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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1078/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
DI BIAGIO NICCOLO'
ricorrente e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei di pensione di CP_1
inabilità ex art. 12 l. 118/71 dovuti in forza di decreto di omologa con la decorrenza riconosciuta dal ctu in fase di accertamento tecnico preventivo (ovvero dalla visita di revisione del 07.12.2023).
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1
sia stato presentato il modello ap70 da oltre 120 giorni, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie va riconosciuto il diritto già accertato a favore dell'istante a fruire dei benefici connessi ex artt. 2 e 12 Legge 118/71 con decorrenza dalla data di revisione (07.12.2023), con condanna nei confronti dell' al pagamento dei ratei CP_1
non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma
1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, ass.
S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna l al pagamento, in favore di parte ricorrente, del beneficio di cui CP_1
agli artt. 2 e 12 Legge 118/71, con decorrenza dalla data della visita di revisione
(07.12.2023), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 per CP_1
compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 01.10.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1078/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
DI BIAGIO NICCOLO'
ricorrente e
(c.f. ) CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei di pensione di CP_1
inabilità ex art. 12 l. 118/71 dovuti in forza di decreto di omologa con la decorrenza riconosciuta dal ctu in fase di accertamento tecnico preventivo (ovvero dalla visita di revisione del 07.12.2023).
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Rilevato che nel caso in esame non è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso nonostante il decreto di omologa emesso dal tribunale sia stato notificato all' e CP_1
sia stato presentato il modello ap70 da oltre 120 giorni, deve ritenersi che la domanda sia fondata.
Ciò posto, nel caso di specie va riconosciuto il diritto già accertato a favore dell'istante a fruire dei benefici connessi ex artt. 2 e 12 Legge 118/71 con decorrenza dalla data di revisione (07.12.2023), con condanna nei confronti dell' al pagamento dei ratei CP_1
non ancora versati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione all'attività prestata dal procuratore.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma
1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, n.41547, ass.
S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- condanna l al pagamento, in favore di parte ricorrente, del beneficio di cui CP_1
agli artt. 2 e 12 Legge 118/71, con decorrenza dalla data della visita di revisione
(07.12.2023), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 per CP_1
compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 01.10.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti