Versione
1 gennaio 1987
1 gennaio 1987
Art. 20. Controllo delle comunicazioni
La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 14377 del 08https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14377 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. D'ANTONIO Enrica – Consigliere – Dott. GHINOY Paola – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21096-2014 proposto da: CASSA NAZIONALE DIPREVIDENZA E ASSISTENZAA FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e …
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Giurisprudenza • 27
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2022, n. 757Provvedimento: […] Avverso tale decisione la T_ proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di plurime disposizioni normative, tra cui gli artt. 20-22 legge 29 gennaio 1986 n. 21. […] Ribadita l'esistenza in capo alla Cassa del potere-dovere di accertare autonomamente ai fini previdenziali (e quindi anche in mancanza di un provvedimento di cancellazione dall'albo) i requisiti per il legittimo esercizio della libera professione, in forza degli artt. 20 e 22 legge 29 gennaio 1986 n. 21, nonché dell'art. 7 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, la ricorrente in riassunzione ha osservato che:Leggi di più...
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