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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai IGnori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio ConIGliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 151/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il Parte_1
08/05/1970, CF elett.te dom.to in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Viale della Regione 172, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Balistreri, e rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Monaco, giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CF elettivamente domiciliato in Barrafranca CodiceFiscale_2
Corso Garibaldi , 219, presso lo studio dell'avv. Zaira Evelin Cassaro, dal quale è anche rapp.to e difeso, giusta procura a margine della
1 comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
, nata a [...] il [...], rapp.ta Controparte_2
e difesa
APPELLATA -CONTUMACE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc
Per parte appellante:”… Reiectis adversis, - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte in prime grado dal IG. , Controparte_1
condannando quest'ultimo alla restituzione in favore dell'appellante di tutte e somme pagate in dipendenza della sentenza di prime cure;
- condannare il IG. alla rifusione in favore Controparte_1
dell'appellante di spese e compensi di difesa, oltre spese gen., i.v.a. e c.p.a., di entrambi i gradi di giudizio. ..….”.
Per parte appellata “...insiste nell'integrale rigetto dei CP_1
motivi di appello poiché destituiti di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto, all'uopo richiamando le deduzioni ed argomentazioni rassegnate in comparsa conclusionale. Si chiede, pertanto, il rigetto dell'interposto appello con conseguente conferma della gravata sentenza riguardo ai capi e ai punti oggetto d'impugnazione. Di contro, si chiede accogliersi la domanda di riforma dell'impugnata sentenza in punto di condanna dell'appellato alla refusione delle spese legali in favore della convenuta IG.ra . Ciò in Controparte_2
quanto, nell'ambito del giudizio di primo grado, il IG. CP_1
aveva formulato domanda subordinata di accertamento della
2 comproprietà pro quota del terreno in capo al IG. e di CP_1
consequenziale scioglimento della comunione sul bene, all'uopo evocando in giudizio la IG.ra , comproprietaria Controparte_2
del bene unitamente al marito IG. ..…Si insiste pertanto, Parte_1
anche in questa sede, nella domanda formulata in via subordinata, chiedendo riformarsi la sentenza nella parte in cui, del tutto erroneamente, si condanna la parte vittoriosa alla refusione delle spese di lite in favore della IG.ra .Si insiste, Parte_2
pertanto, nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale. Si chiede inoltre la condanna degli appellanti alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa, come da separata nota spese. ..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/12/2014, CP_1
evocava davanti al Tribunale di Enna i IGg.ri Parte_1
e esponendo che con atto pubblico del
[...] Controparte_2
13.08.2007, i convenuti avevano acquistato la piena proprietà di un terreno in Barrafranca contrada Abbate esteso mq. 400 distinti al NCT foglio 7 part. 1259; che il convenuto sottoscriveva e Parte_1
consegnava all'attore in pari data, un documento datato, a seguito del pagamento da parte dello stesso della somma di € 6.200,00. Deduceva di avere richiesto in via stragiudiziale la restituzione della succitata somma, ovvero la attribuzione della comproprietà dell'immobile in
Barrafranca; concludeva chiedendo condannarsi parte convenuta alla restituzione in proprio favore della somma di € 6.200,00 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ed accertata la palese fondatezza della pretesa attorea, ed il
3 comportamento connotato da mala fede e colpa grave posto in essere dai convenuti condannarli al risarcimento del danno cagionato da liquidarsi equitativamente ex art 96 cpc;
ordinare la refusione delle spese sostenute in sede di procedimento di mediazione per l'ingiustificato rifiuto alla definizione pro bono pacis della vertenza.
In via subordinata dichiarare la comproprietà dell'attore in ragione di
¼ del terreno in Barrafranca contrada Abate sopra citato disponendo lo scioglimento della comunione ex art 111 e 720 cc.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione, i convenuti i quali eccepivano la improcedibilità della domanda attorea, la carenza di legittimazione passiva di chiedendo disporsi Controparte_2
la sua estromissione e condannarsi parte attrice alle spese di lite.
Rigettare infine tutte le domande in quanto infondate e sfornite di prova, condannando parte attrice alle spese di lite, oltre spese generali iva e cpa del presente procedimento di primo grado e delle spese di mediazione in loro favore.
Con sentenza n.119/2020 pubblicata in data 23/03/2020, resa in data
14/03/2020, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando nel giudizio 1895/2014 RG, condannava al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
6.200,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite che liquidava in
€ 1.800,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge sempre in favore del . Condannava alle spese di lite che CP_1 CP_1
liquidava in € 1.800,00 oltre spese generali , iva e cpa come per legge in favore di . Rigettava il resto. Controparte_2
§§§§§§
4 Avverso la suddetta sentenza , Parte_1
proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Nel merito: - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte in prime grado dal IG. - condannare il IG. Controparte_1 Controparte_1
alla rifusione in favore dell'appellante di spese e compensi
[...]
di difesa, oltre spese gen., i.v.a. e c.p.a., di entrambi i gradi di giudizio. ....”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “- rigettare integralmente i motivi d'appello confermando l'impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa;
-condannare l'appellante alla refusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso per spese generali, e CPA, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. …....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della: 1–
ERRONEITA' E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
APPELLATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2730 E 2735
COD. CIV. – MOTIVAZIONE ILLOGICA, APODITTICA,
ARBITRARIA E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE
DOCUMENTALI. Deduce l'appellante che il Tribunale di Enna dopo avere riportato il contenuto della scrittura privata del 13.08.2007, sottoscritta solo dall'odierno appellante, e dando atto che la stessa non era stata sottoscritta dagli altri, avrebbe attribuito alla stessa, errando, valenza di confessione stragiudiziale ex art 2730 e 2735 cc, ai fini dell'avvenuto pagamento e/o prestito della somma di € 6.200,00 al
5 IG. La stessa scrittura invece, a dire dell'appellante, Parte_1
difettava degli elementi soggettivi e oggettivi, non potendosi attribuire efficacia di prova legale. E ciò perché in primo luogo la scrittura doveva intendersi come un tentativo, mal riuscito, di redazione di una scrittura privata di riconoscimento di comproprietà, con la quale i tre acquirenti, a fronte del pagamento della somma di € 6.200,00, avrebbero ottenuto l'acquisto di ¼ ciascuno della proprietà dell'immobile in questione. Per cui a dire dell'appellante mancava nella scrittura sia l'elemento soggettivo del voler ammettere un fatto a sé sfavorevole (trattandosi di documento che avrebbe dovuto contenere l'incontro di diverse volontà e la loro sottoscrizione a conferma dell'intervenuto accordo), sia l'elemento oggettivo dal momento che nessun pregiudizio si sarebbe verificato all'appellante il quale dalla cessione dei ¾ della proprietà avrebbe ricavato l'importo di € 18.600,00. In secondo luogo in quanto in detta scrittura non si evinceva il fatto storico (prestito o consegna di € 6.200,00), riferendo tale somma complessivamente ai IGg.ri Parte_3 CP_3
e , per il pagamento del terreno e della stipula
[...] CP_1
dell'atto di compravendita, e non si deduce che ciascuno di essi avesse consegnato somme di pari importo all'appellante. In terzo luogo, continua l'appellante, la somma di € 6.200,00, indicata in scrittura per ciascuno degli intervenuti non coinciderebbe neppure col prezzo (€
15.000,00), sborsato dai IGg.ri e Parte_1
per l'acquisto del terreno in questione, e di cui Controparte_2
all'atto pubblico di compravendita del 13.08.2013. In quarto luogo, il fatto che la suddetta dichiarazione fosse contenuta in un atto negoziale dimostrerebbe come la stessa fosse ispirata ad un intento contrattuale;
6 che per cui ne deriverebbe per l'appellante che la scrittura privata del
13.08.2007, oltre a non essersi mai perfezionata sul piano negoziale, non avrebbe integrato neppure gli estremi della confessione stragiudiziale di cui agli artt. 2730 e 2735 Cod. Civ. e, in quanto tale, il Tribunale di Enna non avrebbe potuto condannare il IG. Parte_1
al pagamento della somma di € 6.200,00, oltre interessi legali, in favore dell'appellato . Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per Controparte_4
APPELLATA PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2730 E
2735 COD. CIV.. L'appellante impugna, altresì, la sentenza n. 119 del
14.03.2020, depositata il 23.03.2020, del Tribunale di Enna dal punto
3) di pagina 3, alla pagina 6 sotto altro profilo. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Enna, dopo aver affermato che la scrittura del 13.08.2007 rappresentava un negozio “relativo alla cessione delle quote del diritto di proprietà sull'immobile”, che non si era perfezionato a causa della mancata sottoscrizione degli altri contraenti
( e ) (pag. 5 della Parte_3 Persona_1 CP_1
sentenza impugnata), sarebbe pervenuto ad attribuire alla stessa natura confessoria, estrapolando la sola e non univoca dichiarazione dell'appellante contenuta in detta scrittura privata. Detto assunto, a dire dell'appellante, sarebbe palesemente illogico e contraddittorio, dal momento che il Tribunale di Enna, pur partendo da premesse corrette (negozio non perfezionato di cessione di quote del diritto di proprietà del terreno in questione), sarebbe pervenuto ad una
7 conclusione illogica e contraddittoria, avendo attributo la natura di dichiarazione di scienza ad un atto avente valore negoziale, sebbene non perfezionato. Il Tribunale avrebbe, ignorato che la suddetta dichiarazione è contenuta in un atto negoziale che, sebbene non perfezionato, dimostrerebbe come la stessa fosse ispirata ad un intento contrattuale .
3)con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
ERRONEITA' E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
APPELLATA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 C.P.C.
E 2697 C.C., IN RELAZIONE ALLA MANCATA PROVA
DELLA CONSEGNA DELLA SOMMA DI € 6.200,00
ALL'APPELLANTE ED IN ORDINE AL MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DEL
13.08.2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE
RELATIVE QUOTE DA PARTE DI TUTTI I CONTRAENTI -
MOTIVAZIONE ILLOGICA, APODITTICA E ARBITRARIA -
TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E
DOCUMENTALI. Deduce l'appellante che il Tribunale di Enna ha condannato il IG. al pagamento della Parte_1
somma di € 6.200,00, oltre interessi legali, consegnata all'odierno appellante sine titulo, per come risulta dalla scrittura privata del
13.08.2007, a cui avrebbe attribuito natura confessoria circa la ricezione della somma in questione (pagg. 5 e 6 della sentenza appellata). Il Tribunale di Enna, in violazione delle citate norme, a dire dell'appellante, non solo non ha tenuto conto dei precisi oneri probatori che incombevano sul IG. ma Controparte_1
8 avrebbe, del tutto ignorato e pretermesso le risultanze istruttorie e documentali, che comprovano che, da un lato, mai nessuna somma, tanto meno quella di € 6.200,00, è stata mai consegnata all'odierno appellante e che, dall'altro, la scrittura privata del 13.08.2007 rappresentava un atto negoziale, poi non perfezionatosi e a cui non venne dato in concreto esecuzione a causa del mancato pagamento delle somme ivi indicate da parte dei IGg. Parte_3
e . Persona_1 Controparte_1
Le censure tra di loro connesse vengono trattate insieme.
Le censure sono infondate.
Osserva la Corte che il terreno acquistato dal e dalla di lui Parte_1
moglie in data 13.08.2007 (rep. 15451 e racc Controparte_2
6054), venne acquistato ( e di qui la scrittura privata di pari data che il ebbe a rilasciare), per come dallo stesso dichiarato (“per il Parte_1
pagamento del terreno di cui sopra e la stipula dell'atto di compravendita, sono intervenuti in parti eguali i IGg.ri Parte_3
e , oltre lo stesso, per la
[...] Controparte_5 CP_1
somma di € 6.200,00…”), con somme di danaro provenienti anche dal
. Per cui il terreno dovevasi intendere in comproprietà di CP_1
tutti loro.
Nel caso di specie trattasi per come statuito in primo grado di una confessione stragiudiziale, in quanto proveniente direttamente dalla parte ( che l'ha sottoscritta personalmente, riguardante un Parte_1
fatto a sé sfavorevole e favorevole alle parti coinvolte, ovvero il contributo economico effettivo al pagamento del terreno da parte dei coniugi, ed il cui contenuto è sufficientemente chiaro da rappresentare dei fatti sfavorevoli al medesimo Tale dichiarazione è Parte_1
9 stata scritta in modo chiaro e specifico, e riferita ad un fatto giuridicamente rilevante, quale per l'appunto la contribuzione al pagamento di un bene immobile. Il fatto che sia contenuta in un atto che, nelle originarie intenzioni delle parti, sarebbe dovuto sfociare in un contratto poi non perfezionatosi non ne altera la chiara natura di dichiarazione di scienza e non di manifestazione di un intento negoziale, circostanza fra l'altro confermata proprio dal fatto che, nonostante la mancata sottoscrizione da parte degli altri soggetti, il documento sia stato consegnato dal unico sottoscrittore (la Parte_1
sottoscrizione non è mai disconosciuta dall'odierno appellante), e quindi unico soggetto vincolato da quanto in essa contenuto.
Per di più la eccezione dell'appellante in base alla quale la somma di €
6.200,00, indicata in scrittura, per ciascun soggetto intervenuto, non coincida col prezzo di cui al rogito notarile per l'acquisto del terreno da parte dei coniugi , è priva di pregio alcuno Controparte_6
in quanto le somme corrisposte dai soggetti, per come risultante dalla scrittura, sarebbero servite “...per il pagamento del terreno di cui sopra, e la stipula dell'atto di compravendita…).
Con la citata dichiarazione, dunque, il ha effettivamente Parte_1
confessato, in sede stragiudiziale, ma con la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale (art. 2735 co. 1 cod. civ.) che, come altri, anche il ha versato per il pagamento del terreno CP_1
(formalmente acquistato dai coniugi e ) la Parte_1 CP_2
somma di € 6.200,00.
Una dichiarazione di tal fatta non necessita di per sé di alcuna prova sulla dazione delle somme di danaro, in quanto ex art 1988 cc, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a
10 favore del quale la stessa è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (rapporto che va provato solo quando il promittente intende impugnare la promessa o la ricognizione). Pertanto, basta solo ed esclusivamente la dichiarazione scritta, in quanto la stessa fa piena prova fino a querela di falso, salvo prova contraria che va comunque offerta da parte del dichiarante.
Del resto, la scrittura confessoria è coeva alla stipula dell'atto di compravendita intervenuto tra i coniugi , per Controparte_7
cui è evidente proprio il suo fine di fornire ai soggetti ( Parte_3
e il medesimo
[...] Persona_1 CP_1
), la prova documentale del loro contributo monetario Parte_1
all'acquisto dell'immobile al fine di garantirsi il successivo conseguimento pro quota della comproprietà dell'immobile o, in alternativa, come poi concretamente avvenuto, la restituzione del denaro versato .
4)con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX
ARTT. 111 COST., 132 E 161 C.P.C., 119 DISP. ATT. C.P.C.
Deduce l'appellante che la sentenza del primo giudice sarebbe nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione, nonché per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie (tanto da violare, tra gli altri, il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.), posto che il Tribunale di Enna si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la asserzioni difensive avversarie contenute negli scritti difensivi di parte appellata, depositati nel giudizio di prime cure, per come dimostrato dal fatto
11 che in sentenza si danno per provati fatti e circostanze (avvenuta consegna della somma di € 6.200,00 al IG. Parte_1
e dichiarazione confessoria del 13.08.2007), smentiti, in
[...]
realtà, per tabulas.
La censura è infondata perché il Tribunale ha viceversa dato ampiamente conto delle ragioni della sua decisione, ragioni che, per quanto esposto nell'esaminare i motivi precedenti, vanno senz'altro condivise.
L'appello pertanto va rigettato, con condanna dell'appellante, in quanto soccombente, alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, tenendo presenti compensi compresi fra i minimi ed i medi tabellari di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per causa rientrante nel terzo scaglione di valore.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, conferma la sentenza n.119/2020, pubblicata Controparte_2
in data 23/03/2020, resa in data 14/03/2020 dal Tribunale di Enna, appellata da , Parte_1
condanna , al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_1
2.700,00 (di cui € 800.00 per fase studio, € 700,00 per fase introduttiva ed € 1.200,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello
12 dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di conIGlio del 24/04/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai IGnori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio ConIGliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 151/2020 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il Parte_1
08/05/1970, CF elett.te dom.to in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Viale della Regione 172, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Balistreri, e rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Monaco, giusta procura a margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
CF elettivamente domiciliato in Barrafranca CodiceFiscale_2
Corso Garibaldi , 219, presso lo studio dell'avv. Zaira Evelin Cassaro, dal quale è anche rapp.to e difeso, giusta procura a margine della
1 comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
, nata a [...] il [...], rapp.ta Controparte_2
e difesa
APPELLATA -CONTUMACE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc
Per parte appellante:”… Reiectis adversis, - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte in prime grado dal IG. , Controparte_1
condannando quest'ultimo alla restituzione in favore dell'appellante di tutte e somme pagate in dipendenza della sentenza di prime cure;
- condannare il IG. alla rifusione in favore Controparte_1
dell'appellante di spese e compensi di difesa, oltre spese gen., i.v.a. e c.p.a., di entrambi i gradi di giudizio. ..….”.
Per parte appellata “...insiste nell'integrale rigetto dei CP_1
motivi di appello poiché destituiti di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto, all'uopo richiamando le deduzioni ed argomentazioni rassegnate in comparsa conclusionale. Si chiede, pertanto, il rigetto dell'interposto appello con conseguente conferma della gravata sentenza riguardo ai capi e ai punti oggetto d'impugnazione. Di contro, si chiede accogliersi la domanda di riforma dell'impugnata sentenza in punto di condanna dell'appellato alla refusione delle spese legali in favore della convenuta IG.ra . Ciò in Controparte_2
quanto, nell'ambito del giudizio di primo grado, il IG. CP_1
aveva formulato domanda subordinata di accertamento della
2 comproprietà pro quota del terreno in capo al IG. e di CP_1
consequenziale scioglimento della comunione sul bene, all'uopo evocando in giudizio la IG.ra , comproprietaria Controparte_2
del bene unitamente al marito IG. ..…Si insiste pertanto, Parte_1
anche in questa sede, nella domanda formulata in via subordinata, chiedendo riformarsi la sentenza nella parte in cui, del tutto erroneamente, si condanna la parte vittoriosa alla refusione delle spese di lite in favore della IG.ra .Si insiste, Parte_2
pertanto, nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale. Si chiede inoltre la condanna degli appellanti alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa, come da separata nota spese. ..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17/12/2014, CP_1
evocava davanti al Tribunale di Enna i IGg.ri Parte_1
e esponendo che con atto pubblico del
[...] Controparte_2
13.08.2007, i convenuti avevano acquistato la piena proprietà di un terreno in Barrafranca contrada Abbate esteso mq. 400 distinti al NCT foglio 7 part. 1259; che il convenuto sottoscriveva e Parte_1
consegnava all'attore in pari data, un documento datato, a seguito del pagamento da parte dello stesso della somma di € 6.200,00. Deduceva di avere richiesto in via stragiudiziale la restituzione della succitata somma, ovvero la attribuzione della comproprietà dell'immobile in
Barrafranca; concludeva chiedendo condannarsi parte convenuta alla restituzione in proprio favore della somma di € 6.200,00 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ed accertata la palese fondatezza della pretesa attorea, ed il
3 comportamento connotato da mala fede e colpa grave posto in essere dai convenuti condannarli al risarcimento del danno cagionato da liquidarsi equitativamente ex art 96 cpc;
ordinare la refusione delle spese sostenute in sede di procedimento di mediazione per l'ingiustificato rifiuto alla definizione pro bono pacis della vertenza.
In via subordinata dichiarare la comproprietà dell'attore in ragione di
¼ del terreno in Barrafranca contrada Abate sopra citato disponendo lo scioglimento della comunione ex art 111 e 720 cc.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione, i convenuti i quali eccepivano la improcedibilità della domanda attorea, la carenza di legittimazione passiva di chiedendo disporsi Controparte_2
la sua estromissione e condannarsi parte attrice alle spese di lite.
Rigettare infine tutte le domande in quanto infondate e sfornite di prova, condannando parte attrice alle spese di lite, oltre spese generali iva e cpa del presente procedimento di primo grado e delle spese di mediazione in loro favore.
Con sentenza n.119/2020 pubblicata in data 23/03/2020, resa in data
14/03/2020, il Tribunale di Enna definitivamente pronunciando nel giudizio 1895/2014 RG, condannava al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
6.200,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite che liquidava in
€ 1.800,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge sempre in favore del . Condannava alle spese di lite che CP_1 CP_1
liquidava in € 1.800,00 oltre spese generali , iva e cpa come per legge in favore di . Rigettava il resto. Controparte_2
§§§§§§
4 Avverso la suddetta sentenza , Parte_1
proponeva appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Nel merito: - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza appellata, rigettare tutte le domande proposte in prime grado dal IG. - condannare il IG. Controparte_1 Controparte_1
alla rifusione in favore dell'appellante di spese e compensi
[...]
di difesa, oltre spese gen., i.v.a. e c.p.a., di entrambi i gradi di giudizio. ....”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “- rigettare integralmente i motivi d'appello confermando l'impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa;
-condannare l'appellante alla refusione di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso per spese generali, e CPA, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. …....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della: 1–
ERRONEITA' E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
APPELLATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2730 E 2735
COD. CIV. – MOTIVAZIONE ILLOGICA, APODITTICA,
ARBITRARIA E TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE
DOCUMENTALI. Deduce l'appellante che il Tribunale di Enna dopo avere riportato il contenuto della scrittura privata del 13.08.2007, sottoscritta solo dall'odierno appellante, e dando atto che la stessa non era stata sottoscritta dagli altri, avrebbe attribuito alla stessa, errando, valenza di confessione stragiudiziale ex art 2730 e 2735 cc, ai fini dell'avvenuto pagamento e/o prestito della somma di € 6.200,00 al
5 IG. La stessa scrittura invece, a dire dell'appellante, Parte_1
difettava degli elementi soggettivi e oggettivi, non potendosi attribuire efficacia di prova legale. E ciò perché in primo luogo la scrittura doveva intendersi come un tentativo, mal riuscito, di redazione di una scrittura privata di riconoscimento di comproprietà, con la quale i tre acquirenti, a fronte del pagamento della somma di € 6.200,00, avrebbero ottenuto l'acquisto di ¼ ciascuno della proprietà dell'immobile in questione. Per cui a dire dell'appellante mancava nella scrittura sia l'elemento soggettivo del voler ammettere un fatto a sé sfavorevole (trattandosi di documento che avrebbe dovuto contenere l'incontro di diverse volontà e la loro sottoscrizione a conferma dell'intervenuto accordo), sia l'elemento oggettivo dal momento che nessun pregiudizio si sarebbe verificato all'appellante il quale dalla cessione dei ¾ della proprietà avrebbe ricavato l'importo di € 18.600,00. In secondo luogo in quanto in detta scrittura non si evinceva il fatto storico (prestito o consegna di € 6.200,00), riferendo tale somma complessivamente ai IGg.ri Parte_3 CP_3
e , per il pagamento del terreno e della stipula
[...] CP_1
dell'atto di compravendita, e non si deduce che ciascuno di essi avesse consegnato somme di pari importo all'appellante. In terzo luogo, continua l'appellante, la somma di € 6.200,00, indicata in scrittura per ciascuno degli intervenuti non coinciderebbe neppure col prezzo (€
15.000,00), sborsato dai IGg.ri e Parte_1
per l'acquisto del terreno in questione, e di cui Controparte_2
all'atto pubblico di compravendita del 13.08.2013. In quarto luogo, il fatto che la suddetta dichiarazione fosse contenuta in un atto negoziale dimostrerebbe come la stessa fosse ispirata ad un intento contrattuale;
6 che per cui ne deriverebbe per l'appellante che la scrittura privata del
13.08.2007, oltre a non essersi mai perfezionata sul piano negoziale, non avrebbe integrato neppure gli estremi della confessione stragiudiziale di cui agli artt. 2730 e 2735 Cod. Civ. e, in quanto tale, il Tribunale di Enna non avrebbe potuto condannare il IG. Parte_1
al pagamento della somma di € 6.200,00, oltre interessi legali, in favore dell'appellato . Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per Controparte_4
APPELLATA PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2730 E
2735 COD. CIV.. L'appellante impugna, altresì, la sentenza n. 119 del
14.03.2020, depositata il 23.03.2020, del Tribunale di Enna dal punto
3) di pagina 3, alla pagina 6 sotto altro profilo. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Enna, dopo aver affermato che la scrittura del 13.08.2007 rappresentava un negozio “relativo alla cessione delle quote del diritto di proprietà sull'immobile”, che non si era perfezionato a causa della mancata sottoscrizione degli altri contraenti
( e ) (pag. 5 della Parte_3 Persona_1 CP_1
sentenza impugnata), sarebbe pervenuto ad attribuire alla stessa natura confessoria, estrapolando la sola e non univoca dichiarazione dell'appellante contenuta in detta scrittura privata. Detto assunto, a dire dell'appellante, sarebbe palesemente illogico e contraddittorio, dal momento che il Tribunale di Enna, pur partendo da premesse corrette (negozio non perfezionato di cessione di quote del diritto di proprietà del terreno in questione), sarebbe pervenuto ad una
7 conclusione illogica e contraddittoria, avendo attributo la natura di dichiarazione di scienza ad un atto avente valore negoziale, sebbene non perfezionato. Il Tribunale avrebbe, ignorato che la suddetta dichiarazione è contenuta in un atto negoziale che, sebbene non perfezionato, dimostrerebbe come la stessa fosse ispirata ad un intento contrattuale .
3)con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
ERRONEITA' E INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA
APPELLATA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 C.P.C.
E 2697 C.C., IN RELAZIONE ALLA MANCATA PROVA
DELLA CONSEGNA DELLA SOMMA DI € 6.200,00
ALL'APPELLANTE ED IN ORDINE AL MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DEL
13.08.2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE
RELATIVE QUOTE DA PARTE DI TUTTI I CONTRAENTI -
MOTIVAZIONE ILLOGICA, APODITTICA E ARBITRARIA -
TRAVISAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E
DOCUMENTALI. Deduce l'appellante che il Tribunale di Enna ha condannato il IG. al pagamento della Parte_1
somma di € 6.200,00, oltre interessi legali, consegnata all'odierno appellante sine titulo, per come risulta dalla scrittura privata del
13.08.2007, a cui avrebbe attribuito natura confessoria circa la ricezione della somma in questione (pagg. 5 e 6 della sentenza appellata). Il Tribunale di Enna, in violazione delle citate norme, a dire dell'appellante, non solo non ha tenuto conto dei precisi oneri probatori che incombevano sul IG. ma Controparte_1
8 avrebbe, del tutto ignorato e pretermesso le risultanze istruttorie e documentali, che comprovano che, da un lato, mai nessuna somma, tanto meno quella di € 6.200,00, è stata mai consegnata all'odierno appellante e che, dall'altro, la scrittura privata del 13.08.2007 rappresentava un atto negoziale, poi non perfezionatosi e a cui non venne dato in concreto esecuzione a causa del mancato pagamento delle somme ivi indicate da parte dei IGg. Parte_3
e . Persona_1 Controparte_1
Le censure tra di loro connesse vengono trattate insieme.
Le censure sono infondate.
Osserva la Corte che il terreno acquistato dal e dalla di lui Parte_1
moglie in data 13.08.2007 (rep. 15451 e racc Controparte_2
6054), venne acquistato ( e di qui la scrittura privata di pari data che il ebbe a rilasciare), per come dallo stesso dichiarato (“per il Parte_1
pagamento del terreno di cui sopra e la stipula dell'atto di compravendita, sono intervenuti in parti eguali i IGg.ri Parte_3
e , oltre lo stesso, per la
[...] Controparte_5 CP_1
somma di € 6.200,00…”), con somme di danaro provenienti anche dal
. Per cui il terreno dovevasi intendere in comproprietà di CP_1
tutti loro.
Nel caso di specie trattasi per come statuito in primo grado di una confessione stragiudiziale, in quanto proveniente direttamente dalla parte ( che l'ha sottoscritta personalmente, riguardante un Parte_1
fatto a sé sfavorevole e favorevole alle parti coinvolte, ovvero il contributo economico effettivo al pagamento del terreno da parte dei coniugi, ed il cui contenuto è sufficientemente chiaro da rappresentare dei fatti sfavorevoli al medesimo Tale dichiarazione è Parte_1
9 stata scritta in modo chiaro e specifico, e riferita ad un fatto giuridicamente rilevante, quale per l'appunto la contribuzione al pagamento di un bene immobile. Il fatto che sia contenuta in un atto che, nelle originarie intenzioni delle parti, sarebbe dovuto sfociare in un contratto poi non perfezionatosi non ne altera la chiara natura di dichiarazione di scienza e non di manifestazione di un intento negoziale, circostanza fra l'altro confermata proprio dal fatto che, nonostante la mancata sottoscrizione da parte degli altri soggetti, il documento sia stato consegnato dal unico sottoscrittore (la Parte_1
sottoscrizione non è mai disconosciuta dall'odierno appellante), e quindi unico soggetto vincolato da quanto in essa contenuto.
Per di più la eccezione dell'appellante in base alla quale la somma di €
6.200,00, indicata in scrittura, per ciascun soggetto intervenuto, non coincida col prezzo di cui al rogito notarile per l'acquisto del terreno da parte dei coniugi , è priva di pregio alcuno Controparte_6
in quanto le somme corrisposte dai soggetti, per come risultante dalla scrittura, sarebbero servite “...per il pagamento del terreno di cui sopra, e la stipula dell'atto di compravendita…).
Con la citata dichiarazione, dunque, il ha effettivamente Parte_1
confessato, in sede stragiudiziale, ma con la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale (art. 2735 co. 1 cod. civ.) che, come altri, anche il ha versato per il pagamento del terreno CP_1
(formalmente acquistato dai coniugi e ) la Parte_1 CP_2
somma di € 6.200,00.
Una dichiarazione di tal fatta non necessita di per sé di alcuna prova sulla dazione delle somme di danaro, in quanto ex art 1988 cc, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a
10 favore del quale la stessa è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (rapporto che va provato solo quando il promittente intende impugnare la promessa o la ricognizione). Pertanto, basta solo ed esclusivamente la dichiarazione scritta, in quanto la stessa fa piena prova fino a querela di falso, salvo prova contraria che va comunque offerta da parte del dichiarante.
Del resto, la scrittura confessoria è coeva alla stipula dell'atto di compravendita intervenuto tra i coniugi , per Controparte_7
cui è evidente proprio il suo fine di fornire ai soggetti ( Parte_3
e il medesimo
[...] Persona_1 CP_1
), la prova documentale del loro contributo monetario Parte_1
all'acquisto dell'immobile al fine di garantirsi il successivo conseguimento pro quota della comproprietà dell'immobile o, in alternativa, come poi concretamente avvenuto, la restituzione del denaro versato .
4)con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per NULLITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX
ARTT. 111 COST., 132 E 161 C.P.C., 119 DISP. ATT. C.P.C.
Deduce l'appellante che la sentenza del primo giudice sarebbe nulla per mancanza ed insufficienza di motivazione, nonché per la mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicabili nella fattispecie (tanto da violare, tra gli altri, il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.), posto che il Tribunale di Enna si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la asserzioni difensive avversarie contenute negli scritti difensivi di parte appellata, depositati nel giudizio di prime cure, per come dimostrato dal fatto
11 che in sentenza si danno per provati fatti e circostanze (avvenuta consegna della somma di € 6.200,00 al IG. Parte_1
e dichiarazione confessoria del 13.08.2007), smentiti, in
[...]
realtà, per tabulas.
La censura è infondata perché il Tribunale ha viceversa dato ampiamente conto delle ragioni della sua decisione, ragioni che, per quanto esposto nell'esaminare i motivi precedenti, vanno senz'altro condivise.
L'appello pertanto va rigettato, con condanna dell'appellante, in quanto soccombente, alla refusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, tenendo presenti compensi compresi fra i minimi ed i medi tabellari di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per causa rientrante nel terzo scaglione di valore.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, conferma la sentenza n.119/2020, pubblicata Controparte_2
in data 23/03/2020, resa in data 14/03/2020 dal Tribunale di Enna, appellata da , Parte_1
condanna , al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_1
2.700,00 (di cui € 800.00 per fase studio, € 700,00 per fase introduttiva ed € 1.200,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Nulla sulle spese per la parte contumace.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello
12 dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di conIGlio del 24/04/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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