Legge 29 gennaio 1986, n. 21

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 6299 del 25
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 25/02/2022), n.6299 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21276-2016 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – CNPADC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, SILVIA …

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  • 2La CNPADC può stanziare fondi solo nei limiti concessi dalle normeAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 3Eutekne.infoAccesso limitato
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  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 5251 del 17
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 17/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5251 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19459-2016 proposto da: V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUIGI BARONE; – ricorrente – contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI …

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  • 5Pensione di vecchiaia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2017, n. 2612
    Provvedimento: E T N *26 12/ 1 7 E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Previdenza professionisti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26157/2014 SEZIONI UNITE CIVILI 26.12 Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. RENATO RORDORF Primo Presidente f.f. Ud. 20/12/2016 Dott. STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Dott. ANTONIO DIDONE Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI Presidente Sezione Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI Rel. Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO ConsigliereDott. ANTONIO MANNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26157-2014 proposto da: THALER KONRAD, …
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    • situazioni di incompatibilità del professionista·
    • dottori commercialisti·
    • inclusione·
    • fondamento·
    • cassa nazionale di previdenza e assistenza·
    • esercizio continuativo dell'attività professionale·
    • potere di accertamento·
    • commercialisti·
    • professionisti

  • 2Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2024, n. 919
    Provvedimento: Sent. n. 919 / 2024 N. 698/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Avv.to Fiorella Perna Consigliere G.A. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3872/2023, estensore giudice DOTT.SSA JULIE MARTINI, discussa all'udienza del 17.10.2024 e promossa da: Parte_1 ), in persona del [...] P.IVA_1 tr . ROBERTO PESSI ) e dell'avv. FRANCESCO GIAMMARIA C.F._1 ), elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 15 C.F._2 20122 MILANO, presso i …
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    • art. 2946 c.c.·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • art. 3 comma 12 l. n. 335/1995·
    • interessi e rivalutazione·
    • Regolamento di disciplina previdenziale·
    • previdenza obbligatoria·
    • principio del pro rata·
    • massimale pensionistico·
    • art. 2948 c.c.·
    • prescrizione decennale

  • 3Trib. Cremona, sentenza 14/06/2024, n. 207
    Provvedimento: N. 46/2022 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Garattoni e l'Avv. Tomassoli, presso lo Studio dei quali in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, è elettivamente domiciliato - RICORRENTE - contro Controparte_1 C.F. ), [...] P.IVA_1 con l'Avv. Dal Bo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piacentini in Cremona, Via degli Aceri n. 15 - RESISTENTE – Oggetto: contributo di solidarietà – Art. 22 …
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    • art. 23 Cost.·
    • ripetizione di indebito·
    • improponibilità della domanda·
    • riserva di legge·
    • contributo di solidarietà·
    • art. 22 Regolamento Previdenza·
    • art. 443 c.p.c.·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • improcedibilità del ricorso·
    • prescrizione decennale

  • 4Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 588
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 156/2025 RGA avverso la sentenza n. 1153/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa il 16.09.2024 e pubblicata in data 26.09.2024, non notificata; avente ad oggetto: riliquidazione trattamento pensionistico di vecchiaia; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi …
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    • inammissibilità domanda·
    • compensazione spese processuali·
    • regolamento previdenziale·
    • principio del pro rata·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • interesse ad agire·
    • diritti acquisiti·
    • massimale pensionistico·
    • riliquidazione trattamento pensionistico·
    • prescrizione decennale

  • 5Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 450
    Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9032/2023 RG fissata all'udienza del 11/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1 VIGGIANI FRANCESCO Ricorrente C O N T R O , non costituita Controparte_1 - Controparte_2 , rappresentata e difesa dagli avv.ti [...] MARESCA ARTURO e CONTI MARCO Resistenti FATTO E DIRITTO In premessa …
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    • regolarizzazione agevolata·
    • contributi previdenziali·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • improcedibilità ricorso·
    • gestione previdenziale separata·
    • iscrizione d'ufficio·
    • onere di allegazione e prova·
    • contestazione tempestiva·
    • art. 127 ter c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1. Prestazioni 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
    2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

    1) indennita' una tantum;
    2) provvidenze straordinarie.
    3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
    4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.
    5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
    6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.
  • Art. 2. Pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
    2. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
    3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1.
    Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
    4. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso.
    5. Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.
    6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
    7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
    8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.
  • Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
    2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
    3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.
    4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.