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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 877/22 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1
APPELLANTE
E
CP_ in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Guarino
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.4.22 la ricorrente in epigrafe ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 2061/21 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, dell'11.12.21 che aveva respinto la domanda da lei proposta intesa ad ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di tale in agricoltura CP_2
a tempo determinato per 51 giornate, negli anni 2014 e 2016 e la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per entrambe le annualità; ciò a
CP_ fronte del “riconoscimento” in sede ispettiva di per solo 36 giornate per il 2014 e per soltanto 39 per il 2016.
Il Tribunale, richiama gli esiti degli accertamenti ispettivi redatti nel 2107 per un periodo di osservazione a partire dal 2014 e per asserite attività del in due distinti siti e comuni per la CP_2
coltivazione di fiori gestiti in affitto/comodato, con la emersione di vari dati incongrui (assenza di attrezzature, sproporzione tra fatturazioni ed importi di retribuzioni, incoerenza dei fabbisogni anno per anno pur per i medesimi terreni e colture); richiama il tenore delle dichiarazioni fatte dalla stessa ricorrente in ordine ad un quantitativo di lavoro inferiore a quello denunciato, infine rigetta la domanda.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata, la ha proposto ricorso in Parte_1
appello nei termini di legge.
L'odierna appellante censura la sentenza di primo grado per avere errato nel fondare la decisione CP_ sugli scarni esiti del verbale ispettivo dell' e per avere fatto malgoverno delle proprie dichiarazioni in sede ispettiva.
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato.
Il Tribunale si rifaceva alle conclusioni ispettive -che riteneva corrette e congruenti- quanto a vari dati indirizzanti verso l'esito amministrativo -di disconoscimento del quantitativo orario denunciato in riferimento alla e qui ancora rivendicato- con conseguente inconfigurabilità di un Parte_1 rapporto di lavoro in termini sufficienti a supportare l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori in agricoltura, per come propedeutica alla richiesta di provvidenze previdenziali. In particolare, il
Tribunale riteneva del tutto insoddisfatto l'onere della prova del caso, ricadente del tutto sulla ricorrente che aveva allegato la suddetta ampiezza del rapporto di lavoro, con una genetica insufficienza della azione alla luce delle dichiarazioni della medesima ricorrente unite ai dati aziendali
-negativi- riassunti in parte narrativa.
Gli assunti della sentenza impugnata sono tutti condivisibili, perché basati su rilevazioni documentali in sede ispettiva del tutto ragionate, nonché in ordine alla inadeguatezza della prova offerta dalla ricorrente.
L'esito ispettivo risulta rettamente sposato dalla sentenza impugnata che fa tesoro dell'univoco orientamento di legittimità circa il valore del verbale ispettivo quale quello per cui è causa.
Orientamento che a partire dall'insegnamento (da ultimo ribadito da Cass. 4182/21) per cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte
a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019)” conferma la necessità di confrontare i risultati ispettivi con le altre emergenze processuali, (sul punto vedasi Cass. 3650/19 che -cassando la pronuncia impugnata che aveva denegato ogni forza
CP_ dimostrativa agli assunti ispettivi- ha ribadito come “da parte dell' può essere offerta la prova contraria dell'esistenza del rapporto di lavoro risultante dagli elenchi anche mediante la produzione, come nel caso di specie (allegato pure in questa sede di legittimità a garanzia di sufficiente specificità del motivo di ricorso), del verbale redatto da propri ispettori dal quale l' trae elementi concreti CP_3
a sostegno della denuncia del carattere simulato del rapporto di lavoro agricolo”).
Ebbene questa Corte non può che rilevare come il Tribunale abbia -rettamente- valorizzato i plurimi elementi indiziari rassegnati in ambito ispettivo;
ciò nel contesto della già evocata dichiarazione della
, di evidente valore “contra se”. Parte_1
Il primo Giudice ha congruamente richiamato la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente ( “Dichiaro di lavorare per da luglio 2017 e di aver lavorato per lui anche negli anni precedenti CP_2
e precisamente nel 2014 e nel 2016 (...) Lavoro un massimo di tre giorni a settimana (...). ).
Dichiarazione poi messa a raffronto con le denunce aziendali e perciò conducente a ritenere la fondatezza delle attività ispettive (“Diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, nei flussi
DMAG l'azienda aveva invece denunciato che ella avrebbe lavorato dal 01.09.2014 al 10.11.2014, dal 11.11.2014 al 22.11.2014 e dal 16.09.2016 al 31.12.2016, e così per 51 giornate sia nel 2014 che nel 2016. “). Così ha, del tutto condivisibilmente, respinto il ricorso introduttivo, rilevando di maggiore attendibilità il dichiarato “immediato” a fronte del quale la ricorrente ha poi tenuto atteggiamento diverso ritenuto dal Tribunale non difendibile (“la parte ricorrente ha dedotto che le dichiarazioni da ella rese agli ispettori erano differenti da quelle verbalizzate per iscritto dagli ispettori;
tuttavia, in presenza di una asserita falsa verbalizzazione sarebbe stato necessario – attesa la qualità di pubblico ufficiale dell'ispettore che raccoglie le dichiarazioni – presentare querela di falso. Ha poi sostenuto- in parte anche contraddicendosi- che ella ha dichiarato agli ispettori effettivamente di aver lavorato al massimo tre giorni a settimana, ma che in realtà tale affermazione si riferiva al periodo in cui è stata ascoltata, ovvero all'anno 2017. Innanzitutto, nella deposizione testimoniale non è contenuta tale specificazione temporale. A ciò si aggiunga che la dichiarazione risulta precisa e particolareggiata e coerente anche nello sviluppo, avendo la ricorrente precisato che il la pagava in contanti in misura pari a 60,00 euro al giorno e che il pagamento avveniva CP_2
ogni 10 giorni lavorati effettivamente, specificando a tal proposito che ella lavorava al massimo tre giorni a settimana. La circostanza che l'indicazione dei giorni effettivamente lavorati è ancorata alla paga ed alle modalità di pagamento dimostra che la precisazione non poteva essere riferita esclusivamente all'anno 2017 ma anche agli anni 2014 e 2016 in cui la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di ed è stata retribuita. ”). CP_2 Ebbene, il tenore delle cennate dichiarazioni è chiaro ed esaustivo a ritenere una sorta di
“confessione” del reale quantitativo delle prestazioni lavorative della in entrambi i contesti Parte_1
temporali per cui è causa;
dichiarazioni rese in una sede neutra, tale da far propendere per la loro spontaneità e genuinità.
Ed allora, le considerazioni del Tribunale circa la coerenza e la linearità delle prime dichiarazioni della -che indicano uno specifico e ridotto ambito temporale di effettiva occupazione della Parte_1
ricorrente nel periodo in parola- sono tutte da condividere quando sottolineano la maggiore verosimiglianza di genuinità delle dichiarazioni rese ante giudizio, peraltro incidenti sulla propria condizione soggettiva ed esperienza personale, quando poi risultano, per come analiticamente lette dal primo Giudice, denotare una coerenza e concludenza nel solo senso ravvisabile (delimitazione dell'impegno lavorativo settimanale legato alla entità ed ai modi della sua retribuzione) dalla lettura diretta delle stesse su cui la prova orale capitolata/ proposta non potrebbe incidere.
Trattandosi di dichiarazioni proprie non si intravede la necessità -rispetto alla quale la parte ancora
“riserva” e “rimanda” ad eventuale querela di falso- della lettura integrale allorquando la stessa parte non intenda rilevare/sottolineare/indicare precisamente quale parte sia omessa e rilevante e/o quale parte delle dichiarazioni sia infedele in confronto a quanto effettivamente da lei propalato;
posto anche che le dichiarazioni pregnanti per il merito della causa appaiono, in difetto di diverse indicazioni difensive, esclusivamente quelle riportate nel verbale ispettivo e lette dal primo Giudice.
La difesa per cui la dichiarazione andrebbe letta nel senso che i “tre giorni a settimana” erano il frutto della volontà di riferire su di un massimo lavorativo a settimana e non su di un impegno costante, peraltro, risulta addirittura nociva per la difesa della ricorrente.
Tutte le superiori rilevazioni conducono, come annunciato, unitariamente al rigetto dell'appello.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza con la liquidazione operata in dispositivo a carico dell'appellante nella misura conseguente al valore indeterminabile della causa come da dichiarazione della stessa parte appellante.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'appellato in euro 1500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 877/22 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia De Filippo Parte_1
APPELLANTE
E
CP_ in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Guarino
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.4.22 la ricorrente in epigrafe ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 2061/21 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, dell'11.12.21 che aveva respinto la domanda da lei proposta intesa ad ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di tale in agricoltura CP_2
a tempo determinato per 51 giornate, negli anni 2014 e 2016 e la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per entrambe le annualità; ciò a
CP_ fronte del “riconoscimento” in sede ispettiva di per solo 36 giornate per il 2014 e per soltanto 39 per il 2016.
Il Tribunale, richiama gli esiti degli accertamenti ispettivi redatti nel 2107 per un periodo di osservazione a partire dal 2014 e per asserite attività del in due distinti siti e comuni per la CP_2
coltivazione di fiori gestiti in affitto/comodato, con la emersione di vari dati incongrui (assenza di attrezzature, sproporzione tra fatturazioni ed importi di retribuzioni, incoerenza dei fabbisogni anno per anno pur per i medesimi terreni e colture); richiama il tenore delle dichiarazioni fatte dalla stessa ricorrente in ordine ad un quantitativo di lavoro inferiore a quello denunciato, infine rigetta la domanda.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata, la ha proposto ricorso in Parte_1
appello nei termini di legge.
L'odierna appellante censura la sentenza di primo grado per avere errato nel fondare la decisione CP_ sugli scarni esiti del verbale ispettivo dell' e per avere fatto malgoverno delle proprie dichiarazioni in sede ispettiva.
CP_ L' costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato.
Il Tribunale si rifaceva alle conclusioni ispettive -che riteneva corrette e congruenti- quanto a vari dati indirizzanti verso l'esito amministrativo -di disconoscimento del quantitativo orario denunciato in riferimento alla e qui ancora rivendicato- con conseguente inconfigurabilità di un Parte_1 rapporto di lavoro in termini sufficienti a supportare l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori in agricoltura, per come propedeutica alla richiesta di provvidenze previdenziali. In particolare, il
Tribunale riteneva del tutto insoddisfatto l'onere della prova del caso, ricadente del tutto sulla ricorrente che aveva allegato la suddetta ampiezza del rapporto di lavoro, con una genetica insufficienza della azione alla luce delle dichiarazioni della medesima ricorrente unite ai dati aziendali
-negativi- riassunti in parte narrativa.
Gli assunti della sentenza impugnata sono tutti condivisibili, perché basati su rilevazioni documentali in sede ispettiva del tutto ragionate, nonché in ordine alla inadeguatezza della prova offerta dalla ricorrente.
L'esito ispettivo risulta rettamente sposato dalla sentenza impugnata che fa tesoro dell'univoco orientamento di legittimità circa il valore del verbale ispettivo quale quello per cui è causa.
Orientamento che a partire dall'insegnamento (da ultimo ribadito da Cass. 4182/21) per cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte
a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019)” conferma la necessità di confrontare i risultati ispettivi con le altre emergenze processuali, (sul punto vedasi Cass. 3650/19 che -cassando la pronuncia impugnata che aveva denegato ogni forza
CP_ dimostrativa agli assunti ispettivi- ha ribadito come “da parte dell' può essere offerta la prova contraria dell'esistenza del rapporto di lavoro risultante dagli elenchi anche mediante la produzione, come nel caso di specie (allegato pure in questa sede di legittimità a garanzia di sufficiente specificità del motivo di ricorso), del verbale redatto da propri ispettori dal quale l' trae elementi concreti CP_3
a sostegno della denuncia del carattere simulato del rapporto di lavoro agricolo”).
Ebbene questa Corte non può che rilevare come il Tribunale abbia -rettamente- valorizzato i plurimi elementi indiziari rassegnati in ambito ispettivo;
ciò nel contesto della già evocata dichiarazione della
, di evidente valore “contra se”. Parte_1
Il primo Giudice ha congruamente richiamato la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente ( “Dichiaro di lavorare per da luglio 2017 e di aver lavorato per lui anche negli anni precedenti CP_2
e precisamente nel 2014 e nel 2016 (...) Lavoro un massimo di tre giorni a settimana (...). ).
Dichiarazione poi messa a raffronto con le denunce aziendali e perciò conducente a ritenere la fondatezza delle attività ispettive (“Diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, nei flussi
DMAG l'azienda aveva invece denunciato che ella avrebbe lavorato dal 01.09.2014 al 10.11.2014, dal 11.11.2014 al 22.11.2014 e dal 16.09.2016 al 31.12.2016, e così per 51 giornate sia nel 2014 che nel 2016. “). Così ha, del tutto condivisibilmente, respinto il ricorso introduttivo, rilevando di maggiore attendibilità il dichiarato “immediato” a fronte del quale la ricorrente ha poi tenuto atteggiamento diverso ritenuto dal Tribunale non difendibile (“la parte ricorrente ha dedotto che le dichiarazioni da ella rese agli ispettori erano differenti da quelle verbalizzate per iscritto dagli ispettori;
tuttavia, in presenza di una asserita falsa verbalizzazione sarebbe stato necessario – attesa la qualità di pubblico ufficiale dell'ispettore che raccoglie le dichiarazioni – presentare querela di falso. Ha poi sostenuto- in parte anche contraddicendosi- che ella ha dichiarato agli ispettori effettivamente di aver lavorato al massimo tre giorni a settimana, ma che in realtà tale affermazione si riferiva al periodo in cui è stata ascoltata, ovvero all'anno 2017. Innanzitutto, nella deposizione testimoniale non è contenuta tale specificazione temporale. A ciò si aggiunga che la dichiarazione risulta precisa e particolareggiata e coerente anche nello sviluppo, avendo la ricorrente precisato che il la pagava in contanti in misura pari a 60,00 euro al giorno e che il pagamento avveniva CP_2
ogni 10 giorni lavorati effettivamente, specificando a tal proposito che ella lavorava al massimo tre giorni a settimana. La circostanza che l'indicazione dei giorni effettivamente lavorati è ancorata alla paga ed alle modalità di pagamento dimostra che la precisazione non poteva essere riferita esclusivamente all'anno 2017 ma anche agli anni 2014 e 2016 in cui la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di ed è stata retribuita. ”). CP_2 Ebbene, il tenore delle cennate dichiarazioni è chiaro ed esaustivo a ritenere una sorta di
“confessione” del reale quantitativo delle prestazioni lavorative della in entrambi i contesti Parte_1
temporali per cui è causa;
dichiarazioni rese in una sede neutra, tale da far propendere per la loro spontaneità e genuinità.
Ed allora, le considerazioni del Tribunale circa la coerenza e la linearità delle prime dichiarazioni della -che indicano uno specifico e ridotto ambito temporale di effettiva occupazione della Parte_1
ricorrente nel periodo in parola- sono tutte da condividere quando sottolineano la maggiore verosimiglianza di genuinità delle dichiarazioni rese ante giudizio, peraltro incidenti sulla propria condizione soggettiva ed esperienza personale, quando poi risultano, per come analiticamente lette dal primo Giudice, denotare una coerenza e concludenza nel solo senso ravvisabile (delimitazione dell'impegno lavorativo settimanale legato alla entità ed ai modi della sua retribuzione) dalla lettura diretta delle stesse su cui la prova orale capitolata/ proposta non potrebbe incidere.
Trattandosi di dichiarazioni proprie non si intravede la necessità -rispetto alla quale la parte ancora
“riserva” e “rimanda” ad eventuale querela di falso- della lettura integrale allorquando la stessa parte non intenda rilevare/sottolineare/indicare precisamente quale parte sia omessa e rilevante e/o quale parte delle dichiarazioni sia infedele in confronto a quanto effettivamente da lei propalato;
posto anche che le dichiarazioni pregnanti per il merito della causa appaiono, in difetto di diverse indicazioni difensive, esclusivamente quelle riportate nel verbale ispettivo e lette dal primo Giudice.
La difesa per cui la dichiarazione andrebbe letta nel senso che i “tre giorni a settimana” erano il frutto della volontà di riferire su di un massimo lavorativo a settimana e non su di un impegno costante, peraltro, risulta addirittura nociva per la difesa della ricorrente.
Tutte le superiori rilevazioni conducono, come annunciato, unitariamente al rigetto dell'appello.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza con la liquidazione operata in dispositivo a carico dell'appellante nella misura conseguente al valore indeterminabile della causa come da dichiarazione della stessa parte appellante.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite liquidate in favore dell'appellato in euro 1500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone