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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6428 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 19/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall' Avv. Marianna Lanzafame il secondo dall'Avv. Alessandro Cavallini, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 17/09/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SOAVE al Num.
8 – PARTE I - ANNO 2005 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Affidarsi i figli minori , , e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_4 responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre;
3) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a Pt_2
settimane alterne dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00 nel week in cui li tiene con sé e il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; nella settimana in cui non li tiene con sé il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 quando li riporta presso la casa della madre;
15 giorni anche consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi, entro il 30 aprile di ogni anno, termine da rispettarsi da parte di entrambi i genitori;
metà delle vacane natalizie alternando, di anno in anno il periodo dell'inizio delle vacanze scolastiche e sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola (per l'anno corrente 2025 il padre terrà con sé i figli per la settimana del Natale mentre la mentre li terrà con sé per la settimana del Capodanno); i figli trascorreranno le intere vacanze Pasquali con uno solo dei genitori, padre o madre, seguendo il criterio dell'alternanza;
4) Disporre che il sig. possa tenere i figli con sé, alternatamente con la madre nelle festività Pt_2
nazionali del 25.04. – 1.05. – 2.06. – 1.11. – 8.12. dalla sera (ore 18:00) precedente sino alla sera della festività alle ore 20.00, congiungendoli per qualche ponte per i fine settimana e comunque previo accordo tra i genitori e visonato il calendario scolastico ad inizio anno (suddiviso nella gestione al 50% tra i genitori);
5) Disporre che la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in Soave (VR) Via Parte_2
Casetta Scrinzi n 2, così identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Soave al fg 20 particella
589, sub 3 Cat A/ classe 2, consistenza 11 vani e fg 20 particella 589 sub 2 cat c/6, consistenza 36 mq venga assegnata alla signora con arredi e corredi ove vi abiterà con i figli. Il contratto Parte_1
con il GSE resterà intestato al sig. l quale resterà titolare esclusivo degli eventuali utili generati Pt_2
dall'impianto fotovoltaico di sua proprietà installato presso la casa coniugale. La sig.ra si Parte_1
obbliga a restituire al sig. le eventuali somme percepite dal GSE o dall'azienda fornitrice Pt_2 dell'energia elettrica (anche sotto forma di compensazione totale o parziale delle bollette luce) a titolo di utili generati dall'impianto fotovoltaico installato presso la casa coniugale.
6) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_2 Parte_1
mese tramite bonifico bancario la somma mensile di euro 303,30 (come da rivalutazione da luglio 2024 già in atto) oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a titolo di contributo al mantenimento per i figli , Per_1
, e Come previsto in sede di separazione, tale contributo si ridurrà ad euro 203,30 Per_4 Persona_5
(come da rivalutazione da luglio 2024 già in atto) mensili dal mese successivo alla vendita dell'immobile della sig.ra ito in Soave, via Mutinelli. In ogni caso, a prescindere da tale cessione immobiliare, Parte_1
darsi atto che, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, il sig. orrisponderà alla sig.ra Pt_2 Parte_1
la somma di euro 200,00 mensile quale contributo al mantenimento per i figli (50,00 euro), Per_1 Per_4 (50,00 euro), (50,00 euro), e (50,00 euro) detto importo verrà rivalutato in base agli indici Pt_2
Istat dal mese di luglio 2025.
7) Disporre che i figli minori e continuino a frequentare la scuola privata AN TO Per_4
Farina” sita nel Comune di Caldiero fino alla fine del ciclo scolastico, giugno 2026, stabilendo nella misura del 50% ciascuno il pagamento della retta, del costo dell'iscrizione, del fondo cassa richiesto dalla scuola (euro 100,00 annuo per entrambi i figli, euro 50,00 per ciascun genitore);
I genitori concordano che il rimborso che viene riconosciuto dalla Regione Veneto per le scuole private venga trattenuto integralmente dalla signora Parte_1
8) Darsi atto che il sprime il proprio consenso alla partecipazione da parte dei figli ai progetti Pt_2
scolastici denominati PON a condizione che siano gratuiti e non prevedano scambi culturali dei figli all'estero.
9) Porsi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra e straordinarie per i figli minori come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente del 13.12.2024 (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) che qui di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il pagamento.
10) Disporre che il sig. orrisponda una somma stabilita nella misura di euro 1.200,00 annui, Pt_2
(somma che comprende la quota mensile, le spese di iscrizione, il vestiario, le attrezzature, gli stage e i saggi), da corrispondersi in due rate, l'una ad aprile (euro 600,00) e l'altra ad ottobre (euro 600,00), a decorre dal mese di ottobre 2025 e così per gli anni successivi, quale rimborso delle spese sostenute per gli sport, nella misura di uno ciascuno, praticati dai figli (tennis o quell'altro sport che vorrà Per_1 praticare) (danza o quell'altro sport che vorrà praticare) (danza o quell'altro sport che vorrà praticare) e (atletica o quell'altro sport che vorrà praticare). In ordine alle viste medico sportive a Per_4
cui dovranno sottoporsi i figli si precisa che , effettueranno le visite tramite il SSN, che Per_1 Per_6
prevede la gratuità delle medesime, mentre per , la cui disciplina è atletica, effettuerà la visita Per_4
medico sportiva agonistica privatamente sino al raggiungimento dell'età di 12 anni, quando potrà accedere alla vista tramite il SSN;
la relativa spesa sarà suddivisa tra i genitori al 50%. Laddove anche uno dei figli dovesse sospendere od interrompere l'attività sportiva, la corrispondente quota di spesa sportiva, pari ad euro 300,00 (€ 1.200,00: 4 figli = € 300 ciascuno), a carico del padre sarà sospesa – interrotta. Qualora l'attività sportiva interrotta da parte di uno dei figli venga ripresa in seguito, verrà applicato quanto stabilito al punto 10) delle condizioni.
11) Disporre che il sig. orrisponda la somma di euro 450,00, quale somma a saldo e stralcio per Pt_2
i costi sostenuti dalla signora per le attività sportive praticate dai figli da febbraio ad Parte_1 aprile 2025 e per quelle che praticheranno nel periodo maggio 2025 – giugno 2025; detto importo sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra con il versamento di una prima trance alla data del Pt_2 Parte_1
deposito del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio e il saldo entro il mese di giugno
2025;
12) Disporre che il sig. rimborsi, per il periodo estivo, da fine scuola (giugno) a inizio Parte_2
scuola (settembre), la somma massima mensile di euro 100,00 per ciascun figlio (400,00 in totale al mese a genitore), per la frequentazione da parte degli stessi dei grest/centri estivi, ad esclusione dei periodi in cui , e sono con il padre o la madre nei periodi di spettanza delle ferie Per_7 Per_4
estive da trascorrere con i genitori (15 giorni con il sig. e 15 giorni con la sig.ra Parte_2 Parte_1
). Se dovesse risultare necessario un grest estivo o centro ricreativo per le settimane di agosto
[...]
e settembre non coperte da ferie con i genitori si dividerà la spesa al 50%, con limite massimo a carico del padre di euro 100,00 al mese per figlio a genitore;
gli importi di spesa inerente ai grest/centri ricreativi dei figli, come sopra specificati, verranno rimborsati al genitore che li ha anticipati da parte dell'altro genitore contestualmente all'esborso effettivo;
13) Disporre che quando i fratelli gemelli e avranno a disposizione un telefono cellulare il sig. Per_4
rovveda ad accollarsi la spesa di una delle due sim e del relativo telefono mobile mentre la sig.ra Pt_2
si accollerà il costo dell'altra sim e del relativo telefono mobile. Allo stato attuale il padre sta Parte_1
sostenendo i costi del telefono di mentre la madre quelle del telefono di . Per_1
14) Disporsi che il signor si faccia carico del pagamento delle rate mensili dei mutui Parte_2
contratti per l'acquisto della casa famigliare sita in Soave (VR) per l'importo complessivo di 1.040,00 euro mensili senza diritto di ripetizione nei confronti della signora;
mentre la sig.ra Parte_1 continuerà a versare la rata di mutuo pari ad euro 1.359,61 per l'immobile sito in Soave Via Parte_1
Mutinelli;
15) Il sig. i impegna a versare, entro il 15 di giugno 2025, alla signora Parte_2 Parte_1
la somma di euro 1.500,00, in un'unica soluzione, a saldo e stralcio degli arretrati delle spese sportive e spese extra inerenti al periodo ottobre 2023 – gennaio 2025. Con l'esatta corresponsione di detto importo il sig. abbandonerà la causa pendente avanti al GDP rubricata RG 1016/2025, Parte_2
Dott.ssa e la sig.ra rinuncerà alla procedura esecutiva intrapresa nei Per_8 Parte_1
confronti del sig. . Parte_2
16) Confermarsi l'attribuzione alla signora del 100% dell'assegno unico per i figli minori. Parte_1 Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, ragione per cui non è dovuto alcun contributo al mantenimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P..
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6428 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 19/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi il primo dall' Avv. Marianna Lanzafame il secondo dall'Avv. Alessandro Cavallini, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 17/09/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SOAVE al Num.
8 – PARTE I - ANNO 2005 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Affidarsi i figli minori , , e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_4 responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre;
3) Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a Pt_2
settimane alterne dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00 nel week in cui li tiene con sé e il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; nella settimana in cui non li tiene con sé il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 quando li riporta presso la casa della madre;
15 giorni anche consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi, entro il 30 aprile di ogni anno, termine da rispettarsi da parte di entrambi i genitori;
metà delle vacane natalizie alternando, di anno in anno il periodo dell'inizio delle vacanze scolastiche e sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola (per l'anno corrente 2025 il padre terrà con sé i figli per la settimana del Natale mentre la mentre li terrà con sé per la settimana del Capodanno); i figli trascorreranno le intere vacanze Pasquali con uno solo dei genitori, padre o madre, seguendo il criterio dell'alternanza;
4) Disporre che il sig. possa tenere i figli con sé, alternatamente con la madre nelle festività Pt_2
nazionali del 25.04. – 1.05. – 2.06. – 1.11. – 8.12. dalla sera (ore 18:00) precedente sino alla sera della festività alle ore 20.00, congiungendoli per qualche ponte per i fine settimana e comunque previo accordo tra i genitori e visonato il calendario scolastico ad inizio anno (suddiviso nella gestione al 50% tra i genitori);
5) Disporre che la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in Soave (VR) Via Parte_2
Casetta Scrinzi n 2, così identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Soave al fg 20 particella
589, sub 3 Cat A/ classe 2, consistenza 11 vani e fg 20 particella 589 sub 2 cat c/6, consistenza 36 mq venga assegnata alla signora con arredi e corredi ove vi abiterà con i figli. Il contratto Parte_1
con il GSE resterà intestato al sig. l quale resterà titolare esclusivo degli eventuali utili generati Pt_2
dall'impianto fotovoltaico di sua proprietà installato presso la casa coniugale. La sig.ra si Parte_1
obbliga a restituire al sig. le eventuali somme percepite dal GSE o dall'azienda fornitrice Pt_2 dell'energia elettrica (anche sotto forma di compensazione totale o parziale delle bollette luce) a titolo di utili generati dall'impianto fotovoltaico installato presso la casa coniugale.
6) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_2 Parte_1
mese tramite bonifico bancario la somma mensile di euro 303,30 (come da rivalutazione da luglio 2024 già in atto) oltre alla rivalutazione ISTAT annuale a titolo di contributo al mantenimento per i figli , Per_1
, e Come previsto in sede di separazione, tale contributo si ridurrà ad euro 203,30 Per_4 Persona_5
(come da rivalutazione da luglio 2024 già in atto) mensili dal mese successivo alla vendita dell'immobile della sig.ra ito in Soave, via Mutinelli. In ogni caso, a prescindere da tale cessione immobiliare, Parte_1
darsi atto che, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, il sig. orrisponderà alla sig.ra Pt_2 Parte_1
la somma di euro 200,00 mensile quale contributo al mantenimento per i figli (50,00 euro), Per_1 Per_4 (50,00 euro), (50,00 euro), e (50,00 euro) detto importo verrà rivalutato in base agli indici Pt_2
Istat dal mese di luglio 2025.
7) Disporre che i figli minori e continuino a frequentare la scuola privata AN TO Per_4
Farina” sita nel Comune di Caldiero fino alla fine del ciclo scolastico, giugno 2026, stabilendo nella misura del 50% ciascuno il pagamento della retta, del costo dell'iscrizione, del fondo cassa richiesto dalla scuola (euro 100,00 annuo per entrambi i figli, euro 50,00 per ciascun genitore);
I genitori concordano che il rimborso che viene riconosciuto dalla Regione Veneto per le scuole private venga trattenuto integralmente dalla signora Parte_1
8) Darsi atto che il sprime il proprio consenso alla partecipazione da parte dei figli ai progetti Pt_2
scolastici denominati PON a condizione che siano gratuiti e non prevedano scambi culturali dei figli all'estero.
9) Porsi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra e straordinarie per i figli minori come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente vigente del 13.12.2024 (salvo ulteriori eventuali modifiche del Protocollo che dovessero essere approvate in futuro) che qui di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo, attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il pagamento.
10) Disporre che il sig. orrisponda una somma stabilita nella misura di euro 1.200,00 annui, Pt_2
(somma che comprende la quota mensile, le spese di iscrizione, il vestiario, le attrezzature, gli stage e i saggi), da corrispondersi in due rate, l'una ad aprile (euro 600,00) e l'altra ad ottobre (euro 600,00), a decorre dal mese di ottobre 2025 e così per gli anni successivi, quale rimborso delle spese sostenute per gli sport, nella misura di uno ciascuno, praticati dai figli (tennis o quell'altro sport che vorrà Per_1 praticare) (danza o quell'altro sport che vorrà praticare) (danza o quell'altro sport che vorrà praticare) e (atletica o quell'altro sport che vorrà praticare). In ordine alle viste medico sportive a Per_4
cui dovranno sottoporsi i figli si precisa che , effettueranno le visite tramite il SSN, che Per_1 Per_6
prevede la gratuità delle medesime, mentre per , la cui disciplina è atletica, effettuerà la visita Per_4
medico sportiva agonistica privatamente sino al raggiungimento dell'età di 12 anni, quando potrà accedere alla vista tramite il SSN;
la relativa spesa sarà suddivisa tra i genitori al 50%. Laddove anche uno dei figli dovesse sospendere od interrompere l'attività sportiva, la corrispondente quota di spesa sportiva, pari ad euro 300,00 (€ 1.200,00: 4 figli = € 300 ciascuno), a carico del padre sarà sospesa – interrotta. Qualora l'attività sportiva interrotta da parte di uno dei figli venga ripresa in seguito, verrà applicato quanto stabilito al punto 10) delle condizioni.
11) Disporre che il sig. orrisponda la somma di euro 450,00, quale somma a saldo e stralcio per Pt_2
i costi sostenuti dalla signora per le attività sportive praticate dai figli da febbraio ad Parte_1 aprile 2025 e per quelle che praticheranno nel periodo maggio 2025 – giugno 2025; detto importo sarà corrisposto dal sig. alla sig.ra con il versamento di una prima trance alla data del Pt_2 Parte_1
deposito del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio e il saldo entro il mese di giugno
2025;
12) Disporre che il sig. rimborsi, per il periodo estivo, da fine scuola (giugno) a inizio Parte_2
scuola (settembre), la somma massima mensile di euro 100,00 per ciascun figlio (400,00 in totale al mese a genitore), per la frequentazione da parte degli stessi dei grest/centri estivi, ad esclusione dei periodi in cui , e sono con il padre o la madre nei periodi di spettanza delle ferie Per_7 Per_4
estive da trascorrere con i genitori (15 giorni con il sig. e 15 giorni con la sig.ra Parte_2 Parte_1
). Se dovesse risultare necessario un grest estivo o centro ricreativo per le settimane di agosto
[...]
e settembre non coperte da ferie con i genitori si dividerà la spesa al 50%, con limite massimo a carico del padre di euro 100,00 al mese per figlio a genitore;
gli importi di spesa inerente ai grest/centri ricreativi dei figli, come sopra specificati, verranno rimborsati al genitore che li ha anticipati da parte dell'altro genitore contestualmente all'esborso effettivo;
13) Disporre che quando i fratelli gemelli e avranno a disposizione un telefono cellulare il sig. Per_4
rovveda ad accollarsi la spesa di una delle due sim e del relativo telefono mobile mentre la sig.ra Pt_2
si accollerà il costo dell'altra sim e del relativo telefono mobile. Allo stato attuale il padre sta Parte_1
sostenendo i costi del telefono di mentre la madre quelle del telefono di . Per_1
14) Disporsi che il signor si faccia carico del pagamento delle rate mensili dei mutui Parte_2
contratti per l'acquisto della casa famigliare sita in Soave (VR) per l'importo complessivo di 1.040,00 euro mensili senza diritto di ripetizione nei confronti della signora;
mentre la sig.ra Parte_1 continuerà a versare la rata di mutuo pari ad euro 1.359,61 per l'immobile sito in Soave Via Parte_1
Mutinelli;
15) Il sig. i impegna a versare, entro il 15 di giugno 2025, alla signora Parte_2 Parte_1
la somma di euro 1.500,00, in un'unica soluzione, a saldo e stralcio degli arretrati delle spese sportive e spese extra inerenti al periodo ottobre 2023 – gennaio 2025. Con l'esatta corresponsione di detto importo il sig. abbandonerà la causa pendente avanti al GDP rubricata RG 1016/2025, Parte_2
Dott.ssa e la sig.ra rinuncerà alla procedura esecutiva intrapresa nei Per_8 Parte_1
confronti del sig. . Parte_2
16) Confermarsi l'attribuzione alla signora del 100% dell'assegno unico per i figli minori. Parte_1 Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, ragione per cui non è dovuto alcun contributo al mantenimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P..
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico