Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1508/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONE Parte_1 C.F._1
CALZOLAI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO Controparte_1 P.IVA_1
POGGIALI;
PARTE APPELLATA e di
(cf: ), contumace;
Controparte_2 C.F._2
INTIMATA
*
Oggi 14/05/2025, alle ore 12.24, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Chiara Berti in sostituzione dell'avv. Calzolai Simone Per parte appellata, l'Avv. Ivan Spaccapietra in sostituzione dell'avv. Poggiali Giancarlo
Assiste per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori si riportano agli atti, l'Avv. Spaccapietra ribadisce che la esecuzione non è stata satisfattiva. pagina 1 di 16
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1508/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONE Parte_1 C.F._1
CALZOLAI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. GIANCARLO Controparte_1 P.IVA_1
POGGIALI;
PARTE APPELLATA e di
(cf: ), contumace;
Controparte_2 C.F._2
INTIMATA
avverso la sentenza n. 1743/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/06/2023.
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, e previa sospensione, ex art 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n° 1743/2023 emessa il 09.06.2023 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott. Enrico D'Alfonso, a definizione del giudizio R.G. N° 4149/2022 e non notificata, accogliere l'appello qui proposto e conseguentemente, in riforma della suddetta impugnata sentenza: in via preliminare in rito accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente disporre la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc con ogni consequenziale provvedimento, nel merito ed in ipotesi, di rigetto del primo motivo di appello, respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di perchè infondate in fatto ed in diritto, Parte_1 per quanto esposto, eccepito e contestato nel presente atto e per tutti i motivi d'appello ivi dedotti ed esplicitati. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis rejectis
RIGETTARE il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1743/2023; con conferma integrale della stessa.
DICHIARARE l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della conclusione della procedura esecutiva già pendente avanti il Tribunale di Prato (RGE 85/22) (documento 5)
Vinte le spese del presente grado del processo.
In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame, Voglia comunque
CONFERMARE il decisum della sentenza gravata, in ogni sua parte, in accoglimento della domanda dedotta dalla comparente nel giudizio di primo grado;
previa pronuncia dei provvedimenti opportuni ex art. 354 c.p.c..
Vinte le spese del presente grado del processo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1743/2023 pubblicata il 09/06/2023, ha così deciso:
1) Dichiara l'inefficacia nei confronti della banca attrice del contratto di locazione ultranovennale ad uso abitativo stipulato tra le odierne convenute con scrittura privata per notaio del 31.7.2020, meglio descritto in citazione, cui si rinvia;
Per_2
pagina 3 di 16 2) Condanna le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €
9.500,00 (di cui € 1.250,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
1.1 (anche ) aveva convenuto e Controparte_1 Pt_2 Parte_3 CP_2
e, premesso d'essere creditore della prima per € 425.339,07 in forza di mutuo
[...] fondiario stipulato in data 12.10.2011, già dichiarato risolto di diritto per inadempimento della controparte con comunicazione del 15.3.2016, sostenendo che la debitrice aveva stipulato il
31.7.2020 un contratto di locazione ultranovennale con avente a oggetto tra Controparte_2
l'altro l'immobile in Calenzano, Via dei Baroncoli n. 7/b, già gravato da ipoteca volontaria di primo grado in relazione al mutuo in precedenza citato e che tale contratto ledeva la garanzia del credito, aveva svolto azione revocatoria per farne dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti.
1.2 e non si erano costituite ed erano state dichiarate Parte_3 Controparte_2 contumaci.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta dei documenti offerti dalla banca, ha accolto la domanda, reputando sussistenti tutti i requisiti di legge.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il
[...]
(di seguito anche appellato) e proponendo gravame CP_1 Controparte_2 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 Innanzitutto, l'appellante denuncia la nullità della citazione dell'atto di citazione di primo grado, perché “L'avviso riporta due differenti indirizzi riferiti a e Parte_1 precisamente “Via Di Baroncoli 7/B, 50040, Calenzano” e via Baroncoli 7, 50041,
Calenzano”.
In realtà, ella, come da certificato storico di residenza, aveva risieduto in Località
Baroncoli 7/B dal 26.9.2012, ma dal 15.4.2016 a oggi si era trasferita in Località Baroncoli 7: i due luoghi, a dispetto delle apparenze date dai numeri civici, sono fra sé distanti circa Km 1,5.
Pertanto, la sentenza doveva essere annullata, con remissione delle parti dinanzi al primo giudice.
2.2 In via gradata, il secondo motivo entra nel merito, negando l'eventus damni.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto il danno in re ipsa, così
pagina 4 di 16 sovvertendo l'onere della prova;
e nota: «[…] quanto alla durata ultranovennale della locazione, trattasi di elemento che nel caso specifico è privo di rilevanza, dal momento che risulta per tabulas che nessuna limitazione alla facoltà di recesso è stata introdotta nel contratto de quo. Infatti sarebbe stato lecito discorrere di pregiudizio ex art. 2901 c.c. solo qualora il contratto di locazione fosse stato predisposto in modo tale da escludere o limitare significativamente il diritto potestativo di recesso, creando in tal modo un vincolo sull'immobile destinato a perdurare in modo certo per un lungo periodo. Nel caso specifico risulta pacifico che il contratto era recedibile […]» (appello, pag. 8, enfasi della parte).
Inoltre, rimarca che il credito era garantito da ipoteca.
2.3 Il terzo motivo contesta l'elemento soggettivo in capo alla debitrice, che aveva disposto del bene in buona fede.
2.4 Infine, l'appellante si duole che il giudice abbia considerato sospetta la stipulazione della locazione che invece rispondeva a legittimi interessi dei contraenti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, premesso che a suo avviso era cessata la materia del contendere perché
l'espropriazione dell'immobile posto in Calenzano Via Baroncoli 7/B era stata portata a termine, ha sostenuto che la nullità della notificazione non sussiste e che, in ogni caso, essa non determinerebbe la regressione del procedimento.
Nel merito, ha sorretto la motivazione del primo giudice, a suo avviso non scalfita dalle critiche della controparte.
4. non si è costituita e l'Istruttore, verificata la regolare sua Controparte_2 citazione, l'ha dichiarata contumace.
pagina 5 di 16 5. L'Istruttore ha fatto precisare le conclusioni all'udienza del 13.11.2024 e ha rimesso le parti dinanzi al collegio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
6. La preliminare richiesta di di declaratoria di cessazione della materia del Pt_2 contendere va disattesa per due distinte ragioni.
6.1 In primo luogo, perché la richiesta non è concorde, avendo parte appellante integralmente insistito nei motivi tutti (Cass. sez. 3^ civ.
1.4.2004 n. 6395; Cass. sez. 3^ civ.
18.1.2005 n. 910; Cass. sez. 3^ civ. 24.2.2015 n. 3598).
6.2 In secondo luogo, perché, effettivamente, permane il contrapposto interesse delle parti a controvertere sulla revocatoria del contratto di locazione ultranovennale relativamente a quei beni che non erano gravati dall'ipoteca (su questo, in dettaglio, infra, § 8.2.c).
Del resto, la conclusione del processo esecutivo cui ha fatto riferimento parte appellata
(n. 85/2022 rge) non ha determinato la soddisfazione del credito di : pur se il Pt_2 difensore dell'istituto di credito, interpellato dall'Istruttore, aveva in prima udienza affermato che “l'espropriazione immobiliare è stata satisfattiva” (verbale dell'udienza del 13.11.2024), la medesima difesa, nelle note conclusionali, ha corretto la sua affermazione, documentando che «[…] a fronte della precisazione del credito (che si allega, documento 7), che reca la somma di euro 169.980,97 quale residuo credito in linea ipotecaria, oltre spese;
e così complessivamente euro 174.607,84 in via privilegiata ipotecaria fondiaria di primo grado, nel piano di riparto (che si allega) veniva assegnata all'odierna Banca appellata, la somma di euro 84.961,97 (documenti 8 e 9) […]» (ivi, pag. 2).
pagina 6 di 16 Il collegio stigmatizza tale condotta processuale, caratterizzata dalla superficialità con la quale in udienza è stata dichiarata una circostanza evidentemente non verificata;
nondimeno, non può che constatare che la materia del contendere non è certo cessata.
7. Il primo motivo non può essere accolto.
7.1 In primo luogo, peraltro, va confutata immediatamente la tesi di secondo la Pt_2 quale la nullità denunciata non determinerebbe comunque la regressione in prime cure, tesi tanto insistita (comparsa di costituzione, pagg. da 4 a 6), quanto sbagliata.
La difesa confonde fra sé, come se costituissero un'unica ipotesi, la nullità della Pt_2 notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e la nullità della citazione per violazione del termine a comparire.
Tutta la giurisprudenza di legittimità rammentata riguarda quest'ultimo caso, il quale, senza dubbio, non determina alcuna regressione, dal momento che, come ben noto, i casi di remissione al primo giudice sono tassativi e questo non vi rientra.
Vi rientra, invece, quello denunciato col primo motivo di impugnazione, perché l'art. 354
c.p.c. stabilisce che Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo … rimette la causa al primo giudice: formula che, se le parole hanno un senso, significa che la radicale violazione del contraddittorio consumata per effetto della nullità della notificazione dell'atto che avrebbe dovuto istituire per primo il rapporto processuale provoca la ripetizione del grado che il convenuto si è visto pretermettere.
Se, dunque, la notifica fosse nulla, il processo non potrebbe che tornare al Tribunale.
7.2 Si può adesso esaminare l'eccezione di nullità dedotta col primo mezzo, che va disattesa per le ragioni che seguono.
7.2.a Si evince, dalla copia notificata della citazione prodotta dalla banca (che è il documento al quale l'appellante fa riferimento per formulare la sua eccezione), che la notifica dell'atto di citazione di primo grado alla eseguita il 1.4.2022, è avvenuta a mezzo Parte_1 posta.
Le sue modalità, per quanto strettamente interessi, sono state le seguenti:
(-) nella relata di notifica a mezzo posta redatta dall'ufficiale giudiziario, è indicata la residenza di Via di Baroncoli 7/b;
pagina 7 di 16 (-) l'ufficiale giudiziario ha eseguito quella notifica a mezzo posta il 1.4.2022, con raccomandata n. 785…84-8;
(-) l'avviso di ricevimento di quella raccomandata dà conto che, “per temporanea assenza” della destinataria, non è stato possibile consegnare il plico e si è dunque proceduto, ritualmente, a depositare l'atto in ufficio e a spedire il 5.4.2022 la raccomandata n. 767…565
(C.A.D.);
(-) l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D., a sua volta, risulta depositato in ufficio per temporanea assenza della e indica invece il civico 7. Parte_1
7.2.b La nullità è eccepita per la dedotta irrimediabile incertezza sul luogo di consegna
(appello, pag. 6):
La nullità della notificazione, avvenuta mediante il servizio postale, si ricava in modo inequivocabile dall'avviso di ricevimento depositato dalla società appellata nel giudizio di primo grado.
L'avviso riporta due differenti indirizzi riferiti a e precisamente “Via Parte_1
Di Baroncoli 7/B, 50040, Calenzano” e via Baroncoli 7, 50041, Calenzano”.
La contraddizione genera una incertezza assoluta circa l'effettiva consegna dell'atto in ossequio alle disposizioni di legge.
E ciò, prosegue l'appellante, anche perché il civico 7 e il civico 7/B sono distanti fra sé, come è stato documentato dall'appellante mediante deposito, al suo doc. 2, di un estratto da
GoogleMaps, che mostra una distanza di circa Km 1,5.
7.2.c Ritiene il collegio, innanzitutto, che l'eccezione così formulata travisi la prova della notificazione fornita da . Pt_2
Non si tratta, infatti, di un unico avviso contenente due indirizzi (civici) diversi (7 e 7/B), come presuppone (L'avviso riporta due differenti indirizzi); bensì di due avvisi Parte_1 distinti:
(-) il primo è quello della raccomandata (n. 785…84-8), che conteneva l'atto di citazione, ove il luogo di consegna era indicato col civico 7/B, ove la sostiene, col conforto Parte_1 delle risultanze anagrafiche, di non essere più residente dal 2016;
pagina 8 di 16 (-) il secondo è quello della C.A.D. spedita il 5.4.2022 con raccomandata 767…656, ove il luogo di consegna è indicato col civico 7, ossia quello dove pacificamente la Parte_1 risiede, sia anagraficamente, sia effettivamente.
Il tema, quindi, della equivocità del luogo di consegna è estraneo rispetto alla fattispecie e del tutto fuorviante.
Stando agli avvisi di ricevimento, infatti, l'atto giudiziario fu portato al civico 7/B e la
C.A.D., invece, al civico 7.
7.2.d L'erronea formulazione dell'eccezione non esime la Corte da una verifica, beninteso nei limiti dei profili che sono stati dedotti, sulla validità della notificazione dell'atto introduttivo, dal momento che si tratta di un controllo officioso.
Sicché, ricostruito il tema controverso nei suoi esatti elementi fattuali, occorre verificare se il contrasto di luoghi che è stato denunciato dall'eccipiente pur non Parte_1 risolvendosi all'interno del medesimo avviso di ricevimento (dell'atto giudiziario), bensì contrapponendo l'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario e quello della susseguente C.A.D., determinino la nullità denunciata.
La risposta, ad avviso del collegio, è negativa.
7.2.d.i In primo luogo, vi sono elementi concludenti per ritenere che anche il plico dell'atto giudiziale sia stato portato al civico 7, luogo di effettiva residenza;
e che l'indicazione
7/B costituisca un mero errore materiale.
7.2.d.i.1 Invero, l'avviso di ricevimento redatto dall'agente postale, come noto, partecipa della natura di atto pubblico proprio della relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario, sicché, di norma, le sue risultanze in merito alle attività svolte sono contestabili solo mediante querela di falso, “a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente
l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento” (Cass. sez. 2^ civ. 27.4.2004 n. 8032; Cass. sez. 2^ civ. 22.4.2005 n. 8500; Cass. sez. 5^ civ. ord. 18.1.2018 n. 1123; Cass. sez. 6^- 2 ord. 21.3.2019 n. 8082).
7.2.d.i.2 La Corte ritiene che, nel caso di specie, siamo proprio dinanzi a un errore materiale.
Infatti, quando l'agente postale ha recapitato la C.A.D. presso il civico 7, ossia nel luogo sicuramente giusto, ha attestato la temporanea assenza della destinataria e ha compiuto le attività di rito. pagina 9 di 16 D'altra parte, anche nel precedente accesso, effettuato per recapitare l'atto di citazione,
l'agente postale aveva attestato la temporanea assenza della destinataria, il che significa che aveva trovato adeguati segni della presenza della in quel luogo. Parte_1
Nondimeno, presso il civico 7/B, recependo acriticamente quanto sostiene la Parte_1 non potevano esservi sue tracce, poiché ella non vi stava più da circa sei anni.
Sicché, l'unica spiegazione logica per armonizzare fatti altrimenti tra sé in conflitto è che anche il primo accesso sia stato eseguito al civico 7 e che la indicazione del civico 7/b altro non sia se non un errore materiale in cui è incorso l'agente postale, lapsus peraltro in cui era facile incorrere, essendovi parziale identità fra i due civici 7 e 7/b.
Per di più, i luoghi, ancorché distanti Km 1,5, sono all'interno un piccolissimo centro e l'ipotesi che l'agente postale non conoscesse la reale residenza della è, anche sotto Parte_1 questo riguardo, recessiva rispetto a quella del lapsus calami.
7.2.d.ii In via gradata, ossia escludendo l'errore materiale, si avrebbe che l'atto giudiziale fu portato al civico sbagliato, mentre la C.A.D. a quello giusto.
A questo punto, peraltro, proprio per la natura fidefaciente delle attestazioni dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, si dovrebbe tenere fermo che in entrambi i luoghi, come attestato, esistessero elementi sufficienti della presenza della ancorché Parte_1 momentaneamente assente.
Il che, in questa ipotesi, non sarebbe inverosimile, visto che la ha comunque Parte_1 abitato al civico 7/b, ancorché anni prima;
e abita ora a un civico (il 7) che, pur distante Km
1,5, si trova nell'ambito della medesima piccolissima località.
Non basta alla dinanzi alla attestazione dell'agente postale, limitarsi ad Parte_1 addurre le risultanze anagrafiche, dovendo ella, allora, impugnare per querela di falso l'avviso di ricevimento dell'atto di citazione, per sovvertire l'attestazione che in quel luogo, l'agente postale trovò tracce della sua presenza.
Si dovrebbe allora concludere che la conservasse presso la precedente Parte_1 residenza anagrafica la possibilità di ricevere posta.
7.2.d.iii Ancora in subordine, è indiscutibile che la C.A.D. è stata ritualmente portata al civico 7.
pagina 10 di 16 La C.A.D., d'altra parte, ha la precipua funzione di avvisare il destinatario della specifica giacenza di un determinato atto giudiziario.
La sua regolare ricezione, dunque, avrebbe sanato la precedente irregolarità (ove ravvisata), raggiungendo pur sempre lo scopo di portare nella sfera della la Parte_1 conoscenza dell'atto di citazione, che ella, recandosi presso l'ufficio postale, avrebbe potuto ritirare.
8. Il secondo motivo, attinente all'eventus damni, va rigettato.
8.1 L'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha, in sostanza, considerato in re ipsa l'avvenuta lesione del credito;
e che, se invece avesse applicato correttamente il principio sull'onere della prova, avrebbe dovuto concludere diversamente;
a maggior ragione considerando l'esistenza dell'ipoteca.
8.2 Si dissente.
8.2.a Se certo è vero che spetta al creditore in revocatoria dimostrare la lesione oggettivamente subita, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la prova è stata data.
Il Tribunale, a ben vedere, non ha violato le regole sull'onere della prova, né ha reputato che il requisito oggettivo fosse in re ipsa, bensì, più semplicemente, ha considerato integrata una prova presuntiva di esso.
8.2.b Sostiene l'appellante che è impossibile configurare un danno, attesa la possibilità di recesso che la locazione prevedeva (appello, pag. 8, enfasi della parte):
Infatti, quanto alla durata ultranovennale della locazione, trattasi di elemento che nel caso specifico è privo di rilevanza, dal momento che risulta per tabulas che nessuna limitazione alla facoltà di recesso è stata introdotta nel contratto de quo. Infatti sarebbe stato lecito discorrere di pregiudizio ex art. 2901 c.c. solo qualora il contratto di locazione fosse stato predisposto in modo tale da escludere o limitare significativamente il diritto potestativo di recesso, creando in tal modo un vincolo sull'immobile destinato a perdurare in modo certo per un lungo periodo. Nel caso specifico risulta pacifico che il contratto era recedibile.
pagina 11 di 16 In realtà, la deduzione dell'appellante postula che la clausola di recesso, sol per essere stata prevista, avrebbe permesso la liberazione dell'immobile nel momento in cui la banca avesse voluto espropriare i beni locati, il che di sicuro non è.
L'art. 5 del contratto (doc. 7 ) stabiliva il diritto di recesso in favore della Pt_2 conduttrice: “La conduttrice, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata alla locatrice con preavviso di sei mesi, con pagamento a suo carico dell'imposta di registro per risoluzione anticipata.”.
È francamente finanche difficile comprendere da dove l'appellante desuma la certezza che la conduttrice avrebbe liberato anticipatamente (rispetto ai venti anni pattuiti) l'immobile per permettere l'espropriazione.
Al contrario, la locazione, in quanto trascritta il 3.8.2020 (doc. 8 ), sarebbe stata Pt_2 opponibile a una procedura successivamente iniziata e avrebbe determinato quel pregiudizio, lamentato dall'appellata, consistente nella minore appetibilità del bene (in quanto occupato) in sede di vendita forzata e, dunque, nella riduzione delle facoltà del recuperatorie del creditore;
che è poi la ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità reputa assoggettabili a revocatoria le locazioni ultranovennali, anche se si tratta di negozi non traslativi della proprietà (Cass. sez. 1^ civ. 22.1970 n. 138 rv 344892; Cass. sez. 3^ civ. ord.
16.11.2020 n. 25854 rv 659585-01).
L'eventus damni, del resto, può consistere anche solo in una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (per tutte, Cass. sez. 3^ civ. ord. 14.7.2023 n. 20232 rv 668274-
02) e, per l'appunto, la locazione ultranovennale modifica la qualità del patrimonio del debitore, trasferendo il godimento del bene a un terzo, la cui occupazione è chiaramente d'intralcio alla espropriazione forzata.
8.2.c Neanche sotto il profilo della pregressa ipoteca iscritta in favore di il Pt_2
17.10.2011, ossia prima della trascrizione della locazione, l'appello può trovare accoglimento.
Invero, mentre l'oggetto della locazione è costituito dai beni urbani censiti in catasto al fg 64, plle 486 e 487 sub 501, 537, 549, 550 e 553; nonché da terreno a fg 64 p.lla 534,
l'ipoteca è iscritta solo su quelli di cui al fg 64, plle 486 e 487 sub 501 (doc. 2 ). Pt_2
Pertanto, i sub 537, 549, 550 e 553 e il terreno non sono coperti dalla garanzia ipotecaria, con pagina 12 di 16 la conseguenza che, la locazione trascritta sarebbe stata opponibile, in quei limiti alla banca creditrice ipotecaria.
Tanto è vero che, anche con giudizio a posteriori, l'espropriazione dei beni ipotecati non ha in alcun modo soddisfatto per intero il credito, come già si è avuto modo di ricordare
(supra, § 6.2).
Per il resto, spettava alla debitrice dimostrare che il suo residuo patrimonio fosse capiente, onere senz'altro non adempiuto.
9. I motivi terzo e quarto, in quanto in sostanza relativi all'elemento soggettivo, possono essere esaminati assieme, dovendosene rilevare l'infondatezza.
Si premette che, dal momento che il credito deriva da un mutuo stipulato nel 2011 (e passato a sofferenza nel 2016) e l'atto dispositivo è del 2020, è richiesta, nel debitore e nel terzo, la sola scientia damni, che consiste nella mera consapevolezza che l'atto dispositivo arreca al ceto creditorio – e non necessariamente al creditore poi attore ex art. 2901 c.c. – uno svantaggio, anche solo potenziale (Cass. sez. 3^ civ. ord. 15.10.2021 n. 28423 rv 662502-01:
«Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.»; in precedenza, conforme: Cass. sez. 1^ civ.
5.7.2013 n.
16825).
9.1 In primo luogo, la lamenta di non avere avuto alcuna nozione di arrecare Parte_1 pregiudizio a , perché, in base a quanto sostenuto sull'assenza di danno per il Pt_2 creditore, così come non c'era eventus damni, a maggior ragione non poteva esservi l'elemento soggettivo.
Questa prospettazione, ovviamente, cade assieme al secondo motivo, che ne costituiva un antecedente logico: la lesione del credito esisteva e non è dunque sulla sua assenza che la può negare la scientia damni. Parte_1
9.2 Si duole poi la che il Tribunale abbia dato rilievo ad analogo pregresso Parte_1 giudizio (revocatoria di analoga locazione) svoltosi dalle parti, poi terminato in rito pagina 13 di 16 (cessazione della materia del contendere), poiché la aveva risolto la pregressa Parte_1 locazione e recuperato il godimento del bene;
e deduce (appello, pagg. 11-12, enfasi della parte):
In realtà la era a conoscenza fin dalla stipulazione del contratto Parte_1 di mutuo avvenuto il 12.10.2011 di aver e una posizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, mentre la locazione tuttora in essere (che per le sue caratteristiche comunque non può comunque recare pregiudizio alle ragioni del creditore come già evidenziato sopra) è stata stipulata a distanza di quasi
10 anni.
Osserva il collegio che si può senz'altro pretermettere qualsiasi valutazione rinveniente dall'altro giudizio, essendo qui sufficiente osservare che, proprio perché la era a Parte_1 conoscenza fin dalla stipulazione del contratto di mutuo avvenuto il 12.10.2011 di avere una posizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito, è indiscutibile che, quando nel 2020 ha locato in sostanza l'intero suo patrimonio residuo, ivi compresi i beni non ipotecati, a terzi, per una durata superiore a nove anni e con trascrizione del relativo contratto, ha avuto la piena cognizione (o, il che è eguale, avrebbe potuto e dovuto averla, con l'ordinaria diligenza) di rendere più difficoltosa per la banca la soddisfazione del suo credito, come poi, puntualmente, è avvenuto, visto che i beni ipotecati non hanno estinto le sue obbligazioni.
Tutto ciò a tacere che, mentre nel 2011 la godeva del beneficio del termine, Parte_1 dopo il 2016, col passaggio del credito a sofferenza, era da quel beneficio decaduta, con la conseguenza di essere tenuta a restituire immediatamente tutto quanto ancora dovuto al mutuante.
9.3 Infine, la rimarca che la locazione risponde un equilibrato assetto di Parte_1 interessi tra la parte locatrice e la parte conduttrice e, in sostanza, è stata stipulata per legittimi interessi dei contraenti;
il che dovrebbe indurre a negare l'elemento soggettivo, soprattutto nel soggetto terzo (conduttrice).
Questo profilo di difesa è del tutto irrilevante, perché, a ben vedere, si risolve nella negazione del consilium fraudis, non della scientia damni.
Sostenere che la locazione è stata posta in essere per effettive esigenze dei contraenti equivale, nel presente contesto, a negare di averla stipulata per eludere le ragioni della banca creditrice. Ma il tema rilevante non è se la locazione sia stata posta in essere per sfuggire ai pagina 14 di 16 creditori, ma se locatore e conduttore fossero consapevoli, a prescindere dai loro fini, che il loro atto pregiudicava il ceto creditorio della locatrice.
La risposta, che è già emersa come positiva per la non può che essere Parte_1 positiva anche per la la quale, del resto, mai l'ha negata. CP_2
Un contratto di locazione stipulato per venti anni è, quale che ne sia la causa concreta, un contratto che esula senz'altro dall'ordinario; e che, quando, come nel caso di specie, viene trascritto, rivela lo specifico intento dei contraenti di mettere al riparo il contenuto del loro negozio rispetto a qualsiasi terzo, ivi compresi, come ovvio, i creditori della locatrice, posto che questo è il fine specifico della trascrizione.
Anche la dunque, si rendeva conto che quel contratto avrebbe potuto CP_2 pregiudicare il ceto creditorio della locatrice e tanto basta a configurare la scientia damni, secondo il concetto che è stato già premesso.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito residuo (circa 90mila euro) di , a tutela del quale l'azione è coltivata. Pt_2
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione svolta in concreto) ed € 2.551,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per la minore attività indotta dalla discussione orale), in tutto € 9.602,50, oltre accessori.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e di avverso la sentenza n. 1743/2023 emessa dal CP_1 Controparte_2
Tribunale di Firenze e pubblicata il 09/06/2023, che conferma;
pagina 15 di 16 2. condanna a rimborsare al le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge.
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 14 maggio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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