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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 831/2019
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 14/03/2024
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettu- ra della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 831/2019 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto in- giuntivo” e promossa
DA
, nata in [...] il [...], (C.F. ), rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'Avv. SOLE FILOMENA, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA ), rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentata e difesa dagli Avv.ti BUONANNO GIACOMO e MOSCATO PASQUALE, in vir- tù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza completa di mo- tivazione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132
c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa-
2 tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto in- Parte_1
giuntivo n. 11/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 04.01.2019 (dep. in data
07.01.2019), con il quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 12.000,00, oltre interessi, spese e compensi della procedura, per il mancato pagamento della fattura n. 20 del 18.12.2009 per le opere eseguite dalla presso il fabbricato sito in Contrada Cappella di CP_1
Loreto in Altavilla Irpina (AV).
In particolare, l'opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo e nel merito l'inesistenza del credito, con proposizione in via riconvenzionale della domanda di re- stituzione della somma di Euro 15.000,00 percepita indebitamente dalla CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, si costituiva la CP_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata
[...] dall'opponente con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta la prosecuzione della precedente fase somma- ria con conversione del procedimento in un giudizio ordinario a cognizione piena, all'esito del quale il giudice è tenuto a valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Sul piano dell'onere della prova, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, rimanendo invariata, invece, quella sostanziale: il creditore opposto è tenuto a dimostra- re l'esistenza del credito con la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempi- mento della controparte mentre il debitore è gravato dall'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato (cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004,
8615/2006, 13674/ 2006 e Sezioni Unite 13533 del 2001).
Nel caso in esame è la stessa opponente ad ammettere la spettanza a parte opposta della som- ma di € 10.000,00 + € 2.000,00 per iva, quale corrispettivo dei lavori dedotti in lite, di cui alla fattura n. 20 del 18/12/2009 azionata in via monitoria, sostenendo, inoltre, di aver pagato la maggiore somma di € 27.000,00. Tuttavia, tale circostanza non risulta provata documental- mente, atteso che tra le parti processuali non risulta convenuto un corrispettivo maggiore e considerato che in corso di causa l'opposta ha chiesto di provare l'asserito avvenuto paga- mento con prova testimoniale, incorrendo, però, nel divieto sancito dall'art. 2726 c.c., con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare
3 l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata nel monitorio.
Del pari tale deficit probatorio si riscontra anche in sede di esame della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta di restituzione della somma di Euro 15.000,00, poiché in te- ma di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore che, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi: “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto paga- mento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 30713 del
27/11/2018).
Sulla condanna per lite temeraria, l'art. 96 c.p.c. contempla la responsabilità della parte soc- combente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio ed, in particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temera- ria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. Occorre precisare che il secondo comma dell'art 96 c.p.c. rappresenta una norma eccezionale rispetto a quella genera- le contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un'esecuzione forzata o iscritta un'ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi, compreso il caso in esame.
Quanto agli elementi costituitivi, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ossia il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
elementi non riscontrabili da questo giudice nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (giudizio di cogni- zione davanti al tribunale, III scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e deci- sionale senza il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
n. 11/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 04-07.01.2019;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ; Parte_1
3. condanna l'opponente a pagare all'opposta le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A., se dovu- te, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti BUONANNO GIACOMO e MOSCATO PASQUALE.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 831/2019
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 14/03/2024
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia e dà integrale lettu- ra della presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 831/2019 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a decreto in- giuntivo” e promossa
DA
, nata in [...] il [...], (C.F. ), rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'Avv. SOLE FILOMENA, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA ), rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentata e difesa dagli Avv.ti BUONANNO GIACOMO e MOSCATO PASQUALE, in vir- tù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza completa di mo- tivazione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132
c.p.c..
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osser- vanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essen- do necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in di- ritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompa-
2 tibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (cfr. cass. 17145/2006,
7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto in- Parte_1
giuntivo n. 11/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 04.01.2019 (dep. in data
07.01.2019), con il quale le veniva ingiunto il pagamento di Euro 12.000,00, oltre interessi, spese e compensi della procedura, per il mancato pagamento della fattura n. 20 del 18.12.2009 per le opere eseguite dalla presso il fabbricato sito in Contrada Cappella di CP_1
Loreto in Altavilla Irpina (AV).
In particolare, l'opponente eccepiva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo e nel merito l'inesistenza del credito, con proposizione in via riconvenzionale della domanda di re- stituzione della somma di Euro 15.000,00 percepita indebitamente dalla CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, si costituiva la CP_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata
[...] dall'opponente con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
L'opposizione è infondata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta la prosecuzione della precedente fase somma- ria con conversione del procedimento in un giudizio ordinario a cognizione piena, all'esito del quale il giudice è tenuto a valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Sul piano dell'onere della prova, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, rimanendo invariata, invece, quella sostanziale: il creditore opposto è tenuto a dimostra- re l'esistenza del credito con la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il rela- tivo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempi- mento della controparte mentre il debitore è gravato dall'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato (cfr. cass. 3373/2010, conf.: 2387/2004,
8615/2006, 13674/ 2006 e Sezioni Unite 13533 del 2001).
Nel caso in esame è la stessa opponente ad ammettere la spettanza a parte opposta della som- ma di € 10.000,00 + € 2.000,00 per iva, quale corrispettivo dei lavori dedotti in lite, di cui alla fattura n. 20 del 18/12/2009 azionata in via monitoria, sostenendo, inoltre, di aver pagato la maggiore somma di € 27.000,00. Tuttavia, tale circostanza non risulta provata documental- mente, atteso che tra le parti processuali non risulta convenuto un corrispettivo maggiore e considerato che in corso di causa l'opposta ha chiesto di provare l'asserito avvenuto paga- mento con prova testimoniale, incorrendo, però, nel divieto sancito dall'art. 2726 c.c., con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare
3 l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata nel monitorio.
Del pari tale deficit probatorio si riscontra anche in sede di esame della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta di restituzione della somma di Euro 15.000,00, poiché in te- ma di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore che, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi: “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto paga- mento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 30713 del
27/11/2018).
Sulla condanna per lite temeraria, l'art. 96 c.p.c. contempla la responsabilità della parte soc- combente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio ed, in particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temera- ria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. Occorre precisare che il secondo comma dell'art 96 c.p.c. rappresenta una norma eccezionale rispetto a quella genera- le contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un'esecuzione forzata o iscritta un'ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi, compreso il caso in esame.
Quanto agli elementi costituitivi, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori in ordine all'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ossia il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
elementi non riscontrabili da questo giudice nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (giudizio di cogni- zione davanti al tribunale, III scaglione di valore, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e deci- sionale senza il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
n. 11/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 04-07.01.2019;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ; Parte_1
3. condanna l'opponente a pagare all'opposta le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A., se dovu- te, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti BUONANNO GIACOMO e MOSCATO PASQUALE.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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