Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1987 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5251 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5251 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19459-2016 proposto da: V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUIGI BARONE; – ricorrente – contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI …
Leggi di più… - 2. La CNPADC può stanziare fondi solo nei limiti concessi dalle normeAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 6299 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6299 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21276-2016 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, SILVIA …
Leggi di più… - 4. Eutekne.infoAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 14377 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14377 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. GHINOY Paola – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21096-2014 proposto da: CASSA NAZIONALE DIPREVIDENZA E ASSISTENZAA FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2026, n. 20711Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21219-20245 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 20711 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 18/06/2026 Ric. 2024 n. 21219 sez. SU - ud. 12-05-2026 -2- CAVO ILARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO OL e CO ST, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI; REGIONE LIGURIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COCCHI, giusta procura in calce al controricorso - controricorrenti- avverso la sentenza n. 50/2024 della CORTE DEI CONTI – SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA, depositata il 18/06/2024; lette le conclusioni scritte del …Leggi di più...
- art. 2, reg. reg. n. 7/2016·
- responsabilità amministrativa·
- art. 25, reg. reg. n. 7/2016·
- art. 1, commi 47-53, legge n. 549/1995·
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- art. 192, reg. n. 827/24·
- art. 74 r.d. 2440/1923·
- art. 1269 cod. civ.·
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- art. 111, comma 8, Cost.·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2017, n. 2612Provvedimento: E T N *26 12/ 1 7 E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Previdenza professionisti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26157/2014 SEZIONI UNITE CIVILI 26.12 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. RENATO RORDORF Primo Presidente f.f. Ud. 20/12/2016 Dott. STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Dott. ANTONIO DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Rel. Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO ConsigliereDott. ANTONIO MANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26157-2014 proposto da: THALER KONRAD, …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 235Provvedimento: Sentenza n 235/2025 N. R.G. registro generale appello lavoro 1398/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 3340/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1398/2024 estensore Giudice Dr. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO 2025 promossa da (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RATTONE MONICA e dell'avv. MANIGLIO ALESSANDRA elettivamente …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Messina, sentenza 30/12/2024, n. 1151Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 31/2023 R.G.A.C., promosso da (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 Via L. Manara 22, Messina, presso lo studio dell'Avv. Pietro Speziale che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2024, n. 1311Provvedimento: N. 2453/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bergamo Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2453/2023 R.G. promossa da: (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO ricorrente contro Controparte_1 (Cod. Fisc. , in [...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e dall'avv. GIAMMARIA FRANCESCO …Leggi di più...
- decadenza art. 47 D.P.R. 639/1970·
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- equità intergenerazionale·
- art. 1 comma 763 legge 296/2006·
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- art. 3 comma 12 legge 335/1995·
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Versioni del testo
- Art. 1. Prestazioni 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.
5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo. - Art. 2. Pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1.
Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
4. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso.
5. Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.
6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo. - Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.