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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5073/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
23/04/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. RAVAGNANI MARCO, presso il cui studio sito in Legnano (MI), via
Venegoni 73, è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. , nata il [...] in [...], assistita e Parte_2 C.F._2
difesa dell'avv. PUCCI ELENA ANDREA, presso il cui studio sito in Inveruno (MI), via Marcora
49, è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nata il [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21.05.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2927/2022, pubblicata in data 04/04/2022 dal Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
Pagina 1 “1) Le figlie restano collocate prevalentemente presso la madre ed il padre, quando libero da impegni di lavoro, potrà tenerle con sé per due pomeriggi nell'arco della settimana, dalle ore 18,30 alle 21,30 riportandole a casa;
2) Qualora il padre possa vedere le figlie nei giorni infrasettimanali di cui sopra, dovrà darne preavviso alla madre almeno 48 ore prima;
3) E' fatta salva in ogni caso la previsione relativa ai fine settimana alternati contenuta nelle condizioni di divorzio nonché quanto ivi previsto per i periodi di vacanza corrispondenti a Natale e
Pasqua e per le altre festività, comprese quelle estive;
4) I genitori si impegnano a non utilizzare come tramite le figlie per le comunicazioni pratiche di gestione tra loro ed a lasciare attiva una mail per le occorrenti comunicazioni.
5) La SI.ra ha già riconsegnato le chiavi della casa coniugale sita in Inveruno (MI), Parte_2
Via Marsala n. 24, pertanto a decorrere dalla data di consegna dell'immobile rimarranno a carico del SI. le spese condominiali dell'appartamento e quelle relative alle utenze che Parte_1 saranno volturate a nome dello stesso a sua cura e spese;
6) il SI. ha accettato la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale di cui al Parte_1 punto 5);
7) Il SInor e si impegna a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1 parziale modifica delle condizioni di divorzio, a versare alla SI.ra la somma mensile Parte_2 di € 600,00, rivalutabile nella misura del 100% dell'indice ISTAT come per legge, a titolo di concorso al mantenimento per le figlie (€ 300,00 a figlia), oltre al 50 % delle spese extra mantenimento, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
8) Le spese dei rispettivi legali vengono integramente compensate;
9) Le parti danno atto di aver già dato esecuzione anticipata alle condizion sopra riportate in ottemperanza agli accordi assunti nell'accordo sub doc. 4.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
Pagina 2
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2927/2022, pubblicata in data 04/04/2022 dal Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
23/04/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. RAVAGNANI MARCO, presso il cui studio sito in Legnano (MI), via
Venegoni 73, è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. , nata il [...] in [...], assistita e Parte_2 C.F._2
difesa dell'avv. PUCCI ELENA ANDREA, presso il cui studio sito in Inveruno (MI), via Marcora
49, è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nata il [...] e nata il [...] Persona_1 Persona_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21.05.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 22/04/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2927/2022, pubblicata in data 04/04/2022 dal Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
Pagina 1 “1) Le figlie restano collocate prevalentemente presso la madre ed il padre, quando libero da impegni di lavoro, potrà tenerle con sé per due pomeriggi nell'arco della settimana, dalle ore 18,30 alle 21,30 riportandole a casa;
2) Qualora il padre possa vedere le figlie nei giorni infrasettimanali di cui sopra, dovrà darne preavviso alla madre almeno 48 ore prima;
3) E' fatta salva in ogni caso la previsione relativa ai fine settimana alternati contenuta nelle condizioni di divorzio nonché quanto ivi previsto per i periodi di vacanza corrispondenti a Natale e
Pasqua e per le altre festività, comprese quelle estive;
4) I genitori si impegnano a non utilizzare come tramite le figlie per le comunicazioni pratiche di gestione tra loro ed a lasciare attiva una mail per le occorrenti comunicazioni.
5) La SI.ra ha già riconsegnato le chiavi della casa coniugale sita in Inveruno (MI), Parte_2
Via Marsala n. 24, pertanto a decorrere dalla data di consegna dell'immobile rimarranno a carico del SI. le spese condominiali dell'appartamento e quelle relative alle utenze che Parte_1 saranno volturate a nome dello stesso a sua cura e spese;
6) il SI. ha accettato la rinuncia all'assegnazione della casa coniugale di cui al Parte_1 punto 5);
7) Il SInor e si impegna a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a Pt_1 parziale modifica delle condizioni di divorzio, a versare alla SI.ra la somma mensile Parte_2 di € 600,00, rivalutabile nella misura del 100% dell'indice ISTAT come per legge, a titolo di concorso al mantenimento per le figlie (€ 300,00 a figlia), oltre al 50 % delle spese extra mantenimento, come da Protocollo del Tribunale di Milano;
8) Le spese dei rispettivi legali vengono integramente compensate;
9) Le parti danno atto di aver già dato esecuzione anticipata alle condizion sopra riportate in ottemperanza agli accordi assunti nell'accordo sub doc. 4.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
Pagina 2
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2927/2022, pubblicata in data 04/04/2022 dal Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità all'accordo come riportato nel ricorso congiunto proposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 21/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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