Sentenza 14 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
i l l e ſ n IN NOME0 0356/ 02 o REPUBBLICA ITALIANA P LA CORTE SUPR MADICASSAZIONE Oggetto resfourablike SEZIONE TERZA CIVILE eina Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9376/99 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Cron. 652 - Rel. Consigliere - Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Bruno DURANTE Consigliere - Rep.107 Ud. 09/07/01 ConsigliereDott. Maria Margherita CHIARINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig....IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: 14 GEN. 2002 CIPRIANI DOMENICO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO FRANCESCHINI con studio in 64100 TERAMO CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 71, giusta delega in atti;
CANCELLERA ricorrente
contro
TI PIERINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANCINELLI 60, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PROSSOMARITI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE FALACE con studio 64100 TERAMO VIA C. BATTISTI 66, giusta delega 2001 in atti;
controricorrente 1497 avverso la sentenza n. 146/98 del Tribunale di TERAMO, emessa il 12/01/98 e depositata il 24/03/98 (R.G. 2228/89); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Dino VALENZA (per delega Avv. Mario FRANCESCHINI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ☐ Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RT Pierino, assumendo che NI EN lo aveva danneggiato con diversi atti, consistenti nel ta- glio di taluni tubi, nella manomissione e nell'insabbiamento di un compressore, nella chiusura di un impianto di distribuzione di gasolio, oltre che in ingiurie e in minacce, convenne dinanzi al Pretore di Montorio al Vomano il NI per esserne risarcito. Contumace il convenuto, il Pretore lo condannò al paga- mento della somma di L.
4.958.000 in favore dell'attore. Il NI ha proposto appello, sostenen- do che il RT col suo comportamento processuale aveva determinato una violazione del principio del con- traddittorio, perché anziché comparire e iscrivere la 2 causa a ruolo all'udienza successiva al giorno indicato in citazione (nel quale il Pretore non teneva udienza), aveva espletato detti incombenti nella terza udienza successiva a quel giorno, così precludendo al convenuto la possibilità di difendersi efficacemente, costituen- dosi in giudizio. Ha lamentato, inoltre, che il Pretore aveva basato la sua decisione su documentazione irri- tualmente prodotta dall'attore. Con sentenza del 24.3.1998 il Tribunale ha confermato la sentenza del Pretore, osservando: 1) che la causa non era stata iscritta a ruolo e trattata alla udienza immediatamente successiva al giorno indicato in citazione perché vero- similmente detta udienza era destinata alla trattazione di cause (esecutive o possessorie) di natura diversa da quella della causa di specie;
2) che era stata acquisi- ta ampia prova dei fatti addebitati all'appellante. Ri- corre il NI con due motivi. Resiste il RT con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente insiste nel sostene- re che il comportamento processuale dell'attore nel giudizio di primo grado avrebbe comportato una "violazione del principio del contraddittorio” e lamen- ta che a ciò il Tribunale non abbia posto riparo, aven- do erroneamente fatto corrispondere all'ipotesi, previ- 3 sta dagli artt. 313 cod. proc. civ. (nella originaria formulazione, applicabile al caso di specie) e 57 disp. att., che nel giorno indicato in citazione non si tenga : udienza dinanzi al giudice designato, la ipotesi che in quel giorno non vengano trattate cause della stessa na- tura di quella introdotta con la citazione, onde quest'ultima causa non venga iscritta a ruolo. La do- glianza è fondata. Il Tribunale ha pretermesso il prin- cipio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22.2.1996 n. 1409), secondo cui la locuzione "se non vi è udienza", contenuta nell'art. 57 disp. att. cod. proc. civ., non esprime il fatto che nel giorno in- dicato in citazione l'udienza, benchè effettivamente tenuta, non comprenda la causa per difetto di iscrizio- ne a ruolo, bensì il fatto che in quel giorno il giudi- ce non tenga materialmente udienza. Il comportamento del RT (attore in primo grado), che ha iscritto la causa a ruolo soltanto nella terza udienza successiva al giorno indicato nell'atto di citazione, ha, quindi, effettivamente compromesso il proficuo esercizio del diritto di difesa dell'odierno ricorrente NI, im- pedendogli di partecipare all'udienza di prima tratta- zione della causa, ed ha determinato la nullità, per violazione dell'art. 101 cod.proc.civ., di tutti gli atti del procedimento di primo grado e della relativa sentensa. Tali mullité avrebbero dovuto essere rilevate e dichiarate 4 dal Tribunale, che, ai sensi dell'art. 354 cod.proc.civ. avrebbe dovuto trattenere la causa e de- ciderla nel merito in secondo grado, dopo aver posto l'appellante NI in condizione di svolgere appieno 1097/29,11 tutte le difese che non aveva potuto svolgere dinanzi 458T 20,66 al Pretore. TOT. 149,77 L'accoglimento del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo (con cui il ricor- rente lamenta che il Tribunale abbia pronunziato la sua decisione sulla base di documentazione irritualmente prodotta dal RT), che deve ritenersi assorbito riesaminataperché la relativa questione dovrà essere dal giudice del rinvio. La impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rin- vio alla Corte d'Appello di L'Aquila, che si uniformerà 14 MAR 002 al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la impu- gnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione del- le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila. Roma, 9.7.2001. IL CONSIGLIERE EST.W ith IL PRESIDENTE Vlofíentru 5 CANCELLIERE C1 Gina Gasoll