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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1242/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
MASSIMO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione di inabilità civile- merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/06/2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase che ha ritenuto la ricorrente invalida civile al 78%.
La ricorrente ha chiesto di: 1) “Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alle prestazioni richieste in ricorso, ovvero ai benefici economici previsti dall'inabilità civile 100%; 2)
Conseguentemente condannare l' in persona del l.r. pro tempore, al pagamento dei benefici CP_1 economici richiesti in favore della ricorrente, alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni previste dalla Legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella che risulterà in esito al giudizio de quo, oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo”.
2- Il ricorso è inammissibile. L'art. 445 comma VI c.p.c. dispone che la parte, che abbia dichiarato di contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specificazione dei motivi di contestazione attiene al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Sotto il profilo strettamente sanitario, come è noto, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico, dovendo la parte ricorrente muovere specifiche censure rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale “nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (v. Cass. n.
4517/2022).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si intende aderire, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio possono essere contestate purché venga dedotta e documentata la devianza delle conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 18965/2025; Cass.27/02/2025 n.5232).
Parte ricorrente non ha esposto alcun specifico motivo di contestazione agli esiti della c.t.u. disposta nella prima fase, essendosi limitata a dedurre che la certificazione medica prodotta dimostra che è affetta da un complesso quadro clinico patologico che la rende totalmente inabile ( cfr ricorso e ciò neppure nelle note d'udienza del 19.05.2025) e non ha specificamente dedotto e documentato errori valutativi e omissioni nei termini sopra specificati, risolvendosi il motivo in un mero dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal CTU.
Non ha esposto quale fatto decisivo il c.t.u. avrebbe omesso di valutare e nemmeno offre alcuna specifica indicazione circa la decisività delle patologie alle quali l'opposizione intenderebbe attribuire la qualifica di fatto decisivo.
Non vi è pertanto ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Il dott. , dopo esame della documentazione prodotta ed esame clinico della ricorrente, Persona_1 ha concluso ritenendo che “la Signora è affetta da: Sindrome ansioso Parte_1 depressiva reattiva, Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali non complicato, Artrosi in sindrome fibromialgica, Pregressi interventi per prolasso uterino.”, ritenendo che la ricorrente sia invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78% (settantotto per cento), pertanto alla ricorrente non compete la Pensione di inabilità civile.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiaraziobe ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. della prima fase devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
(cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1242/2024 RG, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15.07.2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1242/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO Parte_1 C.F._1
MASSIMO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: pensione di inabilità civile- merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 12/06/2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase che ha ritenuto la ricorrente invalida civile al 78%.
La ricorrente ha chiesto di: 1) “Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alle prestazioni richieste in ricorso, ovvero ai benefici economici previsti dall'inabilità civile 100%; 2)
Conseguentemente condannare l' in persona del l.r. pro tempore, al pagamento dei benefici CP_1 economici richiesti in favore della ricorrente, alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni previste dalla Legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa o da quella che risulterà in esito al giudizio de quo, oltre interessi come per legge dal dovuto al soddisfo”.
2- Il ricorso è inammissibile. L'art. 445 comma VI c.p.c. dispone che la parte, che abbia dichiarato di contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specificazione dei motivi di contestazione attiene al ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Sotto il profilo strettamente sanitario, come è noto, le doglianze non possono tradursi in un mero dissenso diagnostico, dovendo la parte ricorrente muovere specifiche censure rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, alla stregua del quale “nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (v. Cass. n.
4517/2022).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, al quale si intende aderire, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio possono essere contestate purché venga dedotta e documentata la devianza delle conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o omissioni di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non avrebbe potuto prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 18965/2025; Cass.27/02/2025 n.5232).
Parte ricorrente non ha esposto alcun specifico motivo di contestazione agli esiti della c.t.u. disposta nella prima fase, essendosi limitata a dedurre che la certificazione medica prodotta dimostra che è affetta da un complesso quadro clinico patologico che la rende totalmente inabile ( cfr ricorso e ciò neppure nelle note d'udienza del 19.05.2025) e non ha specificamente dedotto e documentato errori valutativi e omissioni nei termini sopra specificati, risolvendosi il motivo in un mero dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal CTU.
Non ha esposto quale fatto decisivo il c.t.u. avrebbe omesso di valutare e nemmeno offre alcuna specifica indicazione circa la decisività delle patologie alle quali l'opposizione intenderebbe attribuire la qualifica di fatto decisivo.
Non vi è pertanto ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Il dott. , dopo esame della documentazione prodotta ed esame clinico della ricorrente, Persona_1 ha concluso ritenendo che “la Signora è affetta da: Sindrome ansioso Parte_1 depressiva reattiva, Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali non complicato, Artrosi in sindrome fibromialgica, Pregressi interventi per prolasso uterino.”, ritenendo che la ricorrente sia invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78% (settantotto per cento), pertanto alla ricorrente non compete la Pensione di inabilità civile.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiaraziobe ex art. 152 disp.att. c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. della prima fase devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
(cfr. Cass. n. 1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1242/2024 RG, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15.07.2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano