Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4835/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 18/06/1976 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: T.F.R. ed ultime mensilità dal Fondo di Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società dal Controparte_2
13.6.2009 al 12.10.2009 come operaio sondatore;
che tale società è stata dichiarata fallita con sentenza n. 15/2020 con stato passivo dichiarato
1
Capua Vetere n. 857/2017 è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento con condanna della società al pagamento delle retribuzioni ed alla reintegra;
di aver esercitato il diritto di opzione;
di aver presentato domanda amministrativa per il pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di Garanzia di essere stato ammesso al CP_1 passivo fallimentare;
che l' ha rigettato la richiesta in sede CP_1 amministrativa;
di aver presentato ricorso;
di aver diritto ad € 9.864,00 a titolo di T.F.R. ed € 5.055,06 a titolo di ultime mensilità.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al CP_1 pagamento in suo favore dell'importo richiesto, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria azionata per conseguire il pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità dal Fondo di Garanzia.
ECCEZIONE DI ACQUIESCENZA
Non può, inoltre, ritenersi che parte ricorrente abbia prestato acquiescenza ai provvedimenti di diniego dell' in quanto non può CP_1 ritenersi che il mero decorso del tempo, prima della maturazione di eventuali preclusioni, sia di per sé indice rivelatore inequivoco della volontà della parte di non contestare il contenuto di tali atti.
2 FONDO DI GARANZIA – RICOSTRUZIONE DEL QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata.
Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata l'insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 2 co. 5 d.lgs. 297/1982 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare,
l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da CP_1 ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa
3 attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini I' impossibilità per l' , quale gestore del Fondo di CP_1 garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […] 36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' , il diritto alla tutela giudiziaria per CP_1 preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del
1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione
(...)". (Cass. SS.UU.16508 del 2010)”.
4 TUTELA REALE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ED
OPERATIVITA' DEL FONDO DI GARANZIA
Nel caso in esame, risulta provato documentalmente la presentazione della domanda amministrativa e risulta documentata l'ammissione al passivo fallimentare di parte ricorrente.
La principale questione controversa, però, attiene alla individuazione della data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro in quanto parte ricorrente evidenzia come in base alla sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere che ha dichiarato l'illegittimità del recesso datoriale ed ha disposto la reintegra del lavoratore, la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro deve coincidere con l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 18 l. 300/1970.
Tale prospettazione risulta conforme al costante orientamento giurisprudenziale (Cass. 8523/2023), secondo cui “In diritto, la decisione è gravata per non avere escluso i crediti da lavoro, dal legislatore denominati "indennità sostitutiva", maturati nell'ultimo trimestre del periodo compreso tra il licenziamento e l'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegrazione, dal novero dei crediti diversi dal TFR, in ragione della natura risarcitoria preclusiva, come tale, della copertura del Fondo, trattandosi di credito correlato ad una prestazione lavorativa non espletata dal lavoratore, a causa del licenziamento illegittimo divenuto inefficace solo per effetto dell'ordine giudiziale di reintegrazione. L'interpretazione sostenuta dall' è priva di pregio. In tema, deve ricordarsi che questa CP_1
Corte ha già precisato (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 33204 del
10/11/2021), proprio con riferimento al caso del lavoratore che abbia insinuato allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro le somme dovutegli in relazione a rapporto di lavoro già interrotto da licenziamento nelle more dichiarato illegittimo, la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale. Nel medesimo solco, Cass. n. 2234 del 25/1/2023 ha poi evidenziato che l'ordine giudiziale di reintegrazione ripristina, de jure, il rapporto di lavoro, che la
5 funzione dell'indennità risarcitoria è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall'azienda, che perciò le conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo si identificano nella retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato;
la pronuncia ha quindi aggiunto che l'iniziativa del lavoratore intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare quanto alle ultime tre mensilità dovute per effetto della sentenza di annullamento del licenziamento (e prima dell'esercizio della facoltà di opzione) è coperta dalla tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione.
Tale conclusione è applicabile al caso di specie, ove la ricostituzione del rapporto di lavoro susseguente alla pronuncia reintegratoria ha operato fino alla cessazione del rapporto per cessazione dell'attività aziendale. In tale contesto, il è tenuto alla corresponsione delle ultime mensilità CP_3 retributive: invero, la norma disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia fa riferimento al periodo degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, mentre non attribuisce rilevanza al titolo alla base della nascita dei diritti retributivi. Nella specie, la corte territoriale ha correttamente considerato che, per effetto della declaratoria di inefficacia del recesso e della condanna giudiziale al pagamento delle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto e delle retribuzioni fino alla data di reintegrazione, il credito per cui è causa riguarda periodo di lavoro tale da dar luogo a diritto salariale per via del ripristino giudiziale, per cui rientra nella garanzia di cui al richiamato art.
2. Può dunque affermarsi che, in caso di licenziamento del lavoratore con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore intervenuto medio tempore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell' ex art. CP_1
D.Lgs. n. 80 del 1992 vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha
6 diritto per effetto del ripristino giudiziale de juredel rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore.”
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO NEI CONFRONTI DEL CP_4
[...]
Per quanto riguarda l'individuazione dell'exordium praescriptionis, la
Suprema Corte (Cass. 1771/2023) ha evidenziato: “Secondo i principi generali (art. 2935 c.c.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso CP_1
d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre retribuzioni. Si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio
2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n.
27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia).
La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (Cass., sez. lav., 3 gennaio 2020, n. CP_1
32, punto 11). 6.- Quando il datore di lavoro "sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria",
7 il diritto può esser fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia "(t)rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 97 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo" (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 3).
Quando, come avviene nel caso di specie, il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione ditali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, e, negli stessi termini, L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, primo periodo, richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 3). 7.-
In tale ultima fattispecie, il termine annuale di prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui le garanzie patrimoniali risultino in tutto o in parte insufficienti e il lavoratore possa formulare una domanda, adeguatamente suffragata dalla prova dell'insufficienza delle garanzie. 8.-
Il vocabolo "risultare", che figura nel testo di legge, denota la necessità che il dato dell'insufficienza sia palese, e dunque "risulti", a un creditore che si adoperi con l'ordinaria diligenza per prenderne cognizione. Già sul versante letterale, non viene in rilievo il dato della mera redazione del processo verbale da un angolo visuale meramente astratto, ma il momento in cui il creditore sia edotto delle emergenze di tale processo verbale: il verbo "risultare" evoca l'acquisizione di conoscenza, nella prospettiva concreta del creditore che intraprenda una determinata procedura esecutiva, avvalendosi degli strumenti che l'ordinamento gli accorda. Tale interpretazione, nel valorizzare una nozione di "ordinaria
8 diligenza", peraltro comunemente recepita nella disciplina della prescrizione (fra le molte, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576), non annette rilievo a un ostacolo di mero fatto nell'esercizio del diritto. Il risultare dell'insufficienza delle garanzie non è un imponderabile dato di fatto, ma assurge a elemento costitutivo della fattispecie in esame, così come è delineata dalla legge. Ne' in tal modo si vanificano le esigenze di certezza, insite nella scelta normativa di fissare un termine di prescrizione.
La possibilità di far valere il diritto, cui l'art. 2935 c.c. riconnette il decorso della prescrizione, è ancorata a parametri oggettivi e presuppone la conoscibilità dei fatti rilevanti ai fini del dies a quo del relativo termine, in armonia con l'effettività della tutela giurisdizionale, presidiata dalla Carta fondamentale (art. 24 Cost.) e perciò non meno rilevante rispetto alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici enfatizzate nel motivo di ricorso.
A tale riguardo, si deve tener conto non solo della brevità del termine di prescrizione, richiamata dai giudici d'appello, ma anche del primario rango costituzionale degl'interessi coinvolti. La disciplina della L. n. 297 del 1982
e del D.Lgs. n. 80 del 1992 è preordinata a rendere più incisiva la tutela del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.), con peculiare riguardo alla retribuzione, imprescindibile per assicurargli un'esistenza libera e dignitosa (art. 36
Cost.). 9.- Il canone dell'ordinaria diligenza è immanente a tutta la disciplina che presiede alle azioni del lavoratore a tutela dei propri crediti, nell'ipotesi d'insolvenza del datore di lavoro. Quanto al diritto alle ultime tre mensilità di retribuzione, questa Corte ha affermato, anche di recente, che "L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la CP_1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, risponde ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, essendo subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio conformato, nei tempi e nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza
9 nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale" (di recente, Cass., sez. VI-
L, 24 ottobre 2022, n. 31405, punto 3.1.). La nozione di ordinaria diligenza riveste dunque rilievo cruciale, come questa Corte ha chiarito nell'analizzare il connesso profilo dei tempi appropriati per intentare una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro. Fondamentale parametro di giudizio, in tale materia, è il "più generale dovere di diligenza", che grava sul lavoratore e si deve conformare "alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale". In tale vaglio, occorre tener conto anche dell'economicità dell'attività diretta alla soddisfazione del credito (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020)”.
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVA AL T.F.R.
Per quanto riguarda il T.F.R., appare evidente come il rapporto di lavoro deve ritenersi cessato al momento dell'esercizio del diritto di opzione.
Allo stesso modo, non ostano alla sua erogazione la percezione di altri redditi da lavoro dipendente o di altre prestazioni previdenziali, la cui legittimità non costituisce oggetto del presente giudizio.
Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione in quanto il rapporto di lavoro risulta cessato nel 2017 (data di esercizio del diritto di opzione), la parte risulta ammessa al passivo fallimentare nel 2020 ed ha presentato la domanda amministrativa nel 2022.
Per tali ragioni, la domanda relativa al T.F.R. deve ritenersi fondata.
ULTIME MENSILITA'- TERMINE ANNUALE – INIZIATIVE DEL
RICORRENTE
Per quanto riguarda, invece, le ultime mensilità, per una corretta risoluzione della questione della sussumibilità del credito retributivo riferibile alle ultime mensilità nel periodo indicato dalla normativa in esame, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1
d.lgs. 80/1992 che fa riferimento ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data
10 del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro entro l'anno dall'inizio della procedura esecutiva.
Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo.
Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune. Il che rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Tali considerazioni sono confermate anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35
e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine
«retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa
C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza Persona_1
ivi citata)” e dalla costante giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sull'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione annuale.
11 A questo punto, il giudicante ritiene di condividere la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 22011/2008; cfr. anche Cass.
8062/2016) pronunciatasi su casi analoghi al presente secondo cui “5.
Passando alla disamina delle disposizioni normative disciplinanti la fattispecie in parola, deve anzitutto rilevarsi che, nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia è subordinato all'esito negativo dell'esecuzione forzata individuale (cfr L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, richiamato D.Lgs. n.
80 del 1982, art. 2, comma 3, in base al quale "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti") e che, pertanto, per poter accedere all'intervento del Fondo di garanzia, il lavoratore si trova nella necessità di procurarsi il titolo esecutivo indispensabile per dare corso alla procedura esecutiva. Deve perciò convenirsi che le esigenze di effettività della tutela dei crediti lavorativi apprestata dalla normativa in parola verrebbero ad essere
(irragionevolmente) conculcate qualora, come prospettato dal ricorrente, si seguisse un'interpretazione strettamente letterale della disposizione
(D.Lgs. n. 80 del 1982, art. 1, comma 1, lett. b) che ne garantisce il soddisfacimento soltanto laddove detti crediti siano inerenti a mensilità (in particolare, le ultime tre del rapporto di lavoro) "rientranti nei dodici mesi che precedono: ... b) la data di inizio dell'esecuzione forzata"; in tal modo, infatti, verrebbe addossato al lavoratore il rispetto di un termine ricollegato ad un evento, l'inizio dell'esecuzione forzata individuale, che può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda diretta alla necessaria precostituzione del titolo esecutivo (e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non
12 corrisposte), senza che peraltro il tempo (successivo alla domanda giudiziaria) richiesto per la formazione del titolo sia nella concreta disponibilità dell'interessato.
6. Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (D.Lgs. n. 80 del 1982, art. 1, comma 1, lett. b) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
7. Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date. La sentenza impugnata, pur avendo correttamente evidenziato la necessità, ai fini dell'esperimento della procedura esecutiva individuale, della precostituzione del titolo esecutivo, ha ritenuto la fondatezza della domanda sul solo rilievo del tempestivo inizio della procedura esecutiva non appena conseguito il possesso, da parte del ricorrente, del titolo esecutivo che ne consentiva l'esperimento, senza interrogarsi (e procedere quindi al relativo accertamento) in ordine all'ampiezza del lasso di tempo intercorso tra la data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e quella di formazione di quest'ultimo e senza, conseguentemente, verificare se il
13 termine di dodici mesi da calcolarsi a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata fosse stato rispettato pur escludendone il lasso di tempo suddetto.”.
Per ritenere soddisfatto il requisito temporale annuale, non è possibile valorizzare qualsiasi iniziativa del lavoratore ma solo quell'iniziativa che sia utile, nel caso concreto, all'accertamento dei presupposti per l'erogazione della prestazione in esame. Il che è stato confermato dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità a partire dalla pronuncia (Cass.
16249/2020) con cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice dell'appello per aver ritenuto sufficiente “qualsiasi” iniziativa del lavoratore, indipendentemente dal suo esito e della sua rilevanza per l'accertamento dei presupposti dell'intervento del Fondo di Garanzia.
Secondo tale decisione, infatti, “26. In conclusione, l'iniziativa del lavoratore assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione”.
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVA ALLE ULTIME
MENSILITA'
Nel caso in esame, deve ritenersi che le mensilità spettanti da febbraio ad aprile 2017 non rientrino nell'arco di tempo considerato dall'art. dall'art. 2 co. 1 d.lgs. 80/1992 in quanto parte ricorrente ha provato di aver depositato istanza di ammissione al passivo solo il 5.5.2020 e non vi è alcuna allegazione o prova in ordine ad ulteriori ed eventuali iniziative giudiziali volte alla formazione di un titolo esecutivo nei confronti della società datoriale.
Restano assorbite le ulteriori deduzioni formulate dall' CP_1
14 Per tali ragioni, l' deve essere condannata al pagamento solo CP_1 dell'importo a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono compensate integralmente in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' quale Fondo CP_1 di Garanzia, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 9.864,00 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 23/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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