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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattu ale non ricomprese nelle altre mat
R.G. 3011/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN ER, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3011/2015 R.G.,
TRA
con sede in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3 p.iva , in persona del legale rappresentante , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarlo Catavello del Foro di Milano, come da mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
Prof. Dott. (C.F. ), nato l'8 novembre Controparte_1 C.F._1
1949 ad ND (BA) e residente in [...], difeso dal Prof. Avv. Roberto Della Vecchia (C.F. , dall'Avv. Gabriele C.F._2
CH (C.F. e dall'Avv. Gaia Grandi (C.F. C.F._3
come da procure alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio di quest'ultima in , Via del Cavallerizzo n. 1. Pt_1
Pagina 1 PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di regresso
All' esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti :
Per Parte attrice ““Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e difesa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad esercitare il diritto di regresso nei confronti del Parte_1
Prof. nella qualità di ex Componente il Collegio sindacale di Controparte_1
e per l'effetto condannarlo al pagamento in Parte_1 favore di della somma di Euro 283.220,00, Parte_1 oltre interessi dal 30 ottobre 2013 sino all'effettivo saldo, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza nonché del risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dello equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di o, in subordine, in via Parte_1 equitativa in misura pari all'interesse annuo del 6% o secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità, a far tempo dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza, oltre che degli interessi legali sulle somme capitali rivalutate dalla data dell'emananda sentenza sino al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Pt_2 CP_1 comunque ogni contraria istanza ed eccezione:
In via pregiudiziale:
-dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in quanto sussiste la competenza del Tribunale di Roma per le ragioni esposte in narrativa;
sospendere il presente giudizio fino alla definizione di quello pendente avanti alla Contr RT E.D.U. e avente ad oggetto l'illegittimità della Sanzione di cui chiede il rimborso;
Nel merito: Contr rigettare la domanda di in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata:
- dichiarare non dovuti, e comunque infondati e privi di effettiva prova, gli interessi, la rivalutazione monetaria e la richiesta di risarcimento domandati da Contr
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Fascicolo trasmesso al giudice per la decisione in data 24.10.2025
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
1. agisce davanti al Tribunale di Siena per far Parte_1 valere nei confronti del Prof azione di regresso relativa alla sanzione CP_1 comminata da , per la quale parte attrice assume l'intervenuto CP_3 pagamento.
A fondamento della domanda espone : che la Banca agiva in regresso dopo aver effettuato il pagamento quale obbligata solidale ex lege, delle sanzioni pecuniarie irrogate tra l'altro all'odierno convenuto – nella sua qualità di componente del collegio sindacale – da , con provvedimento CP_3 sanzionatorio n. 0920338 dell'8 ottobre 2013 –; che , a seguito d'impugnazione del provvedimento irrogativo delle sanzioni ,con sentenza n. 5395/2018 del 16.8.2018, la RT d'Appello di Roma rigettava l'opposizione proposta dal Prof.
[...]
e che il medesimo convenuto proponeva ricorso avanti alla Suprema RT CP_1 di Cassazione (r.g. 5498/2019, Seconda Sezione); - che con ordinanza n. 24370/ 2024 pubblicata in data 11.9.2024, la RT di Cassazione rigettava il ricorso del Prof. con conseguente conferma della sanzione irrogatagli da CP_1 [...]
e pari ad Euro 283.220,00. CP_3
2. Si costituiva il Prof il quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Roma , chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della RT CEDU e nel merito Contr eccepiva che la Sanzione pagata da (quale obbligata in solido) risultava in contrasto con le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e più in generale con il principio del ne bis idem posto che le condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza ex art. 2638 c.c. e quelle di mancate informazioni alla (o alla Consob) ai sensi del d.lgs. n. CP_3
395/1983 (o del d.lgs. n. 58/1998) sono coincidenti e sovrapponibili e la prima disposizione ha carattere speciale rispetto alla seconda, così da dover trovare applicazione la sola disposizione speciale di cui all'art. 2638 c.c..
Richiamava pronuncia della della RT d'Appello di Milano, che con sentenza del 6 luglio 2023, aveva dimostrato come il provvedimento di archiviazione ex artt. 409-410 c.p.p. possa precludere l'irrogazione di sanzioni amministrative per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona;
che invece il Prof. , CP_1 ritenuto non colpevole di alcuna omissione informativa nei confronti dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle approfondite analisi che sono state svolte solamente in sede penale – Tribunale di Roma (acquisizione del più ampio patrimonio documentale, esame incrociato di persone informate dei fatti, indagati e imputati, escussione di testimoni, etcetera), era stato invece sanzionato nell'ambito del procedimento svolto dalla sulla base di una superficiale analisi dei CP_3 pochi documenti acquisiti nell'immediatezza della vicenda in questione.
Contestava infine la debenza della rivalutazione monetaria e la domanda di risarcimento del danno .
La causa non vedeva istruttoria .
Pagina 3 3. L'eccezione d'incompetenza territoriale . E' vero che il convenuto ha sollevato l'eccezione sotto tutti profili concorrenti. Tuttavia la stessa non appare fondata . Come già rilevato dalla giudicante nell'ordinanza del 6.3.2025 in relazione al disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. deve aversi riguardo all'obbligazione fondamentale e primaria dedotta e non anche eventuali obbligazioni accessorie il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione ( cfr Cass656/23) quale potrebbe essere quella risarcitoria come formulata. Ed invero quanto all'individuazione del giudice competente il principio applicabile è quello espresso da tempo dalla Suprema RT (Cass., Sez. II, 14/06/1999 Cass., Sez. III, 10/01/2008, n. 245 Cass n. 656 del 12/01/2023) per il quale ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l' obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale. Nella specie il titolo vantato da parte attrice è costituito dal regresso e il pagamento a tale titolo deve essere eseguito presso il creditore cos' che la scelta del Foro ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. deve ritenersi corretta.
4.La richiesta di sospensione Parte convenuta chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o, quantomeno, dell'art. 337 c.p.c. rappresentando la pendenza presso la RT E.D.U. di ricorso presentato dal Prof. al fine di CP_1 accertare l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori e giudiziari che hanno determinato l'irrogazione e la conferma della sanzione nei suoi confronti.
Non ricorrono , a stretto rigore, i presupposti della pregiudizialità necessaria rispetto alla decisione del presente giudizio di regresso, che ha ad oggetto il diritto Contr di ad essere rimborsata del pagamento effettuato, e considerato che l'odierna parte attrice non è parte del giudizio davanti alla RT EA .
Peraltro a, voler valutare la pregiudizialità anche in termini sostanziali e quindi il peso dell'esito del ricorso europeo nel presente giudizio , non potrebbe non tenersi conto delle statuizioni della RT dei Cassazione ( Cass. n. 7128/25) che ha precisato l'ambito applicativo della revocazione .
Senza qui volere indugiare troppo sul contenuto della detta pronuncia tuttavia i principi espressi paiono delimitare in modo rigoroso l'ambito applicativo della norma
Si legge nella sentenza della RT ( se ne riportano brevi stralci)
5. Non è possibile interpretare l'art. 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla
Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la
Pagina 4 lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali,
quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale..,
Se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona» …
La suddetta espressione normativa deve, pertanto, certamente intendersi come volta ad indicare come oggetto della tutela revocatoria esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente. Essa non può, invece, ragionevolmente intendersi, né sul piano letterale né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente;
b) il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso.
Orbene, come già chiarito: la legge delega (legge 26 novembre 2021 n. 206), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo art. 391-quater c.p.c., all'art. 1, comma 10, ha previsto l'introduzione del rimedio della revocazione esclusivamente nei casi in cui «una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla RT
europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi
Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente»; l'art. 41
Pagina 5 della Convenzione EA dei Diritti dell'Uomo, prevede che «Se la RT dichiara che vi è
stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale di violazione, la RT accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa». …la stessa legge delega, benché effettivamente consentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazione straordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e non solo di
«diritti di stato della persona», aveva, comunque, chiaramente inteso limitare l'operatività
del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui il giudicato nazionale contrario ai principi della
Convenzione EDU comporta un pregiudizio a diritti di natura tale per cui non sia configurabile una tutela “per equivalente”, cioè non sia configurabile un risarcimento di tipo esclusivamente economico, in quanto tale risarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo al tal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato e adottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di somme di denaro, conseguenti alla rimozione. Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che il nuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale,
anche non patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio – e soltanto – una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possibile, ma è
ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria. certezza dei rapporti giuridici, è configurabile come una extrema ratio, da utilizzarsi solo quando la tutela per equivalente non è, ontologicamente,
idonea a rimuovere adeguatamente le conseguenze della violazione, essendo quest'ultima, in caso contrario, pienamente satisfattiva.
E in conclusione è stato enunciato il seguente principio di diritto: «la nuova ipotesi di
“revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, prevista dall'art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla RT europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla RT europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l'equa
Pagina 6 indennità eventualmente accordata dalla RT europea ai sensi dell'articolo 41 della
Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla RT EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente;
di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o,
comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».
Senza voler entrare nel merito dei presupposti per la revocazione nel caso che ci occupa, tuttavia la lettura delle motivazioni di Cass 7128/25 ( molto più estese di quanto riportate) non consentono di attribuire al ricorso rilevanza con carattere pregiudiziale per la sospensione del processo .
5.Parte convenuta ha poi invocato, per chiedere il rigetto della domanda attorea il procedimento conclusosi con archiviazione innanzi al Tribunale di Roma (proc. n. 21331/2015) con provvedimento del 13 luglio 2016 che ha ritenuto il Prof CP_1 non colpevole di alcuna omissione informativa nei confronti dell'Autorità di vigilanza invece , a parere della difesa del convenuto, frettolosamente sanzionato nell'ambito del procedimento svolto dalla sulla base di una CP_3 superficiale (ed errata) analisi dei pochi documenti acquisiti nell'immediatezza della vicenda in questione.
Ma il giudizio di regresso non può tenere conto di detta vicenda che in considerazione dell'allocazione temporale ( non certo fatto sopravvenuto) sarà stata fatta valere nei pregressi giudizi di impugnazione .
In tema di intermediazione finanziaria, l'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del dipendente, od organo individuato come responsabile, è un'obbligazione accessoria "ex lege" inderogabile, posta a tutela dell'interesse generale alla trasparenza del mercato finanziario.
In primo luogo il giudizio di regresso non può estendersi ad accertare ex novo i presupposti di applicazione della sanzione al fatto illecito, non risultando sostenibile, anche alla luce dei principi del giusto processo, che il responsabile, convenuto in rivalsa obbligatoria, possa porre nuovamente e interamente in discussione (sia pur con riferimento alla propria posizione processuale) gli accertamenti del procedimento di opposizione. In tal senso Cass. Sez. Un. n. 20929/2009
Pagina 7 Fra i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione di regresso da parte del giudice adìto, si pongono la prova dell'avvenuto pagamento e la valutazione della percentuale del debito gravante sul convenuto
- Alla domanda se occorre anche la prova di avere "pagato bene", nel senso che si possono rimettere in discussione gli accertamenti compiuti innanzi al primo giudice (anche con l'exceptio litis malae gestae), sembra potersi rispondere che l'accertamento compiuto in sede (amministrativa e, poi,) giurisdizionale è destinato a spiegare legittimo effetto (nei sensi di cui all'art. 2909 c.c.) nei confronti del responsabile convenuto con l'azione di regresso che abbia partecipato al giudizio di opposizione , proponendola in via autonoma o intervenendo nel giudizio
- L'autore materiale convenuto in regresso che non si sia invece attivato nel giudizio di opposizione potrà, pertanto, opporre alla società soltanto le eccezioni personali.
- E , spiega la RT a Sezioni Unite sopra richiamata :
- Deve pertanto concludersi la disamina che precede nei sensi che seguono:
- a) alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società;
- b) Il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell'intervento adesivo autonomo;
- c) Nell'ipotesi di proposizione di diverse opposizione, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti;
- d) Nell'ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni c.d. "reali"), salva l'opponibilità di eccezioni personali;
- e) Nell'ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta), nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione.
Pertanto, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni cd. “reali”) e resta salva l'opponibilità delle sole eccezioni personali all'ente o alla società che ha provveduto al pagamento della sanzione ( Cass. Sez. Un. n. 20929/2009, Cass. n. 14208/2012, Cass. n. 14239/2018), di talché al responsabile evocato in giudizio è concesso solo e unicamente di negare i presupposti del regresso, che non possono che attenere alla sussistenza di un'efficace ingiunzione nei confronti dell'ingiunto ovvero all'avvenuto assolvimento del pagamento da parte di quest'ultimo o ancora all'avvenuta
Pagina 8 soddisfazione dell'obbligazione di regresso e, in generale, di paralizzare l'azione con eccezioni di natura personale, quale, ad esempio, la compensazione.
Ribadito che il merito della sanzione non può più essere messo in discussione in questa sede ( essendo stato oggetto di accertamento definitivo : si ricorda che l'odierno convenuto ha già fatto valere nei vari giudizi d'impugnazione gli artt. 6 e 7 della CEDU, l'art. 117 della Costituzione e l'art. 3 della legge n. 689/1981) nessun'altra eccezione è stata sollevata sui presupposti dell'azione di regresso ovvero l'avvenuto pagamento e la tempestiva richiesta.
6. La domanda di rivalutazione .
Non è dovuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e, come tale, non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta e non essendovi prova del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. .
7.La domanda risarcitoria è rimasta del tutto sfornita di allegazioni prima ancora che di prova e il danno non può essere ritenuto “ in re ipsa”
Il convenuto dovrà quindi corrispondere alla l'importo di 283.220,00, oltre CP_3 interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale non essendo stata rinvenuta in atti la richiesta di pagamento .
8. Le spese processuali . Considerate le reciproche soccombenze, anche in relazione alla fase davanti al Tribunale per le Imprese le spese del presente giudizio possono essere compensate per metà e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , istruttoria ( quest'ultima al minimo tariffario in ragione dell'attività processuale svolta ) e decisoria , sono poste per la restante metà a carico del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara dovuto dal convenuto Prof.
e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell' importo di € 283.220,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. CP_4 dalla domanda al saldo
2) Dichiara compensate per metà le spese processuali che liquidate in 17.261,50 per compenso ed € 1.713,00 per spese oltre il 15% per rimborso spese generali, c.p.a ed Iva come per legge pone per la rimanente parte a carico del convenuto
Così deciso in Siena il 26.11.2025
Il Giudice
AN ER
Nota:
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
Pagina 9 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Pagina 10
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattu ale non ricomprese nelle altre mat
R.G. 3011/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN ER, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3011/2015 R.G.,
TRA
con sede in , Piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni n. 3 p.iva , in persona del legale rappresentante , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Giancarlo Catavello del Foro di Milano, come da mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
Prof. Dott. (C.F. ), nato l'8 novembre Controparte_1 C.F._1
1949 ad ND (BA) e residente in [...], difeso dal Prof. Avv. Roberto Della Vecchia (C.F. , dall'Avv. Gabriele C.F._2
CH (C.F. e dall'Avv. Gaia Grandi (C.F. C.F._3
come da procure alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo studio di quest'ultima in , Via del Cavallerizzo n. 1. Pt_1
Pagina 1 PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di regresso
All' esito dell'udienza cartolare del 3.7.2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti :
Per Parte attrice ““Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e difesa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad esercitare il diritto di regresso nei confronti del Parte_1
Prof. nella qualità di ex Componente il Collegio sindacale di Controparte_1
e per l'effetto condannarlo al pagamento in Parte_1 favore di della somma di Euro 283.220,00, Parte_1 oltre interessi dal 30 ottobre 2013 sino all'effettivo saldo, con maggiorazione della rivalutazione monetaria dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza nonché del risarcimento del danno per mancata tempestiva corresponsione dello equivalente pecuniario da liquidarsi, avendo riguardo alle somme capitali come determinate e come via via annualmente rivalutate in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio, in relazione agli impieghi presumibili del denaro in relazione alla qualità di imprenditore commerciale del settore finanziario di o, in subordine, in via Parte_1 equitativa in misura pari all'interesse annuo del 6% o secondo tasso annuo diverso da determinarsi secondo equità, a far tempo dal dovuto sino alla data dell'emananda sentenza, oltre che degli interessi legali sulle somme capitali rivalutate dalla data dell'emananda sentenza sino al saldo. Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa Pt_2 CP_1 comunque ogni contraria istanza ed eccezione:
In via pregiudiziale:
-dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena in quanto sussiste la competenza del Tribunale di Roma per le ragioni esposte in narrativa;
sospendere il presente giudizio fino alla definizione di quello pendente avanti alla Contr RT E.D.U. e avente ad oggetto l'illegittimità della Sanzione di cui chiede il rimborso;
Nel merito: Contr rigettare la domanda di in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondata per le ragioni esposte in narrativa;
In via subordinata:
- dichiarare non dovuti, e comunque infondati e privi di effettiva prova, gli interessi, la rivalutazione monetaria e la richiesta di risarcimento domandati da Contr
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Fascicolo trasmesso al giudice per la decisione in data 24.10.2025
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
1. agisce davanti al Tribunale di Siena per far Parte_1 valere nei confronti del Prof azione di regresso relativa alla sanzione CP_1 comminata da , per la quale parte attrice assume l'intervenuto CP_3 pagamento.
A fondamento della domanda espone : che la Banca agiva in regresso dopo aver effettuato il pagamento quale obbligata solidale ex lege, delle sanzioni pecuniarie irrogate tra l'altro all'odierno convenuto – nella sua qualità di componente del collegio sindacale – da , con provvedimento CP_3 sanzionatorio n. 0920338 dell'8 ottobre 2013 –; che , a seguito d'impugnazione del provvedimento irrogativo delle sanzioni ,con sentenza n. 5395/2018 del 16.8.2018, la RT d'Appello di Roma rigettava l'opposizione proposta dal Prof.
[...]
e che il medesimo convenuto proponeva ricorso avanti alla Suprema RT CP_1 di Cassazione (r.g. 5498/2019, Seconda Sezione); - che con ordinanza n. 24370/ 2024 pubblicata in data 11.9.2024, la RT di Cassazione rigettava il ricorso del Prof. con conseguente conferma della sanzione irrogatagli da CP_1 [...]
e pari ad Euro 283.220,00. CP_3
2. Si costituiva il Prof il quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Roma , chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della RT CEDU e nel merito Contr eccepiva che la Sanzione pagata da (quale obbligata in solido) risultava in contrasto con le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e più in generale con il principio del ne bis idem posto che le condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza ex art. 2638 c.c. e quelle di mancate informazioni alla (o alla Consob) ai sensi del d.lgs. n. CP_3
395/1983 (o del d.lgs. n. 58/1998) sono coincidenti e sovrapponibili e la prima disposizione ha carattere speciale rispetto alla seconda, così da dover trovare applicazione la sola disposizione speciale di cui all'art. 2638 c.c..
Richiamava pronuncia della della RT d'Appello di Milano, che con sentenza del 6 luglio 2023, aveva dimostrato come il provvedimento di archiviazione ex artt. 409-410 c.p.p. possa precludere l'irrogazione di sanzioni amministrative per i medesimi fatti e nei confronti della stessa persona;
che invece il Prof. , CP_1 ritenuto non colpevole di alcuna omissione informativa nei confronti dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle approfondite analisi che sono state svolte solamente in sede penale – Tribunale di Roma (acquisizione del più ampio patrimonio documentale, esame incrociato di persone informate dei fatti, indagati e imputati, escussione di testimoni, etcetera), era stato invece sanzionato nell'ambito del procedimento svolto dalla sulla base di una superficiale analisi dei CP_3 pochi documenti acquisiti nell'immediatezza della vicenda in questione.
Contestava infine la debenza della rivalutazione monetaria e la domanda di risarcimento del danno .
La causa non vedeva istruttoria .
Pagina 3 3. L'eccezione d'incompetenza territoriale . E' vero che il convenuto ha sollevato l'eccezione sotto tutti profili concorrenti. Tuttavia la stessa non appare fondata . Come già rilevato dalla giudicante nell'ordinanza del 6.3.2025 in relazione al disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. deve aversi riguardo all'obbligazione fondamentale e primaria dedotta e non anche eventuali obbligazioni accessorie il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione ( cfr Cass656/23) quale potrebbe essere quella risarcitoria come formulata. Ed invero quanto all'individuazione del giudice competente il principio applicabile è quello espresso da tempo dalla Suprema RT (Cass., Sez. II, 14/06/1999 Cass., Sez. III, 10/01/2008, n. 245 Cass n. 656 del 12/01/2023) per il quale ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l' obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale. Nella specie il titolo vantato da parte attrice è costituito dal regresso e il pagamento a tale titolo deve essere eseguito presso il creditore cos' che la scelta del Foro ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. deve ritenersi corretta.
4.La richiesta di sospensione Parte convenuta chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o, quantomeno, dell'art. 337 c.p.c. rappresentando la pendenza presso la RT E.D.U. di ricorso presentato dal Prof. al fine di CP_1 accertare l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori e giudiziari che hanno determinato l'irrogazione e la conferma della sanzione nei suoi confronti.
Non ricorrono , a stretto rigore, i presupposti della pregiudizialità necessaria rispetto alla decisione del presente giudizio di regresso, che ha ad oggetto il diritto Contr di ad essere rimborsata del pagamento effettuato, e considerato che l'odierna parte attrice non è parte del giudizio davanti alla RT EA .
Peraltro a, voler valutare la pregiudizialità anche in termini sostanziali e quindi il peso dell'esito del ricorso europeo nel presente giudizio , non potrebbe non tenersi conto delle statuizioni della RT dei Cassazione ( Cass. n. 7128/25) che ha precisato l'ambito applicativo della revocazione .
Senza qui volere indugiare troppo sul contenuto della detta pronuncia tuttavia i principi espressi paiono delimitare in modo rigoroso l'ambito applicativo della norma
Si legge nella sentenza della RT ( se ne riportano brevi stralci)
5. Non è possibile interpretare l'art. 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sentenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla
Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la
Pagina 4 lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali,
quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale..,
Se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia «pregiudicato un diritto di stato della persona» …
La suddetta espressione normativa deve, pertanto, certamente intendersi come volta ad indicare come oggetto della tutela revocatoria esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente. Essa non può, invece, ragionevolmente intendersi, né sul piano letterale né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente;
b) il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso.
Orbene, come già chiarito: la legge delega (legge 26 novembre 2021 n. 206), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo art. 391-quater c.p.c., all'art. 1, comma 10, ha previsto l'introduzione del rimedio della revocazione esclusivamente nei casi in cui «una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla RT
europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi
Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente»; l'art. 41
Pagina 5 della Convenzione EA dei Diritti dell'Uomo, prevede che «Se la RT dichiara che vi è
stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale di violazione, la RT accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa». …la stessa legge delega, benché effettivamente consentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazione straordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e non solo di
«diritti di stato della persona», aveva, comunque, chiaramente inteso limitare l'operatività
del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui il giudicato nazionale contrario ai principi della
Convenzione EDU comporta un pregiudizio a diritti di natura tale per cui non sia configurabile una tutela “per equivalente”, cioè non sia configurabile un risarcimento di tipo esclusivamente economico, in quanto tale risarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo al tal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato e adottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di somme di denaro, conseguenti alla rimozione. Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che il nuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale,
anche non patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio – e soltanto – una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possibile, ma è
ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria. certezza dei rapporti giuridici, è configurabile come una extrema ratio, da utilizzarsi solo quando la tutela per equivalente non è, ontologicamente,
idonea a rimuovere adeguatamente le conseguenze della violazione, essendo quest'ultima, in caso contrario, pienamente satisfattiva.
E in conclusione è stato enunciato il seguente principio di diritto: «la nuova ipotesi di
“revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, prevista dall'art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla RT europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla RT europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l'equa
Pagina 6 indennità eventualmente accordata dalla RT europea ai sensi dell'articolo 41 della
Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla RT EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente;
di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o,
comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».
Senza voler entrare nel merito dei presupposti per la revocazione nel caso che ci occupa, tuttavia la lettura delle motivazioni di Cass 7128/25 ( molto più estese di quanto riportate) non consentono di attribuire al ricorso rilevanza con carattere pregiudiziale per la sospensione del processo .
5.Parte convenuta ha poi invocato, per chiedere il rigetto della domanda attorea il procedimento conclusosi con archiviazione innanzi al Tribunale di Roma (proc. n. 21331/2015) con provvedimento del 13 luglio 2016 che ha ritenuto il Prof CP_1 non colpevole di alcuna omissione informativa nei confronti dell'Autorità di vigilanza invece , a parere della difesa del convenuto, frettolosamente sanzionato nell'ambito del procedimento svolto dalla sulla base di una CP_3 superficiale (ed errata) analisi dei pochi documenti acquisiti nell'immediatezza della vicenda in questione.
Ma il giudizio di regresso non può tenere conto di detta vicenda che in considerazione dell'allocazione temporale ( non certo fatto sopravvenuto) sarà stata fatta valere nei pregressi giudizi di impugnazione .
In tema di intermediazione finanziaria, l'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 nei confronti del dipendente, od organo individuato come responsabile, è un'obbligazione accessoria "ex lege" inderogabile, posta a tutela dell'interesse generale alla trasparenza del mercato finanziario.
In primo luogo il giudizio di regresso non può estendersi ad accertare ex novo i presupposti di applicazione della sanzione al fatto illecito, non risultando sostenibile, anche alla luce dei principi del giusto processo, che il responsabile, convenuto in rivalsa obbligatoria, possa porre nuovamente e interamente in discussione (sia pur con riferimento alla propria posizione processuale) gli accertamenti del procedimento di opposizione. In tal senso Cass. Sez. Un. n. 20929/2009
Pagina 7 Fra i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione di regresso da parte del giudice adìto, si pongono la prova dell'avvenuto pagamento e la valutazione della percentuale del debito gravante sul convenuto
- Alla domanda se occorre anche la prova di avere "pagato bene", nel senso che si possono rimettere in discussione gli accertamenti compiuti innanzi al primo giudice (anche con l'exceptio litis malae gestae), sembra potersi rispondere che l'accertamento compiuto in sede (amministrativa e, poi,) giurisdizionale è destinato a spiegare legittimo effetto (nei sensi di cui all'art. 2909 c.c.) nei confronti del responsabile convenuto con l'azione di regresso che abbia partecipato al giudizio di opposizione , proponendola in via autonoma o intervenendo nel giudizio
- L'autore materiale convenuto in regresso che non si sia invece attivato nel giudizio di opposizione potrà, pertanto, opporre alla società soltanto le eccezioni personali.
- E , spiega la RT a Sezioni Unite sopra richiamata :
- Deve pertanto concludersi la disamina che precede nei sensi che seguono:
- a) alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società;
- b) Il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell'intervento adesivo autonomo;
- c) Nell'ipotesi di proposizione di diverse opposizione, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti;
- d) Nell'ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni c.d. "reali"), salva l'opponibilità di eccezioni personali;
- e) Nell'ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta), nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione.
Pertanto, il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni cd. “reali”) e resta salva l'opponibilità delle sole eccezioni personali all'ente o alla società che ha provveduto al pagamento della sanzione ( Cass. Sez. Un. n. 20929/2009, Cass. n. 14208/2012, Cass. n. 14239/2018), di talché al responsabile evocato in giudizio è concesso solo e unicamente di negare i presupposti del regresso, che non possono che attenere alla sussistenza di un'efficace ingiunzione nei confronti dell'ingiunto ovvero all'avvenuto assolvimento del pagamento da parte di quest'ultimo o ancora all'avvenuta
Pagina 8 soddisfazione dell'obbligazione di regresso e, in generale, di paralizzare l'azione con eccezioni di natura personale, quale, ad esempio, la compensazione.
Ribadito che il merito della sanzione non può più essere messo in discussione in questa sede ( essendo stato oggetto di accertamento definitivo : si ricorda che l'odierno convenuto ha già fatto valere nei vari giudizi d'impugnazione gli artt. 6 e 7 della CEDU, l'art. 117 della Costituzione e l'art. 3 della legge n. 689/1981) nessun'altra eccezione è stata sollevata sui presupposti dell'azione di regresso ovvero l'avvenuto pagamento e la tempestiva richiesta.
6. La domanda di rivalutazione .
Non è dovuta la rivalutazione trattandosi di debito di valuta e, come tale, non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta e non essendovi prova del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. .
7.La domanda risarcitoria è rimasta del tutto sfornita di allegazioni prima ancora che di prova e il danno non può essere ritenuto “ in re ipsa”
Il convenuto dovrà quindi corrispondere alla l'importo di 283.220,00, oltre CP_3 interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale non essendo stata rinvenuta in atti la richiesta di pagamento .
8. Le spese processuali . Considerate le reciproche soccombenze, anche in relazione alla fase davanti al Tribunale per le Imprese le spese del presente giudizio possono essere compensate per metà e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttiva , istruttoria ( quest'ultima al minimo tariffario in ragione dell'attività processuale svolta ) e decisoria , sono poste per la restante metà a carico del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara dovuto dal convenuto Prof.
e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell' importo di € 283.220,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. CP_4 dalla domanda al saldo
2) Dichiara compensate per metà le spese processuali che liquidate in 17.261,50 per compenso ed € 1.713,00 per spese oltre il 15% per rimborso spese generali, c.p.a ed Iva come per legge pone per la rimanente parte a carico del convenuto
Così deciso in Siena il 26.11.2025
Il Giudice
AN ER
Nota:
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti
Pagina 9 ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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