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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Seconda Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20 maggio 2025 alle ore 12:18 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 245/2022
Sono comparsi
Per parte APPELLANTE l'Avv Maria Rita Stassi in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Venezia;
Per parte convenuta l'Avv. Tommaso Masanelli in sostituzione dell'Avv. Giacomo CP_1
Raffaele Esposito
È presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
l'Avv. Stassi insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi, concludendo come da atto di appello e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di controparte e nelle successive note scritte, dichiarando di non accettare eventuali domande nuove;
l'Avv. Masanelli si riporta agli scritti difensivi nonché alle note conclusive già depositate sul cui contenuto insiste;
Al termine della discussione orale, il Giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in serata.
il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 17:24 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
R.G. 245/2022
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Venezia Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Sciacca, Via Ovidio n. 14
Appellante contro con sede in EG (P. Iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Trapani, Via R. Passaneto n. 6
e nato a [...] l'[...] (C.F. ) residente Controparte_2 C.F._2
in Burgio, Via Mancuso n. 27
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.5.2025;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle parti, conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_4
L'odierno appellante impugnava la sentenza n. 117/2021 emessa in data 3.9.2021 dal Giudice di Pace di Sciacca rappresentando che il giudice di primo grado avesse errato per: non aver correttamente valutato le prove ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'attore, rispetto al sinistro stradale;
avere considerato congrua e satisfattiva l'offerta risarcitoria concessa dalla compagnia assicurativa;
avere condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
-ritenere e dichiarare che il sig. , alla guida dell'autovettura Fiat Punto, targata Controparte_2
CK723BM, di proprietà della sig.ra è esclusivamente responsabile del sinistro di Controparte_3
cui in narrativa
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, la sig.ra Controparte_1 CP_3
e il sig. , in solido tra di loro a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a
[...] Controparte_2
causa ed a seguito del sinistro de quo nella somma di euro 3.474,49 così come accertato in primo grado, ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria, nonché euro 1.013,54 per danno morale, oltre ad interessi legali dal fatto illecito sino all'effettivo soddisfo, detraendo dal totale la somma di euro 3.000,00 inviata dalla Compagnia Assicuratrice e trattenuta a titolo di acconto:
-con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la rappresentando che, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 cc., lo Controparte_1
scontro tra due veicoli (come nel caso in questione) pone una presunzione di colpevolezza e, dunque, di corresponsabilità in capo ad entrambi i conducenti e che, nel caso di specie, l'appellante non avesse fornito delle prove idonee a superare tale presunzione. Pertanto, chiedeva la conferma della sentenza nella sua interezza, posto che nella stessa non erano ravvisabili vizi motivazionali.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
All'esito del procedimento cartolare, all'udienza del 20.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Sinteticamente, si ripercorre il processo di primo grado e l'iter logico seguito del giudice di prime cure.
Con sentenza n. 117/2021, il Giudice di Pace di Sciacca rigettava la domanda giudiziale (iscritta al n.
335\2018 R.G.) proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danno da circolazione
[...] stradale e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 L'attore, , rappresentava che in data 8.3.2017 si trovava sulla SS 115, in direzione Parte_1
Località S. Giorgio, quando l'automobile condotta da , di proprietà di Controparte_2 CP_3
proveniente dal lato opposto, invadeva la corsia marcia sulla quale lo stesso stava
[...]
viaggiando e impattava frontalmente contro la propria automobile, coinvolgendo, nello scontro, anche una terza vettura condotta da . Controparte_5
A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni, poi refertate al P.O. di Sciacca, e trasmetteva a mezzo pec una richiesta di risarcimento danno alla compagnia assicurativa, oggi parte appellata.
Quest'ultima erogava in favore di la somma risarcitoria complessiva di euro 3.000,00, Parte_1
accettata dallo stesso a titolo di acconto.
Adiva quindi il Giudice di Pace chiedendo di riconoscere la responsabilità esclusiva del convenuto,
, per aver causato il sinistro stradale che lo vedeva coinvolto e di condannare in Controparte_2
solido i convenuti al risarcimento del danno, per la somma di euro 12.128,31, al netto di quella già versata dalla compagnia assicurativa.
La si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda, in ragione del Controparte_1
mancato esperimento della negoziazione assistita e ne chiedeva il rigetto, rilevando la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.; in ordine al quantum contestava la richiesta effettuata da parte attrice in relazione al danno biologico in quanto eccessiva e non provata;
concludeva quindi per la congruità dell'importo già corrisposto di €
3.000,00.
Nel corso dell'istruttoria, orale e documentale, il convenuto contumace non si Controparte_2 sottoponeva all'interrogatorio formale formulato nell'atto di citazione;
il Giudice disponeva CTU.
All'esito, il Giudice di Pace, rigettava la domanda rappresentando che non poteva dirsi provato in capo all'attore il rispetto delle regole di prudenza indistintamente imposte ai conducenti ma che, al contrario, sussistesse un concorso di colpa in capo ad entrambe le parti, quantificato nella misura del
80% per la posizione del convenuto e del 20% per l'attore.
Rispetto alla quantificazione del danno, osservava che le lesioni subite dall'attore a seguito dello scontro erano provate per tabulas dai referti del P.O. di Sciacca, confermate dal CTU e non contestate dalle parti. Dalle lesioni spettava al danneggiato, anche in considerazione del riconosciuto 20% di responsabilità, un risarcimento complessivo di euro 2.441,99, oltre ad euro 422,00 per spese mediche, ma la compagnia assicurativa aveva già corrisposto allo stesso la somma, ritenuta congrua, di euro
3.000,00.
Sulla base di queste premesse, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento in favore della delle spese di lite, pari ad euro 995,00, oltre spese generali, Iva e Cpa. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
1. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sciacca per erroneità/illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove.
In particolare, rappresenta che, a pagina tre della sentenza, viene riconosciuta la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice, consistente nell'invasione della corsia di marcia dove la stessa viaggiava, da parte del convenuto . Che quindi a fronte di tali premesse e valutato il Controparte_2
materiale probatorio in atti, costituito dalla relazione della Polizia stradale e dal contegno del convenuto contumace, che non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere in capo al predetto convenuto una responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro. Ha quindi dedotto l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene riconosciuto un concorso di colpa in capo a parte attrice.
Sulla scorta di quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al predetto convenuto.
L'appellata, costituitasi, chiedeva la conferma della sentenza, sul presupposto della corretta applicazione dei principi di cui all'art. 2054 c.c. in materia di presunzione di concorso di colpa nella materia della circolazione dei veicoli, non avendo parte attrice dimostrato di aver tenuto una condotta irreprensibile e prudenziale avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo.
L'appello sul punto va rigettato.
Analizzando il materiale in atti e, in particolare, la relazione redatta dalla Polizia stradale, emerge come la Nissan Terrano, veicolo condotto da , dopo l'urto con la Fiat Punto, condotta Parte_1
dal convenuto, il quale invadeva la corsia di marcia di parte attrice, “proseguiva incontrollata a causa dei danni riportati dall'urto, in avanti verso sinistra per 17,10 mt, invadendo la corsia di marcia opposta dove andava ad urtare contro l'autovettura WW Golf…condotta da , che Controparte_5 seguiva nella marcia la Fiat Punto” e che a seguito di detto secondo urto, l'autovettura condotta da si arrestava dopo aver percorso 0,90 metri. Nella relazione in questione inoltre emerge Parte_1 come quel giorno l'asfalto fosse bagnato.
Tenuto conto della distanza percorsa dal veicolo condotto da parte attrice dopo l'urto (17,10 metri) prima di andare ad impattare contro il terzo veicolo condotto da ed arrestarsi dopo questo CP_5
secondo urto, a 0.90 mt, può desumersi ragionevolmente come parte attrice tenesse una velocità superiore ai 50 Km/h previsti in quel tratto (Cfr. pagina 2 prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali) e comunque non commisurata alle condizioni della strada, resa viscida dalla pioggia.
In particolare, va evidenziato che la vettura condotta da parte convenuta , che ha Controparte_2
invaso la corsia di marcia percorsa da parte attrice, si è arrestata dopo 18,00 metri. Rispetto a questa autovettura gli agenti di Polizia stradale hanno riferito che non viaggiava ad una velocità commisurata alle condizioni della strada, resa viscida dalla pioggia caduta in precedenza.
Può quindi desumersi, dal fatto che il veicolo condotto da parte attrice si sia arrestato, come quello di parte convenuta, dopo quasi 18 metri dall'urto, che la velocità non fosse adeguata allo stato dei luoghi.
Inoltre, parte attrice non ha provato di aver tenuto una condotta improntata alla diligenza richiesta dalla condizione dei luoghi e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Il fatto che il convenuto non si sia presentato a rendere l'interrogatorio formale non Controparte_2
porta a concludere per l'assenza di responsabilità in capo all'attore in quanto tale circostanza va valutata alla luce della relazione della Polizia Stradale.
In materia di responsabilità da circolazione dei veicoli la Cassazione ha recentemente affermato che
“l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”
(Cass. Sez. 3, 20/11/2024 n. 29927).
Alla luce degli elementi sopra rappresentati, la sentenza di primo grado sul punto è corretta in quanto non è possibile addebitare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al convenuto, dovendo al contrario, riconoscersi una seppur bassa, percentuale di colpa anche in capo all'attore.
Va quindi confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la corresponsabilità dei conducenti, nella misura dell'80% in capo all'odierno appellato e del 20% in Controparte_2 capo all'appellante, . Parte_1
2. Parte appellante ha inoltre impugnato il punto della sentenza relativo alle spese legali, evidenziando come andassero poste a carico del convenuto.
Sul punto va osservato che in effetti parte attrice risulta essere soccombente posto che la convenuta compagnia di assicurazioni, nel costituirsi, non ha contestato l'an del sinistro ma ha rappresentato come sussistesse un concorso di colpa anche di parte attrice, come emerso all'esito del giudizio.
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza emessa dal giudice di Pace di Sciacca confermata.
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante e vanno liquidate in favore dell'unica appellata costituita CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza Controparte_4 Controparte_3
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca n. 117/2021 così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto
- Conferma la sentenza n. 117/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca;
- condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente CP_1 grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale dell'Avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca, 20 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Seconda Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20 maggio 2025 alle ore 12:18 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 245/2022
Sono comparsi
Per parte APPELLANTE l'Avv Maria Rita Stassi in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Venezia;
Per parte convenuta l'Avv. Tommaso Masanelli in sostituzione dell'Avv. Giacomo CP_1
Raffaele Esposito
È presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
l'Avv. Stassi insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito in tutti gli scritti difensivi, concludendo come da atto di appello e contesta tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di controparte e nelle successive note scritte, dichiarando di non accettare eventuali domande nuove;
l'Avv. Masanelli si riporta agli scritti difensivi nonché alle note conclusive già depositate sul cui contenuto insiste;
Al termine della discussione orale, il Giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in serata.
il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 17:24 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
R.G. 245/2022
Il Tribunale Ordinario di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Venezia Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Sciacca, Via Ovidio n. 14
Appellante contro con sede in EG (P. Iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Trapani, Via R. Passaneto n. 6
e nato a [...] l'[...] (C.F. ) residente Controparte_2 C.F._2
in Burgio, Via Mancuso n. 27
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.5.2025;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle parti, conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_4
L'odierno appellante impugnava la sentenza n. 117/2021 emessa in data 3.9.2021 dal Giudice di Pace di Sciacca rappresentando che il giudice di primo grado avesse errato per: non aver correttamente valutato le prove ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'attore, rispetto al sinistro stradale;
avere considerato congrua e satisfattiva l'offerta risarcitoria concessa dalla compagnia assicurativa;
avere condannato l'attore al pagamento delle spese di lite.
Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto:
-ritenere e dichiarare che il sig. , alla guida dell'autovettura Fiat Punto, targata Controparte_2
CK723BM, di proprietà della sig.ra è esclusivamente responsabile del sinistro di Controparte_3
cui in narrativa
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, la sig.ra Controparte_1 CP_3
e il sig. , in solido tra di loro a risarcire tutti i danni subiti dall'attore a
[...] Controparte_2
causa ed a seguito del sinistro de quo nella somma di euro 3.474,49 così come accertato in primo grado, ovvero in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria, nonché euro 1.013,54 per danno morale, oltre ad interessi legali dal fatto illecito sino all'effettivo soddisfo, detraendo dal totale la somma di euro 3.000,00 inviata dalla Compagnia Assicuratrice e trattenuta a titolo di acconto:
-con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la rappresentando che, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 cc., lo Controparte_1
scontro tra due veicoli (come nel caso in questione) pone una presunzione di colpevolezza e, dunque, di corresponsabilità in capo ad entrambi i conducenti e che, nel caso di specie, l'appellante non avesse fornito delle prove idonee a superare tale presunzione. Pertanto, chiedeva la conferma della sentenza nella sua interezza, posto che nella stessa non erano ravvisabili vizi motivazionali.
Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio.
All'esito del procedimento cartolare, all'udienza del 20.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Sinteticamente, si ripercorre il processo di primo grado e l'iter logico seguito del giudice di prime cure.
Con sentenza n. 117/2021, il Giudice di Pace di Sciacca rigettava la domanda giudiziale (iscritta al n.
335\2018 R.G.) proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danno da circolazione
[...] stradale e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 L'attore, , rappresentava che in data 8.3.2017 si trovava sulla SS 115, in direzione Parte_1
Località S. Giorgio, quando l'automobile condotta da , di proprietà di Controparte_2 CP_3
proveniente dal lato opposto, invadeva la corsia marcia sulla quale lo stesso stava
[...]
viaggiando e impattava frontalmente contro la propria automobile, coinvolgendo, nello scontro, anche una terza vettura condotta da . Controparte_5
A seguito del sinistro, l'attore subiva lesioni, poi refertate al P.O. di Sciacca, e trasmetteva a mezzo pec una richiesta di risarcimento danno alla compagnia assicurativa, oggi parte appellata.
Quest'ultima erogava in favore di la somma risarcitoria complessiva di euro 3.000,00, Parte_1
accettata dallo stesso a titolo di acconto.
Adiva quindi il Giudice di Pace chiedendo di riconoscere la responsabilità esclusiva del convenuto,
, per aver causato il sinistro stradale che lo vedeva coinvolto e di condannare in Controparte_2
solido i convenuti al risarcimento del danno, per la somma di euro 12.128,31, al netto di quella già versata dalla compagnia assicurativa.
La si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda, in ragione del Controparte_1
mancato esperimento della negoziazione assistita e ne chiedeva il rigetto, rilevando la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.; in ordine al quantum contestava la richiesta effettuata da parte attrice in relazione al danno biologico in quanto eccessiva e non provata;
concludeva quindi per la congruità dell'importo già corrisposto di €
3.000,00.
Nel corso dell'istruttoria, orale e documentale, il convenuto contumace non si Controparte_2 sottoponeva all'interrogatorio formale formulato nell'atto di citazione;
il Giudice disponeva CTU.
All'esito, il Giudice di Pace, rigettava la domanda rappresentando che non poteva dirsi provato in capo all'attore il rispetto delle regole di prudenza indistintamente imposte ai conducenti ma che, al contrario, sussistesse un concorso di colpa in capo ad entrambe le parti, quantificato nella misura del
80% per la posizione del convenuto e del 20% per l'attore.
Rispetto alla quantificazione del danno, osservava che le lesioni subite dall'attore a seguito dello scontro erano provate per tabulas dai referti del P.O. di Sciacca, confermate dal CTU e non contestate dalle parti. Dalle lesioni spettava al danneggiato, anche in considerazione del riconosciuto 20% di responsabilità, un risarcimento complessivo di euro 2.441,99, oltre ad euro 422,00 per spese mediche, ma la compagnia assicurativa aveva già corrisposto allo stesso la somma, ritenuta congrua, di euro
3.000,00.
Sulla base di queste premesse, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento in favore della delle spese di lite, pari ad euro 995,00, oltre spese generali, Iva e Cpa. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
1. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sciacca per erroneità/illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove.
In particolare, rappresenta che, a pagina tre della sentenza, viene riconosciuta la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice, consistente nell'invasione della corsia di marcia dove la stessa viaggiava, da parte del convenuto . Che quindi a fronte di tali premesse e valutato il Controparte_2
materiale probatorio in atti, costituito dalla relazione della Polizia stradale e dal contegno del convenuto contumace, che non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere in capo al predetto convenuto una responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro. Ha quindi dedotto l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui viene riconosciuto un concorso di colpa in capo a parte attrice.
Sulla scorta di quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza con riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al predetto convenuto.
L'appellata, costituitasi, chiedeva la conferma della sentenza, sul presupposto della corretta applicazione dei principi di cui all'art. 2054 c.c. in materia di presunzione di concorso di colpa nella materia della circolazione dei veicoli, non avendo parte attrice dimostrato di aver tenuto una condotta irreprensibile e prudenziale avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo.
L'appello sul punto va rigettato.
Analizzando il materiale in atti e, in particolare, la relazione redatta dalla Polizia stradale, emerge come la Nissan Terrano, veicolo condotto da , dopo l'urto con la Fiat Punto, condotta Parte_1
dal convenuto, il quale invadeva la corsia di marcia di parte attrice, “proseguiva incontrollata a causa dei danni riportati dall'urto, in avanti verso sinistra per 17,10 mt, invadendo la corsia di marcia opposta dove andava ad urtare contro l'autovettura WW Golf…condotta da , che Controparte_5 seguiva nella marcia la Fiat Punto” e che a seguito di detto secondo urto, l'autovettura condotta da si arrestava dopo aver percorso 0,90 metri. Nella relazione in questione inoltre emerge Parte_1 come quel giorno l'asfalto fosse bagnato.
Tenuto conto della distanza percorsa dal veicolo condotto da parte attrice dopo l'urto (17,10 metri) prima di andare ad impattare contro il terzo veicolo condotto da ed arrestarsi dopo questo CP_5
secondo urto, a 0.90 mt, può desumersi ragionevolmente come parte attrice tenesse una velocità superiore ai 50 Km/h previsti in quel tratto (Cfr. pagina 2 prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali) e comunque non commisurata alle condizioni della strada, resa viscida dalla pioggia.
In particolare, va evidenziato che la vettura condotta da parte convenuta , che ha Controparte_2
invaso la corsia di marcia percorsa da parte attrice, si è arrestata dopo 18,00 metri. Rispetto a questa autovettura gli agenti di Polizia stradale hanno riferito che non viaggiava ad una velocità commisurata alle condizioni della strada, resa viscida dalla pioggia caduta in precedenza.
Può quindi desumersi, dal fatto che il veicolo condotto da parte attrice si sia arrestato, come quello di parte convenuta, dopo quasi 18 metri dall'urto, che la velocità non fosse adeguata allo stato dei luoghi.
Inoltre, parte attrice non ha provato di aver tenuto una condotta improntata alla diligenza richiesta dalla condizione dei luoghi e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Il fatto che il convenuto non si sia presentato a rendere l'interrogatorio formale non Controparte_2
porta a concludere per l'assenza di responsabilità in capo all'attore in quanto tale circostanza va valutata alla luce della relazione della Polizia Stradale.
In materia di responsabilità da circolazione dei veicoli la Cassazione ha recentemente affermato che
“l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”
(Cass. Sez. 3, 20/11/2024 n. 29927).
Alla luce degli elementi sopra rappresentati, la sentenza di primo grado sul punto è corretta in quanto non è possibile addebitare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al convenuto, dovendo al contrario, riconoscersi una seppur bassa, percentuale di colpa anche in capo all'attore.
Va quindi confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la corresponsabilità dei conducenti, nella misura dell'80% in capo all'odierno appellato e del 20% in Controparte_2 capo all'appellante, . Parte_1
2. Parte appellante ha inoltre impugnato il punto della sentenza relativo alle spese legali, evidenziando come andassero poste a carico del convenuto.
Sul punto va osservato che in effetti parte attrice risulta essere soccombente posto che la convenuta compagnia di assicurazioni, nel costituirsi, non ha contestato l'an del sinistro ma ha rappresentato come sussistesse un concorso di colpa anche di parte attrice, come emerso all'esito del giudizio.
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza emessa dal giudice di Pace di Sciacca confermata.
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante e vanno liquidate in favore dell'unica appellata costituita CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza Controparte_4 Controparte_3
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca n. 117/2021 così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto
- Conferma la sentenza n. 117/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca;
- condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente CP_1 grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale dell'Avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca, 20 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio