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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 816/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 816/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente Parte_1 CodiceFiscale_1 tra loro, dagli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, come da procura in atti;
- appellante- contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Baldi, come da procura in C.F._3 atti;
- appellati - avverso la sentenza n. 263/2024 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 1.3.2024; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la parte appellante: “Voglia “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così statuire: - in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei Sig.ri e ei CP_1 Controparte_2 confronti del Notaio Dott.ssa - in via principale: riformare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca n. 263/2024 (RGN. 1639/2019) dep. il 01/03/2024, respingendo tutte le domande proposte dai Sig.ri e nei confronti del Notaio CP_1 Controparte_2
Dott.ssa in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate, e, quindi, Parte_1 negando qualsivoglia responsabilità professionale del Notaio nella causazione dei danni ex adverso lamentati, con conseguente condanna dei predetti alla restituzione delle somme che la medesima ha versato a loro favore in adempimento della sentenza gravata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino ad integrale soddisfo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto o di accoglimento parziale del gravame proposto, limitare il risarcimento del danno entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225, 1227 e 2055 c.c. e provvedere in conformità in ordine alla restituzione di quanto nel frattempo, l'appellante ha già corrisposto. Con conseguente condanna alla restituzione dell'importo complessivamente pagato di 14.409,20, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento fino al soddisfo, nonché revisione anche in punto di spese di lite relative al primo grado di giudizio e con vittoria delle spese di lite per il presente grado di appello”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 263/24 del Tribunale di Lucca. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, al fine di ottenere Parte_1
- previa declaratoria della responsabilità professionale del notaio convenuto per non aver correttamente individuato l'oggetto del contratto di compravendita nei due rogiti del 2 aprile 2003 (rep. n. 3.303; raccolta n.75) e del 20 luglio 2004 (rep. n. 6.853; raccolta n.212) - la condanna della medesima al risarcimento dei danni patrimoniali da loro subiti per avere omesso di ricomprendere negli atti di compravendita da lei rogati alcuni annessi degli appartamenti e dei terreni compravenduti, da quantificarsi in euro 3.374,20 per ciascuno, per una somma complessiva di € 6.748,41,
A fondamento della domanda, avevano esposto che: 1) in data 9.10.2001, si era aperta la successione di , che vedeva come eredi il coniuge, ed Persona_1 Persona_2
i figli, , e ed in data 4.4.2002, era stata presentata la Controparte_1 CP_2 CP_3 dichiarazione di successione;
2) i beni siti nel Comune di Collesalvetti, frazione Vicarello, che erano entrati nell'asse ereditario, in base alla denuncia di successione, erano rappresentati da:
- terreno identificato al foglio 19, particella 308; - terreno identificato al foglio 19, particella 115;- fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 602; - fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 603; - fabbricato identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 605; - fabbricato C/2 identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 602; - fabbricato C/6 identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 603 e - fabbricato C/6 identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 604; 2) in data 13.11.2001, a seguito del decesso di , la quota ereditaria di quest'ultimo era pervenuta alla Persona_3 moglie, ed ai figli, e;
3) nel marzo del 2003, era stata Controparte_4 Parte_2 Per_4 promossa una un'azione giudiziale di divisione ereditaria dinanzi al Tribunale di Livorno da parte degli eredi di nei loro confronti ed in quelli della madre, Persona_3 Persona_2
, a seguito della quale le parti decidevano di dividere bonariamente le proprietà
[...] indivise riguardanti il predetto compendio immobiliare ereditario;
4) con il rogito del notaio del 2 aprile 2003 (rep. n. 3.303; raccolta n.75) aveva alienato Pt_1 Persona_2 loro, in parti uguali, la propria quota di proprietà, ricevuta in successione dal marito, di 1/3 del compendio immobiliare posto nel Comune di Collesalvetti, frazione Vicarello (che, nell'atto, era stata limitata ai seguenti beni: - terreno identificato al foglio 19, particella 308; - terreno identificato al foglio 19, particella 115; - fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 602; - fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 603, graffata con la particella 334, subalterno 605); 5) in data 12.5.2004, loro avevano sottoscritto un contratto preliminare di vendita con e , con il quale si erano obbligati Parte_3 Pt_2 ad acquistare da questi ultimi le quote di loro proprietà del compendio immobiliare di cui all'azione giudiziale intrapresa dinanzi al Tribunale di Livorno;
6) in data 20.7.2004, sempre con atto a rogito del notaio (rep. n. 6.853; raccolta n.212), e Pt_1 Controparte_4 Parte_3
e avevano venduto loro (così di fatto cessando ogni lite tra loro pendente) le
[...] Pt_2 loro quote di proprietà, pari a 2/9, dei beni di cui al predetto compendio immobiliare, pervenute loro dalla successione di;
7) in data 29 ottobre 2009, era deceduta Persona_3
, lasciando, quali eredi, loro ed i nipoti e;
8) Persona_2 Parte_3 Pt_2 nell'anno 2018, volendo vendere a terzi tutte le quote di comproprietà del compendio immobiliare, acquisite, in parte per successione ereditaria ed in altra parte con i due rogiti sopra menzionati del 2003 e del 2004, che ritenevano avessero ad oggetto le otto unità immobiliari sopra indicate, essi avevano appreso che nei due rogiti del 2003 e del 2004 non erano stati indicati le seguenti unità, annesse agli appartamenti e ai terreni ceduti: a) due locali pollaio e locale legnaia identificati al foglio n. 19, part. 223, sub. 614 (già part. 334, sub. 602); b) locale di ricovero attrezzi identificato al foglio n. 19, part. 223, sub. 613 (già part. 334, 603); c) garage catastalmente identificato al foglio n. 19, part. 223, sub. 615 (già part. 334, sub 604) e d) cortile catastalmente identificato al foglio n. 19, part.223, sub. 617, bene comune non censibile;
9) conseguentemente, poiché i predetti locali accessori erano compresi nella la quota di proprietà di 9/27 ereditata da e , avevano dovuto trattare Parte_3 Pt_2 nuovamente con i medesimi e con la loro madre, , la cessione delle quote di quei Controparte_4 beni, riconoscendo, in data 18.4.2018, a saldo, stralcio e transazione, la somma di euro 3.000,00, nei confronti del primo e di € 1.250,00, nei confronti della seconda, a fronte dell'obbligo di questi ultimi di alienarglieli. In tale data, con atto a rogito notaio Rep. n. Pt_1
22999) e avevano rilasciavano procura speciale a Controparte_4 Parte_3 Parte_2
al fine di cedere in loro nome e per loro conto le quote degli immobili sopra descritti;
[...] 10) in data 10.5.2018, , anche per conto della madre e del fratello, Parte_2 riconoscendo che “per un mero errore” non erano stati indicati nell'atto di compravendita del 2004, si era obbligato a vendere loro i predetti annessi, a fronte del riconoscimento, a saldo, stralcio e transazione, della somma di euro 750,00, che loro avevano corrisposto e 11) nel giugno del 2018, loro avevano ceduto il compendio immobiliare ad altri acquirenti a rogito del notaio Per_5
Tanto esposto, i ricorrenti avevano dedotto che la mancata indicazione, da parte del notaio dei predetti annessi negli atti da lei rogati negli anni 2003 e 2004 non era giustificabile Pt_1 in ragione del carattere accessorio e pertinenziale delle unità non ricomprese negli atti di trasferimento ed in assenza di una loro specifica volontà di escludere gli stessi e che, tra i documenti prodotti (dichiarazioni di successione, atto di divisione giudiziale ereditaria, contratto preliminare) era ricompresa la concessione edilizia in sanatoria del 6.11.1997, avente ad oggetto due locali destinati a ricovero attrezzi e due locali destinati a pollaio e legnaia.
Si era costituita in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda, Parte_1 sostenendo di non avere incluso gli annessi per non esserne stata espressamente richiesta dagli attori.
All'udienza dell'8.7.2022, il giudice aveva disposto il mutamento del rito, concedendo i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nonché lo svolgimento di una c.t.u. (finalizzata a verificare quali omissioni avesse compiuto la se le accertande omissioni fossero Pt_1 evitabili, tenuto conto della documentazione in possesso del notaio;
se sarebbe stato possibile evitare le omissioni con apposita relazione tecnica;
quali spese vive abbiano comportato le omissioni lamentate;
se sarebbe stato possibile ovviare alle accertande omissioni con integrazione dello stesso o di altri notai ed in caso positivo, con quale spesa).
Successivamente, la causa, istruita mediante produzioni documentali, era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 263/2024 pubblicata l'1.3.2024, con la quale il predetto Tribunale aveva condannato al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, Parte_1 della somma di euro 3.374,20, nonché alla rifusione delle spese processuali, oltre quelle di c.t.u.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Ebbene, la difesa della convenuta è inconsistente, tenuto conto degli obblighi di consiglio e di verifica incombenti sul professionista, incaricato di redigere l'atto in conformità con il fine perseguito dalle parti.
Si richiama, tra le tante pronunce al riguardo, Cass. n. 23600/2023, di cui si riporta la massima: "l'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto" .
Calando tali principi nella vicenda in esame, è del tutto evidente che il notaio avrebbe Pt_1 dovuto indicare negli atti di compravendita del 2003 e del 2004 le unità di cui al fg. 19, part. 223, sub 613,614,615 e 617, tenuto conto del loro carattere pertinenziale rispetto agli immobili principali ed in assenza di volontà contraria.
In altre parole, il ragionamento della parte convenuta deve essere ribaltato: non era necessaria l'espressione di una specifica volontà di vendita anche in ordine agli annessi ma, in mancanza di manifestazione di una volontà contraria, gli annessi avrebbero dovuto essere ricompresi nell'oggetto delle vendite atteso il loro carattere pertinenziale.
Né ipotetici dubbi interpretativi della volontà delle parti potrebbero essere addotti a giustificazione, essendo in tal caso il notaio tenuto a fugare il dubbio con apposite richieste di chiarimento, essendo preposto alla realizzazione della volontà effettiva delle parti.
La domanda deve, quindi, trovare accoglimento.
Quanto al danno economico sofferto dagli attori, il ctu ha accertato essere pari ad euro 6.748,41.
Per completezza, avendo parte convenuta eccepito la prescrizione, si osserva che deve trovare applicazione il principio di cui a Cass. n. 16631/2023, di cui si riporta la massima: "in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito”.
Ebbene, dies a quo non può considerarsi quello degli atti di vendita, non avendo gli attori motivo di ritenere consumato l'errore del notaio, di cui vennero a conoscenza solo nel 2018, quando si attivarono per la vendita del compendio immobiliare.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentata della decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dai di quella di ravvisare la sua responsabilità professionale e la sussistenza della prova Pt_3 del danno).
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_5 dell'appello. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che i pur essendo pienamente a conoscenza dell'oggetto delle compravendite rogate in Pt_3 data 2 aprile 2003 e 20 luglio 2004 (e, quindi, in grado di accorgersi della omessa menzione degli annessi pertinenziali), non avevano eccepito nulla in proposito nel corso della lettura dell'atto e che, comunque, il medesimo avrebbe dovuto considerare che il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio, in base all'art. 8 della L. n. 49 del 21.4.2023, doveva essere individuato in quello in cui era stata espletata la prestazione professionale.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va preliminarmente evidenziata la totale inconferenza al caso di specie della normativa da ultimo richiamata dall'appellante, la cui ratio è quella di garantire ai professionisti che prestano la loro attività in favore di c.d. “clienti forti” (quali ad esempio P.A., banche, compagnie di assicurazioni ed in genere grandi imprese) dei compensi “equi” ovvero non inferiori ai parametri stabiliti dagli ordini professionali di appartenenza del professionista (ovvero situazioni non ricorrenti nel caso di specie) e che non ha carattere retroattivo, per cui si applica ai contratti stipulati dopo il 20.5.2023.
Ciò detto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del notaio ha natura contrattuale ed il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr per tutte, Cass. civ. 22.9.2017 n. 22059 e 18.2.2016 n. 3176).
Tanto ricordato - premesso che il notaio, nell'esecuzione della sua prestazione, è tenuto a provvedere diligentemente di persona all'accertamento della volontà dei contraenti, alla formazione dell'atto da rogare ed alla sua lettura ai medesimi e che l'attività di lettura dell'atto prevista dalla legge notarile (peraltro, nel caso in esame, rivolta a persone che, poiché non avevano le competenze tecniche per comprenderla effettivamente, essendo Controparte_1
e rispettivamente pensionato e casalinga, si erano affidate Controparte_2 completamente al professionista) è complementare ed ancillare rispetto alla attività di accertamento della volontà dei contraenti di esclusiva competenza del notaio – non appare dubitabile, per un verso, che il mero ascolto da parte dei contraenti dei dati catastali contenuti nell'atto di cessione non potesse consentire ai medesimi di rendersi conto dell'omissione e, per altro verso, che il danno, pur prodotto con l'omesso trasferimento, nel 2003, da Persona_2
ai figli della quota ereditaria relativa agli annessi censiti al foglio 19, particella 223,
[...] sub 613, 614, 615 e 617 (già particella 334, subalterni 602, 603, 604 e 605) e, nel 2004, da e e della loro quota ereditaria sugli stessi beni Controparte_4 Parte_3 Pt_2
(rappresentati da un garage, due locali uso pollaio e legnaia, un locale attrezzi ed una corte comune), si fosse, tuttavia, manifestato solo nel 2018, in occasione della vendita a terzi dei beni ereditari ovvero quando e avevano preso conoscenza Controparte_1 Controparte_2 del fatto che, non essendo divenuti proprietari esclusivi di detti beni, non potevano disporne liberamente, in quanto rimasti ancora in comproprietà con gli altri eredi di Persona_3 ed avevano dovuto affrontare i costi di un nuovo acquisto degli stessi e di una transazione.
Ciò detto, con il secondo ed il terzo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che lei, quale notaio incaricato dalle parti di redigere l'atto in conformità con il fine perseguito dalle stesse, non avesse adempiuto agli obblighi di consiglio e di verifica della volontà negoziale delle parti stipulanti, su di lei gravanti, non avendo correttamente individuato l'oggetto dei contratti con cui si sarebbero dovuti trasferire non solo i fabbricati e i terreni descritti nel rogito, ma anche alcuni annessi, presumibilmente pertinenziali, costituiti dai locali destinati a ricovero attrezzi, dal pollaio e dalla legnaia, con conseguente ulteriore spesa, a carico degli appellati, per il trasferimento delle quote di proprietà di tali beni in un momento successivo ai già menzionati rogiti.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che i non avevano fornito alcuna prova in ordine all'avvenuta Pt_3 esplicitazione ad essa della loro volontà di trasferire anche i predetti annessi, né alla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta ed i danni asseritamente subiti, in quanto i medesimi non avevano prodotto documentazione attestante il conferimento dell'incaricato ad essa, quale notaio, di inserire nella compravendita del 2003 tutti i beni immobili contenuti nell'atto di successione legittima del loro padre, ; né avevano accettato il suo Persona_1 consiglio di integrare la documentazione consegnatale con una relazione tecnica di un perito che identificasse i beni oggetto dei futuri contratti, né avevano allegato e provato di averle consegnato la documentazione utile a individuarli (rappresentata dall'atto di citazione con cui gli eredi del fratello avevano chiesto la divisione giudiziale dei beni caduti in successione di cui i medesimi erano comproprietari e possessori e dalla la transazione del 12.5.2004, con cui i medesimi si erano obbligati a sottoscrivere un preliminare di compravendita, contestualmente alla transazione, per definire bonariamente la vicenda successoria e conseguire la titolarità piena dei beni ereditari), sottolineando che alla lettura del secondo atto di compravendita era presente anche l'avv. Gianluca Baldi, consulente degli appellati, che non aveva neanche esso contestata la mancata menzione degli annessi. I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero - premesso che l'omessa indicazione negli atti di compravendita del 2003 e del 2004 delle unità immobiliari di cui al fg. 19, part. 223, sub 613, 614, 615 e 617 (già particella 334, subalterni 602, 603, 604 e 605) è documentale;
che la relazione tecnica peritale non era certamente obbligatoria e che il mancato rilievo da parte dell'avv. Baldi della predetta omissione di inserimento in occasione della lettura del secondo atto di compravendita non appare significativo - si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il notaio rogante è tenuto a svolgere il compimento delle attività necessarie a conseguire il risultato voluto dalle parti, che si estende alle attività preparatorie e successive, in esecuzione del contratto d'opera professionale ed in ossequio al principio di buona fede, nell'accezione di cui all'art. 1175 c.c. e che la sua responsabilità è esclusa solo in caso di espresso esonero delle parti, giustificata da esigenze concrete delle stesse, previsto mediante clausola appositamente inserita nella scrittura, che, come tale, non va considerata una mera formula di stile, bensì una parte integrante del contratto (cfr. tra le tante, Cass. civ. ord. n. 21175/2019 e sent. 24.5.2019 n.14169; Sez. Un. 31.7.2012 n. 13617; 18.1.2002 n. 547 e 24.9.1999 n. 10493).
Tanto ricordato, rilevato preliminarmente che nei due contratti di compravendita rogati nel 2003 e nel 2004 non è contenuta alcuna clausola di esonero, si osserva che: 1) nella documentazione consegnata dai l notaio al fine della redazione dei due contratti di Pt_3 compravendita ed in particolare, nelle dichiarazioni di successione di e Persona_1
e nell'atto giudiziale di divisione ereditaria erano indicati tutti i beni immobili Persona_3 del compendio, ivi comprese le quattro particelle di cui sopra, che, quindi, facendo parte dei beni ereditari pervenuti a , stante l' assenza di ragioni ostative, non Persona_2 dovevano essere escluse nel trasferimento della quota dalla medesima ai figli Controparte_1
e , né di quella della quota degli eredi del figlio premorto ai medesimi, CP_2 CP_3 essendo evidente la volontà di e di di divenire Controparte_1 Controparte_2 comproprietari esclusivi di tutti i beni lasciati in eredità dal padre per poi essere liberi di venderli a terzi;
2) tali unità, per loro stessa natura intrinseca, rappresentavano degli accessori rispetto agli appartamenti ed ai terreni oggetto dei due atti di compravendita del 2003 e del 2004, trattandosi di un garage, annesso ad una abitazione;
di un locale attrezzi;
di una legnaia;
di un pollaio di una corte comune); 3) i due rogiti contenevano il riferimento alla concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Collesalvetti in data 6.11.1997 con prot. n. 97/3163 (cfr. doc.14 del fascicolo di parte , che, essendo riferita esclusivamente “alla Pt_4 realizzazione di n. 2 locali destinati a ricovero attrezzi, n. 2 utilizzati a pollaio e legnaia”, ovvero ai due annessi identificati catastalmente al foglio 19, particella 223, rispettivamente sub. 613 e sub. 614, non avrebbe dovuto essere inserita dal notaio nel caso in cui le parti avessero espresso al notaio la loro volontà di escludere gli annessi dall'oggetto dei trasferimenti;
4) in entrambi gli atti di vendita (all'art. 1) il notaio non aveva indicato, quali confinanti, la “stessa proprietà”, come avrebbe dovuto nel caso in cui gli annessi fossero stati volontariamente esclusi dalla compravendita, ma la “proprietà , proprietà , proprietà Persona_6 Pt_5
, salvo se altri” e 5) in sede di stipula del secondo atto di compravendita, il Persona_7 notaio non aveva regolamentato in alcun modo l'accesso ai locali accessori in questione, rimasti in comproprietà di tutti gli eredi, nonostante che con detto atto i fratelli Controparte_1
e fossero diventati gli unici proprietari delle unità abitative e dei terreni pertinenziali CP_2 su cui insistevano tutti gli immobili, per cui il medesimo si sarebbe dovuto interrogare se così facendo le parti dovessero creare una servitù di passo per permettere l'accesso agli stessi (vd all. “G” della relazione peritale relativo all' estratto di mappa della particella 223) e si rileva che detti elementi, tutti deponenti in favore della avvenuta manifestazione al notaio, da parte dei della loro volontà di acquistare tutti i beni ereditari e dell'addebitabilità Pt_3 dell'omissione ad una condotta negligente del medesimo, non sono stati contrastati da alcuna prova contraria da parte della che si è limitata a sostenere di non essere stata posta Pt_1 dai conoscenza della predetta volontà. Pt_3
Infine, con riferimento dal danno patrimoniale subito dai si rileva che quest'ultimi lo Pt_3 hanno indicato (e documentato) nel danno emergente da loro riportato (ovvero euro 4.250,00, quale somma versata, a titolo transattivo, nel giugno del 2018, in favore di e di Controparte_4
, affinché questi ultimi consentissero alla vendita a terzi del compendio Parte_3 immobiliare, effettuata, con il notaio sempre nel giugno del 2018; euro 750,00, quale Per_5 somma versata in favore di per la stipula della procura a vendere i beni in Parte_2 nome e per conto della madre e del fratello nell'ambito della vendita del giugno 2018 e comunque per consentire al trasferimento della quota di comproprietà sui beni suddetti;
euro 465,99 per le spese sostenute per la presentazione della dichiarazione di successione di;
euro 1.282,42 in ragione delle spese tecniche corrisposte per l'attività Persona_2 relativa alla compravendita di cui sopra - vd doc. 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 17 del fascicolo di parte e poiché detto danno è rappresentato dal costo che i medesimi avevano dovuto Pt_3 sostenere, nel 2018, per divenire proprietari anche degli annessi esclusi dai contratti di compravendita stipulati nel 2003 e nel 2004, appare evidente la sussistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la condotta omissiva e negligente del notaio, il cui riconoscimento, peraltro, esclude la possibilità di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto incompatibile con l'inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali (cfr Cass. civ. ord. n. 13592 del 21.5.2019).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano - essendo relative a due distinti crediti degli appellati, di euro 3.374,20 ciascuno, non cumulabili tra loro ai fini del valore della domanda, posto che l'art. 103 c.p.c. non richiama l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (cfr da ultimo Cass. 10367/24; 18166/23) - come in dispositivo, fatta eccezione per la fase istruttoria non espletata, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), maggiorato del 30% ex art. 4, secondo comma, del predetto DM 55/14, per il numero delle parti difese dallo stesso avvocato.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 263/2024 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 1.3.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
e nel presente grado di giudizio, liquidando il Controparte_1 Controparte_2 compenso professionale in totali euro 2.499,90 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 28.11.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 816/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente Parte_1 CodiceFiscale_1 tra loro, dagli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, come da procura in atti;
- appellante- contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Baldi, come da procura in C.F._3 atti;
- appellati - avverso la sentenza n. 263/2024 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 1.3.2024; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per la parte appellante: “Voglia “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così statuire: - in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei Sig.ri e ei CP_1 Controparte_2 confronti del Notaio Dott.ssa - in via principale: riformare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca n. 263/2024 (RGN. 1639/2019) dep. il 01/03/2024, respingendo tutte le domande proposte dai Sig.ri e nei confronti del Notaio CP_1 Controparte_2
Dott.ssa in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che non provate, e, quindi, Parte_1 negando qualsivoglia responsabilità professionale del Notaio nella causazione dei danni ex adverso lamentati, con conseguente condanna dei predetti alla restituzione delle somme che la medesima ha versato a loro favore in adempimento della sentenza gravata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino ad integrale soddisfo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto o di accoglimento parziale del gravame proposto, limitare il risarcimento del danno entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225, 1227 e 2055 c.c. e provvedere in conformità in ordine alla restituzione di quanto nel frattempo, l'appellante ha già corrisposto. Con conseguente condanna alla restituzione dell'importo complessivamente pagato di 14.409,20, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento fino al soddisfo, nonché revisione anche in punto di spese di lite relative al primo grado di giudizio e con vittoria delle spese di lite per il presente grado di appello”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado n. 263/24 del Tribunale di Lucca. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2 avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, al fine di ottenere Parte_1
- previa declaratoria della responsabilità professionale del notaio convenuto per non aver correttamente individuato l'oggetto del contratto di compravendita nei due rogiti del 2 aprile 2003 (rep. n. 3.303; raccolta n.75) e del 20 luglio 2004 (rep. n. 6.853; raccolta n.212) - la condanna della medesima al risarcimento dei danni patrimoniali da loro subiti per avere omesso di ricomprendere negli atti di compravendita da lei rogati alcuni annessi degli appartamenti e dei terreni compravenduti, da quantificarsi in euro 3.374,20 per ciascuno, per una somma complessiva di € 6.748,41,
A fondamento della domanda, avevano esposto che: 1) in data 9.10.2001, si era aperta la successione di , che vedeva come eredi il coniuge, ed Persona_1 Persona_2
i figli, , e ed in data 4.4.2002, era stata presentata la Controparte_1 CP_2 CP_3 dichiarazione di successione;
2) i beni siti nel Comune di Collesalvetti, frazione Vicarello, che erano entrati nell'asse ereditario, in base alla denuncia di successione, erano rappresentati da:
- terreno identificato al foglio 19, particella 308; - terreno identificato al foglio 19, particella 115;- fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 602; - fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 603; - fabbricato identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 605; - fabbricato C/2 identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 602; - fabbricato C/6 identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 603 e - fabbricato C/6 identificato al foglio 19, particella 334, subalterno 604; 2) in data 13.11.2001, a seguito del decesso di , la quota ereditaria di quest'ultimo era pervenuta alla Persona_3 moglie, ed ai figli, e;
3) nel marzo del 2003, era stata Controparte_4 Parte_2 Per_4 promossa una un'azione giudiziale di divisione ereditaria dinanzi al Tribunale di Livorno da parte degli eredi di nei loro confronti ed in quelli della madre, Persona_3 Persona_2
, a seguito della quale le parti decidevano di dividere bonariamente le proprietà
[...] indivise riguardanti il predetto compendio immobiliare ereditario;
4) con il rogito del notaio del 2 aprile 2003 (rep. n. 3.303; raccolta n.75) aveva alienato Pt_1 Persona_2 loro, in parti uguali, la propria quota di proprietà, ricevuta in successione dal marito, di 1/3 del compendio immobiliare posto nel Comune di Collesalvetti, frazione Vicarello (che, nell'atto, era stata limitata ai seguenti beni: - terreno identificato al foglio 19, particella 308; - terreno identificato al foglio 19, particella 115; - fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 602; - fabbricato A/3 identificato al foglio 19, particella 30, subalterno 603, graffata con la particella 334, subalterno 605); 5) in data 12.5.2004, loro avevano sottoscritto un contratto preliminare di vendita con e , con il quale si erano obbligati Parte_3 Pt_2 ad acquistare da questi ultimi le quote di loro proprietà del compendio immobiliare di cui all'azione giudiziale intrapresa dinanzi al Tribunale di Livorno;
6) in data 20.7.2004, sempre con atto a rogito del notaio (rep. n. 6.853; raccolta n.212), e Pt_1 Controparte_4 Parte_3
e avevano venduto loro (così di fatto cessando ogni lite tra loro pendente) le
[...] Pt_2 loro quote di proprietà, pari a 2/9, dei beni di cui al predetto compendio immobiliare, pervenute loro dalla successione di;
7) in data 29 ottobre 2009, era deceduta Persona_3
, lasciando, quali eredi, loro ed i nipoti e;
8) Persona_2 Parte_3 Pt_2 nell'anno 2018, volendo vendere a terzi tutte le quote di comproprietà del compendio immobiliare, acquisite, in parte per successione ereditaria ed in altra parte con i due rogiti sopra menzionati del 2003 e del 2004, che ritenevano avessero ad oggetto le otto unità immobiliari sopra indicate, essi avevano appreso che nei due rogiti del 2003 e del 2004 non erano stati indicati le seguenti unità, annesse agli appartamenti e ai terreni ceduti: a) due locali pollaio e locale legnaia identificati al foglio n. 19, part. 223, sub. 614 (già part. 334, sub. 602); b) locale di ricovero attrezzi identificato al foglio n. 19, part. 223, sub. 613 (già part. 334, 603); c) garage catastalmente identificato al foglio n. 19, part. 223, sub. 615 (già part. 334, sub 604) e d) cortile catastalmente identificato al foglio n. 19, part.223, sub. 617, bene comune non censibile;
9) conseguentemente, poiché i predetti locali accessori erano compresi nella la quota di proprietà di 9/27 ereditata da e , avevano dovuto trattare Parte_3 Pt_2 nuovamente con i medesimi e con la loro madre, , la cessione delle quote di quei Controparte_4 beni, riconoscendo, in data 18.4.2018, a saldo, stralcio e transazione, la somma di euro 3.000,00, nei confronti del primo e di € 1.250,00, nei confronti della seconda, a fronte dell'obbligo di questi ultimi di alienarglieli. In tale data, con atto a rogito notaio Rep. n. Pt_1
22999) e avevano rilasciavano procura speciale a Controparte_4 Parte_3 Parte_2
al fine di cedere in loro nome e per loro conto le quote degli immobili sopra descritti;
[...] 10) in data 10.5.2018, , anche per conto della madre e del fratello, Parte_2 riconoscendo che “per un mero errore” non erano stati indicati nell'atto di compravendita del 2004, si era obbligato a vendere loro i predetti annessi, a fronte del riconoscimento, a saldo, stralcio e transazione, della somma di euro 750,00, che loro avevano corrisposto e 11) nel giugno del 2018, loro avevano ceduto il compendio immobiliare ad altri acquirenti a rogito del notaio Per_5
Tanto esposto, i ricorrenti avevano dedotto che la mancata indicazione, da parte del notaio dei predetti annessi negli atti da lei rogati negli anni 2003 e 2004 non era giustificabile Pt_1 in ragione del carattere accessorio e pertinenziale delle unità non ricomprese negli atti di trasferimento ed in assenza di una loro specifica volontà di escludere gli stessi e che, tra i documenti prodotti (dichiarazioni di successione, atto di divisione giudiziale ereditaria, contratto preliminare) era ricompresa la concessione edilizia in sanatoria del 6.11.1997, avente ad oggetto due locali destinati a ricovero attrezzi e due locali destinati a pollaio e legnaia.
Si era costituita in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda, Parte_1 sostenendo di non avere incluso gli annessi per non esserne stata espressamente richiesta dagli attori.
All'udienza dell'8.7.2022, il giudice aveva disposto il mutamento del rito, concedendo i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nonché lo svolgimento di una c.t.u. (finalizzata a verificare quali omissioni avesse compiuto la se le accertande omissioni fossero Pt_1 evitabili, tenuto conto della documentazione in possesso del notaio;
se sarebbe stato possibile evitare le omissioni con apposita relazione tecnica;
quali spese vive abbiano comportato le omissioni lamentate;
se sarebbe stato possibile ovviare alle accertande omissioni con integrazione dello stesso o di altri notai ed in caso positivo, con quale spesa).
Successivamente, la causa, istruita mediante produzioni documentali, era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 263/2024 pubblicata l'1.3.2024, con la quale il predetto Tribunale aveva condannato al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, Parte_1 della somma di euro 3.374,20, nonché alla rifusione delle spese processuali, oltre quelle di c.t.u.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Ebbene, la difesa della convenuta è inconsistente, tenuto conto degli obblighi di consiglio e di verifica incombenti sul professionista, incaricato di redigere l'atto in conformità con il fine perseguito dalle parti.
Si richiama, tra le tante pronunce al riguardo, Cass. n. 23600/2023, di cui si riporta la massima: "l'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed impone al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto" .
Calando tali principi nella vicenda in esame, è del tutto evidente che il notaio avrebbe Pt_1 dovuto indicare negli atti di compravendita del 2003 e del 2004 le unità di cui al fg. 19, part. 223, sub 613,614,615 e 617, tenuto conto del loro carattere pertinenziale rispetto agli immobili principali ed in assenza di volontà contraria.
In altre parole, il ragionamento della parte convenuta deve essere ribaltato: non era necessaria l'espressione di una specifica volontà di vendita anche in ordine agli annessi ma, in mancanza di manifestazione di una volontà contraria, gli annessi avrebbero dovuto essere ricompresi nell'oggetto delle vendite atteso il loro carattere pertinenziale.
Né ipotetici dubbi interpretativi della volontà delle parti potrebbero essere addotti a giustificazione, essendo in tal caso il notaio tenuto a fugare il dubbio con apposite richieste di chiarimento, essendo preposto alla realizzazione della volontà effettiva delle parti.
La domanda deve, quindi, trovare accoglimento.
Quanto al danno economico sofferto dagli attori, il ctu ha accertato essere pari ad euro 6.748,41.
Per completezza, avendo parte convenuta eccepito la prescrizione, si osserva che deve trovare applicazione il principio di cui a Cass. n. 16631/2023, di cui si riporta la massima: "in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito”.
Ebbene, dies a quo non può considerarsi quello degli atti di vendita, non avendo gli attori motivo di ritenere consumato l'errore del notaio, di cui vennero a conoscenza solo nel 2018, quando si attivarono per la vendita del compendio immobiliare.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza, impugnandola con due motivi di gravame (con i quali si è lamentata della decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dai di quella di ravvisare la sua responsabilità professionale e la sussistenza della prova Pt_3 del danno).
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno chiesto il rigetto Controparte_1 Controparte_5 dell'appello. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che i pur essendo pienamente a conoscenza dell'oggetto delle compravendite rogate in Pt_3 data 2 aprile 2003 e 20 luglio 2004 (e, quindi, in grado di accorgersi della omessa menzione degli annessi pertinenziali), non avevano eccepito nulla in proposito nel corso della lettura dell'atto e che, comunque, il medesimo avrebbe dovuto considerare che il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio, in base all'art. 8 della L. n. 49 del 21.4.2023, doveva essere individuato in quello in cui era stata espletata la prestazione professionale.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va preliminarmente evidenziata la totale inconferenza al caso di specie della normativa da ultimo richiamata dall'appellante, la cui ratio è quella di garantire ai professionisti che prestano la loro attività in favore di c.d. “clienti forti” (quali ad esempio P.A., banche, compagnie di assicurazioni ed in genere grandi imprese) dei compensi “equi” ovvero non inferiori ai parametri stabiliti dagli ordini professionali di appartenenza del professionista (ovvero situazioni non ricorrenti nel caso di specie) e che non ha carattere retroattivo, per cui si applica ai contratti stipulati dopo il 20.5.2023.
Ciò detto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del notaio ha natura contrattuale ed il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr per tutte, Cass. civ. 22.9.2017 n. 22059 e 18.2.2016 n. 3176).
Tanto ricordato - premesso che il notaio, nell'esecuzione della sua prestazione, è tenuto a provvedere diligentemente di persona all'accertamento della volontà dei contraenti, alla formazione dell'atto da rogare ed alla sua lettura ai medesimi e che l'attività di lettura dell'atto prevista dalla legge notarile (peraltro, nel caso in esame, rivolta a persone che, poiché non avevano le competenze tecniche per comprenderla effettivamente, essendo Controparte_1
e rispettivamente pensionato e casalinga, si erano affidate Controparte_2 completamente al professionista) è complementare ed ancillare rispetto alla attività di accertamento della volontà dei contraenti di esclusiva competenza del notaio – non appare dubitabile, per un verso, che il mero ascolto da parte dei contraenti dei dati catastali contenuti nell'atto di cessione non potesse consentire ai medesimi di rendersi conto dell'omissione e, per altro verso, che il danno, pur prodotto con l'omesso trasferimento, nel 2003, da Persona_2
ai figli della quota ereditaria relativa agli annessi censiti al foglio 19, particella 223,
[...] sub 613, 614, 615 e 617 (già particella 334, subalterni 602, 603, 604 e 605) e, nel 2004, da e e della loro quota ereditaria sugli stessi beni Controparte_4 Parte_3 Pt_2
(rappresentati da un garage, due locali uso pollaio e legnaia, un locale attrezzi ed una corte comune), si fosse, tuttavia, manifestato solo nel 2018, in occasione della vendita a terzi dei beni ereditari ovvero quando e avevano preso conoscenza Controparte_1 Controparte_2 del fatto che, non essendo divenuti proprietari esclusivi di detti beni, non potevano disporne liberamente, in quanto rimasti ancora in comproprietà con gli altri eredi di Persona_3 ed avevano dovuto affrontare i costi di un nuovo acquisto degli stessi e di una transazione.
Ciò detto, con il secondo ed il terzo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere che lei, quale notaio incaricato dalle parti di redigere l'atto in conformità con il fine perseguito dalle stesse, non avesse adempiuto agli obblighi di consiglio e di verifica della volontà negoziale delle parti stipulanti, su di lei gravanti, non avendo correttamente individuato l'oggetto dei contratti con cui si sarebbero dovuti trasferire non solo i fabbricati e i terreni descritti nel rogito, ma anche alcuni annessi, presumibilmente pertinenziali, costituiti dai locali destinati a ricovero attrezzi, dal pollaio e dalla legnaia, con conseguente ulteriore spesa, a carico degli appellati, per il trasferimento delle quote di proprietà di tali beni in un momento successivo ai già menzionati rogiti.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che i non avevano fornito alcuna prova in ordine all'avvenuta Pt_3 esplicitazione ad essa della loro volontà di trasferire anche i predetti annessi, né alla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta ed i danni asseritamente subiti, in quanto i medesimi non avevano prodotto documentazione attestante il conferimento dell'incaricato ad essa, quale notaio, di inserire nella compravendita del 2003 tutti i beni immobili contenuti nell'atto di successione legittima del loro padre, ; né avevano accettato il suo Persona_1 consiglio di integrare la documentazione consegnatale con una relazione tecnica di un perito che identificasse i beni oggetto dei futuri contratti, né avevano allegato e provato di averle consegnato la documentazione utile a individuarli (rappresentata dall'atto di citazione con cui gli eredi del fratello avevano chiesto la divisione giudiziale dei beni caduti in successione di cui i medesimi erano comproprietari e possessori e dalla la transazione del 12.5.2004, con cui i medesimi si erano obbligati a sottoscrivere un preliminare di compravendita, contestualmente alla transazione, per definire bonariamente la vicenda successoria e conseguire la titolarità piena dei beni ereditari), sottolineando che alla lettura del secondo atto di compravendita era presente anche l'avv. Gianluca Baldi, consulente degli appellati, che non aveva neanche esso contestata la mancata menzione degli annessi. I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero - premesso che l'omessa indicazione negli atti di compravendita del 2003 e del 2004 delle unità immobiliari di cui al fg. 19, part. 223, sub 613, 614, 615 e 617 (già particella 334, subalterni 602, 603, 604 e 605) è documentale;
che la relazione tecnica peritale non era certamente obbligatoria e che il mancato rilievo da parte dell'avv. Baldi della predetta omissione di inserimento in occasione della lettura del secondo atto di compravendita non appare significativo - si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il notaio rogante è tenuto a svolgere il compimento delle attività necessarie a conseguire il risultato voluto dalle parti, che si estende alle attività preparatorie e successive, in esecuzione del contratto d'opera professionale ed in ossequio al principio di buona fede, nell'accezione di cui all'art. 1175 c.c. e che la sua responsabilità è esclusa solo in caso di espresso esonero delle parti, giustificata da esigenze concrete delle stesse, previsto mediante clausola appositamente inserita nella scrittura, che, come tale, non va considerata una mera formula di stile, bensì una parte integrante del contratto (cfr. tra le tante, Cass. civ. ord. n. 21175/2019 e sent. 24.5.2019 n.14169; Sez. Un. 31.7.2012 n. 13617; 18.1.2002 n. 547 e 24.9.1999 n. 10493).
Tanto ricordato, rilevato preliminarmente che nei due contratti di compravendita rogati nel 2003 e nel 2004 non è contenuta alcuna clausola di esonero, si osserva che: 1) nella documentazione consegnata dai l notaio al fine della redazione dei due contratti di Pt_3 compravendita ed in particolare, nelle dichiarazioni di successione di e Persona_1
e nell'atto giudiziale di divisione ereditaria erano indicati tutti i beni immobili Persona_3 del compendio, ivi comprese le quattro particelle di cui sopra, che, quindi, facendo parte dei beni ereditari pervenuti a , stante l' assenza di ragioni ostative, non Persona_2 dovevano essere escluse nel trasferimento della quota dalla medesima ai figli Controparte_1
e , né di quella della quota degli eredi del figlio premorto ai medesimi, CP_2 CP_3 essendo evidente la volontà di e di di divenire Controparte_1 Controparte_2 comproprietari esclusivi di tutti i beni lasciati in eredità dal padre per poi essere liberi di venderli a terzi;
2) tali unità, per loro stessa natura intrinseca, rappresentavano degli accessori rispetto agli appartamenti ed ai terreni oggetto dei due atti di compravendita del 2003 e del 2004, trattandosi di un garage, annesso ad una abitazione;
di un locale attrezzi;
di una legnaia;
di un pollaio di una corte comune); 3) i due rogiti contenevano il riferimento alla concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Collesalvetti in data 6.11.1997 con prot. n. 97/3163 (cfr. doc.14 del fascicolo di parte , che, essendo riferita esclusivamente “alla Pt_4 realizzazione di n. 2 locali destinati a ricovero attrezzi, n. 2 utilizzati a pollaio e legnaia”, ovvero ai due annessi identificati catastalmente al foglio 19, particella 223, rispettivamente sub. 613 e sub. 614, non avrebbe dovuto essere inserita dal notaio nel caso in cui le parti avessero espresso al notaio la loro volontà di escludere gli annessi dall'oggetto dei trasferimenti;
4) in entrambi gli atti di vendita (all'art. 1) il notaio non aveva indicato, quali confinanti, la “stessa proprietà”, come avrebbe dovuto nel caso in cui gli annessi fossero stati volontariamente esclusi dalla compravendita, ma la “proprietà , proprietà , proprietà Persona_6 Pt_5
, salvo se altri” e 5) in sede di stipula del secondo atto di compravendita, il Persona_7 notaio non aveva regolamentato in alcun modo l'accesso ai locali accessori in questione, rimasti in comproprietà di tutti gli eredi, nonostante che con detto atto i fratelli Controparte_1
e fossero diventati gli unici proprietari delle unità abitative e dei terreni pertinenziali CP_2 su cui insistevano tutti gli immobili, per cui il medesimo si sarebbe dovuto interrogare se così facendo le parti dovessero creare una servitù di passo per permettere l'accesso agli stessi (vd all. “G” della relazione peritale relativo all' estratto di mappa della particella 223) e si rileva che detti elementi, tutti deponenti in favore della avvenuta manifestazione al notaio, da parte dei della loro volontà di acquistare tutti i beni ereditari e dell'addebitabilità Pt_3 dell'omissione ad una condotta negligente del medesimo, non sono stati contrastati da alcuna prova contraria da parte della che si è limitata a sostenere di non essere stata posta Pt_1 dai conoscenza della predetta volontà. Pt_3
Infine, con riferimento dal danno patrimoniale subito dai si rileva che quest'ultimi lo Pt_3 hanno indicato (e documentato) nel danno emergente da loro riportato (ovvero euro 4.250,00, quale somma versata, a titolo transattivo, nel giugno del 2018, in favore di e di Controparte_4
, affinché questi ultimi consentissero alla vendita a terzi del compendio Parte_3 immobiliare, effettuata, con il notaio sempre nel giugno del 2018; euro 750,00, quale Per_5 somma versata in favore di per la stipula della procura a vendere i beni in Parte_2 nome e per conto della madre e del fratello nell'ambito della vendita del giugno 2018 e comunque per consentire al trasferimento della quota di comproprietà sui beni suddetti;
euro 465,99 per le spese sostenute per la presentazione della dichiarazione di successione di;
euro 1.282,42 in ragione delle spese tecniche corrisposte per l'attività Persona_2 relativa alla compravendita di cui sopra - vd doc. 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 17 del fascicolo di parte e poiché detto danno è rappresentato dal costo che i medesimi avevano dovuto Pt_3 sostenere, nel 2018, per divenire proprietari anche degli annessi esclusi dai contratti di compravendita stipulati nel 2003 e nel 2004, appare evidente la sussistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la condotta omissiva e negligente del notaio, il cui riconoscimento, peraltro, esclude la possibilità di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto incompatibile con l'inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali (cfr Cass. civ. ord. n. 13592 del 21.5.2019).
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano - essendo relative a due distinti crediti degli appellati, di euro 3.374,20 ciascuno, non cumulabili tra loro ai fini del valore della domanda, posto che l'art. 103 c.p.c. non richiama l'art. 10, secondo comma, c.p.c. (cfr da ultimo Cass. 10367/24; 18166/23) - come in dispositivo, fatta eccezione per la fase istruttoria non espletata, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022), maggiorato del 30% ex art. 4, secondo comma, del predetto DM 55/14, per il numero delle parti difese dallo stesso avvocato.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 263/2024 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 1.3.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute da Parte_1
e nel presente grado di giudizio, liquidando il Controparte_1 Controparte_2 compenso professionale in totali euro 2.499,90 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 28.11.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.