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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2333/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2333/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1
difeso dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e
, nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. DI LELLO VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/1990 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 30/01/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/01/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 5 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, comprensiva di mansarda, cointestata ad entrambi i coniugi sita
Manoppello, alla via Enrico Toti nr. 12, il cui diritto di abitazione, esteso all'intero immobile, viene riconosciuto a vita alla IG.ra e trascritto nei Pubblici CP_1
Registri Immobiliari, verrà abitata dalla medesima e dai due figli e CP_1 Per_1
mentre il IG. reperirà altra idonea sistemazione abitativa. Il IG. Parte_1
, fin da ora, dichiara la sua ferma volontà di donare o lasciare in Parte_1
eredità la propria quota di proprietà del predetto immobile ai propri figli e CP_1
Per_1
3. In relazione al diritto di abitazione sopra riconosciuto, le parti concordemente dichiarano quanto segue: a) I DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti:
Comune di Manoppello, via Enrico Toti nr. 12, al Catasto Urbano del Comune di
Manoppello, al foglio 11, Particella 621, Sub 3, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 8,5 vani, Rendita € 460,94, Superficie Catastale 156 mq;
b) ATTI DI PROVENIENZA: dichiarano i coniugi che l'appartamento del quale si riconosce il diritto di abitazione alla IG.ra è pervenuto in forza di atto del 14/06/2002 Pubblico Ufficiale CP_1
Dr. sede di Pescara, Repertorio nr. 185330 – Donazione accettata – Persona_2
pagina 3 di 5 Trascrizione nr. 7434. 1/2002 Reparto PI di Pescara in atti dal 04.07.2002; c)
TITOLI ABILITATIVI: Concessione Edilizia nr. 82 del 12.05.1995 e Concessione
Edilizia di Variante nr. 39 del 03.06.2002 rilasciate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Manoppello;
d) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': dichiarano i coniugi che lo stato di fatto dell'immobile oggetto di riconoscimento di diritto di abitazione è conforme sia alla planimetria che alla visura catastale allegati;
e) VALORE DEL
BENE: il IG. dichiara che il 50% del valore dell'immobile oggetto di Parte_1 riconoscimento di diritto di abitazione è pari ad € 26.735,00; f) ISCRIZIONE
IPOTECARIA: il IG. dichiara di rinunciare all'iscrizione di nuove Parte_1 ipoteche;
g) TRASCRIZIONE: la IG.ra dichiara che procederà Controparte_1 alla trascrizione dell'atto di riconoscimento del diritto di abitazione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare con proprio onere e spesa, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
4. le rate del mutuo gravante sull'abitazione coniugale e pari ad € 440,00 mensili continueranno ad essere pagate dal IG. sino alla sua estinzione;
Parte_1
5. la IG.ra provvederà ad effettuare la voltura di tutte le utenze domestiche CP_1
(luce, acqua, gas e tari) entro la data di fissazione dell'udienza di separazione;
6. Entro la data di fissazione dell'udienza il IG. provvederà a disdire il Parte_1
contratto SKY;
7. Il IG. lascerà l'abitazione coniugale unitamente a tutti i propri effetti Parte_1
personali entro 6 mesi dalla data di deposito del ricorso;
8. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di riconoscimento del Parte_1 CP_1
contributo dato dalla stessa alla famiglia durante gli anni del lungo coniugio,
l'assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 400,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata dal IG. Parte_1 alla IG.ra entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul CP_1
pagina 4 di 5 conto Posteitaliane intestato alla medesima: Postepay Evolution, IBAN:
[...];
9. L'autovettura Fiat Panda tg. FD001AC, di proprietà del IG. , verrà Parte_1 intestata alla IG.ra a spese del coniuge entro la data di fissazione CP_1 dell'udienza di separazione;
10. Il conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso la Banca del Mezzogiorno
s.p.a., verrà chiuso dagli stessi entro il mese di aprile 2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/01/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2333/2024 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e Parte_1
difeso dall'avv. SBARAGLIA SABRINA
e
, nata a [...] il [...], assistita e Controparte_1
difesa dall'avv. DI LELLO VALENTINA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/09/1990 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 30/01/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/01/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 5 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, comprensiva di mansarda, cointestata ad entrambi i coniugi sita
Manoppello, alla via Enrico Toti nr. 12, il cui diritto di abitazione, esteso all'intero immobile, viene riconosciuto a vita alla IG.ra e trascritto nei Pubblici CP_1
Registri Immobiliari, verrà abitata dalla medesima e dai due figli e CP_1 Per_1
mentre il IG. reperirà altra idonea sistemazione abitativa. Il IG. Parte_1
, fin da ora, dichiara la sua ferma volontà di donare o lasciare in Parte_1
eredità la propria quota di proprietà del predetto immobile ai propri figli e CP_1
Per_1
3. In relazione al diritto di abitazione sopra riconosciuto, le parti concordemente dichiarano quanto segue: a) I DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti:
Comune di Manoppello, via Enrico Toti nr. 12, al Catasto Urbano del Comune di
Manoppello, al foglio 11, Particella 621, Sub 3, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 8,5 vani, Rendita € 460,94, Superficie Catastale 156 mq;
b) ATTI DI PROVENIENZA: dichiarano i coniugi che l'appartamento del quale si riconosce il diritto di abitazione alla IG.ra è pervenuto in forza di atto del 14/06/2002 Pubblico Ufficiale CP_1
Dr. sede di Pescara, Repertorio nr. 185330 – Donazione accettata – Persona_2
pagina 3 di 5 Trascrizione nr. 7434. 1/2002 Reparto PI di Pescara in atti dal 04.07.2002; c)
TITOLI ABILITATIVI: Concessione Edilizia nr. 82 del 12.05.1995 e Concessione
Edilizia di Variante nr. 39 del 03.06.2002 rilasciate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Manoppello;
d) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': dichiarano i coniugi che lo stato di fatto dell'immobile oggetto di riconoscimento di diritto di abitazione è conforme sia alla planimetria che alla visura catastale allegati;
e) VALORE DEL
BENE: il IG. dichiara che il 50% del valore dell'immobile oggetto di Parte_1 riconoscimento di diritto di abitazione è pari ad € 26.735,00; f) ISCRIZIONE
IPOTECARIA: il IG. dichiara di rinunciare all'iscrizione di nuove Parte_1 ipoteche;
g) TRASCRIZIONE: la IG.ra dichiara che procederà Controparte_1 alla trascrizione dell'atto di riconoscimento del diritto di abitazione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare con proprio onere e spesa, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
4. le rate del mutuo gravante sull'abitazione coniugale e pari ad € 440,00 mensili continueranno ad essere pagate dal IG. sino alla sua estinzione;
Parte_1
5. la IG.ra provvederà ad effettuare la voltura di tutte le utenze domestiche CP_1
(luce, acqua, gas e tari) entro la data di fissazione dell'udienza di separazione;
6. Entro la data di fissazione dell'udienza il IG. provvederà a disdire il Parte_1
contratto SKY;
7. Il IG. lascerà l'abitazione coniugale unitamente a tutti i propri effetti Parte_1
personali entro 6 mesi dalla data di deposito del ricorso;
8. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di riconoscimento del Parte_1 CP_1
contributo dato dalla stessa alla famiglia durante gli anni del lungo coniugio,
l'assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 400,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà versata dal IG. Parte_1 alla IG.ra entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul CP_1
pagina 4 di 5 conto Posteitaliane intestato alla medesima: Postepay Evolution, IBAN:
[...];
9. L'autovettura Fiat Panda tg. FD001AC, di proprietà del IG. , verrà Parte_1 intestata alla IG.ra a spese del coniuge entro la data di fissazione CP_1 dell'udienza di separazione;
10. Il conto corrente cointestato ai coniugi, acceso presso la Banca del Mezzogiorno
s.p.a., verrà chiuso dagli stessi entro il mese di aprile 2025.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 30/01/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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