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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10475/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10479 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1
attore, con l'avv. Mario Franchina
e
Controparte_1
convenuto, con l'avv. Angelo Capelli
e
Controparte_2
convenuto, con l'avv. Carmelo Maccarone
e
CP_3
convenuto, con l'avv. Ottaviano Mussumeci
e
CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
pagina 1 di 13 convenuti contumaci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 marzo 2025, e perciò, per tutte le parti costituite, come da fogli depositati telematicamente, e perciò rispettivamente alle date del 4 marzo 2025 (attore) e 27 febbraio 2025 (convenuto).
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 2 luglio 2019 la curatela del Fallimento (di seguito, per semplicità, la Curatela o il Fallimento) della (di seguito, per Parte_1
Part semplicità, ) citava in giudizio i sigg.ri CP_4 Controparte_5 Controparte_2
CP_3 Controparte_8 CP_9 CP_6 CP_7 CP_10
e (tutti ex-amministratori della società poi fallita)
[...] Controparte_11 Controparte_1
avanti il Tribunale di Brescia, per ottenere, previo accertamento e declaratoria di responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., la conseguente condanna dei predetti, in via tra loro solidale, al risarcimento, in favore del fallimento, dei danni provocati alla società e ai creditori sociali, in misura pari all'ammontare del passivo fallimentare accertato secondo il criterio della “differenza dei netti patrimoniali”, in relazione ai fatti relativi alla rispettiva permanenza nella carica di amministratori della società (periodo che doveva individuarsi, per il solo nell'intera vita della società, stante CP_1
la sua qualità di amministratore di fatto), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della dichiarazione di fallimento al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
Part La curatela esponeva in sintesi che: i) , attiva dal 1960 nel settore della gestione di impianti turistici all'interno del Comune montano di Valbondione, e, a partire dal 1993, trasformata in s.p.a. e divenuta a prevalente capitale pubblico (essendo la partecipazione di maggioranza in capo al Comune di Valbondione), a partire dal 2006 aveva cominciato a manifestare evidenti problemi di depatrimonializzazione, ai quali aveva ovviato dapprima cedendo la proprietà di un rifugio alpino, con un'operazione di sale and lease-back, quindi azzerato il capitale sociale ricostituendolo in € 750.000,00
(nell'occasione il capitale ricostituito vedeva la maggioranza trasferita in capo ad un privato,
che successivamente avrebbe a sua volta ceduto il pacchetto di maggioranza in Controparte_11
favore di una società di capitali, la società peraltro interamente riconducibile Controparte_12
Part allo stesso;
ii) , a partire dall'esercizio 2005/2006, aveva cominciato a maturare perdite;
CP_11
l'esame della contabilità della fallita aveva consentito di accertare che il dissesto era dipeso da una pagina 2 di 13 serie di gravi irregolarità gestorie e operazioni antieconomiche poste in essere a vantaggio di altre imprese;
iii) in particolare, a partire dall'esercizio chiuso al 30 giugno 2006, i risultati economico- patrimoniali dei bilanci venivano alterati mediante la illegittima capitalizzazione di spese correnti per centinaia di migliaia di euro complessive annue, che dissimulavano le perdite registrate, o comunque riducevano fittiziamente il loro effettivo importo;
iv) inoltre, a partire dall'esercizio 2011, gli
Part amministratori di avevano iniziato a dirottare risorse a favore di soggetti terzi, segnatamente Part l'Associazione Maestri di Sci di Lizzola e la socia v) nel 2012 , pur Controparte_12
trovandosi in una situazione pre-fallimentare, si era assunta l'onere di finanziare la progettazione e l'acquisto degli impianti di produzione della edificanda centrale a biomasse, opera estranea al suo oggetto sociale, peraltro dispendiosissima e priva di un valido studio di fattibilità (tanto che non era stato reperito alcun soggetto interessato a portarla a termine quando era emersa l'impossibilità di Part ultimarla da parte di ) – operazione che aveva comportato per la società ingenti costi (€
2.185.911,00) privi di alcun ritorno economico;
vi) infine, le condotte sopra illustrate avevano anche comportato l'aggravamento del dissesto, già conclamato almeno alla data del 30 giugno 2009 (quando il patrimonio netto risultante dal bilancio era in territorio negativo per € 133.664,00), essendo gli amministratori venuti meno all'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per porre la società in liquidazione (in difetto di una ricapitalizzazione), invece di porre in essere nuove operazioni, che avevano portato ad un aggravamento dello sbilancio alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di
Bergamo il 23 maggio 2014) pari ad almeno 2.870.957,00.
Si costituivano in giudizio i convenuti e i quali, contestando la propria CP_3 Controparte_2
responsabilità nella causazione del dissesto, chiedevano il rigetto delle domande attoree nei loro confronti, ovvero, in via subordinata, la sua graduazione in considerazione del minimo concorso causale da loro posto in essere, previa, se del caso, estensione del contraddittorio agli altri soggetti che vi avevano contribuito, a causa della loro omissione dei dovuti controlli, ed in particolare ai componenti il collegio sindacale.
Si costituiva in giudizio, sia pure tardivamente, il convenuto contestando a sua Controparte_1
volta le pretese della curatela, ed in particolare di avere mai rivestito la qualità di amministratore di
Part fatto di , dopo essersi dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione alla data del 14 giugno 2006; chiedeva conseguentemente l'integrale rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dal fallimento.
pagina 3 di 13 Alla prima udienza del 5 dicembre 2019 parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti dei convenuti e alla successiva udienza del 29 settembre 2020 la Controparte_11 Controparte_10
curatela dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei convenuti e Controparte_8
quindi alla successiva udienza veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare le CP_9
irregolarità contabili ed eventualmente quantificare il danno ad esse riconducibile;
successivamente, su invito del G.I., parte attrice depositava le transazioni concluse con i convenuti e CP_11 CP_10 CP_9
Controparte_8
Venivano quindi assunte le prove orali ammesse, all'esito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 febbraio 2024.
Con ordinanza collegiale del 24 aprile 2024 la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di acquisire agli atti le transazioni con le quali la Curatela aveva definito bonariamente le proprie pretese nei confronti dei componenti del collegio sindacale (il dott. e i ragg. Tes_1 CP_13
e nonché nei confronti degli amministratori convenuti e
[...] Controparte_14 CP_3
Controparte_2
All'esito di tale incombente la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, sulle sopra precisate conclusioni delle parti, all'udienza del 6 marzo 2025.
2. Le irregolarità contabili e le operazioni attuate nell'interesse di soggetti terzi e/o estranee all'oggetto sociale.
La semplice lettura della relazione di c.t.u. del dott. consente di verificare Persona_1
pienamente la fondatezza delle censure avanzate dalla curatela attrice nei confronti degli organi di
Part amministrazione succedutisi durante la vita della società .
Ed invero dalla relazione emerge che, a partire dall'esercizio chiusosi al 30 giugno 2006, i bilanci della società poi fallita sono viziati da appostazioni evidentemente false, vale a dire dalla fraudolenta dissimulazione delle perdite conseguite nell'esercizio tramite l'inserimento tra le voci dell'attivo patrimoniale della capitalizzazione di costi (tali da “gonfiare” il valore delle immobilizzazioni, con la dicitura “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”), che non trovavano né in contabilità le relative pezze giustificative, né in nota integrativa alcuna informazione al riguardo.
Allo stesso modo a partire dall'esercizio 2011-2012 erano state sostenute delle spese per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà di altri soggetti, senza riceverne alcun corrispettivo (se non un parziale rimborso delle spese da parte della Associazione Maestri di Sci di Lizzola); infine a partire dal pagina 4 di 13 12 giugno 2012 e fino al 31 luglio 2013 erano state sostenute spese per il progetto e la costruzione
(abortita) di una centrale a biomasse, come detto estranea all'oggetto sociale di (oltre che CP_15
avviata quando il patrimonio netto della società era ampiamente negativo, come si vedrà nel paragrafo che segue, e per complessivi € 2.185.911,00, in violazione degli obblighi derivanti agli amministratori dalle norme di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c.).
3. La ritardata emersione della perdita del capitale sociale.
Sempre secondo la prospettazione della curatela attrice, dalle irregolarità contabili e gestorie sopra accertate sarebbe derivata la perdita integrale del capitale sociale sin dal 30 giugno 2006, con conseguente responsabilità degli amministratori succedutisi dopo tale data alla guida della società per i danni cagionatile in conseguenza della violazione dei doveri loro derivanti dalle norme di cui agli art. 2485, comma primo, e 2486, comma primo, c.c., vale a dire dal compimento di atti di gestione non diretti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, e comunque dall'aggravamento del dissesto derivante dall'accumulazione di ulteriori ingenti perdite nel corso dei successivi sette esercizi.
Tale prospettazione ha trovato pieno conforto nell'istruttoria svolta, e in particolare nell'esito della c.t.u. contabile, i cui risultati, peraltro basati su argomentazioni logiche ed esaurienti, non contrastate da alcuna delle parti in causa, sono condivise dal Tribunale.
Ed invero dalla riclassificazione operata dal c.t.u., depurando le poste attive dalle illegittime capitalizzazioni di costi, risulta che già dal bilancio al 30 giugno 2006 il capitale sociale era interamente perso, tanto che il patrimonio netto risultava negativo (il patrimonio netto riclassificato a seguito della eliminazione delle poste illegittime risultava pari a € –258.804,00); che negli esercizi successivi le ingravescenti perdite, a seguito della eliminazione delle nuove appostazioni fraudolente finalizzate al loro occultamento o comunque alla loro fittizia riduzione, portavano il patrimonio netto alla fine dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2011 fino a complessivi € –3.302.011,00; che il patrimonio netto non veniva riportato in territorio positivo neppure a seguito della ricapitalizzazione operata dai soci nell'esercizio successivo, chiuso il 30 giugno 2012 (anche a causa della sopravvalutazione del valore degli immobili conferiti dal socio Comune di Valbondione per liberare la sua quota); che infine le perdite ricominciavano a salire nei due esercizi successivi, essendo nell'ultima situazione patrimoniale approvata il patrimonio netto pari a € –3.943.000,00 (cfr. tabella n. 10 al fg. 21 della relazione di c.t.u. contabile).
4. Il conseguente aggravamento del deficit e il suo riparto per ciascun esercizio.
pagina 5 di 13 Dalla relazione di consulenza tecnica si evince altresì la misura in cui il danno (complessivamente quantificabile in € 3.684.196,00, dalla data di perdita del capitale sociale al momento dell'apertura della liquidazione) si è aggravato (o ridotto) in ciascun esercizio;
ciò posto, può essere adottato il criterio adottato dal c.t.u. che riferisce agli amministratori di diritto oggi convenuti i singoli aggravamenti in funzione della appartenenza dei singoli convenuti agli organi amministrativi che le relative bozze di situazioni patrimoniali (come detto viziate da evidenti falsità) avevano approvato – criterio la cui adozione nessuna delle parti ha contestato.
In tal modo, sulla base del criterio sopra illustrato: con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2007, 30 giugno 2008 e 30 giugno 2009
l'aggravamento complessivo del deficit, addebitabile al convenuto (unitamente ai sindaci CP_4
e agli amministratori e i quali peraltro hanno transatto le Controparte_11 Controparte_2 relative quote di responsabilità) può essere quantificato in complessivi € 2.230.848,00 (€ 559.456 +
728.589 + 942.803); con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2010 e 30 giugno 2011 l'aggravamento complessivo del deficit, addebitabile ai convenuti e (unitamente ai sindaci e CP_4 Controparte_5 all'amministratore i quali peraltro hanno transatto le relative quote di Controparte_11 responsabilità) può essere quantificato in complessivi € 812.359,00 (€ 736.827,00 + 75.532,00); con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 2012 il deficit si è ridotto del complessivo importo di
€ 2.608.979,00; di tale riduzione potranno giovarsi, e portarla a deconto del proprio maggior debito, i soli convenuti e CP_4 Controparte_5 con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013 l'aggravamento complessivo del deficit, addebitabile ai convenuti e CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
(unitamente ai sindaci e agli amministratori e CP_3 Controparte_8 CP_9 [...]
i quali peraltro hanno transatto le relative quote di responsabilità) può essere CP_10
quantificato in complessivi € 2.548.693,00; con riferimento al periodo dalla messa in liquidazione alla data di dichiarazione del fallimento l'aggravamento del danno, addebitabile al solo liquidatore può essere quantificato in CP_4 complessivi € 701.275,00.
5. L'entità della condanna nei confronti dei convenuti che non hanno transatto.
È circostanza pacifica che, in momenti successivi, la curatela del , a seguito di Parte_3
successivi accordi transattivi con i sindaci in carica per tutto il periodo in questione e con alcuni degli pagina 6 di 13 amministratori, “limitatamente alla (rispettiva) quota di responsabilità e di debito”, aveva conseguentemente omesso di agire giudizialmente nei loro confronti (come nel caso dei componenti il collegio sindacale) ovvero, dopo la proposizione dell'azione, aveva rinunciato agli atti nei loro confronti.
Ciò posto, è noto che, stante l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
SS.UU. n. 30174 del 30 dicembre 2011 e successive conformi), ove la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali (quali sono i componenti del collegio sindacale e dell'organo amministrativo ex art. 2485 cod. civ.) abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il suo pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto.
Sulla scorta di tali considerazioni, occorre dunque quantificare la quota ideale del danno complessivamente accertato ascrivibile a ciascuno dei numerosi condebitori solidali.
A tale proposito osserva il Collegio come successivamente alla determinazione della quota ideale di responsabilità attribuibile a ciascun coobbligato, l'estrema laboriosità dei conteggi idonei alla precisa quantificazione del debito di ciascuno dei coobbligati coerente alla quota interna di responsabilità giustifica, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23233 del 14 ottobre
2013), il ricorso al criterio equitativo, che verrà attuato calcolando la quota di responsabilità attribuibile a ciascuno, come in appresso determinata, sul danno complessivo a ciascuno riferibile secondo l'ipotesi proposta dal c.t.u. sopra illustrata al precedente paragrafo 4, senza tenere conto del numero dei condebitori solidali compresenti in ciascuno dei periodi nei quali il danno era stato generato.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che dovrà attribuirsi ai componenti del collegio sindacale, rimasti in carica per tutto il periodo in questione, anche in considerazione della latitudine dei profili di irregolarità formale e sostanziale delle operazioni accertate in causa, una quota di responsabilità complessiva del
27 %, da suddividersi in parti uguali tra i tre componenti (ciò da cui si evince che le somme da loro versate a titolo transattivo a tacitazione della rispettiva quota di responsabilità, segnatamente €
80.000,00 € 40.000,00 ed € 30.000,00 Tes_1 Controparte_13 CP_14
sono inferiori al quantum del quale essi dovrebbero rispondere, equitativamente determinato
[...]
secondo il criterio sopra enunciato (9 % di € 2.982.921,00 = € 268.462,89 ciascuno).
pagina 7 di 13 Sulla scorta dei medesimi criteri dovrà determinarsi nella medesima porzione del 9 % la quota di responsabilità dei condebitori e quanto al primo, egli risponde CP_4 Controparte_11 dell'intero debito;
anche il secondo risulta avere aggravato il debito in misura superiore ad €
3.000.000,00 (in particolare € 2.230.848,00 + 812.359,00 = 3.043.207,00), e comunque risulta beneficiario indiretto, tramite la società a lui facente capo per intero, di somme Controparte_12
non trascurabili distratte dalla società poi fallita;
la somma versata da quest'ultimo a titolo transattivo a tacitazione della sua quota di responsabilità, € 200.000,00, è inferiore al quantum del quale egli dovrebbe rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato (9 % di €
3.043.207,00 = 273.888,63).
Sulla base della diversa misura del danno loro riferibile, pur sempre superiore ad € 2.000.000,00, e del minore periodo trascorso nella compagine amministrativa, dovrà determinarsi nella misura del 7 % cadauno la quota di responsabilità attribuibile ai condebitori CP_3 Controparte_8 CP_9
e anche in questo
[...] Controparte_10 CP_6 CP_7 Controparte_2
caso le somme rispettivamente versate da questi ultimi sono ampiamente inferiori al quantum del quale essi dovrebbero rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato;
in particolare le somme versate dai primi quattro a titolo transattivo a tacitazione delle rispettive quota di responsabilità (rispettivamente € 25.000,00, € 25.000,00, € 10.000,00 ed € 10.000,00) sono inferiori al quantum del quale essi dovrebbero rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato (7 % di € 2.548.693,00 = 178.408,51); allo stesso modo la somma versata da CP_2
a titolo transattivo a tacitazione della sua quota di responsabilità (€ 40.000,00) è inferiore al
[...]
quantum del quale egli dovrebbe rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato (7 % di € 2.230.848,00 = 156.159,00).
Da ultimo, alla luce della diversa entità del danno a lui riferibile, dovrà essere determinata in misura del
6 % la porzione di responsabilità attribuibile al condebitore Controparte_5
Con la conclusione che, non avendo nessuno dei condebitori solidali versato a titolo transattivo una somma superiore al quantum del quale ciascuno dovrebbe rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato, gli odierni convenuti soccombenti dovranno essere condannati al pagamento del quantum del quale ciascuno di essi dovrebbe rispondere.
6. Il criterio per la riferibilità del danno agli amministratori di diritto succedutisi nel tempo.
pagina 8 di 13 Da tale ricostruzione, che corrisponde alla seconda ipotesi di ripartizione redatta dal c.t.u. contabile
(cfr. fgg. 35-36 della relazione di c.t.u. finale), e che in sostanza fa riferimento ai soggetti che, in qualità di amministratori, hanno redatto le bozze di bilancio viziato dalle false appostazioni e dalle operazioni distrattive sopra illustrate relative ai diversi esercizi, discende che:
pur beneficiando integralmente della riduzione del deficit operata nell'esercizio chiuso CP_4 al 30 giugno 2012, risponde dell'intero danno accertato, vale a dire dell'importo di € 3.684.196,00
(2.230.848,00 + 812.359,00 – 2.608.979,00 + 2.548.639,00 + 701.275,00 = 3.684.196,00), al netto delle quote astrattamente imputabili ai coobbligati che nel frattempo hanno transatto;
a sua volta beneficiando integralmente della riduzione del deficit operata Controparte_5 nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2012, risponde dell'importo di € 752.073,00 (812.359,00 +
2.548.639,00 – 2.608.979,00 = 752.073,00), al netto delle quote astrattamente imputabili ai coobbligati che nel frattempo hanno transatto;
e non beneficiando della riduzione del deficit operata nell'esercizio CP_6 CP_7
2012, prima della loro assunzione della carica di amministratori, rispondono dell'intero aggravamento del deficit riferibile all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013, vale a dire dell'importo di € 2.548.693,00, al netto delle quote astrattamente imputabili ai coobbligati che nel frattempo hanno transatto.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra enunciati, risulta che per il primo periodo preso in considerazione (esercizi 2007-2009) il danno, riferibile al solo avendo tutti gli altri CP_4
condebitori solidali transatto le rispettive quote di responsabilità, risulta interamente eliso dal risultato positivo dell'esercizio 2012; che per il secondo periodo preso in considerazione (esercizi 2010-2011) il danno, riferibile ai soli e avendo tutti gli altri condebitori solidali CP_4 Controparte_5
transatto le rispettive quote di responsabilità, risulta interamente eliso per il secondo dal risultato positivo dell'esercizio 2012, residuando per il primo un debito di € 434.228,00 (2.230.848,00 +
812.359,00 = 3.043.207,00 - € 2.608.979,00 = € 434.228,00); di tale danno egli risponderà in ragione della somma delle rispettive quote di corresponsabilità (€ 434.228,00 x 15 % = € 65.134,20); che per il quarto periodo preso in considerazione (esercizio 2013) del danno, riferibile ai convenuti CP_4
e avendo tutti gli altri condebitori solidali
[...] CP_6 CP_7 Controparte_5
transatto le rispettive quote di responsabilità, in misura di € 2.548.693,00 per i primi tre e di €
752.073,00 per il quarto, essendo la residua parte elisa dal risultato dell'esercizio 2012) essi dovranno rispondere in via tra loro solidale in ragione della somma delle rispettive quote di corresponsabilità (€
2.548.693,00 x 29 % = € 739.121,00 per ciascuno dei primo tre;
€ 752.073,00 x 29 % = € 218.101,00
pagina 9 di 13 per il quarto); che per il quinto periodo preso in considerazione (fase di liquidazione) il danno, riferibile al solo può essere determinato in € 63.114,75 (€ 701.275,00 x 9 % = € 63.114,75). CP_4
7. La riferibilità del danno al convenuto in qualità di amministratore di diritto Controparte_1
Part (fino al 14 giugno 2006) e di fatto di (per tutto il periodo dalle sue dimissioni dalla carica di amministratore alla dichiarazione di fallimento della società).
Assume la curatela che Sindaco del Comune di Valbondione, titolare del 41,08% Controparte_1
delle quote della società poi fallita, avrebbe, dopo le sue dimissioni dalla carica di consigliere di
[...]
CP_1
avvenute il 14 giugno 2006, mantenuto l'amministrazione di fatto della società; a tale conclusione giunge sulla base dell'esame delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti al curatore fallimentare, prodotte in copia, e della circostanza che il aveva partecipato ad alcuni consigli CP_1
Part di amministrazione della , anche dopo le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione.
Osserva il Collegio come da un lato il non possa rispondere di alcun aggravamento del danno CP_1
in qualità di amministratore di diritto (essendo le sue dimissioni da consigliere di amministrazione
Part intervenute prima della accertata perdita del capitale sociale di ); come d'altro lato non sia stata raggiunta idonea prova della sua qualità di amministratore di fatto per il periodo successivo alle predette dimissioni.
Ed invero, quanto al contenuto delle dichiarazioni prodotte dalla curatela sub docc. 81-90, osserva il
Collegio che, a prescindere dal fatto che le dichiarazioni rese in ambito endo-fallimentare provengono da soggetti che in larga parte, in quanto amministratori di diritto della società poi fallita, sono titolari di un interesse che legittimava o avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio, e perciò incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dette dichiarazioni, non assunte nel presente giudizio, deve ritenersi non possano trovare ingresso in un procedimento civile diverso da quello fallimentare, stante che ciò consentirebbe l'ingresso di una prova atipica in sostituzione di una prova tipica, vale a dire il ricorso alla prova testimoniale, con i limiti e la responsabilizzazione che essa comporta, con ciò violandosi i principi di diritto che governano l'assunzione delle prove (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
8704 del 2 settembre 1998).
Quanto alle residue prove acquisite agli atti, va rilevato che l'unico elemento indiziario circa una ingerenza del nell'attività gestoria è rappresentato dalla circostanza (pacifica, in quanto CP_1
ammessa dallo stesso convenuto, nel corso del suo interrogatorio formale) che egli aveva partecipato ad alcune sedute (non meglio precisate) del consiglio di amministrazione.
pagina 10 di 13 Orbene osserva il collegio che, nell'impossibilità di verificare la veste nella quale egli aveva partecipato alle sedute del C.d.A., e il ruolo effettivamente assunto dal in tali occasioni (non CP_1
avendo la curatela prodotto i relativi verbali), tale circostanza assume una valenza probatoria non univoca, non potendosi escludere che in tali occasioni il convenuto, legale rappresentante dell'Ente che rappresentava il socio al 41,08 %, si fosse limitato ad esporre ai componenti del C.d.A. le ragioni di pubblico interesse che potevano assumere un rilievo ai fini della decisione, o comunque a fornire loro elementi conoscitivi.
A fronte di tale circostanza di portata ambigua, si pone il rilievo che non solo la curatela non ha fornito alcun elemento idoneo a sostenere la tesi che il aveva svolto attività a rilevanza esterna, CP_1
tipiche della funzione amministrativa (quale, ad esempio, l'avere trattato con i fornitori e/o con i clienti della società le condizioni contrattuali), ma gli elementi acquisiti agli atti portano elementi di segno contrario (si veda, per tutte, la testimonianza di imprenditore del settore Testimone_2 alberghiero, il quale ha affermato: “io ho sempre avuto rapporti professionali con gli amministratori di Part
, tra i quali non vi era il sig. parlo del presidente del C.d.A., di CP_1 CP_2 [...]
Part
responsabile delle piste, e di che era pure amministratore di ” – cfr. Per_2 CP_4
p.v. di udienza 13 ottobre 2022).
Ciò a cui consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla curatela nei confronti del convenuto.
8. La sorte dei rapporti processuali tra la parte attrice e i residui originari convenuti.
Osserva il Collegio che, come risulta dalla narrazione che precede, la curatela ha transatto le proprie pretese nei confronti dei convenuti, Controparte_8 CP_9 Controparte_10
e rinunciando agli atti del giudizio nei confronti Controparte_11 CP_3 Controparte_2
di tutti i predetti soggetti (i quali tale rinuncia avevano ritualmente accettato); che, quanto al rapporto processuale tra la curatela e i primi quattro il G.I. aveva già dichiarato con ordinanza in data 29 settembre 2020 l'estinzione del processo;
che l'accettazione, da parte dei convenuti e CP_3 CP_2 della rinuncia agli atti da parte della curatela è pervenuta soltanto nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, apparendo perciò necessario dichiarare l'estinzione del rapporto processuale anche nei confronti di tali convenuti.
9. Conclusioni.
pagina 11 di 13 In conclusione, richiamate le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, il convenuto CP_4
andrà condannato al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita dalla sua condotta come sopra accertata, e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di €
867.369,95; i convenuti e andranno condannati al risarcimento dei danni CP_6 CP_7
cagionati al patrimonio della società poi fallita dalle loro condotte come sopra accertate, e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di € 739.121,00 ciascuno;
il convenuto
[...]
andrà condannato al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita CP_5 dalla sua condotta come sopra accertata, e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di
€ 218.101,00.
Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, gli importi indicati vanno assoggettati a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla dichiarazione di fallimento (23 maggio 2014).
Spettano poi sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, gli interessi legali a partire sempre dal 23 maggio 2014 sino al saldo.
Restano assorbite le ulteriori domande, anche istruttorie, della curatela.
10. Spese.
I convenuti soccombenti andranno inoltre condannati, in via tra loro solidale, ai sensi dell'art. 97, primo comma, seconda parte, c.p.c., atteso il comune interesse, alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si liquidano in € Parte_4 Parte_1
1.036,00= per anticipazioni ed € 27.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, aumentato in misura prossima al 20 % per lo scaglione successivo), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
La curatela del fallimento attore andrà infine condannata al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 33.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per
[...] tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, oltre ad un aumento prossimo al
10 % per ciascuno dei quattro scaglioni successivi), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, in via tra loro solidale.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna il convenuto Claudio al pagamento, in favore della massa dei creditori di CP_4 [...]
della somma di € 867.369,95=, oltre rivalutazione e interessi come specificato Parte_1
in motivazione;
condanna i convenuti e in via solidale tra loro e con al CP_6 CP_7 CP_4
pagamento, in favore della massa dei creditori di della somma di € Parte_1
739.121,00 = ciascuno, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
condanna il convenuto in via solidale con e Controparte_5 CP_4 CP_6 [...]
al pagamento, in favore della massa dei creditori di della CP_7 Parte_1
somma di € 218.101,00=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
condanna i convenuti e in via tra CP_4 CP_6 CP_7 Controparte_5
loro solidale, al pagamento in favore della massa dei creditori di della Parte_1 somma di € 1.036,00 per anticipazioni ed € 27.000,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico dei predetti convenuti, in via tra loro solidale;
rigetta le domande risarcitorie proposte dalla curatela attrice nei confronti di Controparte_1
condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto della somma di Controparte_1
33.000,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra la curatela attrice e i convenuti e Controparte_2 CP_3
Così deciso in Brescia il 19 giugno 2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10479 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1
attore, con l'avv. Mario Franchina
e
Controparte_1
convenuto, con l'avv. Angelo Capelli
e
Controparte_2
convenuto, con l'avv. Carmelo Maccarone
e
CP_3
convenuto, con l'avv. Ottaviano Mussumeci
e
CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
pagina 1 di 13 convenuti contumaci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 marzo 2025, e perciò, per tutte le parti costituite, come da fogli depositati telematicamente, e perciò rispettivamente alle date del 4 marzo 2025 (attore) e 27 febbraio 2025 (convenuto).
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 2 luglio 2019 la curatela del Fallimento (di seguito, per semplicità, la Curatela o il Fallimento) della (di seguito, per Parte_1
Part semplicità, ) citava in giudizio i sigg.ri CP_4 Controparte_5 Controparte_2
CP_3 Controparte_8 CP_9 CP_6 CP_7 CP_10
e (tutti ex-amministratori della società poi fallita)
[...] Controparte_11 Controparte_1
avanti il Tribunale di Brescia, per ottenere, previo accertamento e declaratoria di responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., la conseguente condanna dei predetti, in via tra loro solidale, al risarcimento, in favore del fallimento, dei danni provocati alla società e ai creditori sociali, in misura pari all'ammontare del passivo fallimentare accertato secondo il criterio della “differenza dei netti patrimoniali”, in relazione ai fatti relativi alla rispettiva permanenza nella carica di amministratori della società (periodo che doveva individuarsi, per il solo nell'intera vita della società, stante CP_1
la sua qualità di amministratore di fatto), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della dichiarazione di fallimento al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
Part La curatela esponeva in sintesi che: i) , attiva dal 1960 nel settore della gestione di impianti turistici all'interno del Comune montano di Valbondione, e, a partire dal 1993, trasformata in s.p.a. e divenuta a prevalente capitale pubblico (essendo la partecipazione di maggioranza in capo al Comune di Valbondione), a partire dal 2006 aveva cominciato a manifestare evidenti problemi di depatrimonializzazione, ai quali aveva ovviato dapprima cedendo la proprietà di un rifugio alpino, con un'operazione di sale and lease-back, quindi azzerato il capitale sociale ricostituendolo in € 750.000,00
(nell'occasione il capitale ricostituito vedeva la maggioranza trasferita in capo ad un privato,
che successivamente avrebbe a sua volta ceduto il pacchetto di maggioranza in Controparte_11
favore di una società di capitali, la società peraltro interamente riconducibile Controparte_12
Part allo stesso;
ii) , a partire dall'esercizio 2005/2006, aveva cominciato a maturare perdite;
CP_11
l'esame della contabilità della fallita aveva consentito di accertare che il dissesto era dipeso da una pagina 2 di 13 serie di gravi irregolarità gestorie e operazioni antieconomiche poste in essere a vantaggio di altre imprese;
iii) in particolare, a partire dall'esercizio chiuso al 30 giugno 2006, i risultati economico- patrimoniali dei bilanci venivano alterati mediante la illegittima capitalizzazione di spese correnti per centinaia di migliaia di euro complessive annue, che dissimulavano le perdite registrate, o comunque riducevano fittiziamente il loro effettivo importo;
iv) inoltre, a partire dall'esercizio 2011, gli
Part amministratori di avevano iniziato a dirottare risorse a favore di soggetti terzi, segnatamente Part l'Associazione Maestri di Sci di Lizzola e la socia v) nel 2012 , pur Controparte_12
trovandosi in una situazione pre-fallimentare, si era assunta l'onere di finanziare la progettazione e l'acquisto degli impianti di produzione della edificanda centrale a biomasse, opera estranea al suo oggetto sociale, peraltro dispendiosissima e priva di un valido studio di fattibilità (tanto che non era stato reperito alcun soggetto interessato a portarla a termine quando era emersa l'impossibilità di Part ultimarla da parte di ) – operazione che aveva comportato per la società ingenti costi (€
2.185.911,00) privi di alcun ritorno economico;
vi) infine, le condotte sopra illustrate avevano anche comportato l'aggravamento del dissesto, già conclamato almeno alla data del 30 giugno 2009 (quando il patrimonio netto risultante dal bilancio era in territorio negativo per € 133.664,00), essendo gli amministratori venuti meno all'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per porre la società in liquidazione (in difetto di una ricapitalizzazione), invece di porre in essere nuove operazioni, che avevano portato ad un aggravamento dello sbilancio alla data del fallimento (dichiarato dal Tribunale di
Bergamo il 23 maggio 2014) pari ad almeno 2.870.957,00.
Si costituivano in giudizio i convenuti e i quali, contestando la propria CP_3 Controparte_2
responsabilità nella causazione del dissesto, chiedevano il rigetto delle domande attoree nei loro confronti, ovvero, in via subordinata, la sua graduazione in considerazione del minimo concorso causale da loro posto in essere, previa, se del caso, estensione del contraddittorio agli altri soggetti che vi avevano contribuito, a causa della loro omissione dei dovuti controlli, ed in particolare ai componenti il collegio sindacale.
Si costituiva in giudizio, sia pure tardivamente, il convenuto contestando a sua Controparte_1
volta le pretese della curatela, ed in particolare di avere mai rivestito la qualità di amministratore di
Part fatto di , dopo essersi dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione alla data del 14 giugno 2006; chiedeva conseguentemente l'integrale rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dal fallimento.
pagina 3 di 13 Alla prima udienza del 5 dicembre 2019 parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti nei confronti dei convenuti e alla successiva udienza del 29 settembre 2020 la Controparte_11 Controparte_10
curatela dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei convenuti e Controparte_8
quindi alla successiva udienza veniva disposta c.t.u. contabile diretta ad accertare le CP_9
irregolarità contabili ed eventualmente quantificare il danno ad esse riconducibile;
successivamente, su invito del G.I., parte attrice depositava le transazioni concluse con i convenuti e CP_11 CP_10 CP_9
Controparte_8
Venivano quindi assunte le prove orali ammesse, all'esito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 febbraio 2024.
Con ordinanza collegiale del 24 aprile 2024 la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di acquisire agli atti le transazioni con le quali la Curatela aveva definito bonariamente le proprie pretese nei confronti dei componenti del collegio sindacale (il dott. e i ragg. Tes_1 CP_13
e nonché nei confronti degli amministratori convenuti e
[...] Controparte_14 CP_3
Controparte_2
All'esito di tale incombente la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, sulle sopra precisate conclusioni delle parti, all'udienza del 6 marzo 2025.
2. Le irregolarità contabili e le operazioni attuate nell'interesse di soggetti terzi e/o estranee all'oggetto sociale.
La semplice lettura della relazione di c.t.u. del dott. consente di verificare Persona_1
pienamente la fondatezza delle censure avanzate dalla curatela attrice nei confronti degli organi di
Part amministrazione succedutisi durante la vita della società .
Ed invero dalla relazione emerge che, a partire dall'esercizio chiusosi al 30 giugno 2006, i bilanci della società poi fallita sono viziati da appostazioni evidentemente false, vale a dire dalla fraudolenta dissimulazione delle perdite conseguite nell'esercizio tramite l'inserimento tra le voci dell'attivo patrimoniale della capitalizzazione di costi (tali da “gonfiare” il valore delle immobilizzazioni, con la dicitura “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”), che non trovavano né in contabilità le relative pezze giustificative, né in nota integrativa alcuna informazione al riguardo.
Allo stesso modo a partire dall'esercizio 2011-2012 erano state sostenute delle spese per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà di altri soggetti, senza riceverne alcun corrispettivo (se non un parziale rimborso delle spese da parte della Associazione Maestri di Sci di Lizzola); infine a partire dal pagina 4 di 13 12 giugno 2012 e fino al 31 luglio 2013 erano state sostenute spese per il progetto e la costruzione
(abortita) di una centrale a biomasse, come detto estranea all'oggetto sociale di (oltre che CP_15
avviata quando il patrimonio netto della società era ampiamente negativo, come si vedrà nel paragrafo che segue, e per complessivi € 2.185.911,00, in violazione degli obblighi derivanti agli amministratori dalle norme di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c.).
3. La ritardata emersione della perdita del capitale sociale.
Sempre secondo la prospettazione della curatela attrice, dalle irregolarità contabili e gestorie sopra accertate sarebbe derivata la perdita integrale del capitale sociale sin dal 30 giugno 2006, con conseguente responsabilità degli amministratori succedutisi dopo tale data alla guida della società per i danni cagionatile in conseguenza della violazione dei doveri loro derivanti dalle norme di cui agli art. 2485, comma primo, e 2486, comma primo, c.c., vale a dire dal compimento di atti di gestione non diretti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, e comunque dall'aggravamento del dissesto derivante dall'accumulazione di ulteriori ingenti perdite nel corso dei successivi sette esercizi.
Tale prospettazione ha trovato pieno conforto nell'istruttoria svolta, e in particolare nell'esito della c.t.u. contabile, i cui risultati, peraltro basati su argomentazioni logiche ed esaurienti, non contrastate da alcuna delle parti in causa, sono condivise dal Tribunale.
Ed invero dalla riclassificazione operata dal c.t.u., depurando le poste attive dalle illegittime capitalizzazioni di costi, risulta che già dal bilancio al 30 giugno 2006 il capitale sociale era interamente perso, tanto che il patrimonio netto risultava negativo (il patrimonio netto riclassificato a seguito della eliminazione delle poste illegittime risultava pari a € –258.804,00); che negli esercizi successivi le ingravescenti perdite, a seguito della eliminazione delle nuove appostazioni fraudolente finalizzate al loro occultamento o comunque alla loro fittizia riduzione, portavano il patrimonio netto alla fine dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2011 fino a complessivi € –3.302.011,00; che il patrimonio netto non veniva riportato in territorio positivo neppure a seguito della ricapitalizzazione operata dai soci nell'esercizio successivo, chiuso il 30 giugno 2012 (anche a causa della sopravvalutazione del valore degli immobili conferiti dal socio Comune di Valbondione per liberare la sua quota); che infine le perdite ricominciavano a salire nei due esercizi successivi, essendo nell'ultima situazione patrimoniale approvata il patrimonio netto pari a € –3.943.000,00 (cfr. tabella n. 10 al fg. 21 della relazione di c.t.u. contabile).
4. Il conseguente aggravamento del deficit e il suo riparto per ciascun esercizio.
pagina 5 di 13 Dalla relazione di consulenza tecnica si evince altresì la misura in cui il danno (complessivamente quantificabile in € 3.684.196,00, dalla data di perdita del capitale sociale al momento dell'apertura della liquidazione) si è aggravato (o ridotto) in ciascun esercizio;
ciò posto, può essere adottato il criterio adottato dal c.t.u. che riferisce agli amministratori di diritto oggi convenuti i singoli aggravamenti in funzione della appartenenza dei singoli convenuti agli organi amministrativi che le relative bozze di situazioni patrimoniali (come detto viziate da evidenti falsità) avevano approvato – criterio la cui adozione nessuna delle parti ha contestato.
In tal modo, sulla base del criterio sopra illustrato: con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2007, 30 giugno 2008 e 30 giugno 2009
l'aggravamento complessivo del deficit, addebitabile al convenuto (unitamente ai sindaci CP_4
e agli amministratori e i quali peraltro hanno transatto le Controparte_11 Controparte_2 relative quote di responsabilità) può essere quantificato in complessivi € 2.230.848,00 (€ 559.456 +
728.589 + 942.803); con riferimento agli esercizi chiusi al 30 giugno 2010 e 30 giugno 2011 l'aggravamento complessivo del deficit, addebitabile ai convenuti e (unitamente ai sindaci e CP_4 Controparte_5 all'amministratore i quali peraltro hanno transatto le relative quote di Controparte_11 responsabilità) può essere quantificato in complessivi € 812.359,00 (€ 736.827,00 + 75.532,00); con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 2012 il deficit si è ridotto del complessivo importo di
€ 2.608.979,00; di tale riduzione potranno giovarsi, e portarla a deconto del proprio maggior debito, i soli convenuti e CP_4 Controparte_5 con riferimento all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013 l'aggravamento complessivo del deficit, addebitabile ai convenuti e CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
(unitamente ai sindaci e agli amministratori e CP_3 Controparte_8 CP_9 [...]
i quali peraltro hanno transatto le relative quote di responsabilità) può essere CP_10
quantificato in complessivi € 2.548.693,00; con riferimento al periodo dalla messa in liquidazione alla data di dichiarazione del fallimento l'aggravamento del danno, addebitabile al solo liquidatore può essere quantificato in CP_4 complessivi € 701.275,00.
5. L'entità della condanna nei confronti dei convenuti che non hanno transatto.
È circostanza pacifica che, in momenti successivi, la curatela del , a seguito di Parte_3
successivi accordi transattivi con i sindaci in carica per tutto il periodo in questione e con alcuni degli pagina 6 di 13 amministratori, “limitatamente alla (rispettiva) quota di responsabilità e di debito”, aveva conseguentemente omesso di agire giudizialmente nei loro confronti (come nel caso dei componenti il collegio sindacale) ovvero, dopo la proposizione dell'azione, aveva rinunciato agli atti nei loro confronti.
Ciò posto, è noto che, stante l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
SS.UU. n. 30174 del 30 dicembre 2011 e successive conformi), ove la transazione stipulata tra il creditore e uno dei condebitori solidali (quali sono i componenti del collegio sindacale e dell'organo amministrativo ex art. 2485 cod. civ.) abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il suo pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto.
Sulla scorta di tali considerazioni, occorre dunque quantificare la quota ideale del danno complessivamente accertato ascrivibile a ciascuno dei numerosi condebitori solidali.
A tale proposito osserva il Collegio come successivamente alla determinazione della quota ideale di responsabilità attribuibile a ciascun coobbligato, l'estrema laboriosità dei conteggi idonei alla precisa quantificazione del debito di ciascuno dei coobbligati coerente alla quota interna di responsabilità giustifica, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23233 del 14 ottobre
2013), il ricorso al criterio equitativo, che verrà attuato calcolando la quota di responsabilità attribuibile a ciascuno, come in appresso determinata, sul danno complessivo a ciascuno riferibile secondo l'ipotesi proposta dal c.t.u. sopra illustrata al precedente paragrafo 4, senza tenere conto del numero dei condebitori solidali compresenti in ciascuno dei periodi nei quali il danno era stato generato.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che dovrà attribuirsi ai componenti del collegio sindacale, rimasti in carica per tutto il periodo in questione, anche in considerazione della latitudine dei profili di irregolarità formale e sostanziale delle operazioni accertate in causa, una quota di responsabilità complessiva del
27 %, da suddividersi in parti uguali tra i tre componenti (ciò da cui si evince che le somme da loro versate a titolo transattivo a tacitazione della rispettiva quota di responsabilità, segnatamente €
80.000,00 € 40.000,00 ed € 30.000,00 Tes_1 Controparte_13 CP_14
sono inferiori al quantum del quale essi dovrebbero rispondere, equitativamente determinato
[...]
secondo il criterio sopra enunciato (9 % di € 2.982.921,00 = € 268.462,89 ciascuno).
pagina 7 di 13 Sulla scorta dei medesimi criteri dovrà determinarsi nella medesima porzione del 9 % la quota di responsabilità dei condebitori e quanto al primo, egli risponde CP_4 Controparte_11 dell'intero debito;
anche il secondo risulta avere aggravato il debito in misura superiore ad €
3.000.000,00 (in particolare € 2.230.848,00 + 812.359,00 = 3.043.207,00), e comunque risulta beneficiario indiretto, tramite la società a lui facente capo per intero, di somme Controparte_12
non trascurabili distratte dalla società poi fallita;
la somma versata da quest'ultimo a titolo transattivo a tacitazione della sua quota di responsabilità, € 200.000,00, è inferiore al quantum del quale egli dovrebbe rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato (9 % di €
3.043.207,00 = 273.888,63).
Sulla base della diversa misura del danno loro riferibile, pur sempre superiore ad € 2.000.000,00, e del minore periodo trascorso nella compagine amministrativa, dovrà determinarsi nella misura del 7 % cadauno la quota di responsabilità attribuibile ai condebitori CP_3 Controparte_8 CP_9
e anche in questo
[...] Controparte_10 CP_6 CP_7 Controparte_2
caso le somme rispettivamente versate da questi ultimi sono ampiamente inferiori al quantum del quale essi dovrebbero rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato;
in particolare le somme versate dai primi quattro a titolo transattivo a tacitazione delle rispettive quota di responsabilità (rispettivamente € 25.000,00, € 25.000,00, € 10.000,00 ed € 10.000,00) sono inferiori al quantum del quale essi dovrebbero rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato (7 % di € 2.548.693,00 = 178.408,51); allo stesso modo la somma versata da CP_2
a titolo transattivo a tacitazione della sua quota di responsabilità (€ 40.000,00) è inferiore al
[...]
quantum del quale egli dovrebbe rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato (7 % di € 2.230.848,00 = 156.159,00).
Da ultimo, alla luce della diversa entità del danno a lui riferibile, dovrà essere determinata in misura del
6 % la porzione di responsabilità attribuibile al condebitore Controparte_5
Con la conclusione che, non avendo nessuno dei condebitori solidali versato a titolo transattivo una somma superiore al quantum del quale ciascuno dovrebbe rispondere, equitativamente determinato secondo il criterio sopra enunciato, gli odierni convenuti soccombenti dovranno essere condannati al pagamento del quantum del quale ciascuno di essi dovrebbe rispondere.
6. Il criterio per la riferibilità del danno agli amministratori di diritto succedutisi nel tempo.
pagina 8 di 13 Da tale ricostruzione, che corrisponde alla seconda ipotesi di ripartizione redatta dal c.t.u. contabile
(cfr. fgg. 35-36 della relazione di c.t.u. finale), e che in sostanza fa riferimento ai soggetti che, in qualità di amministratori, hanno redatto le bozze di bilancio viziato dalle false appostazioni e dalle operazioni distrattive sopra illustrate relative ai diversi esercizi, discende che:
pur beneficiando integralmente della riduzione del deficit operata nell'esercizio chiuso CP_4 al 30 giugno 2012, risponde dell'intero danno accertato, vale a dire dell'importo di € 3.684.196,00
(2.230.848,00 + 812.359,00 – 2.608.979,00 + 2.548.639,00 + 701.275,00 = 3.684.196,00), al netto delle quote astrattamente imputabili ai coobbligati che nel frattempo hanno transatto;
a sua volta beneficiando integralmente della riduzione del deficit operata Controparte_5 nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2012, risponde dell'importo di € 752.073,00 (812.359,00 +
2.548.639,00 – 2.608.979,00 = 752.073,00), al netto delle quote astrattamente imputabili ai coobbligati che nel frattempo hanno transatto;
e non beneficiando della riduzione del deficit operata nell'esercizio CP_6 CP_7
2012, prima della loro assunzione della carica di amministratori, rispondono dell'intero aggravamento del deficit riferibile all'esercizio chiuso al 30 giugno 2013, vale a dire dell'importo di € 2.548.693,00, al netto delle quote astrattamente imputabili ai coobbligati che nel frattempo hanno transatto.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra enunciati, risulta che per il primo periodo preso in considerazione (esercizi 2007-2009) il danno, riferibile al solo avendo tutti gli altri CP_4
condebitori solidali transatto le rispettive quote di responsabilità, risulta interamente eliso dal risultato positivo dell'esercizio 2012; che per il secondo periodo preso in considerazione (esercizi 2010-2011) il danno, riferibile ai soli e avendo tutti gli altri condebitori solidali CP_4 Controparte_5
transatto le rispettive quote di responsabilità, risulta interamente eliso per il secondo dal risultato positivo dell'esercizio 2012, residuando per il primo un debito di € 434.228,00 (2.230.848,00 +
812.359,00 = 3.043.207,00 - € 2.608.979,00 = € 434.228,00); di tale danno egli risponderà in ragione della somma delle rispettive quote di corresponsabilità (€ 434.228,00 x 15 % = € 65.134,20); che per il quarto periodo preso in considerazione (esercizio 2013) del danno, riferibile ai convenuti CP_4
e avendo tutti gli altri condebitori solidali
[...] CP_6 CP_7 Controparte_5
transatto le rispettive quote di responsabilità, in misura di € 2.548.693,00 per i primi tre e di €
752.073,00 per il quarto, essendo la residua parte elisa dal risultato dell'esercizio 2012) essi dovranno rispondere in via tra loro solidale in ragione della somma delle rispettive quote di corresponsabilità (€
2.548.693,00 x 29 % = € 739.121,00 per ciascuno dei primo tre;
€ 752.073,00 x 29 % = € 218.101,00
pagina 9 di 13 per il quarto); che per il quinto periodo preso in considerazione (fase di liquidazione) il danno, riferibile al solo può essere determinato in € 63.114,75 (€ 701.275,00 x 9 % = € 63.114,75). CP_4
7. La riferibilità del danno al convenuto in qualità di amministratore di diritto Controparte_1
Part (fino al 14 giugno 2006) e di fatto di (per tutto il periodo dalle sue dimissioni dalla carica di amministratore alla dichiarazione di fallimento della società).
Assume la curatela che Sindaco del Comune di Valbondione, titolare del 41,08% Controparte_1
delle quote della società poi fallita, avrebbe, dopo le sue dimissioni dalla carica di consigliere di
[...]
CP_1
avvenute il 14 giugno 2006, mantenuto l'amministrazione di fatto della società; a tale conclusione giunge sulla base dell'esame delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti al curatore fallimentare, prodotte in copia, e della circostanza che il aveva partecipato ad alcuni consigli CP_1
Part di amministrazione della , anche dopo le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione.
Osserva il Collegio come da un lato il non possa rispondere di alcun aggravamento del danno CP_1
in qualità di amministratore di diritto (essendo le sue dimissioni da consigliere di amministrazione
Part intervenute prima della accertata perdita del capitale sociale di ); come d'altro lato non sia stata raggiunta idonea prova della sua qualità di amministratore di fatto per il periodo successivo alle predette dimissioni.
Ed invero, quanto al contenuto delle dichiarazioni prodotte dalla curatela sub docc. 81-90, osserva il
Collegio che, a prescindere dal fatto che le dichiarazioni rese in ambito endo-fallimentare provengono da soggetti che in larga parte, in quanto amministratori di diritto della società poi fallita, sono titolari di un interesse che legittimava o avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio, e perciò incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c., dette dichiarazioni, non assunte nel presente giudizio, deve ritenersi non possano trovare ingresso in un procedimento civile diverso da quello fallimentare, stante che ciò consentirebbe l'ingresso di una prova atipica in sostituzione di una prova tipica, vale a dire il ricorso alla prova testimoniale, con i limiti e la responsabilizzazione che essa comporta, con ciò violandosi i principi di diritto che governano l'assunzione delle prove (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
8704 del 2 settembre 1998).
Quanto alle residue prove acquisite agli atti, va rilevato che l'unico elemento indiziario circa una ingerenza del nell'attività gestoria è rappresentato dalla circostanza (pacifica, in quanto CP_1
ammessa dallo stesso convenuto, nel corso del suo interrogatorio formale) che egli aveva partecipato ad alcune sedute (non meglio precisate) del consiglio di amministrazione.
pagina 10 di 13 Orbene osserva il collegio che, nell'impossibilità di verificare la veste nella quale egli aveva partecipato alle sedute del C.d.A., e il ruolo effettivamente assunto dal in tali occasioni (non CP_1
avendo la curatela prodotto i relativi verbali), tale circostanza assume una valenza probatoria non univoca, non potendosi escludere che in tali occasioni il convenuto, legale rappresentante dell'Ente che rappresentava il socio al 41,08 %, si fosse limitato ad esporre ai componenti del C.d.A. le ragioni di pubblico interesse che potevano assumere un rilievo ai fini della decisione, o comunque a fornire loro elementi conoscitivi.
A fronte di tale circostanza di portata ambigua, si pone il rilievo che non solo la curatela non ha fornito alcun elemento idoneo a sostenere la tesi che il aveva svolto attività a rilevanza esterna, CP_1
tipiche della funzione amministrativa (quale, ad esempio, l'avere trattato con i fornitori e/o con i clienti della società le condizioni contrattuali), ma gli elementi acquisiti agli atti portano elementi di segno contrario (si veda, per tutte, la testimonianza di imprenditore del settore Testimone_2 alberghiero, il quale ha affermato: “io ho sempre avuto rapporti professionali con gli amministratori di Part
, tra i quali non vi era il sig. parlo del presidente del C.d.A., di CP_1 CP_2 [...]
Part
responsabile delle piste, e di che era pure amministratore di ” – cfr. Per_2 CP_4
p.v. di udienza 13 ottobre 2022).
Ciò a cui consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla curatela nei confronti del convenuto.
8. La sorte dei rapporti processuali tra la parte attrice e i residui originari convenuti.
Osserva il Collegio che, come risulta dalla narrazione che precede, la curatela ha transatto le proprie pretese nei confronti dei convenuti, Controparte_8 CP_9 Controparte_10
e rinunciando agli atti del giudizio nei confronti Controparte_11 CP_3 Controparte_2
di tutti i predetti soggetti (i quali tale rinuncia avevano ritualmente accettato); che, quanto al rapporto processuale tra la curatela e i primi quattro il G.I. aveva già dichiarato con ordinanza in data 29 settembre 2020 l'estinzione del processo;
che l'accettazione, da parte dei convenuti e CP_3 CP_2 della rinuncia agli atti da parte della curatela è pervenuta soltanto nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, apparendo perciò necessario dichiarare l'estinzione del rapporto processuale anche nei confronti di tali convenuti.
9. Conclusioni.
pagina 11 di 13 In conclusione, richiamate le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, il convenuto CP_4
andrà condannato al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita dalla sua condotta come sopra accertata, e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di €
867.369,95; i convenuti e andranno condannati al risarcimento dei danni CP_6 CP_7
cagionati al patrimonio della società poi fallita dalle loro condotte come sopra accertate, e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di € 739.121,00 ciascuno;
il convenuto
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andrà condannato al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita CP_5 dalla sua condotta come sopra accertata, e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di
€ 218.101,00.
Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, gli importi indicati vanno assoggettati a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla dichiarazione di fallimento (23 maggio 2014).
Spettano poi sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, gli interessi legali a partire sempre dal 23 maggio 2014 sino al saldo.
Restano assorbite le ulteriori domande, anche istruttorie, della curatela.
10. Spese.
I convenuti soccombenti andranno inoltre condannati, in via tra loro solidale, ai sensi dell'art. 97, primo comma, seconda parte, c.p.c., atteso il comune interesse, alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si liquidano in € Parte_4 Parte_1
1.036,00= per anticipazioni ed € 27.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, aumentato in misura prossima al 20 % per lo scaglione successivo), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
La curatela del fallimento attore andrà infine condannata al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 33.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per
[...] tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, oltre ad un aumento prossimo al
10 % per ciascuno dei quattro scaglioni successivi), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti, in via tra loro solidale.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna il convenuto Claudio al pagamento, in favore della massa dei creditori di CP_4 [...]
della somma di € 867.369,95=, oltre rivalutazione e interessi come specificato Parte_1
in motivazione;
condanna i convenuti e in via solidale tra loro e con al CP_6 CP_7 CP_4
pagamento, in favore della massa dei creditori di della somma di € Parte_1
739.121,00 = ciascuno, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
condanna il convenuto in via solidale con e Controparte_5 CP_4 CP_6 [...]
al pagamento, in favore della massa dei creditori di della CP_7 Parte_1
somma di € 218.101,00=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
condanna i convenuti e in via tra CP_4 CP_6 CP_7 Controparte_5
loro solidale, al pagamento in favore della massa dei creditori di della Parte_1 somma di € 1.036,00 per anticipazioni ed € 27.000,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico dei predetti convenuti, in via tra loro solidale;
rigetta le domande risarcitorie proposte dalla curatela attrice nei confronti di Controparte_1
condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto della somma di Controparte_1
33.000,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra la curatela attrice e i convenuti e Controparte_2 CP_3
Così deciso in Brescia il 19 giugno 2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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