TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g 11699/2023 promosso da
con il patrocinio dell'avv. Lorenzetti Stefano Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 15.10.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 150/2011
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.10.2023, nato Parte_2 in Costa d'Avorio il 20.10.1998, impugna il decreto n. 125/2023/rg/cat A12/2023 Imm. adottato dalla Questura della Provincia di emesso in data 05.09.2023 e notificato il CP_1
19.09.2023 , con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze in data 31.03.2023
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduceva che per contro è persona integrata nel tessuto sociale italiano, trovandosi in
Italia da 10 anni. In particolare, cita che lavora regolarmente seppur a tempo determinato e gioca a calcio a livello semiprofessionistico. Il ricorrente non ha mantenuto rapporti col paese di origine in quanto i genitori sono morti e con l'unico fratello ha rapporti saltuari anche a causa della disabilità di quest'ultimo.
Documentava che di svolgere attività lavorativa come operaio presso la ditta
[...]
, con sede in Viale Adua 138, Pistoia (Pt) con contratto a tempo determinato CP_2 stipulato in data 18.04.2023 e termine il 31.08.2023 guadagnando circa 1000€ al mese.
Lamentava quindi la violazione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”
Concludeva chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si costituiva il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Fissata udienza di comparizione delle parti si disponevano alcuni rinvii per veririfcare documentazione del ricorrente e a verbale dell'udienza 18.9.2025 il difensore del ricorrente dichiarava che il ricorrente era ormai irreperibile ed insisteva comunque nell'accoglimento del ricorso.
2. Decisione della controversia
Il Collegio osserva come pur essendo l'onere probatorio del richiedente una misura di protezione internazionale 'attenuato' in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale
Pag. 2 di 3 condizione (e va anzi adempiuto con la necessaria cooperazione dell'autorità giudiziaria tramite tutti i mezzi a disposizione di questa per reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei presupposti della misura), tuttavia il richiedente asilo ha l'onere 'compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda', dal produrre 'tutti gli elementi in suo possesso' e dal rendere dichiarazioni 'coerenti e plausibili', e dall'essere, in generale, 'attendibile' (cfr. vedi art 3 comma 5 Dl.vo 251\2007 riproduttivo dell'art. 4 della direttiva 2004/83/CE).
Ciò significa che al ricorrente è richiesto di essere leale nell'esporre la sua situazione e tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno di fornire una spiegazione valida ad eventuali contraddizioni e\o omissioni.
Nel caso di specie l'assenza il ricorrente ha provato solo un avvio di integrazione conseguito nel 2023 ma mai proseguito e soprattutto non preceduto ad una stabile integrazione precedente.
Il ricorrente è da oltre 10 anni in Italia e rispetto a tale lungo periodo offre prova di un lavoro con i documenti allegati al ricorso ovvero un periodo di pochi mesi di occupazione nel solo 2023.
L'estratto contributivo INPS prodotto non dettaglia alcun impiego successivo né soprattutto precedente.
Non può quindi affermarsi che il ricorrente abbia compiuto quel percorso di integrazione socio lavorativa per riconoscere il permesso di soggiorno invocato.
Essendo inoltre del tutto incerto dove il ricorrente si trovi adesso e, soprattutto, se si trovi ancora sul territorio nazionale, l'eventuale misura protettiva astrattamente concedibile non sarebbe concretamente attuabile,
Tali motivazione sono motivo sufficiente per il rigetto del ricorso,
Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, non avendo l'amministrazione convenuta rappresentato spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
La Presidente est.
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g 11699/2023 promosso da
con il patrocinio dell'avv. Lorenzetti Stefano Parte_1
RICORRENTE contro
con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 15.10.2025
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 150/2011
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.10.2023, nato Parte_2 in Costa d'Avorio il 20.10.1998, impugna il decreto n. 125/2023/rg/cat A12/2023 Imm. adottato dalla Questura della Provincia di emesso in data 05.09.2023 e notificato il CP_1
19.09.2023 , con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Firenze in data 31.03.2023
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98.
Deduceva che per contro è persona integrata nel tessuto sociale italiano, trovandosi in
Italia da 10 anni. In particolare, cita che lavora regolarmente seppur a tempo determinato e gioca a calcio a livello semiprofessionistico. Il ricorrente non ha mantenuto rapporti col paese di origine in quanto i genitori sono morti e con l'unico fratello ha rapporti saltuari anche a causa della disabilità di quest'ultimo.
Documentava che di svolgere attività lavorativa come operaio presso la ditta
[...]
, con sede in Viale Adua 138, Pistoia (Pt) con contratto a tempo determinato CP_2 stipulato in data 18.04.2023 e termine il 31.08.2023 guadagnando circa 1000€ al mese.
Lamentava quindi la violazione del diritto all'inclusione maturato dal ricorrente ai sensi del disposto dell'art. 8 CEDU secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”
Concludeva chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si costituiva il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Fissata udienza di comparizione delle parti si disponevano alcuni rinvii per veririfcare documentazione del ricorrente e a verbale dell'udienza 18.9.2025 il difensore del ricorrente dichiarava che il ricorrente era ormai irreperibile ed insisteva comunque nell'accoglimento del ricorso.
2. Decisione della controversia
Il Collegio osserva come pur essendo l'onere probatorio del richiedente una misura di protezione internazionale 'attenuato' in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale
Pag. 2 di 3 condizione (e va anzi adempiuto con la necessaria cooperazione dell'autorità giudiziaria tramite tutti i mezzi a disposizione di questa per reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei presupposti della misura), tuttavia il richiedente asilo ha l'onere 'compiere sinceri sforzi per circostanziare la domanda', dal produrre 'tutti gli elementi in suo possesso' e dal rendere dichiarazioni 'coerenti e plausibili', e dall'essere, in generale, 'attendibile' (cfr. vedi art 3 comma 5 Dl.vo 251\2007 riproduttivo dell'art. 4 della direttiva 2004/83/CE).
Ciò significa che al ricorrente è richiesto di essere leale nell'esporre la sua situazione e tutti gli elementi utili a valutarla e, quantomeno di fornire una spiegazione valida ad eventuali contraddizioni e\o omissioni.
Nel caso di specie l'assenza il ricorrente ha provato solo un avvio di integrazione conseguito nel 2023 ma mai proseguito e soprattutto non preceduto ad una stabile integrazione precedente.
Il ricorrente è da oltre 10 anni in Italia e rispetto a tale lungo periodo offre prova di un lavoro con i documenti allegati al ricorso ovvero un periodo di pochi mesi di occupazione nel solo 2023.
L'estratto contributivo INPS prodotto non dettaglia alcun impiego successivo né soprattutto precedente.
Non può quindi affermarsi che il ricorrente abbia compiuto quel percorso di integrazione socio lavorativa per riconoscere il permesso di soggiorno invocato.
Essendo inoltre del tutto incerto dove il ricorrente si trovi adesso e, soprattutto, se si trovi ancora sul territorio nazionale, l'eventuale misura protettiva astrattamente concedibile non sarebbe concretamente attuabile,
Tali motivazione sono motivo sufficiente per il rigetto del ricorso,
Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, non avendo l'amministrazione convenuta rappresentato spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
La Presidente est.
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 3 di 3