Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3563/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Valeria Ferraro;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.2.2025;
rilevato che rilevato che, con la proposizione dell'odierno ricorso, il ricorrente ha richiesto lo svolgimento di CTU che accertasse la Parte_1
sussistenza delle lesioni dallo stesso riportate a seguito del sinistro di cui al ricorso;
rilevato che, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha fatto valere numerose contestazioni relative all'an debeatur,
non ultima la denuncia di sinistro inviata dal proprio assicurato (il quale sostiene una dinamica del sinistro del tutto diversa da quella dichiarata dal ricorrente);
ritenuto che, pertanto, a fronte delle molteplici e (parzialmente documentate)
contestazioni fatte valere da parte resistente si impone un approfondimento istruttorio, come tale incompatibile con le finalità e la struttura dell'odierno procedimento;
ritenuto, ancora, che, in ragione di quanto evidenziato, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, atteso che lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti de dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare;
ritenuto che, in ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in ordine all'ammissibilità del ricorso, le spese di lite debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.