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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12876/2023, avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maddio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CN) il 21/07/1966, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Maddio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione con ordinanza del 04/11/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale di Parte_1 Parte_2 omologare la separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di procedere con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AS (CT) in data 20/06/1992.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 29/04/1997, oramai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza non definitiva emessa in data
22/03/2024 con cui veniva omologata dal Tribunale di Catania la separazione dei coniugi (proc. 12876/2023 RG) e di non essersi più riconciliati.
Le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi veniva assegnato termine fino al 30/09/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti confermavano la volontà di divorziare secondo gli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale e confermati in sede di divorzio, trattandosi di ricorso cumulativo.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva della separazione n.
1549/2024 pronunciata da questo Tribunale il 22/03/2024 e pubblicata il 25/03/2024.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fissando la loro residenza ove ritengono più opportuno, con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione al solo scopo di consentire l'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
2. La casa sita in AS (CT), C.so A. De Gasperi n. 16, di proprietà della sig.ra
, continuerà ad essere abitata da quest' ultima. Parte_2
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
4. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il Collegio prende atto dagli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12876/23 R.G.,
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AS (CT) in data 20/06/1992 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di AS (CT) al n. 32, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AS (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 21.2.2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12876/2023, avente ad oggetto separazione e divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maddio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CN) il 21/07/1966, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Maddio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione con ordinanza del 04/11/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale di Parte_1 Parte_2 omologare la separazione consensuale e, decorso il termine previsto, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, di procedere con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AS (CT) in data 20/06/1992.
Dall'unione coniugale è nato il figlio il 29/04/1997, oramai maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza non definitiva emessa in data
22/03/2024 con cui veniva omologata dal Tribunale di Catania la separazione dei coniugi (proc. 12876/2023 RG) e di non essersi più riconciliati.
Le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi veniva assegnato termine fino al 30/09/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti confermavano la volontà di divorziare secondo gli accordi sottoscritti in sede di separazione consensuale e confermati in sede di divorzio, trattandosi di ricorso cumulativo.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla sentenza non definitiva della separazione n.
1549/2024 pronunciata da questo Tribunale il 22/03/2024 e pubblicata il 25/03/2024.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, fissando la loro residenza ove ritengono più opportuno, con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione al solo scopo di consentire l'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
2. La casa sita in AS (CT), C.so A. De Gasperi n. 16, di proprietà della sig.ra
, continuerà ad essere abitata da quest' ultima. Parte_2
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
4. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il Collegio prende atto dagli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12876/23 R.G.,
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AS (CT) in data 20/06/1992 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di AS (CT) al n. 32, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AS (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 21.2.2025
3 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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