1
domanda o eccezione disattesa, dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del
D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970; dichiara assorbita ogni ulteriore questione attinente al merito;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, in considerazione della complessità della vicenda e dell'evoluzione giurisprudenziale che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
Così deciso in Patti 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo