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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12013/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa MO ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12013/2013 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Polignano, presso il cui studio sito in Parte_1
Putignano (Ba) alla via Tripoli n. 76 ha eletto domicilio, giusta mandato alle liti in atti,
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pierluigi Vulcano, presso il cui studio sito in Bari alla via Crisanzio n. 53 ha eletto domicilio, giusta mandato alle liti in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 37/2013 depositata in data 05.03.2013 dal Giudice di
Pace di Putignano nel procedimento avente R.G. n. 393/2012, non notificata.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 26.09.2024 e nei propri scritti difensivi, che qui si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127
MO ER ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.03.2012, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Putignano, la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “I. sentir accertare l'inesistenza di verun contratto di fornitura di energia elettrica (n. cliente 96860412 pod IT001E75825974) tra l'attore e la convenuta, per l'immobile sito a LL
RO, Via o Strada Provinciale Polignano n. 104; II. sentir accertare e dichiarare che nulla deve
l'istante alla convenuta a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica;
III. sentir condannare la convenuta al rimborso delle spese processuali con contributo previdenziale, ed imposta sul valore aggiunto”.
L'attore esponeva che, con lettera raccomandata a.r. prot. n. 204 del 12.04.2011, aveva contestato a la sussistenza del contratto di fornitura di energia elettrica riferito Controparte_1 all'immobile di sua proprietà ubicato in Castella RO (Ba) alla via Polignano n. 104 - relativamente al quale gli aveva inviato la fattura n. 2210315789 (cliente n. 968660412) del Controparte_1
22.03.2011 di €. 107,66 - invitando la società somministrante a consegnargli copia del suddetto contratto e intimandola a cessare immediatamente la fornitura.
Deduceva l'attore che non solo non aveva riscontrato la suddetta missiva Controparte_1 ma aveva, altresì, provveduto ad inviare all'istante la nota del 13.02.2012, con la quale gli veniva intimato il pagamento di €. 481,56 a titolo di insoluti, nonché la fattura n. 2308816215 del 10.03.2012 di €. 552,23, relativa al periodo dal dicembre 2011 al febbraio 2012.
riferiva che l'appartamento in argomento era stato abitato da Parte_1 Persona_1
ininterrottamente dal 01.03.1998 al 31.07.2010, in forza di tre contratti di locazione
[...]
regolarmente stipulati, rimanendo disabitato dal mese di agosto 2010 fino al mese di gennaio 2011; dal mese di febbraio 2011 al 17 febbraio 2012, il medesimo appartamento era stato occupato sine titulo da , come risultava dall'ordinanza di rilascio Parte_2
emessa dal Tribunale Civile di Bari - Sezione Distaccata di Putignano il 29.12.2011 e dal verbale di riconsegna dell'immobile redatto il 17.02.2012 dall'Ufficiale giudiziario.
Sosteneva l'attore che le suddette circostanze di fatto corroboravano l'affermazione di non aver mai stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica con la società convenuta con
MO ER riferimento all'immobile de quo, facendo ragionevolmente sospettare che qualcuno si fosse sostituito al legittimo proprietario per ottenere l'utenza elettrica contestata.
La parte attrice rappresentava di aver diritto ad ottenere copia del presunto contratto di fornitura (sulla base del quale aveva emesso le fatture inviate), con lo scopo di Controparte_1 pervenire all'accertamento negativo del suo obbligo contrattuale di pagamento nei confronti della società somministrante.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.06.2012, si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo l'assoluta infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria
[...]
delle spese di lite.
La società convenuta deduceva che aveva stipulato un contratto con Parte_1 CP_1
con decorrenza a partire dal 01.12.2010, per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza
[...]
sita in LL RO (Ba) alla via Polignano n. 104, identificata con pod. IT001E75825974, e tale contratto era stato attivato a seguito di una richiesta di voltura pervenuta al numero verde della società in data 09.11.2010, con la quale erano stati forniti i dati anagrafici e fiscali dell'attore nonché le letture
“reali” presenti sul contatore alla data del 31.07.2010.
Precisava la convenuta che, prima della suddetta richiesta di voltura, l'utenza risultava intestata a , la quale aveva richiesto, tramite fax del 16.11.2010, l'invio della Persona_1
fattura di chiusura conto relativa al cliente n. 668869190, da inviare al suo nuovo indirizzo di residenza;
rappresentava la società convenuta che le volture venivano effettuate telefonicamente e potevano essere richieste sia dal cliente subentrante che dal cliente uscente e, a seguito della stipula telefonica effettuata, al nuovo intestatario veniva inviato il plico contenente il contratto, come era avvenuto nel caso di specie nei confronti di . Parte_1
L assumeva che, dopo l'attivazione del contratto avvenuta l'01.12.2010, Controparte_1 sulla base dei dati ricavati dalle letture “reali” del contatore erano state emesse cinque fatture - la n.
2210315789 di €. 107,66, la n. 2218940738 di €. 208,91, la n. 2226549128 di €. 228,99, la n.
2238491441 di €. 287,54 e la n. 2308816215 di €. 552,23 - e che aveva chiesto e ottenuto Parte_1 la rateizzazione del pagamento delle prime tre fatture emesse per un totale di €. 545,56; tuttavia, dopo aver corrisposto l'acconto concordato di €. 165,00 e l'importo della prima rata di €. 97,01, aveva lasciato insolute tre delle quattro rate pattuite del pari importo di €. 97,01, così come non aveva corrisposto l'importo delle ultime due fatture emesse, pari rispettivamente a €. 287,54 ed €. 552,23, tanto che il saldo totale a debito ammontava a complessivi €. 1.130,81 ed appariva del tutto legittimo,
MO ER poiché rappresentava il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica effettuata in favore di . Parte_1
All'udienza ex art. 320 c.p.c. del 17.10.2012, l'attore deduceva che, dalla documentazione allegata agli atti dalla parte convenuta, si evinceva che era stata vittima di una Controparte_1
truffa perpetrata dagli occupanti dell'immobile servito dall'utenza rimasta insoluta e produceva in giudizio copia della denuncia-querela sporta il 29.06.2012 nei confronti di Persona_1
e per le vicende oggetto di causa, nonché la nota Parte_2 Parte_2 dell' prot. n.
2-3S7CNXT dell'01.08.2012, con la quale la società convenuta Controparte_1 aveva riscontrato la contestazione dell'attore del 12.04.2011.
La parte attrice chiedeva che il Giudice di Pace adito ordinasse alla società convenuta di produrre in giudizio la registrazione audio della richiesta telefonica di subentro-voltura del
09.11.2010, poiché assumeva che la predetta richiesta era stata effettuata in una data successiva al rilascio dell'immobile da parte di precedente intestataria dell'utenza ma Persona_1
evidentemente ancora titolare della stessa anche dopo il rilascio, tanto che il 16.11.2010 la Per_1 aveva richiesto all' a fattura di fine contratto da inviarsi presso la sua nuova residenza;
sosteneva, CP_1 inoltre, l'attore che nel novembre 2010 non aveva ancora conosciuto Parte_2
e (i quali avevano occupato l'immobile nel mese di febbraio del 2011) e che la Parte_2
rateizzazione del pagamento delle fatture insolute (con numero utente intestato a ) era Parte_1 stata richiesta il 14.10.2011 dagli stessi occupanti l'immobile, i quali avevano interesse nel continuare ad usufruire della fornitura di energia elettrica pagandola, ancorché ratealmente, per non farla interrompere.
Con l'epigrafata sentenza n. 37/2013, depositata in data 05.03.2013, il Giudice di Pace di
Putignano così statuiva: “- Accoglie la domanda nei termini in cui è stata proposta. - Dichiara non dovute da le somme richieste dall' er la fornitura di energia elettrica all'immobile Parte_1 CP_1
di via Polignano, 104 in LL RO, per il periodo compreso tra Febbraio 2011 ed il 17
Febbraio 2012, data in cui è stato redatto il verbale di rilascio dell'immobile da parte di
[...]
a seguito di provvedimento giudiziale. - Condanna l' Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CP_1
giudizio in favore della parte attrice che, considerato il valore della causa, vengono liquidate, per tutte le fasi svolte, ai sensi del D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 in €. 495,00, di cui €. 45,00 per contributo unificato e bollo, oltre IVA e CAP”.
Il Giudice di prime cure riteneva che la società convenuta non avesse raggiunto la prova della sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica regolarmente sottoscritto con , Parte_1
MO ER non avendo prodotto in giudizio nemmeno la registrazione telefonica della richiesta di voltura in favore dello stesso.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo il presente gravame con Parte_1
atto di citazione in appello notificato in data 22.10.2013, instando per la riforma parziale della sentenza n. 37/2013.
L'appellante affidava le proprie doglianze ad un unico motivo di appello, ovvero la violazione di legge che inficiava la sentenza impugnata.
Sosteneva la parte appellante che, nonostante il Giudice di Pace di Putignano avesse accertato l'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica dichiarando non dovute da le Parte_1 somme richieste dall' aveva limitato il periodo inefficacia delle richieste di Controparte_1
pagamento per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2011 e il 17 febbraio 2012, ovvero per un lasso di tempo inferiore rispetto a quello riferito alla fatturazione relativa al numero cliente CP_1
968660412, eseguita sulla scorta del contratto inesistente, restando in tal modo esclusi dalla pronuncia di accertamento negativo sia il periodo precedente al febbraio 2011 sia quello successivo al 17 febbraio 2012, durato fino al momento in cui il effettivamente aveva cominciato un nuovo Pt_1
rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica recante diverso numero cliente, dopo aver trasferito la propria residenza presso l'abitazione di LL RO.
L'appellante deduceva che la permanenza nell'immobile di Parte_2
da febbraio 2011 a febbraio 2012, allegata in primo grado, non comportava la
[...]
conseguenza che - per le forniture precedenti e successive a quel periodo e relative all'utenza
968660412, riferita a un contratto inesistente - fosse tenuto a pagare, anche in Parte_1 considerazione del fatto che, con la nota del 12.04.2011, quest'ultimo, oltre ad eccepire l'inesistenza del contratto, aveva richiesto la cessazione immediata della fornitura contestando la fattura di €.
107,66 relativa al periodo dal dicembre 2010 al febbraio 2011.
Rappresentava l'appellante di avere interesse ad ottenere una pronuncia di pieno accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale contraddistinto da con il numero Controparte_1
cliente , allo scopo di restare indenne da richieste di pagamento inerenti a periodi temporali P.IVA_1 anteriori e posteriori all'arco di tempo individuato dal Giudice di primo grado, da realizzarsi esclusivamente mediante la rimozione della violazione di legge rilevata nella sentenza gravata, consistente nella persistenza dell'obbligo contrattuale di pagamento in capo al Pace in relazione a periodi di presunta fornitura (ancorché il Giudice di prime cure avesse accertato l'inesistenza del contratto).
Per tali motivi, l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto, chiedeva affinché il Giudice di Appello dichiarasse non dovute da Parte_3
[...] le somme richieste dall' per l'intera fornitura di energia elettrica riferita Controparte_1 all'immobile di via Polignano 104 in LL RO, relative al contratto contraddistinto con il numero cliente 968660412, non sussistendo la prova che fosse mai stato sottoscritto un contratto cui collegare le fatture emesse con riferimento alla predetta utenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 18.02.2014, si costituiva nel giudizio di appello l' chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale e nel merito, nell'ipotesi in cui non fosse stata rilevata l'inammissibilità dell'appello, di rigettare il proposto gravame in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel merito, la parte appellata sosteneva come i fatti dedotti in giudizio dalle parti implicassero sia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra e (benché negata Parte_1 Controparte_1
dal Giudice di Pace) sia la non debenza delle somme richieste per il periodo compreso tra il febbraio
2011 e il 17 febbraio 2012, data in cui era stato redatto il verbale di rilascio dell'immobile sito in
LL RO da parte di , a seguito Parte_2 Parte_2 dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Putignano.
La causa, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dall'appellata.
È bene precisare che il filtro di ammissibilità, delineato dal riformato art. 342 c.p.c., riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate.
L'inserimento, nel testo della citata norma procedurale, del richiamo alla “motivazione dell'appello”, unitariamente considerata, è stato contemplato nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice,
MO ER attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Sul punto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza consolidata di merito, “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte App.
Roma, 15.01.2013); “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)” (cfr. Trib.
Roma, 21.09.2018, n. 17801).
Orbene, nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche inadeguatamente decise dal Giudice di primo grado, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo Giudice ha operato l'asserita erronea ricostruzione della fattispecie, in fatto e in diritto.
Sulla base della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame;
di conseguenza, l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellata, è infondata.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla parte appellata unitamente all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.).
Il successivo art. 348 ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello
MO ER e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Per quel che concerne la presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento, non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa, al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto
- ma anche perché riproposta in sede oramai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; infatti, nella presente controversia, all'esito dell'udienza del 10.11.2014, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rigetto implicito dell'eccezione proposta dalla parte appellata (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
In argomento, si espressa la Suprema Corte di Cassazione, precisando che “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello propos,to è in concreto ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita l'accoglimento.
Preliminarmente, mette conto rilevare che, come dedotto da parte appellante devono ritenersi passate in giudicato le statuizioni del Giudice di primo grado verso le quali l'appellata CP_1
non ha proposto appello incidentale, benché a sé sfavorevoli.
[...]
Il Giudice di prime cure, con riferimento all'utenza contraddistinta con il numero cliente
968660412, aveva accertato l'inesistenza del relativo contratto di fornitura di energia elettrica, non essendo emersa la prova, all'esito del giudizio di primo grado, che lo avesse sottoscritto, Parte_1 sicché nulla era dovuto dall'odierno appellante nei confronti dell' relativamente Controparte_1
alle fatture rapportate al contratto inesistente.
MO ER A sostegno della propria decisione, il Giudice di Pace adito aveva rilevato la mancata produzione in giudizio, da parte di sia della copia del contratto scritto di fornitura Controparte_1 di energia elettrica asseritamente stipulato con il sia dell'attestazione dell'effettivo invio Parte_1
al del plico contenente il contratto, che andava restituito debitamente sottoscritto alla Parte_1
società somministrante al fine di confermare la richiesta telefonica di subentro-voltura del
09.11.2010, la cui registrazione audio non era stata allegata agli atti dalla società odierna appellata, pur essendo nella sua disponibilità.
Nelle motivazioni della sentenza impugnata, si legge altresì che l' pur Controparte_1
avendo constatato che il contratto sottoscritto non le era pervenuto, aveva continuato a fornire energia all'utente e ad emettere le relative fatture.
Va affermato che la statuizione di primo grado circa l'accertamento dell'inesistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra e - con Parte_1 Controparte_1 riferimento all'utenza contraddistinta con il numero cliente 968660412 - è coperta dal giudicato;
il rilievo sulla validità del contratto è precluso quando sull'invalidità dell'accordo si sia formato giudicato (anche implicito) per avere il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda, dimostrato di ritenere invalido il contratto e la parte interessata non abbia proposto appello (anche in via incidentale) avverso la predetta decisione.
Orbene, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace di Putignano, nell'accogliere integralmente la domanda attorea (“nei termini in cui è stata proposta”; cfr. dispositivo a pag. 6 della sentenza impugnata), aveva dichiarato non dovute le somme richieste dalla società convenuta per il periodo dal febbraio 2011 al 17 febbraio 2012.
La parte appellante ha sostenuto che, non essendo emersa la prova in giudizio della sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica cui rapportare le fatture emesse da Controparte_1 nulla fosse dovuto dall'attore in relazione a tutte le fatture emesse in relazione alla fornitura di energia elettrica contraddistinta con il numero cliente 968660412 e non solo limitatamente al periodo di fatturazione ricompreso tra il mese di febbraio 2011 e il 17 febbraio 2012, come aveva erroneamente stabilito il Giudice di prime cure.
Il rilievo di parte appellante si appalesa fondato.
Affinché un negozio giuridico possa acquisire pieno valore giuridico per produrre gli effetti ai quali è preposto, è necessario che sia pienamente valido, ovvero scevro da vizi che lo possano rendere invalido.
L'invalidità di un negozio giuridico si declina in due forme, ossia la nullità ex artt. 1418 ss.
c.c. e l'annullabilità ex art. 1425 ss. c.c..
MO ER La categoria dell'inesistenza, da tenere distinta dalle due succitate categorie, non è contemplata dal codice civile ma è frutto dell'elaborazione dottrinale, talvolta richiamata anche dalla giurisprudenza.
Nel caso dell'inesistenza, ciò che viene in rilievo non è un semplice vizio, ma è la mancanza di un elemento senza il quale l'atto non può essere identificato secondo la categoria cui fa riferimento.
La differenza non è meramente teorica, dal momento che sono differenti le conseguenze che comporta la configurazione della nullità rispetto all'inesistenza; se, infatti, vi sono alcuni casi in cui un negozio nullo produce effetto, un negozio inesistente non è mai in grado di produrre alcun effetto giuridico.
Nel caso di specie, è stata accertata dal Giudice di primo grado l'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica (caratterizzato da prestazioni corrispettive legate dal nesso di reciprocità), sicché alcun effetto giuridico avrebbe potuto produrre l'atto ritenuto invalido, non solo limitatamente alla fatturazione intervenuta nell'arco temporale individuato nella sentenza impugnata bensì con riferimento all'utenza identificata con il numero cliente 968660412 e relativamente a tutte le fatture emesse dalla società somministrante rapportate alla predetta utenza, correlata al contratto inesistente.
L'appello, dunque, deve essere accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza appellata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c..
Alla liquidazione dei compensi in favore della parte appellante deve provvedersi come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.100,00) - con riduzione del 50% dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 37/2013 resa dal Giudice di Pace di Putignano e depositata il 05.03.2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza gravata, DICHIARA non dovute, dalla parte appellante , le somme richieste Parte_1 dalla parte appellata per la fornitura di energia elettrica relativa all'immobile Controparte_1
MO ER ubicato in LL RO (Ba) alla via Polignano n. 104, riferita al contratto contraddistinto dal numero cliente 968660412;
2) CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante , delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in €. Parte_1
232,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 04.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa MO ER pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12013/2013 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Polignano, presso il cui studio sito in Parte_1
Putignano (Ba) alla via Tripoli n. 76 ha eletto domicilio, giusta mandato alle liti in atti,
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pierluigi Vulcano, presso il cui studio sito in Bari alla via Crisanzio n. 53 ha eletto domicilio, giusta mandato alle liti in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 37/2013 depositata in data 05.03.2013 dal Giudice di
Pace di Putignano nel procedimento avente R.G. n. 393/2012, non notificata.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 26.09.2024 e nei propri scritti difensivi, che qui si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127
MO ER ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.03.2012, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Putignano, la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “I. sentir accertare l'inesistenza di verun contratto di fornitura di energia elettrica (n. cliente 96860412 pod IT001E75825974) tra l'attore e la convenuta, per l'immobile sito a LL
RO, Via o Strada Provinciale Polignano n. 104; II. sentir accertare e dichiarare che nulla deve
l'istante alla convenuta a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica;
III. sentir condannare la convenuta al rimborso delle spese processuali con contributo previdenziale, ed imposta sul valore aggiunto”.
L'attore esponeva che, con lettera raccomandata a.r. prot. n. 204 del 12.04.2011, aveva contestato a la sussistenza del contratto di fornitura di energia elettrica riferito Controparte_1 all'immobile di sua proprietà ubicato in Castella RO (Ba) alla via Polignano n. 104 - relativamente al quale gli aveva inviato la fattura n. 2210315789 (cliente n. 968660412) del Controparte_1
22.03.2011 di €. 107,66 - invitando la società somministrante a consegnargli copia del suddetto contratto e intimandola a cessare immediatamente la fornitura.
Deduceva l'attore che non solo non aveva riscontrato la suddetta missiva Controparte_1 ma aveva, altresì, provveduto ad inviare all'istante la nota del 13.02.2012, con la quale gli veniva intimato il pagamento di €. 481,56 a titolo di insoluti, nonché la fattura n. 2308816215 del 10.03.2012 di €. 552,23, relativa al periodo dal dicembre 2011 al febbraio 2012.
riferiva che l'appartamento in argomento era stato abitato da Parte_1 Persona_1
ininterrottamente dal 01.03.1998 al 31.07.2010, in forza di tre contratti di locazione
[...]
regolarmente stipulati, rimanendo disabitato dal mese di agosto 2010 fino al mese di gennaio 2011; dal mese di febbraio 2011 al 17 febbraio 2012, il medesimo appartamento era stato occupato sine titulo da , come risultava dall'ordinanza di rilascio Parte_2
emessa dal Tribunale Civile di Bari - Sezione Distaccata di Putignano il 29.12.2011 e dal verbale di riconsegna dell'immobile redatto il 17.02.2012 dall'Ufficiale giudiziario.
Sosteneva l'attore che le suddette circostanze di fatto corroboravano l'affermazione di non aver mai stipulato alcun contratto di fornitura di energia elettrica con la società convenuta con
MO ER riferimento all'immobile de quo, facendo ragionevolmente sospettare che qualcuno si fosse sostituito al legittimo proprietario per ottenere l'utenza elettrica contestata.
La parte attrice rappresentava di aver diritto ad ottenere copia del presunto contratto di fornitura (sulla base del quale aveva emesso le fatture inviate), con lo scopo di Controparte_1 pervenire all'accertamento negativo del suo obbligo contrattuale di pagamento nei confronti della società somministrante.
Sulla base di tali allegazioni, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.06.2012, si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo l'assoluta infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria
[...]
delle spese di lite.
La società convenuta deduceva che aveva stipulato un contratto con Parte_1 CP_1
con decorrenza a partire dal 01.12.2010, per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza
[...]
sita in LL RO (Ba) alla via Polignano n. 104, identificata con pod. IT001E75825974, e tale contratto era stato attivato a seguito di una richiesta di voltura pervenuta al numero verde della società in data 09.11.2010, con la quale erano stati forniti i dati anagrafici e fiscali dell'attore nonché le letture
“reali” presenti sul contatore alla data del 31.07.2010.
Precisava la convenuta che, prima della suddetta richiesta di voltura, l'utenza risultava intestata a , la quale aveva richiesto, tramite fax del 16.11.2010, l'invio della Persona_1
fattura di chiusura conto relativa al cliente n. 668869190, da inviare al suo nuovo indirizzo di residenza;
rappresentava la società convenuta che le volture venivano effettuate telefonicamente e potevano essere richieste sia dal cliente subentrante che dal cliente uscente e, a seguito della stipula telefonica effettuata, al nuovo intestatario veniva inviato il plico contenente il contratto, come era avvenuto nel caso di specie nei confronti di . Parte_1
L assumeva che, dopo l'attivazione del contratto avvenuta l'01.12.2010, Controparte_1 sulla base dei dati ricavati dalle letture “reali” del contatore erano state emesse cinque fatture - la n.
2210315789 di €. 107,66, la n. 2218940738 di €. 208,91, la n. 2226549128 di €. 228,99, la n.
2238491441 di €. 287,54 e la n. 2308816215 di €. 552,23 - e che aveva chiesto e ottenuto Parte_1 la rateizzazione del pagamento delle prime tre fatture emesse per un totale di €. 545,56; tuttavia, dopo aver corrisposto l'acconto concordato di €. 165,00 e l'importo della prima rata di €. 97,01, aveva lasciato insolute tre delle quattro rate pattuite del pari importo di €. 97,01, così come non aveva corrisposto l'importo delle ultime due fatture emesse, pari rispettivamente a €. 287,54 ed €. 552,23, tanto che il saldo totale a debito ammontava a complessivi €. 1.130,81 ed appariva del tutto legittimo,
MO ER poiché rappresentava il corrispettivo della somministrazione di energia elettrica effettuata in favore di . Parte_1
All'udienza ex art. 320 c.p.c. del 17.10.2012, l'attore deduceva che, dalla documentazione allegata agli atti dalla parte convenuta, si evinceva che era stata vittima di una Controparte_1
truffa perpetrata dagli occupanti dell'immobile servito dall'utenza rimasta insoluta e produceva in giudizio copia della denuncia-querela sporta il 29.06.2012 nei confronti di Persona_1
e per le vicende oggetto di causa, nonché la nota Parte_2 Parte_2 dell' prot. n.
2-3S7CNXT dell'01.08.2012, con la quale la società convenuta Controparte_1 aveva riscontrato la contestazione dell'attore del 12.04.2011.
La parte attrice chiedeva che il Giudice di Pace adito ordinasse alla società convenuta di produrre in giudizio la registrazione audio della richiesta telefonica di subentro-voltura del
09.11.2010, poiché assumeva che la predetta richiesta era stata effettuata in una data successiva al rilascio dell'immobile da parte di precedente intestataria dell'utenza ma Persona_1
evidentemente ancora titolare della stessa anche dopo il rilascio, tanto che il 16.11.2010 la Per_1 aveva richiesto all' a fattura di fine contratto da inviarsi presso la sua nuova residenza;
sosteneva, CP_1 inoltre, l'attore che nel novembre 2010 non aveva ancora conosciuto Parte_2
e (i quali avevano occupato l'immobile nel mese di febbraio del 2011) e che la Parte_2
rateizzazione del pagamento delle fatture insolute (con numero utente intestato a ) era Parte_1 stata richiesta il 14.10.2011 dagli stessi occupanti l'immobile, i quali avevano interesse nel continuare ad usufruire della fornitura di energia elettrica pagandola, ancorché ratealmente, per non farla interrompere.
Con l'epigrafata sentenza n. 37/2013, depositata in data 05.03.2013, il Giudice di Pace di
Putignano così statuiva: “- Accoglie la domanda nei termini in cui è stata proposta. - Dichiara non dovute da le somme richieste dall' er la fornitura di energia elettrica all'immobile Parte_1 CP_1
di via Polignano, 104 in LL RO, per il periodo compreso tra Febbraio 2011 ed il 17
Febbraio 2012, data in cui è stato redatto il verbale di rilascio dell'immobile da parte di
[...]
a seguito di provvedimento giudiziale. - Condanna l' Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CP_1
giudizio in favore della parte attrice che, considerato il valore della causa, vengono liquidate, per tutte le fasi svolte, ai sensi del D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 in €. 495,00, di cui €. 45,00 per contributo unificato e bollo, oltre IVA e CAP”.
Il Giudice di prime cure riteneva che la società convenuta non avesse raggiunto la prova della sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica regolarmente sottoscritto con , Parte_1
MO ER non avendo prodotto in giudizio nemmeno la registrazione telefonica della richiesta di voltura in favore dello stesso.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva , proponendo il presente gravame con Parte_1
atto di citazione in appello notificato in data 22.10.2013, instando per la riforma parziale della sentenza n. 37/2013.
L'appellante affidava le proprie doglianze ad un unico motivo di appello, ovvero la violazione di legge che inficiava la sentenza impugnata.
Sosteneva la parte appellante che, nonostante il Giudice di Pace di Putignano avesse accertato l'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica dichiarando non dovute da le Parte_1 somme richieste dall' aveva limitato il periodo inefficacia delle richieste di Controparte_1
pagamento per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2011 e il 17 febbraio 2012, ovvero per un lasso di tempo inferiore rispetto a quello riferito alla fatturazione relativa al numero cliente CP_1
968660412, eseguita sulla scorta del contratto inesistente, restando in tal modo esclusi dalla pronuncia di accertamento negativo sia il periodo precedente al febbraio 2011 sia quello successivo al 17 febbraio 2012, durato fino al momento in cui il effettivamente aveva cominciato un nuovo Pt_1
rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica recante diverso numero cliente, dopo aver trasferito la propria residenza presso l'abitazione di LL RO.
L'appellante deduceva che la permanenza nell'immobile di Parte_2
da febbraio 2011 a febbraio 2012, allegata in primo grado, non comportava la
[...]
conseguenza che - per le forniture precedenti e successive a quel periodo e relative all'utenza
968660412, riferita a un contratto inesistente - fosse tenuto a pagare, anche in Parte_1 considerazione del fatto che, con la nota del 12.04.2011, quest'ultimo, oltre ad eccepire l'inesistenza del contratto, aveva richiesto la cessazione immediata della fornitura contestando la fattura di €.
107,66 relativa al periodo dal dicembre 2010 al febbraio 2011.
Rappresentava l'appellante di avere interesse ad ottenere una pronuncia di pieno accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale contraddistinto da con il numero Controparte_1
cliente , allo scopo di restare indenne da richieste di pagamento inerenti a periodi temporali P.IVA_1 anteriori e posteriori all'arco di tempo individuato dal Giudice di primo grado, da realizzarsi esclusivamente mediante la rimozione della violazione di legge rilevata nella sentenza gravata, consistente nella persistenza dell'obbligo contrattuale di pagamento in capo al Pace in relazione a periodi di presunta fornitura (ancorché il Giudice di prime cure avesse accertato l'inesistenza del contratto).
Per tali motivi, l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto, chiedeva affinché il Giudice di Appello dichiarasse non dovute da Parte_3
[...] le somme richieste dall' per l'intera fornitura di energia elettrica riferita Controparte_1 all'immobile di via Polignano 104 in LL RO, relative al contratto contraddistinto con il numero cliente 968660412, non sussistendo la prova che fosse mai stato sottoscritto un contratto cui collegare le fatture emesse con riferimento alla predetta utenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 18.02.2014, si costituiva nel giudizio di appello l' chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via principale e nel merito, nell'ipotesi in cui non fosse stata rilevata l'inammissibilità dell'appello, di rigettare il proposto gravame in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel merito, la parte appellata sosteneva come i fatti dedotti in giudizio dalle parti implicassero sia la sussistenza di un rapporto contrattuale tra e (benché negata Parte_1 Controparte_1
dal Giudice di Pace) sia la non debenza delle somme richieste per il periodo compreso tra il febbraio
2011 e il 17 febbraio 2012, data in cui era stato redatto il verbale di rilascio dell'immobile sito in
LL RO da parte di , a seguito Parte_2 Parte_2 dell'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Putignano.
La causa, ritenuta matura per la decisione, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024 e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata nella comparsa di costituzione e risposta dall'appellata.
È bene precisare che il filtro di ammissibilità, delineato dal riformato art. 342 c.p.c., riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure in concreto sollevate.
L'inserimento, nel testo della citata norma procedurale, del richiamo alla “motivazione dell'appello”, unitariamente considerata, è stato contemplato nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il “c.d. progetto alternativo di decisione”, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice,
MO ER attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Sul punto, seguendo l'orientamento della giurisprudenza consolidata di merito, “l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice” (cfr. Corte App.
Roma, 15.01.2013); “il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché
l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017)” (cfr. Trib.
Roma, 21.09.2018, n. 17801).
Orbene, nella complessiva stesura dell'atto di appello, l'appellante ha sufficientemente focalizzato sia le questioni giuridiche inadeguatamente decise dal Giudice di primo grado, sia le parti della motivazione in cui lo stesso primo Giudice ha operato l'asserita erronea ricostruzione della fattispecie, in fatto e in diritto.
Sulla base della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, deve riconoscersi l'ammissibilità del gravame;
di conseguenza, l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellata, è infondata.
Deve ora essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla parte appellata unitamente all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.).
Il successivo art. 348 ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello
MO ER e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Per quel che concerne la presente controversia, l'eccezione è infondata e non merita accoglimento, non solo perché non ne sussistono i presupposti - non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dell'appello, la cui valutazione comporta comunque per il Giudice uno studio approfondito della causa, al fine di delibare la “ragionevole probabilità” dell'appello di essere accolto
- ma anche perché riproposta in sede oramai decisionale, fase nella quale è preclusa la regressione del procedimento all'ipotesi prevista dall'art. 348 bis c.p.c.; infatti, nella presente controversia, all'esito dell'udienza del 10.11.2014, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rigetto implicito dell'eccezione proposta dalla parte appellata (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
In argomento, si espressa la Suprema Corte di Cassazione, precisando che “L'art. 348 bis
c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c.. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2014).
Orbene, sulla base di quanto illustrato, l'appello propos,to è in concreto ammissibile.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita l'accoglimento.
Preliminarmente, mette conto rilevare che, come dedotto da parte appellante devono ritenersi passate in giudicato le statuizioni del Giudice di primo grado verso le quali l'appellata CP_1
non ha proposto appello incidentale, benché a sé sfavorevoli.
[...]
Il Giudice di prime cure, con riferimento all'utenza contraddistinta con il numero cliente
968660412, aveva accertato l'inesistenza del relativo contratto di fornitura di energia elettrica, non essendo emersa la prova, all'esito del giudizio di primo grado, che lo avesse sottoscritto, Parte_1 sicché nulla era dovuto dall'odierno appellante nei confronti dell' relativamente Controparte_1
alle fatture rapportate al contratto inesistente.
MO ER A sostegno della propria decisione, il Giudice di Pace adito aveva rilevato la mancata produzione in giudizio, da parte di sia della copia del contratto scritto di fornitura Controparte_1 di energia elettrica asseritamente stipulato con il sia dell'attestazione dell'effettivo invio Parte_1
al del plico contenente il contratto, che andava restituito debitamente sottoscritto alla Parte_1
società somministrante al fine di confermare la richiesta telefonica di subentro-voltura del
09.11.2010, la cui registrazione audio non era stata allegata agli atti dalla società odierna appellata, pur essendo nella sua disponibilità.
Nelle motivazioni della sentenza impugnata, si legge altresì che l' pur Controparte_1
avendo constatato che il contratto sottoscritto non le era pervenuto, aveva continuato a fornire energia all'utente e ad emettere le relative fatture.
Va affermato che la statuizione di primo grado circa l'accertamento dell'inesistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra e - con Parte_1 Controparte_1 riferimento all'utenza contraddistinta con il numero cliente 968660412 - è coperta dal giudicato;
il rilievo sulla validità del contratto è precluso quando sull'invalidità dell'accordo si sia formato giudicato (anche implicito) per avere il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda, dimostrato di ritenere invalido il contratto e la parte interessata non abbia proposto appello (anche in via incidentale) avverso la predetta decisione.
Orbene, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di
Pace di Putignano, nell'accogliere integralmente la domanda attorea (“nei termini in cui è stata proposta”; cfr. dispositivo a pag. 6 della sentenza impugnata), aveva dichiarato non dovute le somme richieste dalla società convenuta per il periodo dal febbraio 2011 al 17 febbraio 2012.
La parte appellante ha sostenuto che, non essendo emersa la prova in giudizio della sussistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica cui rapportare le fatture emesse da Controparte_1 nulla fosse dovuto dall'attore in relazione a tutte le fatture emesse in relazione alla fornitura di energia elettrica contraddistinta con il numero cliente 968660412 e non solo limitatamente al periodo di fatturazione ricompreso tra il mese di febbraio 2011 e il 17 febbraio 2012, come aveva erroneamente stabilito il Giudice di prime cure.
Il rilievo di parte appellante si appalesa fondato.
Affinché un negozio giuridico possa acquisire pieno valore giuridico per produrre gli effetti ai quali è preposto, è necessario che sia pienamente valido, ovvero scevro da vizi che lo possano rendere invalido.
L'invalidità di un negozio giuridico si declina in due forme, ossia la nullità ex artt. 1418 ss.
c.c. e l'annullabilità ex art. 1425 ss. c.c..
MO ER La categoria dell'inesistenza, da tenere distinta dalle due succitate categorie, non è contemplata dal codice civile ma è frutto dell'elaborazione dottrinale, talvolta richiamata anche dalla giurisprudenza.
Nel caso dell'inesistenza, ciò che viene in rilievo non è un semplice vizio, ma è la mancanza di un elemento senza il quale l'atto non può essere identificato secondo la categoria cui fa riferimento.
La differenza non è meramente teorica, dal momento che sono differenti le conseguenze che comporta la configurazione della nullità rispetto all'inesistenza; se, infatti, vi sono alcuni casi in cui un negozio nullo produce effetto, un negozio inesistente non è mai in grado di produrre alcun effetto giuridico.
Nel caso di specie, è stata accertata dal Giudice di primo grado l'inesistenza del contratto di fornitura di energia elettrica (caratterizzato da prestazioni corrispettive legate dal nesso di reciprocità), sicché alcun effetto giuridico avrebbe potuto produrre l'atto ritenuto invalido, non solo limitatamente alla fatturazione intervenuta nell'arco temporale individuato nella sentenza impugnata bensì con riferimento all'utenza identificata con il numero cliente 968660412 e relativamente a tutte le fatture emesse dalla società somministrante rapportate alla predetta utenza, correlata al contratto inesistente.
L'appello, dunque, deve essere accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza appellata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c..
Alla liquidazione dei compensi in favore della parte appellante deve provvedersi come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale - con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (fino a €. 1.100,00) - con riduzione del 50% dei valori medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 37/2013 resa dal Giudice di Pace di Putignano e depositata il 05.03.2013, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza gravata, DICHIARA non dovute, dalla parte appellante , le somme richieste Parte_1 dalla parte appellata per la fornitura di energia elettrica relativa all'immobile Controparte_1
MO ER ubicato in LL RO (Ba) alla via Polignano n. 104, riferita al contratto contraddistinto dal numero cliente 968660412;
2) CONDANNA la parte appellata al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante , delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in €. Parte_1
232,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, il 04.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER