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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5538/2023
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza del 20.10.2025 per la trattazione e discussione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 5538/2023 RGAC pendente
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Principessa Elena, 112, cod. fisc. elettivamente domiciliato in C.F._1
1 Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc.
) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (codice fiscale/partita IVA n. Controparte_1
, in persona del suo Procuratore Speciale, ente pubblico P.IVA_1 Controparte_2 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di che in Controparte_3 ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lo Verso (C.F.
), con studio in Palermo, Piazza Europa n. 37, C.F._3
Resistente
, in persona del Prefetto in Controparte_4 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF
presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale, nr. 6, domiciliata ex P.IVA_2 lege
Resistente
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con ricorso in opposizione ex art 615 cpc e 281 decies cpc alla cartella di pagamento nr.
296202000904380000000, il sig. agiva contro l' Parte_1 Controparte_1
e la .
[...] Controparte_4
Il ricorrente rappresentava che, in data 14.03.2023, veniva notificata la cartella di pagamento nr. 296202000904380000000 e che essa fosse illegittima poiché l'ente esattore sarebbe decaduto dal proprio diritto a riscuotere le somme poiché, ai sensi dell'art. 28 legge 689/81, la pretesa creditoria sarebbe prescritta. 2 Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito: “Dichiarare prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29620200090438000000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente e, per l'effetto, revocarla ed annullarla. Ai sensi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. 546/92, annullare e revocare con qualsiasi statuizione le ordinanze-ingiunzione n. PAUTG005398020170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG00540002017050 emessa il 5.05.2017; PAUTG005401520170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG005402920170505 emessa il 5.05.2017;
PAUTG005404420170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG005404420170505 emessa il
5.05.2017; PAUTG005405420170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG005406320170505 emessa il 5.05.2017 e PAUTG005407220170505 emessa il 5.05.2017 per i motivi tutti esposti in narrativa
e che qui devono integralmente ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto ex art. 28 l.
689/81. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.
L' si costituiva regolarmente rilevando l'infondatezza del ricorso Controparte_1 avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa Ritenere e dichiarare legittimo l'operato di Controparte_1 posto in essere nel rispetto assoluto della normativa in materia. Conseguentemente, rigettare la
[...] domanda di parte attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva altresì l' che, contestata Controparte_5 la fondatezza del ricorso avverso, così concludeva il proprio atto “ voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo di riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4 del DL 90/2014 convertito dalla legge
114/2014”
Con provvedimento del 17.04.2023, si fissava udienza di comparizione delle parti al
21.09.2023
Successivamente, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 21.09.2023, il
Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento,
3 rinviava al 22.01.2025 e quindi all'udienza del 16.10.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 26.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
29.08.2025 fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste del ricorrente devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Orbene, la cartella di pagamento n. 29620200090438000000, notificata il 14.03.2023, è relativa al mancato pagamento delle seguenti ordinanze-ingiunzione:
- PAUTG005398020170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005400020170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005401520170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005402920170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005404420170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005405420170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005406320170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005407220170505 emessa il 5.05.2017.
Nello specifico, la parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte a titolo di sanzioni amministrative, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/81.
Ebbene, la , con gli allegati nr. 2,6,13,18,22,28,32 e 35 alla comparsa Controparte_4 di costituzione, dimostra che le ordinanze indicate vennero notificate al ricorrente il 15.05.
2017.
Orbene, dalla notifica delle ordinanze alla notifica della cartella di pagamento non sono trascorsi i termini di prescrizione poiché il decorso della medesima è stato sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021, ai sensi dell'art 68 del dl 18/2020 conv dalla Legge 27/2020: così come indicato dal Tribunale con il provvedimento del 23.09.2023.
Dunque, il motivo di opposizione deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 5810,00, determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio,
4 euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e liquidate in favore dell' . Controparte_1
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell' Controparte_4
, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e
[...] documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ
11389/11)
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2. Conferma la cartella di pagamento nr 29620200090438000000, notificata in data
14.03.2023.
3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' liquidandole in euro 5810,00 oltre accessori Controparte_1 di legge.
4. Nulla sulle spese del giudizio dell' , Controparte_4 CP_4
.
[...]
Palermo lì 17.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
5
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 5538/2023
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza del 20.10.2025 per la trattazione e discussione ex art 281 sexies cpc.
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele
Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 5538/2023 RGAC pendente
TRA
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Principessa Elena, 112, cod. fisc. elettivamente domiciliato in C.F._1
1 Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc.
) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (codice fiscale/partita IVA n. Controparte_1
, in persona del suo Procuratore Speciale, ente pubblico P.IVA_1 Controparte_2 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di che in Controparte_3 ragione della predetta norma è sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lo Verso (C.F.
), con studio in Palermo, Piazza Europa n. 37, C.F._3
Resistente
, in persona del Prefetto in Controparte_4 carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF
presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale, nr. 6, domiciliata ex P.IVA_2 lege
Resistente
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con ricorso in opposizione ex art 615 cpc e 281 decies cpc alla cartella di pagamento nr.
296202000904380000000, il sig. agiva contro l' Parte_1 Controparte_1
e la .
[...] Controparte_4
Il ricorrente rappresentava che, in data 14.03.2023, veniva notificata la cartella di pagamento nr. 296202000904380000000 e che essa fosse illegittima poiché l'ente esattore sarebbe decaduto dal proprio diritto a riscuotere le somme poiché, ai sensi dell'art. 28 legge 689/81, la pretesa creditoria sarebbe prescritta. 2 Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito: “Dichiarare prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29620200090438000000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente e, per l'effetto, revocarla ed annullarla. Ai sensi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. 546/92, annullare e revocare con qualsiasi statuizione le ordinanze-ingiunzione n. PAUTG005398020170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG00540002017050 emessa il 5.05.2017; PAUTG005401520170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG005402920170505 emessa il 5.05.2017;
PAUTG005404420170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG005404420170505 emessa il
5.05.2017; PAUTG005405420170505 emessa il 5.05.2017; PAUTG005406320170505 emessa il 5.05.2017 e PAUTG005407220170505 emessa il 5.05.2017 per i motivi tutti esposti in narrativa
e che qui devono integralmente ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto ex art. 28 l.
689/81. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.
L' si costituiva regolarmente rilevando l'infondatezza del ricorso Controparte_1 avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa Ritenere e dichiarare legittimo l'operato di Controparte_1 posto in essere nel rispetto assoluto della normativa in materia. Conseguentemente, rigettare la
[...] domanda di parte attrice perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva altresì l' che, contestata Controparte_5 la fondatezza del ricorso avverso, così concludeva il proprio atto “ voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza cautelare, respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo di riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4 del DL 90/2014 convertito dalla legge
114/2014”
Con provvedimento del 17.04.2023, si fissava udienza di comparizione delle parti al
21.09.2023
Successivamente, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 21.09.2023, il
Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento,
3 rinviava al 22.01.2025 e quindi all'udienza del 16.10.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
Contr Con provvedimento del 26.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
29.08.2025 fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste del ricorrente devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Orbene, la cartella di pagamento n. 29620200090438000000, notificata il 14.03.2023, è relativa al mancato pagamento delle seguenti ordinanze-ingiunzione:
- PAUTG005398020170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005400020170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005401520170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005402920170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005404420170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005405420170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005406320170505 emessa il 5.05.2017;
- PAUTG005407220170505 emessa il 5.05.2017.
Nello specifico, la parte ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte a titolo di sanzioni amministrative, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/81.
Ebbene, la , con gli allegati nr. 2,6,13,18,22,28,32 e 35 alla comparsa Controparte_4 di costituzione, dimostra che le ordinanze indicate vennero notificate al ricorrente il 15.05.
2017.
Orbene, dalla notifica delle ordinanze alla notifica della cartella di pagamento non sono trascorsi i termini di prescrizione poiché il decorso della medesima è stato sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021, ai sensi dell'art 68 del dl 18/2020 conv dalla Legge 27/2020: così come indicato dal Tribunale con il provvedimento del 23.09.2023.
Dunque, il motivo di opposizione deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 5810,00, determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio,
4 euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e liquidate in favore dell' . Controparte_1
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell' Controparte_4
, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e
[...] documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ
11389/11)
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2. Conferma la cartella di pagamento nr 29620200090438000000, notificata in data
14.03.2023.
3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' liquidandole in euro 5810,00 oltre accessori Controparte_1 di legge.
4. Nulla sulle spese del giudizio dell' , Controparte_4 CP_4
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Palermo lì 17.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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