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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10868 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5397/2020 del R.G., pendente tra e , con l'Avv. DE MAJO GABRIELE, Parte_1 Parte_2
ATTORI
E
, con l'Avv. MATTONI ROBERTO, CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: Deposito.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la natura di comodato del rapporto instauratosi tra i Signori
[...]
e , quali comodanti, e la GN , quale Parte_1 Parte_2 CP_1 comodataria, in relazione al mobilio di cui in narrativa, condannare la stessa GN
[...]
alla immediata restituzione del mobilio anzidetto in favore degli attori o, in CP_1 subordine, a risarcirli del danno da costoro subito per l'ipotesi di intervenuto danneggiamento e/o perimento di tutto o di una parte del mobilio stesso, nella misura che dovesse risultare accertata in corso di causa;
nonché condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza dell'illegittima condotta della convenuta stessa, danni da quantificarsi in corso di causa o, in subordine, in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Pagina 1 di 6 Per parte convenuta: «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio ex adverso promosso per omesso preventivo espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al
D.Lgs. 28/2010 ovvero, in alternativa, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale ex adverso proposta, per omesso preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L 132/2014;
2. rigettare tutte le domande svolte dalle parti attrici in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
3. condannare i sig.ri e , al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 subiti dalla sig.ra , ex art. 96 c.p.c., danni che si quantificano, in via equitativa, CP_1
in Euro 10.000,00 o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
4. condannare, in ogni caso, i sig.ri e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%),
CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 Parte_2 CP_1
chiedendone la condanna alla restituzione, in loro favore, di diversi mobili, già
[...]
costituenti arredo di una loro abitazione, concessi alla convenuta in comodato d'uso gratuito e, poi, mai più riconsegnati, nonostante le richieste dei proprietari;
hanno altresì richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, materiali e morali, subiti dagli attori in conseguenza dell'omessa restituzione dei beni.
La sig.ra , costituitasi, ha contestato generalmente le avverse domande, sostenendo CP_1
che gli attori non avevano, innanzi tutto, dato alcuna prova della proprietà degli arredi rivendicati in capo a loro, e che, trattandosi di beni mobili e non di un'universalità, vigeva la regola “possesso vale titolo”; nel prosieguo del giudizio, peraltro, la convenuta affermava di aver prestato diverse somme di denaro agli attori (soprattutto alla sig.ra , per circa Pt_1
40.000,00 euro (riservandosi, peraltro, di far valere tale credito in separato giudizio) e che, quindi, la mobilia per cui è causa, le era stata data dagli attori in parziale pagamento dei loro debiti.
Pagina 2 di 6 La causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con audizione testimoniale, e, all'esito, trattenuta in decisione a seguito di udienza di PC svoltasi mediante scambio di note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dal
22.01.2025.
Diritto.
Domanda principale di restituzione dei beni. Oneri probatori ed esito dell'istruttoria.
In base ai principi generali in tema di onere probatorio (art. 2697 c.c.), spetta agli odierni attori dimostrare la proprietà dei beni di cui chiedono la restituzione -prova che, trattandosi di beni mobili non registrati, può essere data con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni- nonché il titolo in forza del quale agiscono (nella specie, comodato); grava, invece, sulla convenuta, l'onere di dimostrare, o di aver adempiuto alla propria obbligazione
(ove provata), oppure l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, ivi compresa l'eventuale sussistenza di un titolo che legittimasse il suo possesso dei beni.
Ebbene, gli attori hanno pienamente assolto l'onere probatorio su di essi gravante, sia in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sia in base all'esito dell'istruttoria orale esperita.
Infatti, come sopra accennato, sebbene la convenuta abbia inizialmente contestato in radice il diritto degli attori e, in particolare, la loro proprietà sui beni mobili oggetto di domanda, successivamente, la stessa sig.ra , ha parzialmente mutato versione dei fatti, o, CP_1 meglio, ha precisato le proprie allegazioni, assumendo una posizione che risulta logicamente incompatibile con la contestazione originale e che implica, anzi, l'ammissione del diritto degli attori sui beni de quibus.
La convenuta ha, invero, dichiarato che i mobili le sarebbero sì stati dati dagli attori (in particolare, dalla sig.ra , ma non a titolo di deposito temporaneo o di comodato, Pt_1
bensì a titolo di parziale pagamento di un debito (di circa 40 mila euro), che la stessa attrice aveva accumulato nei confronti della , per prestiti di denaro in contanti;
è CP_1 assolutamente evidente che tale versione dei fatti, configurando una datio in solutum, presuppone la proprietà dei beni in capo agli attori ed implica anche l'ammissione che, in effetti, i mobili non erano della sig.ra . CP_1
Pagina 3 di 6 Del resto, anche tutti i testimoni assunti -ivi compresi i due di parte convenuta- hanno confermato che gli arredi per cui è causa non erano della convenuta, ma le vennero consegnati dagli attori, nel luglio del 2017.
Una volta dimostrato che il possesso degli arredi (e, quindi, presuntivamente, la proprietà, secondo la regola di cui all'art. 1153 c.c., invocata dalla stessa convenuta) era originariamente in capo agli attori e che questi l'avevano trasferito alla convenuta, sarebbe stato allora onere di quest'ultima dimostrare la diversa causa della dazione da lei prospettata
(datio in solutum, a parziale estinzione di un debito), dal momento che si tratterebbe di un fatto modificativo o impeditivo del diritto invocato (e dimostrato) ex adverso.
Tuttavia, alcuna idonea prova in tal senso è stata data dalla parte convenuta, che, in primo luogo, non ha dimostrato l'esistenza del proprio credito per asseriti prestiti in favore della sig.ra la deduzione è alquanto generica, dal momento che la sig.ra non è Pt_1 CP_1
stata in grado nemmeno di indicare con precisione le somme che avrebbe mutuato all'attrice; del resto, la convenuta non ha svolto, in questa sede, alcuna domanda riconvenzionale, riservandosi di azionare il proprio credito in separato giudizio;
inoltre, la circostanza è priva di qualunque riscontro documentale (anche indiretto o presuntivo, ad esempio, prelievi dalla banca o tramite assegni, di somme coincidenti con quelle indicate) e non è stata validamente dimostrata nemmeno dalle dichiarazioni testimoniali.
Infatti, i due testimoni di parte attrice, e (entrambi escussi all'udienza del Tes_1 Tes_2
29.11.22), hanno pienamente confermato la versione dei fatti di cui alla citazione, indicando il motivo del temporaneo trasferimento degli arredi nella necessità di liberare l'immobile all'epoca abitato dagli attori, in vista della sua locazione ad altri inquilini (circostanza di cui la teste era a conoscenza diretta, essendo la proprietaria dell'abitazione); di Tes_1 contro, le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, (sentito Testimone_3
anch'egli all'udienza del 29.11.22), e (udienza 7.11.23), nella parte in cui Testimone_4 hanno confermato che la sig.ra avrebbe prestato somme di denaro alla sig.ra CP_1
e che, di conseguenza, i mobili le sarebbero stati dati in parziale pagamento del Pt_1
debito, non possono essere utilizzate, in quanto si tratta di dichiarazioni de relato ex parte, che riferiscono, cioè, non fatti a diretta conoscenza dei testimoni, ma a loro riportati dalla stessa convenuta;
si veda, ad esempio, la testimonianza di , che, pur Testimone_4 avendo dichiarato che la sorella, in quel periodo, aveva effettuato diversi prelievi di denaro dal proprio conto in banca, ha detto di non aver mai assistito direttamente a dazioni di
Pagina 4 di 6 denaro dalla sorella all'attrice, ma che la destinazione dei soldi prelevati (prestiti alla
, gli era stata indicata, appunto, dalla stessa sig.ra ; la giurisprudenza Pt_1 CP_1
è pacifica nell'affermare la inidoneità probatoria della testimonianza de relato ex parte, ove non accompagnata da riscontri oggettivi esterni (ex multis Cass. n. 18352 del 31/07/2013, n.
8358 del 3/04/2007; n. 2815 del 8/02/2006, n. 1109 del 20/01/2006, n. 11844 del
19/05/2006).
Conclusivamente, deve ritenersi provato che tutti i mobili elencati nell'atto di citazione e, precisamente, quelli raffigurati nelle fotografie allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. di parte attrice (depositata il 14.03.2022), che sono state confermate dai testi escussi, fossero nella disponibilità e, quindi, nella proprietà degli attori e che da questi vennero consegnati alla convenuta, con obbligo di restituzione.
Il fatto, poi, che il titolo del trasferimento fosse un comodato, piuttosto che un deposito, non muta in maniera rilevante la situazione ed il diritto alla restituzione, posto che, anche il deposito si presume gratuito (art. 1767 c.c.); in ogni caso, il fatto -dedotto dalla convenuta e confermato dai testimoni- che i mobili degli attori non fossero accantonati o custoditi tutti insieme in un locale, ma fossero collocati normalmente all'interno dell'abitazione della sig.ra , dimostra che si trattasse di un comodato d'uso. CP_1
Domanda di risarcimento dei danni.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni (materiali e non), formulata dagli attori, in quanto totalmente priva di prova, e, ancor prima, di allegazione, sulla stessa esistenza di danni.
Ed invero, nell'atto di citazione, la deduzione sui presunti danni subiti dagli attori per la mancata restituzione dei loro mobili è assolutamente generica;
genericità che non è stata emendata nemmeno nei successivi atti difensivi e, comunque, è rimasta completamente sfornita di prova.
Non vi è alcuna specifica indicazione di quale sarebbe stato il danno economico emergente derivante dalla mancata disponibilità dei mobili;
quanto al lucro cessante, dovuto all'impossibilità di affittare il mobilio alla stessa sig.ra per utilizzarlo quale Tes_1 arredo dell'immobile di Via Bazzani, la circostanza non è stata in alcun modo dimostrata
(nemmeno dalla sig.ra sentita come teste); del resto, la circostanza appare Tes_1 abbastanza inverosimile, poiché, se davvero l'intenzione della proprietaria dell'immobile
Pagina 5 di 6 fosse stata quella di avere a disposizione i mobili per arredarla, non avrebbe chiesto di rimuoverli dalla stessa abitazione qualche mese prima.
Quanto ai danni morali, poi, al di là del fatto che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2059 c.c., non si riesce, francamente, a capire come possa, la mancata restituzione di mobili, cagionare un danno non patrimoniale.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, stante la parziale soccombenza, sono compensate nella misura di un terzo (1/3) e poste, per i restanti due terzi (2/3), a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147
– tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.500,00 (di cui € 1.600,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
agli attori spetta anche il rimborso delle spese vive, sempre compensate, per € 363,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 5397/2020, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda principale degli attori e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
, in solido tra loro, dei mobili ed arredi di cui all'atto di citazione e di cui alle
[...]
fotografie allegate alla memoria 1836, n. 2 c.p.c. depositata il 14.03.2022;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore di CP_1 Parte_1
e , in solido tra loro, dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in
[...] Parte_2
complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 363,00, per rimborso spese, compensando tra le parti il restante terzo (1/3).
Così deciso in Roma, in data 18/07/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 5397/2020 del R.G., pendente tra e , con l'Avv. DE MAJO GABRIELE, Parte_1 Parte_2
ATTORI
E
, con l'Avv. MATTONI ROBERTO, CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: Deposito.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la natura di comodato del rapporto instauratosi tra i Signori
[...]
e , quali comodanti, e la GN , quale Parte_1 Parte_2 CP_1 comodataria, in relazione al mobilio di cui in narrativa, condannare la stessa GN
[...]
alla immediata restituzione del mobilio anzidetto in favore degli attori o, in CP_1 subordine, a risarcirli del danno da costoro subito per l'ipotesi di intervenuto danneggiamento e/o perimento di tutto o di una parte del mobilio stesso, nella misura che dovesse risultare accertata in corso di causa;
nonché condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza dell'illegittima condotta della convenuta stessa, danni da quantificarsi in corso di causa o, in subordine, in via equitativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Pagina 1 di 6 Per parte convenuta: «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità del giudizio ex adverso promosso per omesso preventivo espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al
D.Lgs. 28/2010 ovvero, in alternativa, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale ex adverso proposta, per omesso preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L 132/2014;
2. rigettare tutte le domande svolte dalle parti attrici in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
3. condannare i sig.ri e , al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_2 subiti dalla sig.ra , ex art. 96 c.p.c., danni che si quantificano, in via equitativa, CP_1
in Euro 10.000,00 o nella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
4. condannare, in ogni caso, i sig.ri e , in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali (15%),
CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto.
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 Parte_2 CP_1
chiedendone la condanna alla restituzione, in loro favore, di diversi mobili, già
[...]
costituenti arredo di una loro abitazione, concessi alla convenuta in comodato d'uso gratuito e, poi, mai più riconsegnati, nonostante le richieste dei proprietari;
hanno altresì richiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, materiali e morali, subiti dagli attori in conseguenza dell'omessa restituzione dei beni.
La sig.ra , costituitasi, ha contestato generalmente le avverse domande, sostenendo CP_1
che gli attori non avevano, innanzi tutto, dato alcuna prova della proprietà degli arredi rivendicati in capo a loro, e che, trattandosi di beni mobili e non di un'universalità, vigeva la regola “possesso vale titolo”; nel prosieguo del giudizio, peraltro, la convenuta affermava di aver prestato diverse somme di denaro agli attori (soprattutto alla sig.ra , per circa Pt_1
40.000,00 euro (riservandosi, peraltro, di far valere tale credito in separato giudizio) e che, quindi, la mobilia per cui è causa, le era stata data dagli attori in parziale pagamento dei loro debiti.
Pagina 2 di 6 La causa è stata istruita, oltre che con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con audizione testimoniale, e, all'esito, trattenuta in decisione a seguito di udienza di PC svoltasi mediante scambio di note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. dal
22.01.2025.
Diritto.
Domanda principale di restituzione dei beni. Oneri probatori ed esito dell'istruttoria.
In base ai principi generali in tema di onere probatorio (art. 2697 c.c.), spetta agli odierni attori dimostrare la proprietà dei beni di cui chiedono la restituzione -prova che, trattandosi di beni mobili non registrati, può essere data con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni- nonché il titolo in forza del quale agiscono (nella specie, comodato); grava, invece, sulla convenuta, l'onere di dimostrare, o di aver adempiuto alla propria obbligazione
(ove provata), oppure l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, ivi compresa l'eventuale sussistenza di un titolo che legittimasse il suo possesso dei beni.
Ebbene, gli attori hanno pienamente assolto l'onere probatorio su di essi gravante, sia in base al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sia in base all'esito dell'istruttoria orale esperita.
Infatti, come sopra accennato, sebbene la convenuta abbia inizialmente contestato in radice il diritto degli attori e, in particolare, la loro proprietà sui beni mobili oggetto di domanda, successivamente, la stessa sig.ra , ha parzialmente mutato versione dei fatti, o, CP_1 meglio, ha precisato le proprie allegazioni, assumendo una posizione che risulta logicamente incompatibile con la contestazione originale e che implica, anzi, l'ammissione del diritto degli attori sui beni de quibus.
La convenuta ha, invero, dichiarato che i mobili le sarebbero sì stati dati dagli attori (in particolare, dalla sig.ra , ma non a titolo di deposito temporaneo o di comodato, Pt_1
bensì a titolo di parziale pagamento di un debito (di circa 40 mila euro), che la stessa attrice aveva accumulato nei confronti della , per prestiti di denaro in contanti;
è CP_1 assolutamente evidente che tale versione dei fatti, configurando una datio in solutum, presuppone la proprietà dei beni in capo agli attori ed implica anche l'ammissione che, in effetti, i mobili non erano della sig.ra . CP_1
Pagina 3 di 6 Del resto, anche tutti i testimoni assunti -ivi compresi i due di parte convenuta- hanno confermato che gli arredi per cui è causa non erano della convenuta, ma le vennero consegnati dagli attori, nel luglio del 2017.
Una volta dimostrato che il possesso degli arredi (e, quindi, presuntivamente, la proprietà, secondo la regola di cui all'art. 1153 c.c., invocata dalla stessa convenuta) era originariamente in capo agli attori e che questi l'avevano trasferito alla convenuta, sarebbe stato allora onere di quest'ultima dimostrare la diversa causa della dazione da lei prospettata
(datio in solutum, a parziale estinzione di un debito), dal momento che si tratterebbe di un fatto modificativo o impeditivo del diritto invocato (e dimostrato) ex adverso.
Tuttavia, alcuna idonea prova in tal senso è stata data dalla parte convenuta, che, in primo luogo, non ha dimostrato l'esistenza del proprio credito per asseriti prestiti in favore della sig.ra la deduzione è alquanto generica, dal momento che la sig.ra non è Pt_1 CP_1
stata in grado nemmeno di indicare con precisione le somme che avrebbe mutuato all'attrice; del resto, la convenuta non ha svolto, in questa sede, alcuna domanda riconvenzionale, riservandosi di azionare il proprio credito in separato giudizio;
inoltre, la circostanza è priva di qualunque riscontro documentale (anche indiretto o presuntivo, ad esempio, prelievi dalla banca o tramite assegni, di somme coincidenti con quelle indicate) e non è stata validamente dimostrata nemmeno dalle dichiarazioni testimoniali.
Infatti, i due testimoni di parte attrice, e (entrambi escussi all'udienza del Tes_1 Tes_2
29.11.22), hanno pienamente confermato la versione dei fatti di cui alla citazione, indicando il motivo del temporaneo trasferimento degli arredi nella necessità di liberare l'immobile all'epoca abitato dagli attori, in vista della sua locazione ad altri inquilini (circostanza di cui la teste era a conoscenza diretta, essendo la proprietaria dell'abitazione); di Tes_1 contro, le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta, (sentito Testimone_3
anch'egli all'udienza del 29.11.22), e (udienza 7.11.23), nella parte in cui Testimone_4 hanno confermato che la sig.ra avrebbe prestato somme di denaro alla sig.ra CP_1
e che, di conseguenza, i mobili le sarebbero stati dati in parziale pagamento del Pt_1
debito, non possono essere utilizzate, in quanto si tratta di dichiarazioni de relato ex parte, che riferiscono, cioè, non fatti a diretta conoscenza dei testimoni, ma a loro riportati dalla stessa convenuta;
si veda, ad esempio, la testimonianza di , che, pur Testimone_4 avendo dichiarato che la sorella, in quel periodo, aveva effettuato diversi prelievi di denaro dal proprio conto in banca, ha detto di non aver mai assistito direttamente a dazioni di
Pagina 4 di 6 denaro dalla sorella all'attrice, ma che la destinazione dei soldi prelevati (prestiti alla
, gli era stata indicata, appunto, dalla stessa sig.ra ; la giurisprudenza Pt_1 CP_1
è pacifica nell'affermare la inidoneità probatoria della testimonianza de relato ex parte, ove non accompagnata da riscontri oggettivi esterni (ex multis Cass. n. 18352 del 31/07/2013, n.
8358 del 3/04/2007; n. 2815 del 8/02/2006, n. 1109 del 20/01/2006, n. 11844 del
19/05/2006).
Conclusivamente, deve ritenersi provato che tutti i mobili elencati nell'atto di citazione e, precisamente, quelli raffigurati nelle fotografie allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c. di parte attrice (depositata il 14.03.2022), che sono state confermate dai testi escussi, fossero nella disponibilità e, quindi, nella proprietà degli attori e che da questi vennero consegnati alla convenuta, con obbligo di restituzione.
Il fatto, poi, che il titolo del trasferimento fosse un comodato, piuttosto che un deposito, non muta in maniera rilevante la situazione ed il diritto alla restituzione, posto che, anche il deposito si presume gratuito (art. 1767 c.c.); in ogni caso, il fatto -dedotto dalla convenuta e confermato dai testimoni- che i mobili degli attori non fossero accantonati o custoditi tutti insieme in un locale, ma fossero collocati normalmente all'interno dell'abitazione della sig.ra , dimostra che si trattasse di un comodato d'uso. CP_1
Domanda di risarcimento dei danni.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni (materiali e non), formulata dagli attori, in quanto totalmente priva di prova, e, ancor prima, di allegazione, sulla stessa esistenza di danni.
Ed invero, nell'atto di citazione, la deduzione sui presunti danni subiti dagli attori per la mancata restituzione dei loro mobili è assolutamente generica;
genericità che non è stata emendata nemmeno nei successivi atti difensivi e, comunque, è rimasta completamente sfornita di prova.
Non vi è alcuna specifica indicazione di quale sarebbe stato il danno economico emergente derivante dalla mancata disponibilità dei mobili;
quanto al lucro cessante, dovuto all'impossibilità di affittare il mobilio alla stessa sig.ra per utilizzarlo quale Tes_1 arredo dell'immobile di Via Bazzani, la circostanza non è stata in alcun modo dimostrata
(nemmeno dalla sig.ra sentita come teste); del resto, la circostanza appare Tes_1 abbastanza inverosimile, poiché, se davvero l'intenzione della proprietaria dell'immobile
Pagina 5 di 6 fosse stata quella di avere a disposizione i mobili per arredarla, non avrebbe chiesto di rimuoverli dalla stessa abitazione qualche mese prima.
Quanto ai danni morali, poi, al di là del fatto che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2059 c.c., non si riesce, francamente, a capire come possa, la mancata restituzione di mobili, cagionare un danno non patrimoniale.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, stante la parziale soccombenza, sono compensate nella misura di un terzo (1/3) e poste, per i restanti due terzi (2/3), a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147
– tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.500,00 (di cui € 1.600,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
agli attori spetta anche il rimborso delle spese vive, sempre compensate, per € 363,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 5397/2020, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda principale degli attori e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_2
, in solido tra loro, dei mobili ed arredi di cui all'atto di citazione e di cui alle
[...]
fotografie allegate alla memoria 1836, n. 2 c.p.c. depositata il 14.03.2022;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori;
- condanna la convenuta alla refusione, in favore di CP_1 Parte_1
e , in solido tra loro, dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in
[...] Parte_2
complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 363,00, per rimborso spese, compensando tra le parti il restante terzo (1/3).
Così deciso in Roma, in data 18/07/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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