Articolo 249 del Codice della navigazione
Articolo 248Articolo 250
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21 aprile 1942
Art. 249.
(Forma degli atti relativi alla proprieta' delle navi).

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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