Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1987 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5251 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 17/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 17/02/2022), n.5251 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19459-2016 proposto da: V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato RITA FERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUIGI BARONE; – ricorrente – contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI …
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Giurisprudenza • +500
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- art. 2, reg. reg. n. 7/2016·
- responsabilità amministrativa·
- art. 25, reg. reg. n. 7/2016·
- art. 1, commi 47-53, legge n. 549/1995·
- giurisdizione·
- art. 192, reg. n. 827/24·
- art. 74 r.d. 2440/1923·
- art. 1269 cod. civ.·
- art. 7, d.m. 701/1996·
- art. 144 c.g.c.·
- art. 111, comma 8, Cost.·
- giurisdizione contabile·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- art. 1704 cod. civ.·
- resa del conto
Versioni del testo
- Art. 1. Prestazioni 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.
5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo. - Art. 2. Pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1.
Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
4. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso.
5. Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.
6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo. - Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.