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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3519/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 27/02/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 3519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORTE SIMONE, con domicilio eletto GALLERIA SAN BABILA 4/A - MILANO
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPORALI CLAUDIA e dall'Avv. MAGLIULO ANTONINO, con domicilio eletto in VIA FRÀ BARTOLOMEO N. 104, PRATO
INPS ( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_2
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28/A - FIRENZE
RESISTENTI
Oggetto: opposizione a preavviso di ipoteca e ad atti presupposti – contributi - avvisi di addebito
- impugnazione Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 05/12/2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria n. 0417 6202300001 048000, notificatagli in data 27 ottobre 2023, limitatamente alla quota di credito di natura previdenziale, contestando la legittimità di tale comunicazione e degli atti presupposti per i seguenti motivi:
- nullità derivata dalla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, D.L. n. 78/2010;
- nullità dell'atto per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000; art. 3, L. n. 241/1990; art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
- errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori, nonché per indeterminatezza in ragione dell'omessa indicazione del cespite immobiliare;
- prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, in assenza di tempestiva comunicazione o notificazione di idonei atti interruttivi della prescrizione;
- nullità della comunicazione d'iscrizione preventiva d'ipoteca poiché illegittima per sospensione ex lege n. 228/2012 in relazione all'istanza presentata in data 5 dicembre 2023 un'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, a cui non aveva fatto seguito, nel termine di 220 giorni alcuna risposta da parte dell' . Controparte_2
Ha quindi concluso come in atti con il favore delle spese di lite con attribuzione al procuratore distrattario.
Radicato il contraddittorio hanno resistito al ricorso sia l' che Inps CP_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa come da dispositivo che segue.
2. - L'opposizione è solo in parte fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
3. - Osserva il Tribunale in via del tutto assorbente che tutte le questioni legate alla legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca ( tra le quali milita l'assunta violazione della n. 228/2012, smentita per tabulas dalla sopravvenuta sospensione
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N. 3519/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
dell'atto: doc. della produzione ), non hanno alcuna concreta incidenza sul CP_3 potere dell'Agente di riscossione ad agire in executivis, sul presupposto della valida sussistenza di un titolo che nella specie è rappresentato da una serie di avvisi di addebito ai sensi dell'art. 30 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, asseritamente notificati al contribuente come da documentazione versata in atti dall'Ente impositore.
3.1. - E' vero che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa (così si esprime la stessa Cass. SU, 19667/2014 e successive).
3.2. - Dal quadro così delineatosi per effetto dell'art. 77, comma 2bis D.P.R. n. 602 del 1973, art. introdotto con D.L. n. 70 del 2011, ne deriva che il preavviso di ipoteca, valendo altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritta ipoteca in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni, è atto idoneo – oltre ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa - a porre altresì il contribuente in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa con rifermento ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento e/o nei sottesi atti presupposti posto che tale atto indica nel dettaglio: a) il numero delle cartelle e degli avvisi;
b) gli enti creditori, c) le causali;
d) i singoli anni di riferimento;
e) gli interessi di mora;
f) gli oneri di riscossione.
3.3. - Peraltro, dal tenore del ricorso si rileva che l'opposizione non ha ad oggetto la nullità del preavviso di ipoteca esclusivamente per vizi propri ma è in funzione impugnatoria degli atti presupposti ivi richiamati.
3.4. - Invero, sotto tale ultimo aspetto, è oramai pacifico - secondo quanto precisato pure da Cass. S.U. 26283/2022 – che in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (…); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (…); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo ( Cass. Cit.).
3.5. - In ordine alla dedotta nullità dei ruoli per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, giova ribadire che la causa petendi del presente giudizio è costituita essenzialmente dalla denuncia di inesistenza e/o nullità della notifica degli avvisi di addebito, adempimento quest'ultimo che costituisce presupposto indefettibile rispetto all'intimazione di pagamento contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in relazione ai singoli AVA ivi richiamati ed oggetto di impugnazione ( vedi
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N. 3519/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado relativa all'atto di iscrizione ipotecaria con indicazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. Iscrizione ipotecaria n. 0417 6202300001 048000, not. Il 27 ottobre 2023, e dei ruoli ad essa sottesi costituiti dagli AVA: 1) n. 34120180007103354000, derivante da omesso versamento contributi IVS, per l'anno contributivo 2018; 2) n. 34120190002541885000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2018; 3) n. 34120190006489739000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per gli anni 2018 e 2019; 4) n. 34120190006791177000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per l'anno 2016; 5) n. 34120210001989717000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per l'anno 2019; 6) n. 34120220003380753000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per l'anno 2020; 7) n. 34120220004198850000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2015; 8) n. 34120220006540632000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2021).
3.6. - Ciò comporta appunto, in riferimento all'opposizione all'avviso di mora, la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso gli AVA a causa dell'accertata mancanza di conoscenza della stessa, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio e conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 28583/2018).
3.7. - Diversamente, una volta accertata la ritualità della notificazione delle cartelle Cont di pagamento e sottesi all'atto di intimazione, deve ritenersi l'incontrovertibilità del credito in quanto il debitore non ha impugnato ciascuna cartella entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 (Cass. n. 4506/2007, Cass.n.2835/2009).
Insomma, a seguito di mancata tempestiva opposizione a cartella esattoriale validamente notificata (come nella specie), l'unica eccezione di prescrizione che può essere proposta dal debitore è quella eventualmente maturata dopo la notifica del titolo: in caso di crediti di natura previdenziale tuttavia, posto che il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, una volta decorso tale ulteriore termine il credito è definitivamente estinto (Cass. N. 6154/2024).
4. - Tanto precisato in punto di diritto, vale osservare che l'Inps in via istruttoria al fine di contestare la domanda giudiziale ha depositato i seguenti avvisi di addebito con relative relate di notifica: docc. 6 – 6 bis) AVA 341 2018 00071033 54 000 e notifica;
docc.
7-7bis) AVA 341 2019 00025418 85 000 e notifica;
docc.
8-8bis) AVA 341 2019 00064897 39 000 e notifica;
docc.
9-9bis) AVA 341 2019 00067911 77 000 e notifica;
docc. 10-10bis) AVA 341 2021 00019897 17 000 e notifica;
docc. 11-11bis) AVA 341 2022 00033807 53 000; docc. 12-12bis) AVA 341 2022 00041988 50 000; docc. 13-13bis) AVA 341 2022 00065406 32 000 e notifica).
Dal canto suo, ha depositato ha prodotto un avviso di intimazione n. CP_3
04120229004802343000, che risulta essere stato notificato in data 16/08/2022, in riferimento agli AVA n. 34120180007103354000; n. 34120190002541885000; n. 34120190006489739000 e n. 34120190006791177000.
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N. 3519/2023 R.G.S.L.
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4.1. – Orbene, con riferimento alla situazione di specie, è vero che l'Inps si è limitata a produrre i soli avvisi di ricevimento e la copia informatica degli AVA che avrebbe a suo tempo inviato e che gli avvisi di ricevimento non recano nella parte superiore un numero che corrisponde al numero dell'avviso di addebito a cui fare riferimento.
Tuttavia, è documentato in atti che il contribuente ha avuto sicuramente conoscenza degli AVA n. 34120180007103354000; n. 34120190002541885000; n. 34120190006489739000 e n. 34120190006791177000 attraverso l'intimazione di pagamento n. 04120229004802343000, notificata da in data 16/08/2022, CP_3 senz'altro valevole ai fini interruttivi della prescrizione (doc. 3 della produzione ). CP_3
4.2. - Quindi con riferimento a tali titoli, non può non rilevarsi, l'inammissibilità dell'opposizione medesima attesa la circostanza incontestata che l'opponente solo a distanza di più di un anno ha proposto opposizione agli AVA, suppostamente mai notificatigli, mediante impugnazione dell'atto di preavviso di ipoteca, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall'ente creditore al momento della formazione del ruolo.
4.3. - Dunque, proprio per l'assenza di iniziative tempestive della parte debitrice conseguenti all'intimazione di pagamento, notificatale ritualmente, è certamente venuta meno quella funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione alla cartella (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/2018, cit.), che sarebbe altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalla data dell'asserita notifica della cartella medesima.
4.4. - Con riferimento agli altri titoli, seppure l'opposizione in funzione recuperatoria è ammissibile, tuttavia l'eccezione di prescrizione quinquennale non è meritevole di accoglimento, segnatamente con riguardo ai contributi richiesti con gli AVA n. 341 2021 00019897 17 000, n. 341 2022 00033807 53 000; 341 2022 00065406 32 000 per i quali, alla data della notifica del preavviso di ipoteca non è certamente decorso il relativo termine ( trattandosi di contributi relativi rispettivamente agli anni 2019, 2020 e 2021).
4.5. - Non così invece con riferimento ai contributi portati dall'AVA 341 2022 00041988 50000 afferenti all'anno 2015 per i quali è sicuramente spirato il termine di riscossione ai sensi dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/95, pur tenendo in debito conto la sospensione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020.
5. - In definitiva, disattesa ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla alle modalità di calcolo degli interessi imputati al ritardato pagamento dei contributi omessi, essendo stata prospettata dalla difesa ricorrente in modo del tutto generico senza peraltro indicare eventuali erroneità di conteggio, l'opposizione deve essere accolta limitatamente all'avviso di addebito n. dall'AVA 341 2022 00041988 50000 che va pertanto annullato con conseguente limitazione dell'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai restanti crediti contributivi.
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6. - In considerazione dell'esito della controversia, integrante una situazione di soccombenza reciproca, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
Il carico di ruolo e la disanima delle numerose questioni dedotte hanno imposto la fissazione di un termine per il deposito della motivazione di trenta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l'obbligazione contributiva di cui all'avviso di addebito n. 34120220004198850000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2015, dell'importo complessivo di € 1.785,50, è estinta per prescrizione;
per l'effetto, annulla il predetto AVA e dichiara l'inefficacia della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202300001048000 per la parte di credito ad esso relativa. Rigetta nel resto l'opposizione.
II) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Motivi riservati: 30 giorni.
Così deciso in Firenze, il 27/02/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 27/02/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 3519 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORTE SIMONE, con domicilio eletto GALLERIA SAN BABILA 4/A - MILANO
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CAPORALI CLAUDIA e dall'Avv. MAGLIULO ANTONINO, con domicilio eletto in VIA FRÀ BARTOLOMEO N. 104, PRATO
INPS ( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_2
MASSIMILIANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28/A - FIRENZE
RESISTENTI
Oggetto: opposizione a preavviso di ipoteca e ad atti presupposti – contributi - avvisi di addebito
- impugnazione Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 05/12/2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di Iscrizione ipotecaria n. 0417 6202300001 048000, notificatagli in data 27 ottobre 2023, limitatamente alla quota di credito di natura previdenziale, contestando la legittimità di tale comunicazione e degli atti presupposti per i seguenti motivi:
- nullità derivata dalla mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti, in violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, D.L. n. 78/2010;
- nullità dell'atto per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000; art. 3, L. n. 241/1990; art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
- errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori, nonché per indeterminatezza in ragione dell'omessa indicazione del cespite immobiliare;
- prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co. 9, L. n. 335/1995, in assenza di tempestiva comunicazione o notificazione di idonei atti interruttivi della prescrizione;
- nullità della comunicazione d'iscrizione preventiva d'ipoteca poiché illegittima per sospensione ex lege n. 228/2012 in relazione all'istanza presentata in data 5 dicembre 2023 un'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, a cui non aveva fatto seguito, nel termine di 220 giorni alcuna risposta da parte dell' . Controparte_2
Ha quindi concluso come in atti con il favore delle spese di lite con attribuzione al procuratore distrattario.
Radicato il contraddittorio hanno resistito al ricorso sia l' che Inps CP_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa come da dispositivo che segue.
2. - L'opposizione è solo in parte fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
3. - Osserva il Tribunale in via del tutto assorbente che tutte le questioni legate alla legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca ( tra le quali milita l'assunta violazione della n. 228/2012, smentita per tabulas dalla sopravvenuta sospensione
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N. 3519/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
dell'atto: doc. della produzione ), non hanno alcuna concreta incidenza sul CP_3 potere dell'Agente di riscossione ad agire in executivis, sul presupposto della valida sussistenza di un titolo che nella specie è rappresentato da una serie di avvisi di addebito ai sensi dell'art. 30 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, asseritamente notificati al contribuente come da documentazione versata in atti dall'Ente impositore.
3.1. - E' vero che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa (così si esprime la stessa Cass. SU, 19667/2014 e successive).
3.2. - Dal quadro così delineatosi per effetto dell'art. 77, comma 2bis D.P.R. n. 602 del 1973, art. introdotto con D.L. n. 70 del 2011, ne deriva che il preavviso di ipoteca, valendo altresì come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritta ipoteca in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni, è atto idoneo – oltre ad interrompere la prescrizione, stante il suo contenuto informativo della pretesa - a porre altresì il contribuente in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa con rifermento ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento e/o nei sottesi atti presupposti posto che tale atto indica nel dettaglio: a) il numero delle cartelle e degli avvisi;
b) gli enti creditori, c) le causali;
d) i singoli anni di riferimento;
e) gli interessi di mora;
f) gli oneri di riscossione.
3.3. - Peraltro, dal tenore del ricorso si rileva che l'opposizione non ha ad oggetto la nullità del preavviso di ipoteca esclusivamente per vizi propri ma è in funzione impugnatoria degli atti presupposti ivi richiamati.
3.4. - Invero, sotto tale ultimo aspetto, è oramai pacifico - secondo quanto precisato pure da Cass. S.U. 26283/2022 – che in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (…); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (…); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo ( Cass. Cit.).
3.5. - In ordine alla dedotta nullità dei ruoli per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, giova ribadire che la causa petendi del presente giudizio è costituita essenzialmente dalla denuncia di inesistenza e/o nullità della notifica degli avvisi di addebito, adempimento quest'ultimo che costituisce presupposto indefettibile rispetto all'intimazione di pagamento contenuta nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in relazione ai singoli AVA ivi richiamati ed oggetto di impugnazione ( vedi
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N. 3519/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado relativa all'atto di iscrizione ipotecaria con indicazione della comunicazione preventiva di ipoteca n. Iscrizione ipotecaria n. 0417 6202300001 048000, not. Il 27 ottobre 2023, e dei ruoli ad essa sottesi costituiti dagli AVA: 1) n. 34120180007103354000, derivante da omesso versamento contributi IVS, per l'anno contributivo 2018; 2) n. 34120190002541885000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2018; 3) n. 34120190006489739000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per gli anni 2018 e 2019; 4) n. 34120190006791177000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per l'anno 2016; 5) n. 34120210001989717000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per l'anno 2019; 6) n. 34120220003380753000, derivante da crediti relativi a contributi IVS per l'anno 2020; 7) n. 34120220004198850000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2015; 8) n. 34120220006540632000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2021).
3.6. - Ciò comporta appunto, in riferimento all'opposizione all'avviso di mora, la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso gli AVA a causa dell'accertata mancanza di conoscenza della stessa, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio e conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 28583/2018).
3.7. - Diversamente, una volta accertata la ritualità della notificazione delle cartelle Cont di pagamento e sottesi all'atto di intimazione, deve ritenersi l'incontrovertibilità del credito in quanto il debitore non ha impugnato ciascuna cartella entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 (Cass. n. 4506/2007, Cass.n.2835/2009).
Insomma, a seguito di mancata tempestiva opposizione a cartella esattoriale validamente notificata (come nella specie), l'unica eccezione di prescrizione che può essere proposta dal debitore è quella eventualmente maturata dopo la notifica del titolo: in caso di crediti di natura previdenziale tuttavia, posto che il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, una volta decorso tale ulteriore termine il credito è definitivamente estinto (Cass. N. 6154/2024).
4. - Tanto precisato in punto di diritto, vale osservare che l'Inps in via istruttoria al fine di contestare la domanda giudiziale ha depositato i seguenti avvisi di addebito con relative relate di notifica: docc. 6 – 6 bis) AVA 341 2018 00071033 54 000 e notifica;
docc.
7-7bis) AVA 341 2019 00025418 85 000 e notifica;
docc.
8-8bis) AVA 341 2019 00064897 39 000 e notifica;
docc.
9-9bis) AVA 341 2019 00067911 77 000 e notifica;
docc. 10-10bis) AVA 341 2021 00019897 17 000 e notifica;
docc. 11-11bis) AVA 341 2022 00033807 53 000; docc. 12-12bis) AVA 341 2022 00041988 50 000; docc. 13-13bis) AVA 341 2022 00065406 32 000 e notifica).
Dal canto suo, ha depositato ha prodotto un avviso di intimazione n. CP_3
04120229004802343000, che risulta essere stato notificato in data 16/08/2022, in riferimento agli AVA n. 34120180007103354000; n. 34120190002541885000; n. 34120190006489739000 e n. 34120190006791177000.
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N. 3519/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
4.1. – Orbene, con riferimento alla situazione di specie, è vero che l'Inps si è limitata a produrre i soli avvisi di ricevimento e la copia informatica degli AVA che avrebbe a suo tempo inviato e che gli avvisi di ricevimento non recano nella parte superiore un numero che corrisponde al numero dell'avviso di addebito a cui fare riferimento.
Tuttavia, è documentato in atti che il contribuente ha avuto sicuramente conoscenza degli AVA n. 34120180007103354000; n. 34120190002541885000; n. 34120190006489739000 e n. 34120190006791177000 attraverso l'intimazione di pagamento n. 04120229004802343000, notificata da in data 16/08/2022, CP_3 senz'altro valevole ai fini interruttivi della prescrizione (doc. 3 della produzione ). CP_3
4.2. - Quindi con riferimento a tali titoli, non può non rilevarsi, l'inammissibilità dell'opposizione medesima attesa la circostanza incontestata che l'opponente solo a distanza di più di un anno ha proposto opposizione agli AVA, suppostamente mai notificatigli, mediante impugnazione dell'atto di preavviso di ipoteca, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall'ente creditore al momento della formazione del ruolo.
4.3. - Dunque, proprio per l'assenza di iniziative tempestive della parte debitrice conseguenti all'intimazione di pagamento, notificatale ritualmente, è certamente venuta meno quella funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione alla cartella (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/2018, cit.), che sarebbe altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalla data dell'asserita notifica della cartella medesima.
4.4. - Con riferimento agli altri titoli, seppure l'opposizione in funzione recuperatoria è ammissibile, tuttavia l'eccezione di prescrizione quinquennale non è meritevole di accoglimento, segnatamente con riguardo ai contributi richiesti con gli AVA n. 341 2021 00019897 17 000, n. 341 2022 00033807 53 000; 341 2022 00065406 32 000 per i quali, alla data della notifica del preavviso di ipoteca non è certamente decorso il relativo termine ( trattandosi di contributi relativi rispettivamente agli anni 2019, 2020 e 2021).
4.5. - Non così invece con riferimento ai contributi portati dall'AVA 341 2022 00041988 50000 afferenti all'anno 2015 per i quali è sicuramente spirato il termine di riscossione ai sensi dell'art. 3, co. 9, L. n. 335/95, pur tenendo in debito conto la sospensione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020.
5. - In definitiva, disattesa ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla alle modalità di calcolo degli interessi imputati al ritardato pagamento dei contributi omessi, essendo stata prospettata dalla difesa ricorrente in modo del tutto generico senza peraltro indicare eventuali erroneità di conteggio, l'opposizione deve essere accolta limitatamente all'avviso di addebito n. dall'AVA 341 2022 00041988 50000 che va pertanto annullato con conseguente limitazione dell'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai restanti crediti contributivi.
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Tribunale di Firenze
6. - In considerazione dell'esito della controversia, integrante una situazione di soccombenza reciproca, si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
Il carico di ruolo e la disanima delle numerose questioni dedotte hanno imposto la fissazione di un termine per il deposito della motivazione di trenta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l'obbligazione contributiva di cui all'avviso di addebito n. 34120220004198850000, derivante da crediti relativi a contributi IVS, per l'anno contributivo 2015, dell'importo complessivo di € 1.785,50, è estinta per prescrizione;
per l'effetto, annulla il predetto AVA e dichiara l'inefficacia della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202300001048000 per la parte di credito ad esso relativa. Rigetta nel resto l'opposizione.
II) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Motivi riservati: 30 giorni.
Così deciso in Firenze, il 27/02/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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