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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG 2608/2023
Tribunale di Como Sezione Prima Civile
IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,
vista l'istanza di proroga ex artt. 473 bis.70 III co c.p.c. dell'ordine di protezione emesso in data 18.12.2023, formulata da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BONI e C.F._1
dall'avvocato RACHELE BIANCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
Nei confronti di:
nato a [...] il [...] CP_1
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA ARCULEO, C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
LETTI gli atti e i documenti di causa,
RICHIAMATO in toto il decreto pronunciato inaudita altera parte in data 08.03.2025
di proroga (per mesi sei) delle misure protettive a carico del resistente;
SENTITI i procuratori delle parti comparsi alla udienza del 20.3.2025;
1 PRESO ATTO che il resistente – benchè non comparso personalmente alla udienza fissata per il giorno 20.03.2025 ore 9,00 - risulta ritualmente evocato del procedimento di proroga delle misure protettive richieste dalla parte ricorrente (cfr. relata notifica della proroga dell'ordine di protezione emesso inaudita altera parte effettuata dai
Carabinieri di Olgiate Comasco in data 12.03.2025);
RILEVATO che, con decreto emesso in data 18.12.2023 – accertata la sussistenza di condotte violente ed intimidatorie del nei confronti della ex compagna e del CP_1
di lei figlio , con riverbero negativo anche sul figlio della coppia, Controparte_2
- veniva disposto a carico del resistente ordine di protezione con divieto Persona_1
di avvicinamento alla ricorrente ed al di lei figlio minore ( ) ed ai luoghi da CP_2
costoro frequentati;
RILEVATO che la ricorrente, nella istanza di proroga delle misure protettive lamenta la prosecuzione di comportamenti intimidatori del resistente, posti in essere attraverso continui invii di email dal carattere minatorio (con minacce rivolte non solo alla ricorrente ma anche a soggetti terzi, con cui la ricorrente intrattiene rapporti umani);
RITENUTO che, alla luce del compendio documentale in atti, permangono le ragioni di fatto e di diritto per la proroga delle misure protettive: se da un lato sono cessate,
ragionevolmente proprio per effetto del primo ordine di protezione del 18.12.2023, le condotte di violenza fisica e verbale diretta (accertate nel corso della prima istruttoria),
continuano invece le condotte intimidatorie poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, attraverso il continuo e persecutorio invio di messaggi minatori a mezzo mail;
2 RILEVATO in particolare che dalle mail depositate in atti (doc. 8 ricorrente) pare emergere un vero e proprio intento vessatorio ed intimidatorio del resistente nei confronti della ex compagna/odierna ricorrente ed altresì nei confronti di altri soggetti coi quali la ricorrente si relaziona: di particolare gravità sono le aperte minacce rivolte alla ricorrente (“io ho iniziato a bere.……stai attenta”; ed ancora: “vedrai se non capita
qualcosa in questi giorni e ti caghi addosso”; “occhi aperti”; oppure “sei monitorata e
nemmeno lo sai”, mail 30.07.2024), ovvero a soggetti terzi con la quale la ricorrente si relaziona (ad es. email 2.02.2024); da una mail più recente, del 14.01.2025, pare addirittura emergere l'intenzione del resistente di prendere una abitazione ad Albiolo a
20 metri dalla casa della ex compagna, e ciò in plateale violazione dell'ordine di protezione già impartito;
RILEVATO peraltro che tali condotte risultano poste in essere anche a seguito della proroga dell'ordine di protezione con decreto inaudita altera parte dell'8.03.2025: cfr.
email/messaggi depositati dalla parte ricorrente con nota autorizzata 21.03.2025);
RILEVATO infine che, con la medesima nota autorizzata, la parte ricorrente ha prodotto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. nei confronti del con cui vengono formalmente contestati i reati di stalking, CP_1
maltrattamenti in famiglia aggravati, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per aver violato l'ordine di protezione emesso, a danno della ricorrente e dei figli minori (oltre che di appropriazione indebita, violazione degli obblighi di assistenza familiare), e dunque per le medesime condotte indimitatorie/vessatorie – per quanto qui rileva - già oggetto di scrutinio nel corso del primo procedimento di concessione dell'ordine di protezione – le quali – come
3 dimostra il compendio documentale prodotto continuano ad essere poste in essere dal resistente;
CONSIDERATO che tali elementi rafforzano ulteriormente la necessità di prorogare l'ordine di protezione, in quanto confermano il quadro di pericolosità già emerso;
OSSERVATO ancora che dall'esame della relazione dei servizi sociali emerge un quadro di assenza di critica e di consapevolezza dei comportamenti posti in essere dal resistente, tanto da evidenziare “una condizione psichica di possibile instabilità che
andrebbe certamente indagata e che – secondo i protocolli della Asst - sarebbe dovuta
essere approfondita proprio nell'ambito della presa in carico e dei controlli presso il
Sert” (pag 3 relazione STM del 19.03.2025), oltre che la mancanza di presa in carico del resistente (che anche nei messaggi acquisiti al compendio documentale in atti ammette di fare uso di alcol) da parte del al fine di avviare un Parte_2
percorso di recupero alla pianificazione di un percorso di riavvicinamento padre/figlio
ER (il minore ), dapprima in Spazio Neutro;
RITENUTO che tale situazione rende necessario confermare l'ordine di protezione già
emesso;
P.Q.M.
visti gli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c.
CONFERMA
l'ordine a nato a [...] il [...], di cessare le CP_1
condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della ex convivente
, nata a [...] il [...], e nei confronti dei minori Parte_1
4 nato a [...] il [...], e Persona_1 CP_2
, nato a [...] il [...];
[...]
CONFERMA
l'ordine a nato a [...] il [...], di non CP_1
avvicinarsi a , e Parte_1 Persona_1 CP_2
, nonché ai luoghi frequentati dagli stessi:
[...]
a) la casa familiare sita in Albiolo, via Per Cagno n. 7, assegnata alla ricorrente come di seguito disposto;
b) la casa dei genitori della ricorrente, sita in Via Malpaga n.109, Malpaga (CO);
c) il luogo di lavoro della ricorrente: via ai Canvetti 6, 6925 Controparte_3
Collina d'oro, Svizzera;
ER d) la scuola dell'infanzia frequentata da : , sita in via San Francesco Persona_2
n. 1, Albiolo;
e) la scuola secondaria di primo grado di : da Milano” di CP_2 ER3 Pt_3
sita in via Roma n. 656, Valmorea (CO);
f) il parco giochi frequentato dai minori: Albiolo, via San Francesco n. 2;
g) la Palestra Comunale di Malnate sita in Via Libia dove il minore fa basket;
CP_2
h) la sita in Via Leopoldo Gasparotto 10, frequentata dal minore Parte_4
; CP_2
INDICA
in sei mesi (dalla notifica del decreto) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;
ORDINA
5 che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della
Forza Pubblica, individuata nella Stazione dei Carabinieri competenti (Albiolo), che provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e a curare che egli effettivamente si attenga alle prescrizioni del presente provvedimento;
CONFERMA
Cont L'incarico al di Albiolo di mantenere la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a regolamentare (solo all'esito della positiva presa in carico del resistente da parte del SERT, che avvierà anche eventuali approfondimenti psicodiagnostici sul resistente, se ritenuto necessario) le frequentazioni tra padre e figlio in modalità protetta e osservata in spazio neutro e a monitorare il benessere
ER Cont psicofisico del minore;
il continuerà a svolgere indagine psicosociale,
allargata anche ai familiari e agli altri adulti in grado di coadiuvare i genitori nella gestione della prole, e, se ritenuto opportuno, anche psicodiagnostica su entrambi i genitori, attivando ogni intervento opportuno a sostegno dei minori e dei genitori;
attiverà un percorso di sostegno genitoriale in forma disgiunta per ciascun genitore, li aiuterà ad assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio minore e deciderà in luogo dei genitori in caso di conflitto insanabile tra gli stessi;
DISPONE
la prosecuzione della presa in carico del padre presso il Sert territorialmente competente;
CONFERMA
6 Il collocamento del minore con la madre e l'assegnazione della casa Persona_1
familiare, sita in Albiolo, via Per Cagno n. 7, a -che Parte_1
provvederà a pagare il relativo canone di locazione-
ORDINA
a di spostare la residenza qualora non via abbia già provveduto, CP_1
assegnando termine sino al 30 marzo (alla scadenza del quale la parte ricorrente si attiverà presso il Comune per ottenere la cancellazione d'ufficio dal registro anagrafico
– previ gli opportuni accertamenti dell'Ente locale);
CONFERMA
l'obbligo a carico di di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 300 -somma da versare anticipatamente entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat da dicembre 2024-
oltre agli assegni familiari elvetici e al 50% delle spese straordinarie riferibili alla prole di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
la madre percepirà anche l'eventuale assegno unico italiano;
DICHIARA
il presente decreto immediatamente efficace.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alle parti,
alla Stazione dei Carabinieri di Albiolo, al STM competente per Albiolo e al Sert
competente per Albiolo e Pt_3
Como, lì 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
7
Tribunale di Como Sezione Prima Civile
IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,
vista l'istanza di proroga ex artt. 473 bis.70 III co c.p.c. dell'ordine di protezione emesso in data 18.12.2023, formulata da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BONI e C.F._1
dall'avvocato RACHELE BIANCHI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
Nei confronti di:
nato a [...] il [...] CP_1
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA ARCULEO, C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
LETTI gli atti e i documenti di causa,
RICHIAMATO in toto il decreto pronunciato inaudita altera parte in data 08.03.2025
di proroga (per mesi sei) delle misure protettive a carico del resistente;
SENTITI i procuratori delle parti comparsi alla udienza del 20.3.2025;
1 PRESO ATTO che il resistente – benchè non comparso personalmente alla udienza fissata per il giorno 20.03.2025 ore 9,00 - risulta ritualmente evocato del procedimento di proroga delle misure protettive richieste dalla parte ricorrente (cfr. relata notifica della proroga dell'ordine di protezione emesso inaudita altera parte effettuata dai
Carabinieri di Olgiate Comasco in data 12.03.2025);
RILEVATO che, con decreto emesso in data 18.12.2023 – accertata la sussistenza di condotte violente ed intimidatorie del nei confronti della ex compagna e del CP_1
di lei figlio , con riverbero negativo anche sul figlio della coppia, Controparte_2
- veniva disposto a carico del resistente ordine di protezione con divieto Persona_1
di avvicinamento alla ricorrente ed al di lei figlio minore ( ) ed ai luoghi da CP_2
costoro frequentati;
RILEVATO che la ricorrente, nella istanza di proroga delle misure protettive lamenta la prosecuzione di comportamenti intimidatori del resistente, posti in essere attraverso continui invii di email dal carattere minatorio (con minacce rivolte non solo alla ricorrente ma anche a soggetti terzi, con cui la ricorrente intrattiene rapporti umani);
RITENUTO che, alla luce del compendio documentale in atti, permangono le ragioni di fatto e di diritto per la proroga delle misure protettive: se da un lato sono cessate,
ragionevolmente proprio per effetto del primo ordine di protezione del 18.12.2023, le condotte di violenza fisica e verbale diretta (accertate nel corso della prima istruttoria),
continuano invece le condotte intimidatorie poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, attraverso il continuo e persecutorio invio di messaggi minatori a mezzo mail;
2 RILEVATO in particolare che dalle mail depositate in atti (doc. 8 ricorrente) pare emergere un vero e proprio intento vessatorio ed intimidatorio del resistente nei confronti della ex compagna/odierna ricorrente ed altresì nei confronti di altri soggetti coi quali la ricorrente si relaziona: di particolare gravità sono le aperte minacce rivolte alla ricorrente (“io ho iniziato a bere.……stai attenta”; ed ancora: “vedrai se non capita
qualcosa in questi giorni e ti caghi addosso”; “occhi aperti”; oppure “sei monitorata e
nemmeno lo sai”, mail 30.07.2024), ovvero a soggetti terzi con la quale la ricorrente si relaziona (ad es. email 2.02.2024); da una mail più recente, del 14.01.2025, pare addirittura emergere l'intenzione del resistente di prendere una abitazione ad Albiolo a
20 metri dalla casa della ex compagna, e ciò in plateale violazione dell'ordine di protezione già impartito;
RILEVATO peraltro che tali condotte risultano poste in essere anche a seguito della proroga dell'ordine di protezione con decreto inaudita altera parte dell'8.03.2025: cfr.
email/messaggi depositati dalla parte ricorrente con nota autorizzata 21.03.2025);
RILEVATO infine che, con la medesima nota autorizzata, la parte ricorrente ha prodotto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. nei confronti del con cui vengono formalmente contestati i reati di stalking, CP_1
maltrattamenti in famiglia aggravati, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'autorità giudiziaria per aver violato l'ordine di protezione emesso, a danno della ricorrente e dei figli minori (oltre che di appropriazione indebita, violazione degli obblighi di assistenza familiare), e dunque per le medesime condotte indimitatorie/vessatorie – per quanto qui rileva - già oggetto di scrutinio nel corso del primo procedimento di concessione dell'ordine di protezione – le quali – come
3 dimostra il compendio documentale prodotto continuano ad essere poste in essere dal resistente;
CONSIDERATO che tali elementi rafforzano ulteriormente la necessità di prorogare l'ordine di protezione, in quanto confermano il quadro di pericolosità già emerso;
OSSERVATO ancora che dall'esame della relazione dei servizi sociali emerge un quadro di assenza di critica e di consapevolezza dei comportamenti posti in essere dal resistente, tanto da evidenziare “una condizione psichica di possibile instabilità che
andrebbe certamente indagata e che – secondo i protocolli della Asst - sarebbe dovuta
essere approfondita proprio nell'ambito della presa in carico e dei controlli presso il
Sert” (pag 3 relazione STM del 19.03.2025), oltre che la mancanza di presa in carico del resistente (che anche nei messaggi acquisiti al compendio documentale in atti ammette di fare uso di alcol) da parte del al fine di avviare un Parte_2
percorso di recupero alla pianificazione di un percorso di riavvicinamento padre/figlio
ER (il minore ), dapprima in Spazio Neutro;
RITENUTO che tale situazione rende necessario confermare l'ordine di protezione già
emesso;
P.Q.M.
visti gli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c.
CONFERMA
l'ordine a nato a [...] il [...], di cessare le CP_1
condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della ex convivente
, nata a [...] il [...], e nei confronti dei minori Parte_1
4 nato a [...] il [...], e Persona_1 CP_2
, nato a [...] il [...];
[...]
CONFERMA
l'ordine a nato a [...] il [...], di non CP_1
avvicinarsi a , e Parte_1 Persona_1 CP_2
, nonché ai luoghi frequentati dagli stessi:
[...]
a) la casa familiare sita in Albiolo, via Per Cagno n. 7, assegnata alla ricorrente come di seguito disposto;
b) la casa dei genitori della ricorrente, sita in Via Malpaga n.109, Malpaga (CO);
c) il luogo di lavoro della ricorrente: via ai Canvetti 6, 6925 Controparte_3
Collina d'oro, Svizzera;
ER d) la scuola dell'infanzia frequentata da : , sita in via San Francesco Persona_2
n. 1, Albiolo;
e) la scuola secondaria di primo grado di : da Milano” di CP_2 ER3 Pt_3
sita in via Roma n. 656, Valmorea (CO);
f) il parco giochi frequentato dai minori: Albiolo, via San Francesco n. 2;
g) la Palestra Comunale di Malnate sita in Via Libia dove il minore fa basket;
CP_2
h) la sita in Via Leopoldo Gasparotto 10, frequentata dal minore Parte_4
; CP_2
INDICA
in sei mesi (dalla notifica del decreto) la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;
ORDINA
5 che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della
Forza Pubblica, individuata nella Stazione dei Carabinieri competenti (Albiolo), che provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e a curare che egli effettivamente si attenga alle prescrizioni del presente provvedimento;
CONFERMA
Cont L'incarico al di Albiolo di mantenere la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare, provvedendo a regolamentare (solo all'esito della positiva presa in carico del resistente da parte del SERT, che avvierà anche eventuali approfondimenti psicodiagnostici sul resistente, se ritenuto necessario) le frequentazioni tra padre e figlio in modalità protetta e osservata in spazio neutro e a monitorare il benessere
ER Cont psicofisico del minore;
il continuerà a svolgere indagine psicosociale,
allargata anche ai familiari e agli altri adulti in grado di coadiuvare i genitori nella gestione della prole, e, se ritenuto opportuno, anche psicodiagnostica su entrambi i genitori, attivando ogni intervento opportuno a sostegno dei minori e dei genitori;
attiverà un percorso di sostegno genitoriale in forma disgiunta per ciascun genitore, li aiuterà ad assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio minore e deciderà in luogo dei genitori in caso di conflitto insanabile tra gli stessi;
DISPONE
la prosecuzione della presa in carico del padre presso il Sert territorialmente competente;
CONFERMA
6 Il collocamento del minore con la madre e l'assegnazione della casa Persona_1
familiare, sita in Albiolo, via Per Cagno n. 7, a -che Parte_1
provvederà a pagare il relativo canone di locazione-
ORDINA
a di spostare la residenza qualora non via abbia già provveduto, CP_1
assegnando termine sino al 30 marzo (alla scadenza del quale la parte ricorrente si attiverà presso il Comune per ottenere la cancellazione d'ufficio dal registro anagrafico
– previ gli opportuni accertamenti dell'Ente locale);
CONFERMA
l'obbligo a carico di di corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 300 -somma da versare anticipatamente entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat da dicembre 2024-
oltre agli assegni familiari elvetici e al 50% delle spese straordinarie riferibili alla prole di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
la madre percepirà anche l'eventuale assegno unico italiano;
DICHIARA
il presente decreto immediatamente efficace.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alle parti,
alla Stazione dei Carabinieri di Albiolo, al STM competente per Albiolo e al Sert
competente per Albiolo e Pt_3
Como, lì 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
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