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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1396/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PETRACCHINI IOLANDA Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento di un invalidità civile pari o superiore al 67% (esenzione ticket) dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione. Instaurato il contraddittorio l' non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalla parte ricorrente e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'esenzione dall'obbligo di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) ex art. 10 D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, lo stesso consiste in una condizione di invalidità determinante una riduzione della capacità lavorativa generica almeno nella misura del 67%.
Nel caso di specie il CTU nominato in sede di opposizione non ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie richieste dal ricorrente riconoscendogli un'invalidità del 54% a far data dalla domanda amministrativa.
La CTU è completa ed esaustiva, ha risposto alle note critiche del C.T.P. affermando che l'attribuzione della II e/o III classe NYHA non è giustificabile alla luce della documentazione medica in atti, poiché “per la deposta severità, avrebbe dovuto avere un importante corteo sintomatologico…in assenza di una obiettività clinica e in mancanza di idonei esami strumentali a cui avrebbero potuto far riferimento, mancano di attendibilità medico-legale.
Infatti, sono il frutto di una attività medica espletata a fini terapeutici e non ai fini di accertamenti in ambito giudiziario.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese di lite considerano la dichiarazione di esenzione della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di entrambe le fasi tra le parti.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 27.10.2025
Il Giudice Onorario
ER AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
ER AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1396/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PETRACCHINI IOLANDA Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze CP_1 peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento di un invalidità civile pari o superiore al 67% (esenzione ticket) dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione. Instaurato il contraddittorio l' non si è costituito. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalla parte ricorrente e con la rinnovazione della CTU.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'esenzione dall'obbligo di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) ex art. 10 D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983, lo stesso consiste in una condizione di invalidità determinante una riduzione della capacità lavorativa generica almeno nella misura del 67%.
Nel caso di specie il CTU nominato in sede di opposizione non ha ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie richieste dal ricorrente riconoscendogli un'invalidità del 54% a far data dalla domanda amministrativa.
La CTU è completa ed esaustiva, ha risposto alle note critiche del C.T.P. affermando che l'attribuzione della II e/o III classe NYHA non è giustificabile alla luce della documentazione medica in atti, poiché “per la deposta severità, avrebbe dovuto avere un importante corteo sintomatologico…in assenza di una obiettività clinica e in mancanza di idonei esami strumentali a cui avrebbero potuto far riferimento, mancano di attendibilità medico-legale.
Infatti, sono il frutto di una attività medica espletata a fini terapeutici e non ai fini di accertamenti in ambito giudiziario.”
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese di lite considerano la dichiarazione di esenzione della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di entrambe le fasi tra le parti.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 27.10.2025
Il Giudice Onorario
ER AD