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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 3 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.51 CCII nel procedimento di reclamo ai sensi della citata norma iscritto al n.2592 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. BONAGURA DOMINIQUE (c.f.
), C.F._1 reclamante
E
(c.f. ), domiciliata in PIAZZA CP_1 P.IVA_2
CAVOUR, 6 SALUZZO, presso lo studio dell'avv. ALLOCCO MIRELLA (c.f. ), che la rappresenta e difende con procura in C.F._2 atti, unitamente all'avv. TAVELLA SILVIO ( ), C.F._3 reclamata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 313/2025 emessa dal Tribunale di in data 10/04/2025.
Conclusioni dell'appellante: “ove ritenuto, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra esposta:
a) Dichiarare la nullità e/o revocare e/o riformare la Sentenza del
Tribunale di Roma n. 313/2025 pubblicata il 10/04/2025 (rep. n. 341/2025 del 10/04/2025) procedimento unitario n. 349-1/2025, per l'assenza in atti del decreto motivato che consentirebbe l'abbreviazione dei termini a comparire e comunque per la violazione delle norme di notifica degli atti alla parte resistente e conseguente lesione del contraddittorio, con adozione di ogni conseguente provvedimento;
r.g. n. 1 b) Accertare e dichiarare che, stante l'avvenuta scadenza del termine annuale ex art. 33 CCII, debba essere dichiarata improcedibile e/o inammissibile e/o comunque respinta ogni istanza di Liquidazione
Giudiziale promossa contro la in oggi estinta e cancellata Parte_1 dal registro imprese;
c) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inammissibilità dell'istanza di Liquidazione Giudiziale promossa da contro la con adozione di ogni Controparte_1 Parte_1 conseguente provvedimento;
d) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge ed in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni dell'appellata: “Previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di primo grado, nonché previa acquisizione degli atti e dei documenti, presenti sia in formato digitale sia in formato cartaceo, presenti nel fascicolo del procedimento unitario n. R.G. 349-1/2025 Tribunale di Roma – XIV sezione civile-sezione fallimentare per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, con ordine alla Cancelleria di produrre la relativa Parte_1 documentazione;
- Esaminata la documentazione prodotta e a prodursi;
- Previo rigetto dell'istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale esposta da parte reclamante, per i motivi in atti;
- Respingere e/o rigettare e/o comunque non accogliere per i motivi tutti in atti il reclamo proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza n. 313/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 10.04.2025, e quindi confermare la predetta sentenza n. 313/2025 Tribunale di Roma pubblicata il 10.04.2025 – rep. n. 341/2025 del 10.04.2025;
- E, per l'effetto, previa conferma della sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e dello stato di insolvenza della società
[...]
, corrente in 00198 Roma (RM), via Panama, 52 Parte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante e P.IVA_1 liquidatore pro-tempore, e previa conferma degli accertamenti presso gli Enti Previdenziali, Agenzie delle Entrate e Registro delle Imprese, da effettuarsi anche tramite la Polizia Tributaria, nonché previa acquisizione dei fascicoli relativi alle esecuzioni mobiliari e/o immobiliari pendenti in odio alla società debitrice, confermare la sentenza n. 313/2025 Tribunale di Roma con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1 corrente in 00198 Roma (RM), via Panama, 52 (C.F. – P.IVA
r.g. n. 2 ), in persona del suo legale rappresentante e liquidatore pro- P.IVA_1 tempore, e dare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. FATTO E DIRITTO
In data 20.05.2025, la , notificava alla Parte_1
reclamo ex art. 51 e ss. C.C.I.I., avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 313/2025 pubblicata in data 10.04.2025, con la quale era stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
Nel ricostruire il procedimento di primo grado, la reclamante deduceva che, con decreto di fissazione udienza datato 04.03.2025, il Tribunale di Roma aveva fissato udienza per la discussione del ricorso al giorno 02.04.2025, con termine per notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento entro e non oltre il 10.03.2025.
A detta della controparte, la Cancelleria del Tribunale di Roma eseguiva il tentativo di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, nonostante la fosse già stata cancellata dal Registro delle Imprese con Parte_1 pubblicità dell'11.04.2024.
Secondo la ricostruzione della reclamante, non essendo stata possibile la notifica a mezzo PEC, all'udienza del 02.04.2025 il Giudice Delegato rinviava l'udienza medesima al 09.04.2025, dando atto di aver ottenuto l'autorizzazione del Presidente di Sezione – ritenuto inesistente nel fascicolo del procedimento - ex art. 41 co. 3 CCII per l'abbreviazione del termine a comparire, disponendo quindi la notifica ex art. 40 co. 8 CCII presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario a mano, ed in caso di esito negativo di quest'ultima presso la casa comunale. Continua parte reclamante asserendo che il decreto motivato del Presidente di Sezione ex art. 41 co. 3 CCII non sarebbe stato depositato nel fascicolo telematico, e neppure sarebbe stato notificato alla Core Progetti, e la carenza di tale decreto motivato nel fascicolo telematico e nell'atto di notifica ne inficerebbe la validità ed il decreto sarebbe tamquam non esset.
Sostiene poi la parte reclamante che l'inesistenza del decreto comporterebbe la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, con conseguente improcedibilità dell'azione per il decorso del termine di un anno dalla cessazione della società.
Ancora, in subordine il procedimento sarebbe nullo, in quanto il diritto di difesa della società reclamante, costituzionalmente garantito, sarebbe stato irrimediabilmente leso, posto che la con soli due giorni Parte_1
r.g. n. 3 lavorativi, non sarebbe stata posta nelle condizioni di difendersi. La lesione del diritto di difesa risulterebbe altresì anche in relazione all'art. 41 co. 3 CCII.
La sostiene che la , sin dal momento del deposito Parte_1 CP_1 del ricorso, sarebbe stata a conoscenza della cancellazione dal Registro delle Imprese della ed avrebbe pertanto dovuto richiedere al Parte_1
Giudice Delegato i provvedimenti utili ad una tempestiva e regolare notifica, mentre nulla in tal senso avrebbe fatto la dal CP_1
04.03.2025 al 02.04.2025. Il procedimento si sarebbe svolto in contumacia della in violazione dei princìpi costituzionali di difesa e Parte_1 processuali di notifica.
La Core Progetti formula altresì istanza di remissione alla Corte
Costituzionale per il vaglio della legittimità costituzionale degli artt. 40 e
41 CCII in relazione all'art. 24 della Costituzione. La conclude richiedendo, ove ritenuto previa remissione alla Parte_1
Corte Costituzionale dell'esposta questione di legittimità costituzionale, dichiarare la nullità e/o revocare e/o riformare la sentenza n. 313/2025
Tribunale di Roma pubblicata in data 10.04.2025, procedimento unitario n.
349-1/2025, per l'assenza in atti del decreto motivato che consentirebbe l'abbreviazione dei termini a comparire e comunque per la violazione delle norme di notifica degli atti alla parte resistente e conseguente lesione del contraddittorio, nonché per accertare e dichiarare che, stante l'avvenuta scadenza del termine annuale ex art. 33 CCII, debba essere dichiarata improcedibile e/o inammissibile e/o comunque respinta l'istanza di liquidazione giudiziale promossa contro la estinta e Parte_1 cancellata dal registro delle imprese, nonché accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale promossa dalla , con vittoria di spese e CP_1 competenze di giudizio.
Con il proprio atto, si costituiva in giudizio la con il Controparte_1 patrocinio dei suoi difensori, contestando quanto dedotto, siccome assolutamente infondato, sia in fatto sia in diritto, e chiedendo il rigetto del reclamo.
E, alla udienza del 3 ottobre 2025, sentite le parti comparse, la Corte tratteneva la causa in decisione, e così decide con la presente sentenza.
Il reclamo è infondato.
r.g. n.
4 -Anzitutto si rileva che alcuna violazione di norma processuale sia intervenuta nel giudizio di primo grado, in punto di costituzione del contraddittorio nei confronti della società odierna reclamante, cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 aprile 2014; infatti il creditore istante nel suo ricorso richiedeva al G.D. la abbreviazione dei termini prevista dagli arrt.40-41 CCII nei casi di urgenza determinata dall'imminente scadenza dell'anno rilevante ex art.33 CCII;
il
G.D. su delega del Presidente fissava al 7 aprile 2025 il termine di notificazione del ricorso, rispettato dal creditore che vi provvedeva per il giorno 5 precedente, per l'udienza successiva (a precedente nella quale si verificava la mancata ricezione del decreto di fissazione di udienza da parte della Cancelleria a mezzo PEC alla debitrice) del 9 aprile 2025, alla quale la debitrice né compariva, né si costituiva con difensore.
-In ordine alla lamentata lesione, poi, delle possibilità defensionali della debitrice.
Invero, in linea con autorevole giurisprudenza di merito, nessun dubbio può sussistere, in ordine alla possibilità, per l'imprenditore, di assolvere al proprio onere nel giudizio di reclamo dinanzi alla corte di appello, indicando anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 121 CCI, in quanto il procedimento disciplinato dall'art. 51 continua ad essere caratterizzato, per la sua specialità, non diversamente dal procedimento previsto dall'art. 18 leg.fall., da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. (Corte Appello Milano, sez. IV,
07.03.2023, n. 797; in senso conforme, sulla precedente analoga normativa,
Cass. n. 22546/2010).
Nel caso che ci occupa, si ritiene che la questione ex adverso sollevata di illegittimità costituzionale di tale normativa non sia rilevante né non manifestamente infondata, dal momento che alcuna compromissione difensiva vi è stata in danno della e la documentazione Parte_1 acquisita dalla Cancelleria ex art. 49 e 367 CCII ben dimostrava la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale in capo alla stessa (tant'è che, nel merito del reclamo, la parte non si è difesa, pur avendo avuto ben trenta giorni,
r.g. n. 5 decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, per apprestare una linea difensiva che contrastasse ogni singolo elemento valutato dal Tribunale per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale). Ancora, la reclamante non specificamente ed analiticamente Parte_1 censurato le ragioni per cui ritiene che gli artt. 40 e 41 CCII abbiano violato la libertà di impresa ed il diritto di proprietà citati, senza dimenticare che la risulta essere una società già in liquidazione e Cancellata dal Parte_1
Registro delle Imprese, che come tale dovrebbe essere inattiva, e non dovrebbe più operare a livello economico. Per cui la lamentata incostituzionalità degli artt. 40 e 41 CCII appare invece palesemente infondata, dal momento che i termini ivi contenuti ricalcano pedissequamente i termini già previsti dalla Legge Fallimentare, nella formulazione vigente dal 19.12.2012, e comunque non ha l'effetto di impedire il contraddittorio tra le parti in ordine alla richiesta di l.g., ben potendo l'attività defensionale essere esplicata in sede anche di reclamo, come del resto avvenuto nella specie, laddove vi fossero motivi di merito per ritenere non sottoponibile alla procedura concorsuale la società resistente, procedura concorsuale, del resto, tempestivamente conclusasi, rispetto alla data di cancellazione dal registro delle imprese della debitrice.
In precedenza, la Corte Costituzionale, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 1. fall. 'ratione temporis' applicabile (del tutto analogo nel suo contenuto, nello specifico, agli odierni artt.40 e
41 CCII), con la sentenza n. 146 del 2016, ha affermato che "il sistema, nel quale si inserisce la disposizione censurata, non è privo di ulteriori correttivi a tutela della effettività del diritto di difesa dell'imprenditore", e ciò in quanto "la riconosciuta natura "devolutiva" del reclamo - come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare (...) - consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al Tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado
(che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di Cassazione, sentenze n. 6835 e n.
6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)".
L'art. 15 L.F. era del resto già stato sottoposto al vaglio della Consulta, che non ha mai censurato tale disposizione.
Invero, la non ha contestato, né ha preso posizione alcuna, in Parte_1 merito alla sussistenza o meno del debito complessivo, vantato nei confronti della ricorrente , per €. 64.767,52, come peraltro CP_1
r.g. n. 6 puntualmente allegato e documentato dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo.
La non ha contestato, né preso posizione alcuna, in merito ai Parte_1 debiti scaduti ed iscritti a ruolo, acquisiti ed allegati dalla Cancelleria, per un importo complessivo superiore ad €. 564.211,23 vantati dalla Agenzia
Entrate e Riscossione.
Ancora, la nulla ha aggiunto in ordine ai bilanci acquisiti e Parte_1 depositati dalla Cancelleria. In particolare, la reclamante non ha contestato che l'entità dell'attivo, palesato dal bilancio di liquidazione pari ad €. 0,00, impedisce il pagamento di tutti i debiti, sia di quelli riportati nel bilancio stesso per €. 324.826,69, sia di quelli ulteriori emersi dall'istruttoria del procedimento di primo grado, né ha contestato che da tale elemento emergesse il palese stato di insolvenza patrimoniale della società.
Neppure, la parte ha detto alcunchè in ordine ai verbali prodotti dalla
Cancelleria e relativi alle operazioni straordinarie societarie intervenute in seno alla società, odierna reclamante.
La infine, non ha contestato di non essere una società Parte_1 commerciale, né di avere un oggetto sociale rientrante in quelli propri della società commerciale ex art. 2195 c.c. Si noti come la non abbia poi prodotto, infine, in sede di Parte_1
reclamo, la ulteriore ed attuale situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata, formulata nell'osservanza delle regole di redazione del bilancio di esercizio.
Le spese del gravame seguono poi la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del criterio di cui all'art.4 cm.5 e n.20 tabella all.ta al DM Giust. N.55/2014.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il reclamo, e condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese del grado in favore della reclamata che liquida in
€ 2.100,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 13/10/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7