Articolo 20 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1987
Art. 20. Controllo delle comunicazioni

La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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