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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa CH UN, a seguito dell'udienza del
2.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 357/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Ardizzone Alberto;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/01/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che è affetta da Parte_1
Cardiopatia ipertensiva in I II classe NYHA in soggetto con sindrome depressiva in trattamento e poliartrosi a lieve incidenza funzionale”, ritenendola pertanto invalida al 65% con esclusione della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/1971.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della sopra indicata prestazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 2.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la sig.ra , in atto , risulta affetta da Sindrome ansioso- Parte_1 depressiva di grado grave in trattamento farmacologico, Spondiloartrosi, cardiopatia ischemico- ipertensiva (FE:48%) (Codici DM 05/02/92: 2206; 6442;7010). […] Nel caso in questione, le patologie in diagnosi, sono valutate tenendo conto delle Tabelle allegate al Decreto Ministeriale del
05.02.1992 : - La cardiopatia ischemico-ipertensiva (attuale FE=48%) può essere valutata utilizzando il codice 6442, al 45% ; - La grave sindrome ansioso-depressiva può essere valutata con il codice 2206 al 40% ; - La spondiloartrosi, a media incidenza funzionale, viene valutata per analogia con il codice 7010 al 20% . Procedendo alla valutazione globale, applicando la formula a scalare di Balthazard, si ritiene che la Sig.ra possa essere dichiarata invalida Parte_1 nella misura del 74 (settantaquattro)%, con decorrenza che può farsi ascendere al mese di Gennaio
2025, prendendo come riferimento il certificato di visita psichiatrica del 16.01.2025 (DSM ASP
Catania).”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti
2 effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di gennaio
2025.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 04/10/2025
La giudice del lavoro
CH UN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa CH UN, a seguito dell'udienza del
2.10.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 357/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Ardizzone Alberto;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/01/2025, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che è affetta da Parte_1
Cardiopatia ipertensiva in I II classe NYHA in soggetto con sindrome depressiva in trattamento e poliartrosi a lieve incidenza funzionale”, ritenendola pertanto invalida al 65% con esclusione della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere l'assegno mensile di assistenza ex L. 118/1971.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della sopra indicata prestazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 2.10.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971 e succ. mod., infine, sono: a) avere un'età compresa fra i 18 e i 64 anni;
b) avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; c) non svolgere attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione sussiste (ante l. 247/2007, la normativa richiedeva l'incollocazione al lavoro); d) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale (senza computare il reddito del coniuge convivente e degli altri conviventi del nucleo familiare;
Cfr. art. 14 septies co. 5
D.L. 663/1979, conv. con mod. in l. 33/1980, e C. Cass. 13363/2003).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la sig.ra , in atto , risulta affetta da Sindrome ansioso- Parte_1 depressiva di grado grave in trattamento farmacologico, Spondiloartrosi, cardiopatia ischemico- ipertensiva (FE:48%) (Codici DM 05/02/92: 2206; 6442;7010). […] Nel caso in questione, le patologie in diagnosi, sono valutate tenendo conto delle Tabelle allegate al Decreto Ministeriale del
05.02.1992 : - La cardiopatia ischemico-ipertensiva (attuale FE=48%) può essere valutata utilizzando il codice 6442, al 45% ; - La grave sindrome ansioso-depressiva può essere valutata con il codice 2206 al 40% ; - La spondiloartrosi, a media incidenza funzionale, viene valutata per analogia con il codice 7010 al 20% . Procedendo alla valutazione globale, applicando la formula a scalare di Balthazard, si ritiene che la Sig.ra possa essere dichiarata invalida Parte_1 nella misura del 74 (settantaquattro)%, con decorrenza che può farsi ascendere al mese di Gennaio
2025, prendendo come riferimento il certificato di visita psichiatrica del 16.01.2025 (DSM ASP
Catania).”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti
2 effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di gennaio
2025.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 04/10/2025
La giudice del lavoro
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